AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.36
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.36
rs/fe
Lugano
7 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 aprile 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5
novembre 2002 la Casa per anziani __________ ha annunciato alla __________ un
evento, accaduto il 21 ottobre 2002, che ha avuto per protagonista la propria
dipendente, allora __________, oggi __________ (cfr. doc. _), stagiaire
fisioterapista:
"
Mentre mobilizzava un ospite, questi perdeva
l'equilibrio e per evitare che cadesse, ha fatto un movimento sbagliato"
(doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 15 gennaio 2003, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute a livello cervicale, siccome
esso non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge (cfr.
doc. _).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta il 28 gennaio 2003 dall'avv. __________ per conto
dell'assicurata e precisata con scritto del 24 febbraio 2003 (cfr. doc. _), la
__________, il 14 aprile 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione, puntualizzando che i disturbi accusati dall'insorgente nemmeno
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 2 giugno 2003, l'assicurata, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che l'evento del 21 ottobre 2002 di cui essa è rimasta
vittima presso la Casa Anziani __________ sia considerato quale infortunio ai
sensi della LAINF e conseguentemente che la __________ venga condannata a
riconoscere le prestazioni di legge relativamente ai disturbi lamentati,
adducendo:
"
(…)
La qui ricorrente mentre svolgeva l'attività di
fisioterapista (stagista) presso la Casa per Anziani __________ è rimasta
vittima di un evento traumatico il 21 ottobre 2002.
Il Prof. Dott. Med. __________, primario del
servizio neurochirurgia dell'Ospedale Regionale di __________, ha certificato
la presenza di una sindrome algico-deficitaria nell'arto sup. sin. dopo un
trauma in trazione/distorsione (certificato 27.12.2002 - doc. _).In precedenza
il Dottor __________ con certificato 22 novembre 2002 (doc. _) ha espresso le
proprie valutazioni sul caso, sottolineando in particolare che è a causa della
compressione radicolare C6 con leggera compressione midollare è dovuta
all'evento traumatico, data anche l'assenza di articolazioni degenerative
maggiori ed il fatto che la paziente non abbia mai presentato alcuna
sintomatologia cervico-bachiale fino al 21.10.2002.
Lo stesso Dott. __________, confermando la
certificazione del Prof. __________ del 27.12.2002, ossia trattarsi di una
sindrome algico-deficitaria nell'arto sup. sinistro insorto dopo un trauma in
trazione/distorsione, ne considera l'evoluzione favorevole con regressione
pressoché completa della sintomatologia dolorosa disestesiante inizialmente
accusata, unicamente con riposo evitando qualsiasi sforzo.
La qui ricorrente ha quindi recuperato la
capacità lavorativa dapprima al 50% a partire dalla metà di gennaio
(certificato 27.12.2002 Prof. __________), quindi al 70% e poi definitivamente
(certificato 08.01.2003 Dott. __________ - doc. _).
Prove: doc.,
testi, perizie.
Dalle constatazioni mediche sopraindicate risulta
evidente ed incontestato che le disfunzioni ed dolori patiti dalla signora
__________ sono stati unicamente conseguenza dell'incidente occorso il 21
ottobre 2002 sul posto di lavoro.
Attualmente essa è del tutto guarita.
Prove: doc.,
testi.
La __________, società che assicura gli infortuni
del personale della Casa per Anziani datrice di lavoro, rifiuta tuttavia di
considerare infortunio l'evento di cui si tratta.
Essa osserva in sintesi che non è stato superato
l'ambito degli avvenimenti usuali ed abituali, quotidiani per una
fisioterapista che si occupa di persone anziane e che di conseguenza, mancando
il fattore esterno straordinario, non si è in presenza d'infortunio secondo la
legge e la relativa ordinanza.
Vani sono stati i reiterati tentativi di far
comprendere all'assicurazione che, precisamente per la sua dinamica,
l'incidente doveva essere assimilato ad un infortunio a' sensi della LAINF e
relativa ordinanza, tesi avvalorata dalle considerazioni mediche sulle
conseguenze e sulla sparizione dei sintomi, dopo semplice osservanza di un
periodo di riposo.
Prove: doc.,
testi.
La Compagnia d'assicurazione sembra in effetti
speculare al di là dell'usuale e del lecito sui termini usati dalla vittima,
rispettivamente dai medici, per descrivere l'evento traumatico.
