AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.32
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.32
mm
Lugano
22 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 maggio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
ottobre 1995, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di ausiliario presso il ristorante "__________" di __________
e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha
riportato una ferita da taglio al IV. dito della mano destra.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
La cura
medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 27 ottobre 1995 (cfr. doc. _).
ha ripreso la propria attività lavorativa a decorrere dal 30 ottobre 1995
(cfr. doc. _).
1.2. Nel corso
del mese di maggio 1996, alla __________ è stata annunciata una ricaduta
dell'evento infortunistico assicurato, con incapacità lavorativa totale a
contare dal 23 maggio 1996 (cfr. doc. _).
Il dott.
__________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha fatto stato di una esostosi
cartilaginea al dorso della falange distale del IV. dito a destra (cfr. doc. _)
ed eseguito, in data 24 maggio 1996, la sua asportazione seguita dalla tendolisi
degli estensori (cfr. doc. _).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
A far
tempo dal 24 giugno 1996, l'assicurato è stato giudicato in grado di riprendere
il proprio lavoro e non più bisognoso di ulteriori cure mediche (cfr. doc. _).
1.3. Una seconda
ricaduta è stata notificata alla _________ il 13 aprile 2000 (cfr. doc. _).
In data
20 marzo 2000, __________ è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di
ricostruzione dell'estensione con effetto di tenodesi, ricostruzione del
legamento spirale obliquo secondo Littler con artrodesi temporanea della aifd
(doc. _).
Il dott.
__________ ha certificato una completa inabilità lavorativa dal 19 marzo 2000 e
per circa 2 mesi (doc. _).
In
realtà, l'assicurato ha ricominciato a lavorare soltanto il 3 luglio 2000 (doc.
_).
Questa
ricaduta è stata anch'essa assunta dall'assicuratore infortuni (doc. _).
1.4. Dalle tavole
processuali emerge che __________, pur lavorando a tempo pieno, ha continuato a
lamentare dei disturbi a livello dell'arto superiore destro (cfr. certificato
23.3.2001 del dott. __________).
Sentito
il parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. _), con decisione formale
del 4 maggio 2001, la __________, ritenute stabilizzate le condizioni di salute
dell'assicurato, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata a far tempo dal 31 maggio 2001, e, d'altro canto, gli ha riconosciuto
un'indennità per menomazione all'integrità dell'8% (cfr. doc. _).
Contro
questa decisione, __________, patrocinato dal Sindacato __________, ha
interposto opposizione (doc. _).
1.5. In data 20
luglio 2001, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato alla __________
una nuova ricaduta dell'infortunio del 18 ottobre 1995, con inabilità
lavorativa del 50% a partire dal 17 luglio 2001 (cfr. doc. _).
Con
certificato del 17 ottobre 2001, il medico curante di __________ ha riferito di
una situazione tendente al peggioramento, con dolori alla mano ed al braccio
destro, nonché diminuzione della forza e della resistenza (cfr. doc. _).
1.6. Il 3 ottobre
2002, l'assicuratore LAINF ha emanato una seconda decisione formale - in sostituzione
di quella datata 4 maggio 2001 - mediante la quale ha limitato il proprio
obbligo prestativo al 30 ottobre 1995, ragione per la quale le prestazioni
corrisposte a partire da tale data (compreso l'IMI) lo sarebbero state
indebitamente (doc. _).
A seguito
dell'opposizione presentata dall'assicurato (doc. _), la __________, in data 14
maggio 2003, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della decisione formale
del 3 ottobre 2002 (cfr. doc. _).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 15 maggio 2003, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto il ripristino delle prestazioni di corta durata fino a conclusione
della cura medica, momento in cui dovranno essere quantificate rendita di
invalidità ed indennità per menomazione all'integrità (cfr. I, p. 7).
Questi
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese
ricorsuali:
"
(…)
Come detto, il caso era stato assunto dalla
__________ ben otto anni orsono e al momento della decisione 3 ottobre 2002
erano trascorsi 7 anni da quando la __________ avrebbe avuto facilmente agio di
analizzare la cartella clinica che l'Ospedale __________ aveva emesso in data
18 ottobre 1995, o la stessa convenuta avrebbe potuto prenderne possesso,
ponendo in essere l'ordinaria diligenza.
Va sottolineato che alla presunta chiusura della
cura medica, il 4 maggio 2000, la __________ aveva emesso una decisione
riguardante la menomazione all'integrità fisica, con un riconoscimento di
un'IMI dell'8% (doc. _).
Nessuna presa di posizione era stata assunta
riguardo la rendita di invalidità.
Con opposizione 30 maggio 2001, il ricorrente
aveva postulato il riconoscimento di un'IMI del 15% e una rendita di invalidità
del 20% (doc. _), in corrispondenza ad un'analoga incapacità al guadagno.
