AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.57
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.57
mm/sc
Lugano
9 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 23 aprile 2003 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
gennaio 2003, __________ - dipendente della __________ in qualità di consulente
e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha
annunciato a quest'ultima la rottura di un dente. L'evento è stato così
descritto: "Masticando un corpo estraneo che si trovava in una polpetta
contenente carne macinata e riso (comprata in un negozio) mi sono rotto un
dente della parte destra della bocca" (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha rifiutato il proprio
obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione
interposta dalla ________ Protezione giuridica per conto dell'assicurato - con
decisione su opposizione del 23 aprile 2003.
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 agosto 2003, ___________, sempre patrocinato dalla
_________, ha chiesto che la _________ venga condannata ad assumere il caso
annunciato nel gennaio 2003, facendo valere quanto segue:
"
(…)
- La
convenuta contesta che nella fattispecie sia adempiuto il requisito del
"fattore esterno" di cui alla definizione dell'infortunio giusta
l'art. 4 LPGA.
Mette inoltre in
dubbio la sincerità del ricorrente soprattutto quando passa in rassegna le
varie notifiche dell'infortunio eseguite alla sua attenzione lasciando ad
intendere che il ricorrente avrebbe affinato la descrizione dell'evento dannoso
col passare del tempo.
A questo proposito il
ricorrente si limita a spiegare come sia stato colto di sorpresa al momento di
masticare una polpetta e sentire, al suo interno e sotto i suoi denti, un corpo
solido duro, e come sia stato difficile (e per niente gradevole!) riuscire a
conservare il corpo estraneo ed infine capire di che cosa si trattava.
Le
illazioni della convenuta sono dunque infondate e del tutto fuori luogo.
(…)
- La
convenuta afferma di non credere alla versione del ricorrente, che non avrebbe
visto al momento del sopraggiungere dell'incidente il corpo estraneo che ha
causato il danno oggetto della presente procedura (ma come avrebbe potuto se lo
stava masticando?; cfr. pagina 4 paragrafo 6 della decisione).
Aggiunge
che non è possibile affermare con l'alta verosimiglianza richiesta dal diritto
delle assicurazioni sociali che il danno sia da imputare alla presenza di un
sasso della grandezza di un chicco di riso nella polpetta (cfr. pagina 4
paragrafo 7 decisione).
Conclude
infine che il dente leso sarebbe già stato oggetto di una cura e che pertanto
la sua struttura essendo già indebolita, non sarebbe possibile ritenere nemmeno
il nesso causale (pagina 4 ultimo paragrafo decisione).
A
tali argomentazioni il ricorrente prende posizione nella maniera seguente.
La
rottura di un dente è presunta accidentale quando si produce a contatto con un
elemento duro, esterno all'alimento che si sta mangiando, atto a causare il
danno che poi si è verificato.
Il
dente non deve poi essere necessariamente sano ma è sufficiente che esplichi la
sua normale funzione di masticazione (qu'elle soit "für den normalen
Kauakt funktionsfähig"; cfr. DTF 114 V 169, consid. 3b; RAMA 1988 K 787 p.
419).
Il
TFA ha ad esempio deciso che la rottura di un dente a causa della presenza di
una conchiglia che si trovava in un pezzo di pane alle noci costituiva un
infortunio in quanto si presume che una conchiglia non debba trovarsi in un
tale alimento (cfr. DTF 114 V 169).
Per
quanto concerne la prova dell'esistenza dell'elemento estraneo all'alimento che
ha causato il danno alla salute, il Tribunale delle Assicurazioni del Canton
Berna ha deciso che la stessa non era stata fornita dal ricorrente in quanto
quest'ultimo aveva ingerito il corpo estraneo (cfr. Tass. BE, decisione del
18.10.1988).
Nel
presente caso, il ricorrente è riuscito a conservare l'elemento estraneo che è
poi stato identificato come un sasso e lo tiene a disposizione di questo
Tribunale.