A mente della ricorrente tale prassi, se avallata
acriticamente, potrebbe assumere conseguenze assai pericolose, sino ad essere
in contrasto con lo scopo stesso della Legge, oppure prestarsi ad abusi.
Secondo la stessa considerazione della __________
sarebbe stato sufficiente che la signora __________ avesse usato il termine
"scivolare" per considerare il caso quale infortunio, mentre
l'assicurato, rispettivamente il suo medico ha usato il termine "perdeva
equilibrio".
Occorre però evitare che le dichiarazioni di
sinistro, le eventuali opposizioni a decisioni delle Compagnie d'assicurazione
ed infine i ricorsi contro decisioni delle stesse Assicurazioni, si riducano ad
esercizi letterali di una definizione di un movimento o di un comportamento. Al
di là quindi di una definizione dei termini, occorre considerare quello che è
in realtà successo.
La sindrome algico-deficitaria nell'arto sup.
sinistro dopo un trauma in trazione/distorsione che ha causato la cosiddetta
ernia "di sforzo" è stata provocata da un movimento involontario,
improvviso ed imprevisto, a cui è stato sottoposto il braccio sinistro della
signora ___________ allorquando, vistesi cadere adesso la massa ed il peso del
paziente che stava accudendo, ha perso l'equilibrio, scivolando.
L'impossibilità di controllare il proprio
movimento, in necessario scivolamento, ha portato il braccio in una posizione
del tutto inusuale, imprevista ed imprevedibile anche nello svolgimento
dell'attività di una fisioterapista che si occupa anche (ma non solo) di
persone anziane. Si rileva peraltro che persone anziane della mole e del peso
di quella che era in cura in quel momento non sono assolutamente la norma.
Prove: doc.,
testi.
Nella situazione sopra descritta, dati per
acquisiti i requisiti e le definizioni di infortunio della Legge e la relativa
interpretazione giurisprudenziale, la qui ricorrente ritiene che il caso debba
essere considerato come infortunio, assoggettato all'assicurazione infortunio
obbligatorio del datore di lavoro." (Doc. _)
1.5. L'Istituto
assicurato, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. _).
1.6. Pendente
causa il TCA, da un lato, ha chiesto al rappresentante dell'assicurata di
indicare il peso di quest'ultima al momento dell'evento annunciato alla __________
(cfr. doc. _).
Dall'altro,
questa Corte ha invitato la Casa Anziani __________ a comunicare il peso,
all'epoca dell'evento in questione (21.10.2002), del paziente con il quale
stava lavorando la ricorrente e la relativa corporatura (cfr. doc. _).
Il 6
febbraio 2004 l'avv. __________ ha risposto:
"
(…) vi informo che la signora __________ al
momento dell'evento annunciato alla __________ pesava kg. 57." (Doc. _)
Il
direttore della Casa Anziani __________, il 16 febbraio 2004, ha affermato:
"
(…) vi comunichiamo che non siamo riusciti a
ricostruire esattamente quale ospite stava mobilizzando al momento
dell'annunciato infortunio.
In ogni caso, durante
quella giornata, gli ospiti trattati erano tutti di costituzione normale."
(Doc. _)
1.7. Il 19 febbraio
2004 il patrocinatore dell'assicurata ha puntualizzato:
"
la signora __________ (nuovo cognome dopo il
matrimonio) è sorpresa, incredula di fronte alla comunicazione del 16 febbraio
2001 della Casa __________, che non esita a definire menzognera.
La mia
cliente ben si ricorda che il 21.10.2002 quando restò vittima dell'infortunio
si stava occupando del signor __________ deceduto il 17.02.2003, il quale
misurava oltre 190 centimetri per un peso dai 100 ai 120 kg., quindi una
persona dalla corporatura indubbiamente fuori dal comune.
In ogni
modo, se del caso, è possibile confermare la dichiarazione della signora
__________ con testimonianze e/o con documenti d'identità, cartelle mediche,
cliniche, ecc. In particolare la signora __________ (c/o __________) bene
conosceva il signor __________." (cfr. doc. _)
1.8. Il TCA, il
23 febbraio 2004, ha inviato alla Casa Anziani __________ il seguente scritto:
"
(…)
il TCA è venuto a conoscenza del fatto che
l'ospite con il quale stava lavorando l'assicurata si chiamerebbe __________.