È evidente che al momento della decisione 3
ottobre 2002 non era ancora cresciuta in giudicato la precedente, ma
unicamente per quel che concerne l'IMI e la rendita d'invalidità.
Al contrario, era già cresciuta ampiamente
ingiudicato l'assunzione del caso, da parte della __________, che aveva erogato
prestazioni per anni.
Va precisato di transenna che non sono dati
nemmeno gli estremi per una revisione, visto che la __________ non ha emesso
l'ultima decisione qui impugnata sulla base di elementi nuovi, sconosciuti al
momento in cui aveva assunto il caso.
In mancanza di nuovi mezzi di prova o fatti nuovi
(si discute di aspetti ben conosciuti fin dal 1995), la decisione del 3 ottobre
2002 della ________ non può assolutamente essere confermata dalle autorità
giudiziarie competenti, mentre deve essere riformata la decisione su
opposizione del 14 maggio 2003.
Va precisato, come appare anche dalla decisione
su opposizione, che il caso di infortunio è stato riaperto il 20 luglio 2001.
Non sono dati nemmeno gli estremi per sospendere le prestazioni di indennità
giornaliera e la cura medica a tutt'oggi non è ancora terminata.
… Il dr. __________ nella propria perizia, che la
convenuta metterà certo a disposizione del lodevole TCA, aveva peraltro già
ammesso che sarebbe stato impossibile, a distanza di tempo, ritornare su una
questione così fondamentale, come il riconoscimento stesso del caso di
infortunio.
Naturalmente, non essendo il dr. __________ un
giurista, ha proposto di rimettere tutto in discussione, ponendo in essere una valutazione
che la __________ avrebbe eventualmente dovuto esprimere ben sette anni prima.
In definitiva, per i motivi sopra indicati, il
caso di infortunio non può essere rifiutato oggi dall'assicurazione LAINF qui
convenuta.
È evidente, in ogni caso, che un eventuale
mancato riconoscimento del rapporto di causalità tra l'evento e i danni subiti
dal signor __________ sarebbe stato contestato dal ricorrente anche nel 1995.
Il 14 ottobre 2002, il dr. __________ ha comunque
precisato con uno scritto indirizzato alla __________ (doc. _), che il signor
__________ non si è ferito con una lama regolare da taglio, ma pulendo la cappa
di aspirazione e più precisamente con la griglia metallica ivi situata.
L'oggetto, quindi, non aveva superficie regolare,
ma presentava delle punte.
Una lesione puntiforme, che raggiunga la
profondità del tessuto, potrebbe verosimilmente anche non ledere il tendine,
come è avvenuto nella fattispecie.
Tuttavia, evidentemente, le prestazioni sono in
ogni caso dovute dall'assicurazione LAINF.
Di conseguenza, si contesta l'affermazione della
convenuta, secondo la quale la ferita non poteva in nessun modo raggiungere il
piano osseo sottostante, provocando una lesione periostale, con tutte le
conseguenze che oggi ben conosciamo e che sono sofferte dal ricorrente.
Secondo la valutazione dei medici __________ nel
1995, che disponevano della cartella clinica e della stessa documentazione
visionata dal dr. __________, il caso era da assumere come infortunio e così è
stato.
Detta valutazione non è oggi condivisa dal dr.
__________, che pone in essere una valutazione diversa della stessa
fattispecie.
Non sono però assolutamente dati gli estremi per
una revisione della decisione di assunzione del caso.
La tumefazione dolorosa è stata riconosciuta come
conseguenza dell'infortunio ben otto anni fa, tra l'altro giustamente. Non ci
sono quindi motivi medici e soprattutto giuridici perché la __________ possa
oggi rifiutare il caso con effetto retroattivo." (I)
1.8. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
VI).
1.9. In replica,
l'assicurato si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (VIII).
1.10. Con scritto
del 3 settembre 2003, l'assicuratore LAINF convenuto ha chiesto di essere
ammesso a duplicare (XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In una
sentenza pubblicata in DTF 118 V 182ss., il TFA ha esaminato la questione a
sapere se, nell'ambito della decisione su opposizione, l'assicuratore LAINF ha
il diritto di modificare la decisione formale contestata a detrimento
dell'assicurato (cosiddetta reformatio in pejus).