In
ogni modo il criterio della verosimiglianza preponderante è sufficiente e la
prova, certa, è sussidiaria nel diritto delle assicurazioni sociali.
Infine
certe decisioni considerano i denti come delle "ossa" e tale
interpretazione ha come conseguenza, da una parte, che il Tribunale non deve
esaminare se i requisiti dell'infortunio sono o non sono adempiuti e, dall'altra
parte, esenta l'infortunato dal produrre la prova (che comunque è sussidiaria).
In
ogni modo, sul fatto che il dente danneggiato sia stato oggetto di precedenti
cure, lo stesso medico dentista del ricorrente dichiara che la frattura subita
è perfettamente compatibile con l'azione di un sasso sia in presenza di denti
sani che già curati.
La
giurisprudenza restrittiva che tende a negare il caso di infortunio in caso di
denti, precedentemente curati, rotti a seguito dell'azione di un corpo estraneo
nell'alimento masticato, attualmente non è più seguita dalla dottrina, sia
medica (cfr. Heusser, in Schweizerische Monatschrift für Zahnmedizin, Vol. 97,
n° 7 / 1987, p. 885) che giuridica (cfr. Schaer, Courrier suisse de
l'assurances 1986 p. 196, 93)." (I)
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.5. In corso di
causa, __________ ha prodotto, segnatamente, alcuni frammenti del dente
fratturato nonché il sassolino che, a suo dire, avrebbe causato la lesione
dentaria (V + allegati).
L'assicuratore
LAINF ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 6 ottobre 2003
(VII).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto
di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento
determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467
consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle
assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 aprile 2003), nel presente caso tornano
quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.2. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto
tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato
delle affezioni grave o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; RAMI
1993 K 921 p. 157ss., consid. 2a).
2.6. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino
in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro,
non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non
scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege
non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K
787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI
1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid.
2b).
In una
sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA ha lasciato
aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"
ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento
(cfr. consid. 2.1.).
2.7. In concreto,
l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio LAINF del 20 gennaio 2003, ha dichiarato
quanto segue:
"
Masticando un corpo estraneo che si trovava in
una polpetta contenente carne macinata e riso (comprata in un negozio) mi sono
rotto un dente della parte destra della bocca." (doc. _)
Nel
certificato stilato dal dott. __________, medico-dentista curante, così è stato
descritto l'evento 14 gennaio 2003:
"
Mangiando, ha morsicato un corpo duro." (doc. _)
In
seguito, l'assicuratore LAINF convenuto ha posto al ricorrente le seguenti
domande attinenti all'accaduto:
" (…).
Quando si è rivolto per questo
motivo per la prima volta dal dentista?
-
Come si è
procurato il danno ai denti? (spiegazione dettagliata dei fatti)
-
Al momento
dell'incidente si é verificato qualcosa di inusuale? (spiegazione dettagliata).
-
Se la lesione dentaria è stata causata durante la
masticazione:
4.1. Quale alimento ha ingerito?
4.2. Quando, dove e da chi è stato
acquistato il prodotto in
questione?
4.3. Ha informato dell'accaduto il suo fornitore?
4.4. A che cosa
è imputabile la sopravvenienza del danno?
4.5. Indirizzo
di eventuali testimoni." (doc. _)
Quindi, in data 11
febbraio 2003, l'assicurato ha così risposto:
" (…).
Ad 1.
14.1. Telefonicamente.
Appuntamento 16.1.2003.
Ad 2.
Mangiando alle 12.30 una
polpetta. All'interno c'era un sasso o qualcosa di simile che mi ha spaccato il
dente. Il dente superiore ballava.
Ad 3.
Ad 4.1.
Polpette
Ad 4.2.
__________, il giorno
d'acquisto non lo so
Ad 4.3.
No.
Ad 4.4.
Al sasso che era all'interno
della polpetta
Ad 4.5. (…)" (doc.
_)
In data 20 febbraio 2003,
il dott. __________ ha allestito un nuovo certificato medico, dal quale risulta
che la nota frattura dentaria sarebbe da ricondurre ad un pezzo di osso (o di
cartilagine) che si trovava nell'alimento ingerito da __________ (cfr. doc. _).