Voglia, di conseguenza, comunicare il peso e la
corporatura di questo paziente." (cfr. doc. _)
Il 2
marzo 2004 il direttore della Casa Anziani __________ ha risposto:
"
(…) vi comunichiamo che nel periodo
dell'infortunio in questione il signor __________ aveva un peso di kg. 84 e una
corporatura normale." (Doc. _)
1.9. L'avv.
__________, con scritto del 10 marzo 2004, ha osservato:
"
appare perlomeno strano che ora, a distanza di
un anno e mezzo dall'accaduto, la controparte "ben si ricorda" non
soltanto del nome, ma anche dell'altezza (decisamente oltre la norma) della
persona ed anche del suo peso, anch'esso tutt'altro che indifferente: se
effettivamente detto paziente avesse avuto quelle caratteristiche che ora essa
pretende, a non averne dubbio l'avrebbe menzionato a tempo debito e
sottolineato ancora nella procedura.
Invece,
nulla di tutto ciò: la spiegazione è data dalla Cassa quando dice che il
paziente era di corporatura normale e pesava 84 kg, smentendo completamente le
asserzioni della ricorrente! Si aggiunga ancora che l'assicurata non doveva
trasportare il paziente, l'avrebbe invece semplicemente trattenuto.
A mente
della Compagnia, alla luce della risposta data dalla Casa, appare del tutto
superfluo sentire testimoni per cui si oppone alla richiesta formulata da
controparte.
Con
riferimento a quanto già espresso in precedenza, la Compagnia si conferma nelle
proprie allegazioni e domande." (Doc. _)
1.10. Il 16 marzo
2004 l'avv. __________ ha precisato:
"
la signora __________ conferma che al momento
dell'incidente stava lavorando, come stagiaire, con il signor __________.
La stessa prende atto che,
finalmente, la direzione del __________, dopo una serie di reticenze sia in
sede del presente ricorso sia di discussione sul contratto di lavoro, seppur
non ammette chiaramente, non smentisce che il paziente indicato era il signor
__________.
Non si vede peraltro il
motivo per cui non è stata prodotta una cartella con i dati del signor
__________, cartella che presumibilmente viene allestita per ogni ospite della
casa (medicalizzata).
Data la violenza con cui è
stata investita, la signora __________ resta convinta che il peso possa essere
superiore a quello indicato nella lettera 02.03.2004." (Doc. _)
1.11. I doc. _ e _
sono stati inviati all'avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. _).
I doc. _
e _ sono stati trasmessi all'avv. __________ per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'avv.
__________, il 31 marzo 2004, ha rilevato:
"
(…)
La signora __________, sin
da quando è stata investita - improvvisamente ed inopinatamente - dal paziente
che stava seguendo, ha sostenuto che si trattava di una persona di corporatura
e peso al di sopra della norma.
Basta rileggere fra gli
altri lo scritto 24 febbraio 2003, ove si dice che "per sostenere un
paziente di grossa e pesante corporatura", oppure il testo stesso del
ricorso, ove si può leggere "… vistisi cadere addosso la massa ed il peso
del paziente che stava accudendo…" (punto no. 4 pag. 4).
Nella dichiarazione di
infortunio allestita dalla Casa per anziani e fatta sottoscrivere dalla signora
__________ non figurava il nome del signor __________.
La Casa aveva tuttavia
sottoposto all'allora stagiaire __________ un formulario in bianco per la
firma, che è stata apposta pur con titubanza ma in buona fede, dal momento che
sul formulario agli atti non figura il nome del signor __________ si deduce che
è stato usato il formulario firmato in bianco e non quello firmato in
precedenza con l'indicazione del nome del paziente.
In ogni modo la
corporatura e il peso del signor __________ hanno una importanza relativa,
determinante restando che al momento dell'evento la stagiaire stava seguendo un
esercizio che il paziente __________ eseguiva alla spalliera, come tutti i
giorni, quando improvvisamente è caduto ed è franato addosso alla signora
__________, la quale nel tentativo (riuscito ) di salvare il paziente, ha
riportato le gravi conseguenze descritte nei certificati agli atti.