La nostra
Corte federale ha ammesso la legittimità di tale procedere, ma ha tuttavia
precisato che l'assicuratore è preliminarmente tenuto ad avvertire l'assicurato
della sua intenzione, dandogli la possibilità di esprimersi e di ritirare
l'opposizione:
"
(…)
b) Le but de la procédure
d'opposition de l'art. 105 LAA est d'obliger l'assureur-accidents à revoir sa décision
de plus près - parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne
que l'auteur de la décision contestée (arrêt non publié F. du 27 septembre
1991; à propos de la nouvelle LAM: message du 27 juin 1990, FF 1990 III 245, commentaire
des art. 94 à 98 du projet; texte définitif: FF 1992 III 880) - et il peut apparaître
à cette occasion que la décision primitive était certes erronée mais en faveur
de l'assuré et non à son détriment. Cependant, il serait contraire au principe
de la légalité auquel sont soumis les assureurs-accidents qui appliquent la LAA,
au même titre que toutes les institutions qui participent à la gestion des assurances
sociales (cf. GREBER, Le principe de la légalité considéré en droit suisse de
la sécurité sociale in Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour
le 75e anniversaire du TFA, p. 252; v. aussi RAMA 1988 No U 38 p. 106 consid.
2b), d'interdire à l'assureur de corriger sa décision dans un sens défavorable
à l'assuré qui a fait opposition. Comme le fait observer avec raison ZIMMERLI, c'est
d'abord à l'administration qu'il incombe d'appliquer correctement le droit et
il est donc normal que celle-ci puisse, sous réserve de disposition légale contraire,
modifier une décision illégale même au détriment de l'administré. Il peut en revanche
sembler légitime de limiter le droit de l'autorité judiciaire de procéder à une
reformatio in peius, voire de le lui interdire totalement (Zur reformatio in peius
vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes in Mélanges Henri Zwahlen,
pp. 512 et 519, § 3.2.1).
L'argumentation principale du premier juge ne peut
ainsi pas être suivie.
c) On ne saurait davantage
se rallier à l'avis de l'OFAS, qui voudrait subordonner la reformatio in peius
d'une décision frappée d'opposition aux mêmes conditions que la révocation ou
la modification de ladite décision dans le cadre d'une procédure de reconsidération.
Bien qu'elles visent en partie le même but, les deux institutions diffèrent sur
plusieurs points. En particulier, le réexamen par l'administration d'une décision
frappée d'opposition est obligatoire, tandis que la reconsidération dépend de son
bon vouloir (voir à ce dernier propos: ATF 117 V 12 consid. 2a, 116 V 62
consid. 3a et les arrêts cités). Par ailleurs, les conditions strictes auxquelles
la jurisprudence subordonne la reconsidération de décisions administratives entrées
en force et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen judiciaire sur le fond s'expliquent
par le souci d'assurer la sécurité du droit: une fois entrée en force, une décision
ne doit pouvoir être révoquée ou modifiée, par la voie de la révision ou par
celle de la reconsidération, que pour des raisons impérieuses. L'exigence de la
sécurité du droit ne joue pas dans le cas d'une décision non encore entrée en
force, parce que soumise à réexamen dans le cadre d'une procédure d'opposition.
d) Avant de procéder
à une reformatio in peius, l'assureur-accidents, comme tout autre organe administratif
en semblable occurrence, doit cependant avertir l'assuré de son intention et
lui donner l'occasion de s'exprimer. Peu importe que cette obligation soit ou
non expressément prévue par la loi; elle résulte de toute manière de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 117 Ia 268 consid. 4b, 117 V 158
consid. 3b, 116 Ia 458 et les références).
De même faut-il admettre que faute d'une règle légale
contraire (comme en droit fiscal par exemple), il doit être loisible à l'assuré
placé devant le risque d'une reformatio in peius de la décision à laquelle il a
fait opposition de retirer celle-ci, afin d'obvier à la menace d'une aggravation
de sa situation (ATF 116 V 167 consid. 3, a contrario). Ceci est une conséquence
logique du principe de disposition qui constitue, dans ce contexte, le pendant du
principe de la légalité et permet d'en atténuer la rigueur pour l'administré
(ZIMMERLI, loc.cit., p. 525; par analogie: ATF
107 V 248). En revanche, il n'existe aucune règle de droit fédéral qui oblige l'assureur-accidents
à informer l'assuré qu'il lui est possible de retirer son opposition pour éviter
une reformatio in peius. Une semblable obligation ne peut, en particulier, être
déduite de l'art. 4 Cst. (MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung
für das Sozialversicherungsrecht, RDS 1992 II 435."
(DTF
succitata, consid. 2b), c) e d)).
Questa
giurisprudenza federale è stata codificata all'art. 12 OPGA, secondo il quale
l'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente. Può modificare
la decisione a favore o a sfavore dell'opponente (cpv. 1).
Il
capoverso 2 recita, da parte sua, che se intende modificare la decisione a
sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare
l'opposizione.
La LPGA
(e la relativa ordinanza) - entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - non sono
comunque applicabili al caso di specie, situandosi il momento determinante
(mese di maggio 2001), prima della sua entrata in vigore.
2.3. In concreto,
inizialmente, la __________ ha riconosciuto la propria responsabilita, versando
all'assicurato le prestazioni di legge, e ciò in relazione al caso iniziale ed
alle prime due ricadute (9 maggio 1996 e 13 aprile 2000).
Alla
chiusura della seconda ricaduta, l'assicuratore infortuni convenuto ha
proceduto alla definizione del caso.
Con
decisione formale del 4 maggio 2001, esso ha quindi posto termine alle
prestazioni di corta durata a far tempo dal 31 maggio 2001 (cura medica ed
indennità giornaliere), ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici
non vi fosse più da attendersi dei sostanziali miglioramenti delle condizioni
di salute di __________.
D'altro
canto, l'assicurato è stato posto al beneficio di un'indennità per menomazione
all'integrità dell'8%, corrispondente ad un capitale di fr. 7'776.-- (cfr. doc.
_).
In data
30 maggio 2001, l'assicurato si è opposto alla summenzionata decisione formale,
pretendendo, prudenzialmente, il versamento di una rendita di invalidità del
20% ed un'IMI del 15% (cfr. doc. _).
Nel
frattempo, per la precisione nel corso del mese di luglio 2001, __________ ha
annunciato alla __________ una terza ricaduta dell'evento traumatico
assicurato, con inabilità lavorativa del 50% a decorrere dal 17 luglio 2001
(doc. _).
In questo
contesto, l'assicuratore infortuni ha risottoposto l'intera pratica al dott.
__________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
Con
rapporto del 26 luglio 2002 (cfr. doc. _), il medico fiduciario è pervenuto
alla conclusione che le prime due ricadute erano state erroneamente assunte,
nella misura in cui il nesso di causalità naturale con l'infortunio del 18
ottobre 1995 andava ritenuto estinto già a decorrere dal 30 ottobre 1995 (in
coincidenza con la chiusura del caso iniziale).
In data 3
ottobre 2002, la __________ ha quindi emanato una seconda decisione formale -
in sostituzione di quella datata 4 maggio 2001 (cfr. doc. _, p. 2: "La
presente decisione, a seguito dei nuovi elementi emersi, che si sono rivelati
determinanti, sostituisce ed annulla quella del 04.05.2001 (mai cresciuta in
giudicato) …") - mediante la quale ha posto termine al proprio obbligo
contributivo a contare dal 31 ottobre 1995, in ragione dell'estinzione della
causalità naturale.
A seguito
dell'opposizione presentata dall'assicurato, la __________ ha confermato la
decisione formale del 3 ottobre 2002 (cfr. doc. _).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata che, con la decisione del 3 ottobre 2002,
la __________ ha di fatto proceduto ad una reformatio in pejus di quella
datata 4 maggio 2001.
In
effetti, con la sua prima decisione, l'assicuratore LAINF aveva definito il
caso per il 31 maggio 2001 ed assegnato a __________ un'indennità per
menomazione all'integrità, ammettendo implicitamente la sussistenza di una
relazione di causalità naturale (ed adeguata) fra l'infortunio assicurato ed i
disturbi lamentati a livello dell'arto superiore destro.
Per
contro, con la decisione formale del 3 ottobre 2002, la __________ ha
dichiarato definitivamente estinto il nesso di causalità naturale con l'evento
infortunistico del 18 ottobre 1995, addirittura con effetto retroattivo al 31
ottobre 1995, con la conseguenza che da tale data è pure cessato il diritto
alle prestazioni spettanti al ricorrente.
In
ossequio alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2.), la __________ avrebbe
dovuto, anziché emanare la decisione formale del 3 ottobre 2002, informare
l'assicurato circa la possibilità che la censurata decisione del 4 maggio 2001
avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore (concretamente, cessazione del
diritto a prestazioni a partire dal 31 ottobre 1995) e concedergli un adeguato
termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione, in
modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus.
Qualora
__________ avesse deciso di mantenere l'opposizione, l'assicuratore LAINF
convenuto avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione.
In esito
alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la __________
ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura
formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della
decisione impugnata, cfr., al proposito, DTF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469
consid. 4a e riferimenti ivi citati) - la decisione su opposizione del 14
maggio 2003 va annullata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché
conceda a __________ un adeguato termine di riflessione per decidere se
mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo interposta avverso la
decisione formale del 4 maggio 2001, tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla
__________ di modificare quest'ultima a suo sfavore.
Nel caso
in cui l'assicurato dovesse confermare la propria opposizione, l'assicuratore
LAINF sarà tenuto ad emanare - senza indugio - una decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione su opposizione, la causa è rinviata alla __________ affinché proceda
conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato l'importo di
fr.
700.-- (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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