Con l'atto di opposizione
del 7 marzo 2003 (cfr. doc. _), rispettivamente, con il proprio ricorso del 27
agosto 2003 (cfr. I), __________ ha sostenuto che a causare il danno alla
salute sarebbe stato un sassolino.
2.8. La questione contestata é
circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo
ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai
sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.
Questa Corte constata,
innanzitutto, che se __________, in sede di opposizione e di ricorso, si è
dichiarato sicuro che a causare la frattura del dente sia stato un sassolino
presente nella polpetta, in precedenza, egli non aveva per contro esternato
tutta questa sicurezza.
In effetti, nell'annuncio
d'infortunio del 20 gennaio 2003, si è fatto accenno ad un "corpo
estraneo" (cfr. doc. _) mentre, nel primo certificato del dott.
__________, la causa della lesione dentaria è stata attribuita ad un "corpo
duro" (cfr. doc. _).
È vero che l'11 gennaio
2003, rispondendo ai quesiti postigli dall'assicuratore LAINF convenuto,
l'assicurato ha, per la prima volta, dichiarato che all'interno della polpetta
vi era un sasso (cfr. doc. _).
Tuttavia, la circostanza
che __________ si sia premurato, in quella stessa sede, di aggiungere, citiamo:
"… o qualcosa di simile" (doc. _), dimostra che, in realtà,
egli non é stato in grado di accertare direttamente la natura del corpus
delicti e che quindi la presenza di un sassolino non è altro che una sua
supposizione.
In questo medesimo ordine
di idee, va inoltre sottolineato come il medico-dentista curante, in data 20
febbraio 2003 - riportando quanto indicatogli dal paziente - abbia parlato di
un "pezzo di osso (o cartilagine)", presente nell'alimento
masticato da ____________ (cfr. doc. _).
Secondo la dottrina (cfr.
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione
della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U
6/02, consid. 2.2.).
Tale principio non è
inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi
elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del
18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi
a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Tutto ben considerato,
nell'evenienza concreta, questa Corte, in ossequio ai principi
giurisprudenziali poc’anzi evocati, ritiene che _____________ semplicemente presuma
che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento
consumato, ciò che non é tuttavia stato in grado di accertare direttamente.
Il fatto che, il 23
settembre 2003, sia effettivamente stato prodotto un sassolino (cfr. doc. _),
non è evidentemente sufficiente per sopperire all'incoerenza palesata dal
ricorrente, tenuto peraltro conto della grande facilità con la quale un simile
oggetto può essere reperito.
Ora, secondo la
giurisprudenza federale, la semplice supposizione che la lesione dentaria sia
stata provocata da un elemento estraneo, non basta per ammettere, nei limiti
della probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno
straordinario.
Nella già citata sentenza
del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.7. in fine), il TFA
ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la
lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente
all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del
fattore straordinario.
Si
tratta del resto di una giurisprudenza costante.
In una decisione del 26
settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal
administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di
un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,
non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una sentenza del 18
settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle
assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si
era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché
la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti
non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che
ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In una sentenza del 27
agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento
esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa,
trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente
masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva
controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.
Questo principio era
invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli
assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro
senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in
entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile
l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella
causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.).
Si deve dunque concludere,
in applicazione di questa giurisprudenza, che, anche in concreto, il discorso
si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.
Non essendo possibile
ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la
semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno
straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi
e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b;
116 V 136ss consid. 4b).
Il fatto che, con
certificato del 14 maggio 2003, il dott. __________ abbia affermato che le
lesioni riportate da __________ sarebbero compatibili con l'azione di un sasso
(doc. _), non può essere considerato decisivo.
Infatti, per stabilire se
un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente
il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla
salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si
sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento
induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 46ss. consid. 2).
2.9. Infine, va rilevato che il
TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa
della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un
dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett.
a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,
consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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