La testimonianza indicata
potrà far luce, in quanto necessario, sulla persona del signor __________, a
comprova della buona fede della ricorrente. Essa ha iniziato la sua attività di
stagiaire a metà giugno 2002 presso la Casa per Anziani ed il signor __________
era il paziente che giornalmente veniva affidato alle sue cure. Per questo
motivo e per la sua mole il signor __________ non può essere dimenticato dalla
signora __________." (Doc. _)
1.12. Il doc. _ è
stato notificato per conoscenza all'avv. __________ (cfr. doc. _).
1.13. Il 5 aprile
2004 l'avv. __________ ha ancora puntualizzato:
"
l'impressione è che appaiono sempre più dettagli
man mano che il tempo trascorre, il che è tanto più strano quanto ininfluente.
A parte il fatto che la
buona fede, alla quale si appella la ricorrente, sempre si presume, si prende
atto che anche la controparte ammette che la corporatura ed il peso del
paziente "hanno una importanza relativa". Ovvio quindi che viene qui
riconfermata l'opposizione all'audizione testimoniale siccome inconcludente.
La descrizione più o meno
dettagliata e prosaica che ora si cerca di dare all'evento non serve per quanto
già ripetuto a più riprese.
Non posso quindi che
riconfermare quanto già espresso in precedenza, confidando nel fatto che ora lo
scambio di corrispondenza sia terminato." (Doc. _)
1.14. I doc. _ e _
sono stati trasmessi per conoscenza all'avv. __________ (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la ____________ debba o
meno essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del
danno alla salute lamentato da __________.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI
1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte
le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie oggetto della presente
vertenza si è verificata il 21 ottobre 2002, non tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003,
eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre
2002.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione di infortunio
in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che è considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.3.),
fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.7. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag.
313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.
2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento,
essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno
causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio
sono realizzate (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b,
147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.8. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N.79
pag. 313).
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF
116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A.
Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141
consid. 4b).
2.9. In concreto,
come visto (cfr. consid. 1.1.), il datore di lavoro dell'assicurata, nel
compilare l'annuncio di infortunio del 5 novembre 2002, ha descritto nel
seguente modo l'evento occorsole il 21 ottobre 2002:
"
Mentre mobilizzava un ospite, questi perdeva
l'equilibrio e per evitare che cadesse, ha fatto un movimento sbagliato"
(doc. _).
La
dinamica dell'evento del 21 ottobre 2002 è stata così precisata, il 22 novembre
2002, dal Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, presso il quale
l'assicurata era stata inviata dal suo medico curante:
"
(…)
in data 21.10.2002 sul lavoro come fisioterapista
la paziente evitava un'improvvisa caduta di un paziente tenendolo con il
proprio arto superiore sinistro, risentendo subito un intenso dolore scapolare
a sinistra (…)" (Doc. _)
In sede
di opposizione alla decisione formale del 15 gennaio 2003, con la quale la
__________ aveva negato il proprio obbligo contributivo, l'insorgente,
rappresentata dall'avv. __________, ha affermato:
"
(…)
Nel nostro caso si tratta
infatti di un'ernia detta "di sforzo", provocata da un sovraccarico
dell'arto destro, e considerata infortunio in quanto dovuta ad uno sforzo
eccessivo in rapporto al fattore esterno straordinario.
Si tratta in effetti di un
peso eccedente largamente il carico abitualmente sostenuto e sopportato
dall'assicurata, in particolare nell'ambito della propria professione,
sproporzionato alla sua costituzione fisica.
Che si tratti di un
fattore esterno straordinario è pacifico poiché dovuto ad una caduta
inaspettata e imprevedibile del paziente, caduta che ha richiesto l'intervento
della terapista.
In altri termini non è un
avvenimento che si può oggettivamente qualificare come quotidiano o abituale
(…)." (Doc. _)
Dallo
scritto del 24 febbraio 2003, con il quale il patrocinatore della ricorrente ha
precisato l'opposizione del 28 gennaio 2003, è emerso che:
"
(…)
Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa la
signora __________ si è trovata improvvisamente nella necessità di sostenere un
paziente di grossa e pesante corporatura, affetto da Parkinson, per
evitare le prevedibili gravi conseguenze di una caduta dall'attrezzo in cui si
trovava per svolgere la terapia.
