AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.43
Data decisione, Autorità:
07.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.43
mm/sc
Lugano
7 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 21 maggio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
ottobre 1998, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- mentre stava lavorando all'interno di uno scavo, è rimasto parzialmente
sepolto, dal bacino sino ai piedi, da terriccio e da un manufatto denominato
"pozzo luce", staccatisi dalla parete dello scavo stesso.
A seguito
del suddetto evento, l'infortunato ha riportato delle contusioni multiple agli
arti inferiori, al bacino ed alla zona lombo-sacrale, ma nessuna lesione ossea
(cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
pronunzia del 27 giugno 2000, il TCA ha respinto il ricorso interposto
dall'assicurato, accertando che le turbe psichiche presentate da quest'ultimo
non costituivano una conseguenza adeguata dell'evento traumatico dell'ottobre
1998 (cfr. doc. _).
Il TFA,
con sentenza del 12 febbraio 2001, ha integralmente confermato il giudizio
cantonale (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso
del mese di luglio 2002, il patrocinatore di , avv. __________ i, ha
trasmesso all' copia del certificato 10 giugno 2002 del dott.
__________, ai termini del quale l'assicurato, a contare dall'inizio del 2001,
avrebbe presentato un peggioramento dei disturbi a livello lombo-sacrale e
degli arti inferiori, disturbi ancora da ricondurre all'infortunio del 7 ottobre
1998 (cfr. doc. _).
1.4. Sentito il
parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'Istituto
assicuratore, con decisione formale del 18 marzo 2003, ha stabilito che -
tenuto conto delle sole conseguenze somatiche oggettivabili dell'infortunio
assicurato, fatta quindi astrazione dalla problematica psichica - __________ va
considerato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° agosto 1999 e non più
bisognoso di cure mediche (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 21 maggio 2003, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 23 giugno 2003, __________ a, sempre rappresentato
dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a versagli
le prestazioni anche dopo il 31 luglio 1999 (cfr. I, p. 4).
Questi
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa
riscorsuale:
"
(…)
L'__________, con la decisione 21.5.2003 qui
impugnata, respinge l'opposizione rifacendosi all'esame del signor __________
effettuato il 4.12.2002 (e non 4.6.2002 come indicato a pag. 3 della decisione)
dal dott. __________ che considera __________:
" abile
al lavoro in misura completa e non necessita di cura …"
(cfr. punto 3 della decisione 21.5.2003).
Per l'__________ ciò che ha accertato il medico
curante, consegnato nel suo certificato:
" non
basta per ammettere l'esistenza di un danno alla salute organico e soprattutto
di un danno post - infortunistico organico in relazione causale naturale e
adeguata con l'infortunio influenzante negativamente la capacità
lavorative."
Siamo ancora una volta confrontati con una
situazione che mette in evidenza la valutazione di un medico che giunge a
risultati all'opposto di quelli accertati dall'altro medico.
Il riferimento fatto dall'__________ ai disturbi
psichici è del tutto fuori luogo dato che il dott. __________, nel suo
certificato del 10.6.2003, fa riferimento unicamente al fatto che, dall'inizio
del 2002, vi è stata una ricaduta dell'infortunio del 7.10.1998, con un
peggioramento dei dolori lombo - sacrali e della deambulazione.
Nel consegue che, in considerazione di quanto
sopra, si rende necessario venga acquisito, nell'ambito della presente
procedura, un referto peritale che consideri se è subentrato o meno un
peggioramento dello stato di salute del signor __________, e che di conseguenza
sia possibile accertare se, per quanto riguarda la situazione somatica,
l'assicurato è abile o no al lavoro"
(I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve applicare le
norme legali in vigore al momento in cui i fatti si sono realizzati (cfr. SVR
2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché,
inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione
in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 21 maggio
2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a
partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Con sentenza
del 27 giugno 2000 - poi confermata in sede federale - il TCA aveva accertato
che i disturbi psichici accusati da __________ non erano di competenza dell'__________,
difettando una relazione di causalità adeguata con l'infortunio del 7 ottobre
1998 (cfr. 2.8. in fine) e, pertanto, confermato la chiusura del caso
decisa a far tempo dal 31 luglio 1999.
L'aspetto
riguardante l'eziologia delle turbe psichiche non può venire ridiscusso e, del
resto, il ricorrente nemmeno intende farlo, visto che pretende aver presentato,
dal mese di gennaio 2001 in poi, un aggravamento dei postumi infortunistici di
natura organica.
