AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.30
Data decisione, Autorità:
28.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.30
mm/tf
Lugano
28 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 febbraio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
agosto 2002, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
cucitrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- è rimasta coinvolta, quale passeggera posteriore sull'autovettura di un suo
amico, in un incidente della circolazione avvenuto nel parcheggio sotterraneo
di un centro commerciale di __________.
A seguito
di questo sinistro, essa ha riportato un trauma distorsivo al rachide
cervicale.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente versato le prestazioni
di legge.
1.2. Con
decisione formale del 21 ottobre 2002, l'Istituto assicuratore, tenuto conto
delle sole conseguenze dell'infortunio assicurato, ha dichiarato __________
completamente abile al lavoro a far tempo dal 4 novembre 2002.
D'altro
canto, esso ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi del
plesso brachiale sinistro, ritenuti di natura morbosa, ed ha rifiutato di
assumersi i costi del prospettato intervento chirurgico di revisione (cfr. doc.
_).
1.3. Nel corso
del mese di novembre 2002, l'assicurata è stata sottoposta dal dott. __________
ad una scalenectomia e ad una neurolisi per residua impronta sulla radice D1
(cfr. doc. _).
1.4. A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. ), l'_________, in data
12 febbraio 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso dell'8 maggio 2003, , sempre patrocinata dall',
ha chiesto che l'__________ venga condannato a "… riconoscere le indennità
giornaliere successivamente al 4 novembre 2002 e le spese di cura medica, in
relazione anche all'intervento chirurgico 13 novembre 2002" (cfr. I, p.
3), argomentando:
"
(…).
In particolare si contesta nella maniera più
assoluta che, come indicato nella decisione impugnata, il sito operatorio abbia
evidenziato esclusivamente fattori costituzionali/morbosi all'origine della
sintomatologia neuro-vascolare dell'apertura toracica sinistra.
In realtà, la ricorrente ribadisce, sulla base
anche del certificato 15 aprile 2003 del Dr. __________ (doc. _) che la
sintomatologia ha avuto inizio a partire dall'incidente subito il 1. agosto
2002.
Dal certificato si rileva infatti che la signora
__________ è stata operata per sindrome dello stretto toracicosuperiore
sinistro, che la sintomatologia aveva inizio a partire dall'incidente subito
l'1.8.2002 e che si era velocemente aggravato.
La sindrome dello stretto toracico
post-traumatica è una situazione estremamente tipica, seppur non
frequentissima.
La __________ non ha assolutamente applicato
l'art. 36 LAINF e, aspetto più preoccupante, ha interpretato in maniera errata
quanto risulta dalla cartella clinica in relazione alla diagnosi operatoria
(doc. _) da cui risulta che si trattava di una sindrome dello stretto toracico
sinistro: niente a che vedere con una pretesa malformazione costituzionale.
Premesso quanto sopra, si chiede che la
__________ venga condannata a continuare a riconoscere le indennità giornaliere
successivamente al 4 novembre 2002 e le spese di cura medica, in relazione
anche all'intervento chirurgico 13 novembre 2002.
La signora __________ ha ripreso l'abilità al
lavoro completa il 18 febbraio 2003"
(I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, che ha effettuato
l'intervento chirurgico del 13 novembre 2002, il quale è stato invitato a
rispondere ad alcuni quesiti attinenti al danno alla salute presentato da
__________ (cfr. V).
La sua risposta
è pervenuta il 10 settembre 2003 (VII).
L'assicurata
ha preso posizione in data 16 settembre 2003 (cfr. IX), mentre l'assicuratore
LAINF lo ha fatto il 23 settembre 2003, producendo un referto del proprio
medico di circondario (cfr. X + allegato).
La
replica del dott. __________ data del 2 ottobre 2003 (XIII bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
In
diritto
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto
di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento
determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467
consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle
assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 febbraio 2003), nel presente caso tornano
quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se il danno alla salute, oggetto
dell'operazione chirurgica del 13 novembre 2002, costituisce o meno una
conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento infortunistico del 1° agosto
2002.
Non è invece
contestato che i disturbi accusati da ___________ e l'inabilità lavorativa ad
essi legata, derivassero effettivamente dalla diagnosticata sindrome dello
scaleno anteriore.
Del
resto, ciò è reso plausibile dal fatto che è proprio grazie all'intervento di scalenectomia
che l'assicurata è stata in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo
pieno.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).__________ Prima
di emanare la decisione su opposizione impugnata, l'Istituto assicuratore ha
interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, il quale ha sottolineato la natura costituzionale/morbosa dei
reperti intraoperatori:
"
L'assicurata il 13.11.2002, presentando una
classica sintomatologia di sindrome dello scaleno anteriore, con deficit
neurologici [parestesie del territorio C8-D1 e segni di flusso sanguineo
ridotto dell'arteria suclavia (test di Adson ++positivo)] viene sottoposta ad
una scalenectomia da approccio sopra-claveare e a sezione di strutture
legamentose anomale traverso-pleuriche, in modo da ottenere nuovamente un
allineamento regolare dell'arteria suclavia (in precedenza angolata verso
l'alto) nonché per eliminare la forte compressione delle radici C8-D1.
Si era resa necessaria addirittura una neurolisi
per rimanente impronta sulla radice D1.
In sintesi, il sito operatorio ha evidenziato
esclusivamente dei fattori costituzionali-morbosi all'origine della
sintomatologia neuro-vascolare dell'apertura toracica sinistra, senza
alcuna relazione con l'infortunio dell'1.8.2002 (tamponamento della vettura
dell'assicurata da un'altra automobile).
Tanto è vero che in nessun momento e con nessun
metodo, anche strumentale sofisticato (RMN), è stato possibile documentare
alcuna lesione strutturale post-traumatica.
Per questi motivi non può essere che riconfermata
la decisione del 21.10.2002"
(doc. _).
Unitamente
al proprio ricorso, __________ ha prodotto un nuovo certificato, datato 15
aprile 2003, del dott. __________, il cui contenuto è il seguente:
"
Si certifica che la signora __________ è stata operata
per sindrome dello stretto toracico superiore sinistro. La sintomatologia aveva
inizio a partire dall'incidente subito l'1-8-2002 ed era stata velocemente ingravescente.
È una situazione estremamente tipica seppur non
frequentissima, la sindrome dello stretto toracico post-traumatica"
(doc. _).
La
certificazione del medico curante è così stata commentata dal dott. __________:
"
L'unico nuovo documento medico prodotto da parte
dell'assicurata, risp. dal suo rappresentante legale (lic. iur. __________) è
un succinto attestato del dott. __________, portante la data del 15.4.2003
(doc. _).
Il medico sostiene che i sintomi erano iniziati
l'1.8.2002, mentre dai documenti autentici non risulta alcun deficit
neurovascolare per oltre un mese.
Il dott. __________ sostiene una "sindrome
dello stretto toracico post-traumatico", senza motivare
questo postulato con alcun argomento medico-scientifico.
Innanzitutto il dott. __________ dovrebbe
indicare in modo chiaro quale lesione strutturale post-traumatica abbia
riscontrato durante l'intervento del 13.11.2002.
Non va dimenticato che lo stesso dott. __________
nel suo rapporto operatorio descrive una patologia classica, ossia uno scaleno
anteriore teso e di consistenza fibroso, come causa comprimente i tronchi primari
del plesso brachiale e l'arteria succlavia (patologicamente angolata verso
l'alto) a sinistra.
Egli specifica addirittura la causa della
compressione delle radici C8 e D1 ossia delle "strutture legamentose anomale
traverso-pleuriche sotto forte tensione".
Questi sono dei reperti pato-anatomici
ideopatici, con sicurezza non in relazione con l'infortunio di circa 3
mesi prima, in sintonia con gli esami clinici e strumentali precedenti,
particolarmente esami di risonanza magnetica del 30.9.2002, la quale esclude
ugualmente una lesione strutturale post-traumatica a tale livello.
Esiste (nella letteratura medica) effettivamente
una sindrome dello stretto toracico, di origine post-traumatica, ma in tutte le
evenienze trattasi di lesioni organiche chiare, ben visibili, e senza presenza
di anomalie classiche (come uno stato dopo frattura clavicolare con esuberante
callo, lesioni dirette delle strutture vascolari, lesioni dirette delle
strutture nervose, emorragia intra-plessuale, ecc.).
Il lic. iur. __________ dal canto suo in sostanza
non ha potuto che riprendere a varie riprese (anche in modo modificato), le
parole del dott. __________ (p. es. "da cui risulta che si trattava di una
sindrome dello stretto toracico sinistro: niente a che vedere con una pretesa malformazione
costituzionale").