II braccio destro della signora __________ si è trovato
inaspettatamente e di colpo investito dalla pesante massa del paziente, è
rimasto incastrato e si è bloccato, provocando una violenta torsione. Da qui le
conseguenze sull'integrità fisica dell'assicurata.
Ad ulteriore comprova che si tratta di un incidente si rileva che
la signora __________ non si è sottoposta a cure particolari (infiltrazioni,
ecc.) ma è guarita con il semplice riposo di ca. 3 mesi, dal 1 ° marzo 2003 è
abile al lavoro al 100% (…)." (Doc. _)
A
proposito dell'opposizione del 28 gennaio 2003 e del relativo completamento del
24 febbraio 2003 occorre osservare che in realtà in occasione dell'evento del
21 ottobre 2002 non è stato coinvolto l'arto superiore destro, come indicato
dall'avv. __________, bensì il braccio sinistro (cfr. doc. _).
Infine
nell'atto di ricorso l'assicurata ha, per la prima volta, asserito che il danno
alla salute sarebbe stato provocato da un movimento involontario, improvviso ed
imprevisto, a cui è stato sottoposto il suo braccio sinistro allorquando,
vistasi cadere addosso la massa ed il peso del paziente che stava accudendo, ha
perso l'equilibrio, scivolando (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
La
giurisprudenza (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99,
consid. 2; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p.
363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189), ha stabilito che in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato
immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche.
Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.
Tutto ben
considerato, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena
esposti, reputa di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne
la dinamica dell'evento, sulle univoche indicazioni contenute nell'Annuncio di
infortunio del 5 novembre 2002, peraltro controfirmato dall'assicurata stessa
in segno di approvazione, e nel rapporto medico del 22 novembre 2002 del Dr.
med. __________.
Per quanto
riguarda l'osservazione dell'assicurata relativa al fatto che essa avrebbe
firmato in bianco il formulario "Annuncio di infortunio", va
rilevato, da un lato, che tale obiezione è stata formulata soltanto con lo
scritto del 31 marzo 2004 (cfr. consid. 1.11., doc. _). Dall'altro, che
comunque essa non ne ha contestato il contenuto relativamente a quanto accaduto
il 5 novembre 2002.
La
versione dei fatti emersa dall'Annuncio di infortunio e dal rapporto del Dr.
med. __________ è stata fornita prima che la __________ emanasse la decisione
formale del 15 gennaio 2003 con la quale ha rifiutato di assumere il caso
riguardante la ricorrente. Inoltre quanto sostenuto in sede di opposizione e
soprattutto di ricorso risulta meno credibile principalmente in considerazione
della circostanza che dalle prime dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro
e dal Dr. med. __________ emerge che è stato il paziente di cui si occupava
l'assicurata a perdere l'equilibrio e non la medesima, la quale si è invece
conseguentemente attivata per evitare che questi cadesse (cfr. doc. _).
2.10. La nostra
Corte federale ha già avuto modo di giudicare due fattispecie analoghe a quella
sub judice, negando in entrambi i casi l'esistenza di un infortunio ai
sensi di legge.
In una
sentenza del 14 febbraio 2000 nella causa B., U 238/99 (menzionata dall'INSAI a
pagina 3 della querelata decisione su opposizione) - concernente un infermiere
che, nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone e
stava perdendo conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg),
riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale - il TFA ha negato il
carattere infortunistico all'evento in questione:
"
(…).
Il est ainsi établi que le 15 octobre 1996, alors
que le recourant procédait selon la méthode de Heimlich, il a ressenti une douleur
dorsale jusque dans l'épaule droite en voulant aider la patiente qui s'étouffait
et qui perdait connaissance.
Il n'apparaît donc pas qu'un quelconque facteur extraordinaire
ait marqué cet incident, qui n'excède pas le cadre des événements et des situations
que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels pour un infirmier
expérimenté travaillant dans une clinique de psychiatrie gériatrique (voir aussi
ATF 116 V 139 consid. 3c; comp. RAMA 1994 no U 180 p. 38 consid. 3a).
Cela étant, le caractère accidentel de l'événement
doit être nié. Le recours est mal fondé de ce chef." (STFA succitata,
consid. 4).