Litigiosa
è dunque la questione a sapere se l'assicuratore LAINF era o meno legittimato a
rifiutare le proprie prestazioni relativamente ai disturbi oggetto
dell'annuncio di ricaduta del mese di luglio 2001.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato
sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di
causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.7. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge con chiarezza che
l'Istituto assicuratore convenuto - già nella procedura sfociata
nell'emanazione della decisione su opposizione del 26 ottobre 1999 - aveva
evidenziato la presenza di una profonda discrepanza fra lo status
oggettivabile e gli disturbi invalidanti risentiti da __________ a livello del
rachide lombare e degli arti inferiori, e ciò nonostante quest'ultimo fosse
stato sottoposto ad accurati accertamenti diagnostici.
Tale
constatazione trovava piena conferma nella documentazione medica allora a
disposizione, segnatamente nei rapporti stilati dal dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, in occasione delle visite fiduciarie di controllo:
- rapporto
21.1.1999 del dott. __________, relativo alla visita del 20.1.1999:
" (…).
Il quadro ortopedico oggettivabile ad ambedue
gli arti inferiori non correla per nulla con l'intensità dei disturbi asseriti
dal paziente, rispettivamente con le limitazioni ivi connesse.
Più che un quadro
somatico, questi ultimi rispecchiano piuttosto un disturbo maggiore della
elaborazione psichica dell'evento infortunistico del 7 ottobre 1998.
In questo contesto
ritengo quindi assolutamente urgente sottoporre il paziente non solo ad una
valutazione ma pure ad una terapia di sostegno psicologico. In questo contesto
specifico, al fine di permettere una osservazione obbiettiva prolungata ed
iniziare una presa a carico specialistica, mi permetto di prevedere
direttamente un soggiorno stazionario di 3-4 settimane in un centro di
riabilitazione riconosciuto. Questo ben cosciente che, di per se stesso, il
quadro somatico obiettivabile agli arti inferiori, alla transizione lombo
sacrale e in sede lombare permetterebbero una ripresa dell'attività
lavorativa." (doc. _)
- rapporto
di uscita 6.4.1999 della Clinica __________:
" (…).
All'esame clinico di entrata troviamo un
paziente in discrete condizioni generali, con esame internistico senza
particolarità.
L'esame locale mostrava una dolenzia alla
palpazione delle ultime vertebre lombari, delle articolazioni sacroiliache e
della muscolatura gluteale ed una dolenzia diffusa alla muscolatura degli arti
inferiori. Mobilità della anche buona con limitazione e dolore ai movimenti di
rotazione. Mobilità delle ginocchia buona, simmetrica con evocazione di dolore.
Mobilità delle caviglie dolorosa, in particolare alla caviglia destra.
All'esame neurologico si riscontravano dei ROT normoevocabili e simmetrici
tranne gli achillei deboli bilateralmente, con iposensibilità diffusa agli arti
inferiori non riferibile ad alcun dermatoma. Deambulazione stentata con due strampelle,
a piccoli passi, senza flessione delle ginocchia.
Anche alla luce delle radiografie della
colonna lombare del bacino, che non evidenziano segni di lesioni ossee ma
unicamente segni di coxartrosi incipiente bilateralmente ed alterazioni degenerative
consone con l'età, inquadriamo il quadro clinico nell'ambito di una sindrome
algico-motoria degli arti inferiori con deconditioning psicofisico conseguente
al trauma ed all'elaborazione psichica messa in atto dal paziente. Anche gli
esami di laboratorio eseguiti non hanno evidenziato nulla di patologico.
(…)
Dal consulto con il nostro psichiatra, il
dottor __________, è emerso che si tratta di un quadro psicopatologico misto in
cui confluiscono elementi clinici di una sindrome posttraumatica da stress con
elementi personologici di ordine conversivo con altri di tipo culturale.
All'avviso del dottor __________ il paziente non sembrava suscettibile ad un
trattamento psicoterapico per cui abbiamo iniziato un trattamento
psico-farmacologico a base di Floxyfral 100 mg 0-0-1 portato ad 1-0-1 nel giro
di una settimana.
(…)
Alla visita d'uscita il paziente si
dichiara soddisfatto del ricovero in clinica. Il paziente deambula ancora molto
lentamente senza stampelle, lamenta la persistenza di una debolezza nella gambe
continua a rivivere il suo incidente in modo particolarmente enfatizzato e
teatrale. Oggettivamente si constata una limitazione della mobilità delle anche
alla rotazione, in particolare a destra, persistenza di dolenzia alla palpazione
di tutta la muscolatura degli arti inferiori e del basso bacino. Il paziente
riesce a sollevare attivamente le gambe e tenerle in questa posizione ma con
tremore diffuso." (doc. _)
- rapporto
15.6.1999 del dott. __________, relativo alla visita del 14.6.1999:
" (…).