In sintesi, il dott. __________, con il suo
succinto attestato del 15.4.2003, non fornisce nemmeno un criterio
oggettivo (tanto meno di natura medica-scientifica) a sostenimento di una
sindrome dello stretto toracico post-traumatica"
(doc. _).
In data
25 luglio 2003, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, al quale
sono stati sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire la natura del danno
alla salute di cui ha sofferto la ricorrente:
"
Con riferimento al qui accluso suo certificato
15 aprile 2003 - con il quale lei ha affermato che la sindrome dello stretto
toracico accusata dall'assicurata era di natura post-traumatica - la invitiamo
- entro il termine di 20 giorni a contare dalla ricezione della presente
- a rispondere ai seguenti quesiti:
-
Voglia dettagliatamente descrivere quale lesione strutturale post-traumatica
ha eventualmente constatato in occasione dell'intervento chirurgico del 13
novembre 2002.
-
Come spiega il fatto che l'esame di risonanza magnetica del 30
settembre 2002 non aveva permesso di evidenziare lesioni strutturali a livello
del rachide cervicale?
-
Voglia illustrare le ragioni per cui lei escluderebbe che i
reperti osservati in occasione della succitata operazione erano di natura costituzionale-morbosa.
In
questo contesto, come dobbiamo interpretare l'aggettivo "anomale" da
lei utilizzato nel rapporto operatorio 13 novembre 2002, riferendosi alle
strutture legamentose causa della nota compressione radicolare C8 e D1?"
(V).
Questa la
risposta fornita dal succitato sanitario il 1° settembre 2003:
"
(…).
Rispondo ai quesiti posti nella Vostra del
25/07/2003 N. 35.2003.30.
La sindrome dello stretto toracico superiore post-traumatica
è causata da una ipertrofia post-cicatriziale di alcuni microlegamenti (trasverso
pleurico, trasverso costale, ecc.) che, normalmente presenti, in causa di
trauma cicatriziale causano una alterazione nella normale posizione del plesso
brachiale.
Negli ultimi anni si è concordi a parlare di
"alterazione Strobologica" ovvero di normali movimenti della lamina
nervosa a seconda dei movimenti del corpo e del tronco.
Tutto ciò evidentemente non può essere visto
neanche dalla più approfondita RNM"
(VII).
Il medico
di circondario dell'__________ ha espresso le seguenti considerazioni a
proposito della certificazione del dott. __________:
"
Il dott. __________, in base alla nostra
dettagliata presa di posizione del 4.6.2003, è stato nuovamente invitato a
voler fornirci una risposta chiara e precisa circa la definizione della lesione
strutturale posttraumatica che a suo avviso ha causato la sindrome dello
stretto toracico "posttraumatica", fatta valere dal medico.
Purtroppo anche nella sua breve presa di
posizione dell'1.9.2003, la risposta dal profilo medico, rimane molto evasiva.
In sostanza, il dott. __________ sostiene la
presenza di una "ipertrofia post-cicatriziale di alcuni micro-legamenti
(traverso pleurico, traverso costale, ecc.)" quale causa della
compressione.
Questa affermazione contiene già di per sé varie
contraddizioni: prima di tutto dei legamenti come legamento traverso pleurico,
traverso costale, legamento pleuro costale, legamento pleuro-vertebrale, ecc.,
sono delle strutture anatomiche macroscopiche, definite riconoscibili a
occhio nudo e non delle microstrutture, come sostenuto da parte
del dott. __________.
Caso mai una di queste strutture fosse lesa in
modo traumatico, allora il tutto sarebbe visibile anche e soprattutto con
l'esame di risonanza magnetica (riconoscibile per effetti pure indiretti, come
edema, riorganizzazione del tessuto legamentare, ecc.).
Se "l'ipertrofia post-cicatriziale"
esistesse effettivamente, allora come fa il dott. __________ ad oggettivare
questa patologia se si tratta di micro-strutture (per definizione non
accessibili all'ispezione ad occhio nudo)?
E come può il dott. __________ sostenere che si
tratti di una sindrome dello stretto toracico "post-traumatica" (caso
mai evenienza molto particolare, anzi molto rara) visto che durante
l'intervento descrive una patologia classica, ossia "scaleno anteriore
teso e di consistenza fibrosa"?