La
seconda fattispecie - oggetto di una sentenza del 15 gennaio 2003 nella causa
S., U 421/01 - riguarda un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, la
quale, unitamente ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla
carrozzina. La collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata
si è trovata a dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg),
accusando un improvviso dolore alla regione sacrale.
Anche in
questo caso, la nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti
per potere ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi,
di un infortunio, affermando, citiamo:
"
(…).
Gestützt auf die Aussagen der Beschwerdeführerin sowie
von K.________ ist das Erfordernis der mechanischen Einwirkung eines äusseren Faktors
beim Ereignis vom 11. Dezember 1999 erfüllt. Wie die Vorinstanz, auf deren Erwägungen
verwiesen wird, richtig ausführt, fehlt es jedoch an der Ungewöhnlichkeit. Im Hinblick
auf die berufliche Gewöhnung sowie die Konstitution der Versicherten (62 kg) im
Vergleich zur Patientin (66 kg) ist ein aussergewöhnlicher Kraftaufwand (BGE
116 V 138 f. Erw. 3b; RKUV 1994 Nr. U 185 S. 79 f. Erw. 2b) zu verneinen und sprengt
das Ereignis den Rahmen des Alltäglichen und Üblichen nicht. Zudem bezieht sich
das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit nach der Definition des Unfalls nicht
auf die Wirkung des äusseren Faktors, sondern nur auf diesen selber, weshalb
auf Grund der von den Ärzten des Paraplegiker Zentrums Y.________, Institut für
Radiologie, diagnostizierten Diskushernie (Bericht vom 16. Dezember 1999) nicht
auf ein Unfallereignis im Rechtssinne geschlossen werden kann. Da die Kriterien
des Unfallbegriffs nach dem Gesagten nicht erfüllt sind, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
abzuweisen. Weitere Beweisvorkehren sind nicht notwendig (BGE 124 V 94 Erw. 4b)"
(STFA
succitata, consid. 3).
Per
quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una
sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc 35. 2003.3) il TCA,
pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo
aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una
"lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un
infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore
causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi
fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi
era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.
A
quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:
"
(…)
La
giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario
quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno
sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle
circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso
concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855,
p. 19).
Un esame
della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o
spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati
esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.
STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op.
cit., p. 241).
In casu, A. ha
costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra
di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.
In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il
29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il
peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si
aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. _).
Al riguardo, questa Corte osserva che, anche
qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato
dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente
eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente
sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva
sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. _).
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli
che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da
A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile
2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)
In
un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha
stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e
graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in
granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando
il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non
era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle
situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In
secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non
è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.
In una
sentenza del 6 giugno 2003 nella causa P. (inc. n. 12.2002.126) la seconda
Camera civile del Tribunale d'appello si è chinata su una vertenza relativa
alla legittimità o meno della rescissione per reticenza da parte di un
assicuratore privato di un contratto di assicurazione concluso ai sensi della
LCA che prevedeva il versamento di un'indennità in caso di incapacità al
guadagno per malattia. La seconda Camera civile ha deciso, applicando i criteri
stabiliti dalla LAINF e dalla relativa giurisprudenza, che la sindrome lombare
riportata, sollevando un paziente, da un'infermiera ausiliaria attiva presso
una casa di riposo, con molti anni di esperienza professionale, era stata
causata da un evento non di carattere infortunistico. La seconda Camera civile
ha infatti ritenuto che nel caso esaminato non si fosse in presenza di un fatto
straordinario o imprevedibile, bensì di un'azione oltremodo ricorrente per una
persona che svolgeva un simile lavoro.
(Circa il
rapporto tra una sentenza di diritto civile e l'obbligo del TCA di accertare le
circostanze dell'infortunio cfr. RAMI 2003 pag. 253).
2.11. Nella
concreta evenienza, con riferimento alla giurisprudenza citata e contrariamente
a quanto preteso dall'insorgente (cfr. consid. 1.4.; doc. _), questo Tribunale
ritiene che il 21 ottobre 2002 non è accaduto nulla di straordinario, ossia
nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si
possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.
D'altro
canto, tenuto segnatamente conto delle abitudini professionali della
ricorrente, la quale, dal mese di giugno 2002, stava svolgendo uno stage nel
reparto di fisioterapia della Casa anziani __________ ma che comunque già
disponeva di un relativo diploma riconosciuto dalla Croce Rossa svizzera (cfr.
lettera del 14 giugno 2002 della casa anziani di __________ allegata a doc. _), e del suo peso che
all'epoca era di 57 Kg (cfr. consid. 1.6.; doc. _), non è certamente
ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza
nel fatto di aver dovuto sopportare per un momento, per evitarne la caduta, il
peso di un anziano paziente, definito dall'assicurata, nell'opposizione e
nell'atto ricorsuale, di grossa e pesante corporatura (cfr. doc. _).
A questo
proposito va evidenziato che, nell'ambito di un accertamento esperito da questa
Corte, il peso del paziente è stato quantificato dalla ricorrente in 100/120 Kg
per un'altezza di 190 cm (cfr. consid. 1.7.; doc. _).
Dal canto
suo la Casa anziani __________ ha asserito che tale ospite, al momento
dell'evento in questione, pesava 84 Kg e aveva una corporatura normale (cfr.
consid. 1.8., doc. _).
Il TCA,
che non ha motivo di dubitare di quanto dichiarato dal Direttore della Casa
anziani, ritiene che per chi svolge l'attività di fisioterapista in una casa di
riposo, il fatto di sostenere un paziente di questa struttura per evitarne la
caduta (cfr. consid. 2.9.) rappresenta una situazione abituale.
Inoltre
tale movimento nemmeno costituisce uno sforzo eccessivo ai sensi della
giurisprudenza, poiché, tenuto conto della specifica professione, il rapporto
tra il peso della ricorrente (57 kg) e quello dell'ospite di cui essa si stava
occupando (84 Kg) rientra nel margine di quanto ritenuto usuale.
In simili
condizioni non è quindi necessario dare seguito ai provvedimenti probatori
richiesti dall'insorgente (testi, perizie, peraltro menzionati nell'atto
ricorsuale in modo del tutto generico, senza alcuna precisazione né dei nominativi
dei testi, né del tipo di perizia auspicata; soltanto con lo scritto del 19
febbraio 2004 è stata, infatti, chiesta l'audizione di __________; edizione di
cartelle mediche e cliniche; cfr. doc. _).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H
5/02; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve concludere che nel caso di specie non sono
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico ad un determinato evento.
2.12. In
riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il 22 novembre 2002,
e meglio:
"
(…)
L'assenza di alterazioni
degenerative maggiori, il fatto che la paziente non abbia mai presentato alcuna
sintomatologia cervico-brachiale fino al 21.10.2002 quando sul lavoro come
fisioterapista doveva evitare la caduta improvvisa di un paziente tenendolo con
il proprio arto superiore, parla a favore di un'origine post-traumatica."
(Doc. _)
e dal
Prof. Dr. med. __________, il 27 dicembre 2002, ossia:
"
Questa paziente presenta una sindrome
algico-deficitaria nell'arto superiore sin. dopo un trauma in
trazione/distorsione insorto due mesi fa sul posto di lavoro (…)." (Doc.
_).
Occorre
sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che
soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo
raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro
dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a
favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U
86, pag. 51).
Va
inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla
nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente
un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio
ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario
e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A.
Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).
2.13. Si tratta ora
di esaminare se l’obbligo contributivo dell'__________ possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003
nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto
2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione
sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento
oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle
lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es
genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne
eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen
Ursachen hinzutritt" (cfr. DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i
principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la
modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit
Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt
notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die
Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst
in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen
von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung
der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen
unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene
Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer
der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet
- also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung
an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder
degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen
medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis
im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9
Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits-
und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno
2001 nella causa S., U 158/00).
La
suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS
45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto
per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del
"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte
federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi
osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile
attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo
dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza
valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un
importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un assicurato
dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un
fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore
contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è
indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più
in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
La
giurisprudenza appena riassunta è stata riesaminata dal TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 129 V 466. L'Alta Corte ha confermato l'esigenza di un
fattore esterno conformemente alla giurisprudenza resa in DTF 123 V 43 e in
RAMI 2001 no U 435 pag. 332 per parificare le lesioni corporali di cui all'art.
9 cpv. 2 OAINF ad infortunio ed ha introdotto ulteriori criteri di
delimitazione (DTF 129 V 469-472).