Come già fatto osservare in occasione
dell'esame medico-circondariale effettuato a domicilio il 20 gennaio 1999,
traspare tuttora un'importante discrepanza tra il reperto somatico
effettivamente oggettivabile al rachide e agli arti inferiori in
contrapposizione con l'intensità asserita, rispettivamente le limitazioni
dimostrate dal paziente.
Per quanto attiene all'aspetto puramente
somatico/ortopedico riferiti al rachide e agli arti inferiori, ritengo che alla
luce del quadro clinico odierno il paziente non necessiti di ulteriori misure
terapeutiche specifiche e che possa riprendere in misura completa l'attività
lavorativa svolta al momento dell'infortunio in parola.
Se da una parte dal punto di vista somatico
il quadro ortopedico risulta essere favorevole, il paziente presenta dall'altra
dei disturbi significativi di natura psichica, chiaramente messi in evidenza
pure durante il soggiorno stazionario nel Centro __________ di riabilitazione a
__________.
In
conclusione:
-
per
quanto attiene all'aspetto ortopedico osteoarticolare muscolare e neurologico
periferico, attinente all'evento infortunistico del 7 ottobre 1998 il paziente
risulta essere nuovamente abile al lavoro nella misura completa per l'attività
svolta al momento dell'evento in parola, e non necessita di ulteriori misure
terapeutiche specifiche;
-
per
quanto attiene al quadro psico-patologico prosecuzione delle misure
terapeutiche come proposte dal dr. _____;
-
per
quanto attiene all'ulteriore copertura assicurativa, valutazione dell'adeguanza
da parte del servizio amministrativo/giuridico competente." (doc. _)
Parallelamente,
si era però assistito allo sviluppo di un'importante sintomatologia psichica,
ciò che aveva reso necessaria, a far tempo dal mese di luglio 1999, una presa a
carico dell'assicurato da parte del Servizio psico-sociale di __________, con
terapia farmacologica accompagnata da colloqui di sostegno (cfr. rapporto
accluso al doc. _).
Con la
decisione formale del 9 luglio 1999, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici di natura organica (fatta quindi astrazione dalla problematica
psichica, non di sua competenza), l'__________ aveva quindi dichiarato
l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche
(cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di luglio 2002, all'assicuratore LAINF convenuto è pervenuta la
certificazione 10 giugno 2002 del dott. __________, spec. FMH in medicina
generale.
Questo il
suo contenuto:
"
Il signor _________, 6.8.19, presenta
dall'inizio di quest'anno una ricaduta del suo infortunio del 7.10.1998, con
numero __________
I dolori lombo-sacrali e a livello degli arti
inferiori sono peggiorati, la deambulazione è pure peggiorata.
Il signor __________ è tuttora in cura medica per
questi esiti post-infortunistici e la terapia conservativa finora non ha
migliorato notevolmente la sintomatologia." (doc. _)
A seguito
dell'annuncio di ricaduta, __________ è stato sottoposto, in data 4 dicembre
2002, ad una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, il quale è pervenuto a delle conclusioni del tutto analoghe a quelle
ritenute, nel corso del 1999, dal dott. __________.
Secondo
il dottor __________ si è in presenza di una sintomatologia soggettiva
sprovvista di qualsiasi sostrato organico e, perciò, l'assicurato è
ulteriormente in grado di esercitare la sua abituale attività lavorativa e non
più necessitante di misure terapeutiche:
"
(…).
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Accusa dolori dappertutto, alle gambe, al bacino
e tante volte "sbaglia anche con la testa". Pensa di buttarsi fuori
dalla finestra. La sera assume medicamenti di cui non ricorda il nome. L'unica
persona che lo salva è la sua "santa moglie".
STATO GENERALE
Assicurato 64enne, in buone condizioni generali.
Si presenta con una stampella americana molto
inclinata in avanti e zoppicando bilateralmente. Accompagnato dalla moglie.
Altezza 160 cm, peso 68kg.
STATO LOCALE
Porta delle calze elastiche ad entrambe le gambe.
Dichiara di portare anche una fascia per la schiena.
Durante tutto l'esame il paziente dichiara di non
poterne più dal dolore.