In sintesi, il dott. __________ presenta al
tribunale come lesione strutturale una "micro-lesione", ma come tale
non visibile ad occhio nudo, non documentata da nessun esame strumentale (p.e.
istologico o esame microscopico) e non collimante per niente con quanto
descritto originariamente nel suo rapporto operatorio del 2002.
La risposta del medico quindi non è solo
altamente ipotetica, ma del tutto speculativa e dal lato medico-scientifico non
sostenibile"
(X bis).
Così ha
invece replicato il medico curante di __________:
"
Rispondo alla vostre osservazioni con una
domanda.
Quante volte il collega scrivente è entrato in
una sala operatoria occupandosi di casi simili?
Il suo argomentare contrasta con la sua
sicuramente nulla esperienza in casi simili.
Pertanto non sta a me, ma deve essere la sua
diretta coscienza professionale, in contrasto con un certo "sindacalismo
medico-scientifico" a suggerirgli la evidenza del perfetto rapporto
causa-effetto fra trauma e manifestarsi dell'evento patologico.
Sfido inoltre il collega a trattare
chirurgicamente le strutture che lui definisce (senza averle mai viste)
Macroscopiche, senza l'ausilio di microscopio operatorio.
Con invito a maggior professionalità"
(XIII
bis).
2.7. Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione, motivata e
convincente, enunciata dal dott. , medico di circondario dell'
- secondo il quale la patologia operata dal dott. __________ il 13 novembre
2002, era di natura squisitamente morbosa - senza che si riveli necessario
compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D'altro
canto, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia
pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente
a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre
2000 nella causa C., U 291/99).
Infine,
la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002,
p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161;
STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In
particolare, nella presente fattispecie, lo scrivente Tribunale ritiene
determinante la circostanza che il dott. __________, autore dell'operazione
chirurgica del 13 novembre 2002, non abbia saputo dimostrare (sebbene sia stato
interpellato con precise domande del TCA), in maniera sufficientemente
convincente, in che cosa consisteva la lesione strutturale post-traumatica di
cui __________ sarebbe stata portatrice a livello del plesso brachiale.
In
effetti, sebbene il TCA gli avesse chiesto di, citiamo: "…
dettagliatamente descrivere quale lesione strutturale post-traumatica ha
eventualmente constatato in occasione dell'intervento chirurgico del 13
novembre 2002" (V), il medico curante si è di fatto limitato a fornire
delle indicazioni di carattere generale sulla sindrome dello stretto toracico,
senza tuttavia alcun riferimento specifico al caso di specie (cfr. VII:
"la sindrome dello stretto toracico post-traumatica è causata da una
ipertrofia post-cicatriziale di alcuni microlegamenti (…) che, normalmente
presenti, in caso di trauma cicatriziale causano una alterazione nella normale
posizione del plesso brachiale").
Ora, se
si considera che una sindrome dello stretto toracico di eziologia traumatica
rappresenta un'evenienza piuttosto singolare (cfr. doc. _: "È una
situazione estremamente tipica, seppur non frequentissima, …" - la
sottolineatura è del redattore, e X bis: "Come può il dott. __________
sostenere che si tratti di una sindrome dello stretto toracico "post-traumatica"
(caso mai evenienza molto particolare, anzi molto rara) …" - la
sottolineatura è del redattore), tali indicazioni appaiono insoddisfacenti da
un profilo probatorio.
D'altro
canto, dopo avere sostenuto che la sindrome dello stretto toracico post-traumatica
è caratterizzata dall'esistenza di una "… ipertrofia post-cicatriziale di
alcuni microlegamenti …" (VII), il dott. __________ ha omesso di spiegare
quale significato attribuire alla presenza, nel caso concreto, di un muscolo
scaleno "… (teso e di consistenza fibrosa) comprimente i tronchi primari
del plesso brachiale e l'arteria succlavia …" (cfr. doc. _), reperto che
il dott. __________ ha, da parte sua, definito come una "patologia
classica" (cfr. doc. _ e _).
Eppure
questa Corte, il 25 luglio 2003, aveva esplicitamente invitato il dott.
__________ a volere, citiamo: "… illustrare le ragioni per cui
escluderebbe che i reperti osservati in occasione della succitata operazione
erano di natura costituzionale-morbosa" (V).
In simili
condizioni, il TCA considera dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del
diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 343) - che la sindrome dello scaleno
anteriore, responsabile dei disturbi cervico-brachiali a sinistra lamentati da
__________, non costituiva una naturale conseguenza dell'evento traumatico del
1° agosto 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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