In una
sentenza del 26 novembre 2003 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D. (U
13/03) il TFA, accogliendo il ricorso interposto dall'Istituto assicuratore
LAINF contro il giudizio cantonale che aveva accertato l'obbligo contributivo
dell'assicuratore infortuni, ha deciso che nel caso di un'assicurata con
disturbi alla spalla destra che lavorava in una lavanderia l'esistenza di una
lesione parificabile a infortunio andava negata per difetto di repentinità
dell'azione lesiva.
Inoltre
l'Alta Corte ha sottolineato che appariva perlomeno dubbio che all'operazione
di estrazione e di strappo della biancheria dalla lavatrice potessero essere
riconosciuti i presupposti per ammettere la presenza di un fattore esterno nel
senso della giurisprudenza.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
5.1.1 Confermando la giurisprudenza sviluppata
nelle sentenze pubblicate in DTF 123 V 43 e RAMI 2001 no. U 435 pag. 332,
questa Corte ha avuto modo di precisare, in una recente sentenza, il concetto
di fattore esterno, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente accertabile e percettibile, prendente origine esternamente al
corpo ("ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer,
sinnfälliger, unfallähnlicher Vorfall"; sentenza del 20 agosto 2003 in re
H., U 17/03, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale; n.d.r.
tale sentenza è stata pubblicata in DTF 129 V 466).
Facendo notare che l'esistenza di un evento
assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la
persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima)
comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna
semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona
assicurata è peraltro in grado di descrivere (consid. 4.2.1 e 4.2.2), il
Tribunale federale delle assicurazioni ha subordinato il riconoscimento di un
fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo
umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo
accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una
tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante
una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente
normale e psicologicamente controllabile (consid. 4.2.2). Per il resto, questa
Corte, conformemente a quanto da essa già statuito in precedenza, ha rammentato
come l'intervento di un fattore esterno possa anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione, che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppantisi all'interno del
corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi
improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato,
oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili:
consid. 4.2.3).
5.1.2 Alla luce di questa più recente
giurisprudenza, appare perlomeno dubbio che all'operazione - non inusuale, come
ha avuto modo di precisare l'assicurata opponente - di estrazione e di strappo
della biancheria dalla lavatrice possano essere riconosciuti i presupposti per
ammettere la presenza di un fattore esterno nel senso suesposto. Tanto più che
il Tribunale federale delle assicurazioni, nella citata sentenza del 20 agosto
2003 in re H., interpellato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI) - parte ricorrente in quella vertenza - al fine di
concretizzare il concetto, ha avuto modo di negarne l'esistenza in relazione ad
alcuni casi scolastici elaborati dall'INSAI, paragonabili a quello oggetto del
presente ricorso, riguardo ai quali esso Tribunale ha evidenziato la carenza di
una situazione di pericolo accresciuto o comunque il mancato intervento di un
fattore che rendesse incontrollabile l'esecuzione dell'atto ordinario della
vita in questione (consid. 4.3: assicurato che, dopo numerose lussazioni alla
spalla di carattere patologico, accusa nuovamente dolori alla spalla mentre,
nell'ambito della sua attività professionale abituale, afferra con braccio teso
un sacco del peso di 20 kg dalla piattaforma di carico; assicurato che lamenta
la comparsa di un forte dolore alla schiena o alla spalla mentre, in posizione
chinata, è occupato a sballare della merce da una scatola oppure mentre esegue
un movimento ripetutamente intrapreso nell'ambito del proprio lavoro [scarico
di una paletta]).
(…)" (STFA del 26 novembre 2003 nella causa
Winterthur Assicurazioni c/ D., U 13/03)
2.14. Nel caso di
specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal
referto relativo all'esame di risonanza magnetica cervicale del 15 novembre
2002 - si evince che l'assicurata presenta "un'ernia discale medio
laterale sinistra C5-C6, con contatto e leggera compressione del midollo,
restringimento del forame di coniugazione C5-C6 sinistra e coinvolgimento della
radice nervosa C6 sinistra" (cfr. doc. _).
Ora, il
TFA ha già avuto modo di negare che un’ernia del disco possa essere ritenuta
una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
OAINF (cfr. STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99; DTF
116 V 145ss., 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c).
2.15. Sulla scorta
di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato
di corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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