Cammina con la stampella americana con tendenza
alla caduta.
Deambulazione molto difficoltosa. Il paziente si
trascina.
A diverse riprese dà l'impressione di cadere
immediatamente.
Non si può toccare il paziente, appena si tocca
il piede, il ginocchio, il bacino o il dorso dice di accusare molto male.
Non riesce a muovere le gambe dal dolore. Non si
può esaminare la muscolatura del dorso, in quanto il paziente dichiara non sopportabile
il dolore.
Sdraiato sul lettino si fa la flessione della
schiena in modo che non è possibile un buon esame. Il paziente urla e indica un
fastidio specifico alla palpazione della regione L5/S1.
Toccando la muscolatura della gamba e del dorso
non si notano però contratture.
D I A G N O S I
- Comportamento
dimostrativo con importante sovraccarico psichico senza correlato somatico
evidenziabile presso un paziente in uno stato dopo infortunio del 7.10.1998 a
seguito di un investimento da uno scoscendimento di terreno fino a sotto il
bacino con ematoma a entrambi gli arti inferiori senza nessuna lesione ossea.
CONCLUSIONI
Evidente comportamento dimostrativo con un
sovraccarico psichico senza un fondo somatico oggettivabile.
Il paziente ha certamente bisogno di un
accompagnamento medico per il suo stato psichico. Dal punto di vista somatico
il paziente non necessita di terapie e la capacità lavorativa, sempre il
problematica somatico, è del 100%." (doc. _)
2.8. Con il
proprio ricorso, __________ ha fatto valere che il peggioramento dello stato di
salute certificato dal suo medico curante riguarda esclusivamente la componente
somatica, specificatamente i dolori lamentati alla regione lombo-sacrale
e la capacità deambulatoria, e che nulla ha a che vedere con la problematica
psichica (cfr. I, p. 3).
Attentamente
esaminata la documentazione di causa, questo TCA non ritiene di dover dare
seguito alle censure sollevate dal ricorrente sull'operato
dell'amministrazione.
La
valutazione espressa dallo specialista in chirurgia interpellato dall'Istituto
assicuratore convenuto può invece validamente costituire da supporto probatorio
al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli
ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_______ hanno pieno
valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Nella
presente fattispecie, occorre constatare, in primo luogo, che la sintomatologia
fatta valere oggi da __________ era già presente, in maniera analoga, nel 1999.
Ad
esempio, dal referto afferente alla visita circondariale del 14 giugno 1999,
risulta che già allora l'assicurato accusava, soggettivamente, degli importanti
disturbi al rachide ed agli arti inferiori che rendevano difficoltosa la
deambulazione (cfr. doc. _, p. 2s.).
Tuttavia,
ora come a quel momento, in assenza di una sufficiente correlazione sul piano
oggettivo, i disturbi risentiti dal ricorrente vanno interpretati come
l'espressione di una patologia presente a livello psichico (cfr., al riguardo,
il doc. _, p. 2: "Anche alla luce delle radiografie alla colonna lombare
del bacino, che non evidenziano segni di lesioni ossee ma unicamente segni di
coxartrosi incipiente bilateralmente ed alterazioni degenerative consone con
l'età, inquadriamo il quadro clinico nell'ambito di una sindrome algico
motoria degli arti inferiori con deconditioning psicofisico conseguente al
trauma ed all'elaborazione psichica messa in atto dal paziente. Anche gli
esami di laboratorio non hanno evidenziato nulla di patologico" - la
sottolineatura è del redattore).
In
secondo luogo, questa Corte constata che il dott. __________, con certificato
del 10 giugno 2002, ha fatto stato di un aggravamento dei dolori lombo-sacrali,
rispettivamente, di quelli interessanti gli arti inferiori (doc. _; cfr., pure,
doc. _).
Il medico
curante non ha tuttavia saputo oggettivare il preteso deterioramento delle
condizioni di salute.
Egli si è
infatti limitato a riferire di un peggioramento della sintomatologia dolorosa,
quindi soggettiva, ciò che - tenuto soprattutto conto di quanto
accertato nell'ambito del caso iniziale - non può essere considerato
sufficiente da un profilo probatorio.
In esito
alle considerazioni che precedono, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con
il grado di verosimiglianza richiesti dalla giurisprudenza federale, che
__________, a far tempo dal mese di gennaio 2002, non ha presentato un
aggravamento del suo stato di salute organico, tale da giustificare il
riconoscimento di una incapacità lavorativa e/o della necessità di cure
mediche.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster