AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.14
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.14
mm/cd
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2003
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 15 novembre 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
settembre 2002, __________ - impiegata presso la ditta __________ e, perciò,
assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - ha annunciato a
quest'ultimo la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto:
"Durante la cena, mangiando del pane ai cereali, si è rotto un dente"
(doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, l'Istituto assicuratore ha rifiutato il
proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo
l'opposizione personalmente interposta dall'assicurata - con decisione su
opposizione del 15 novembre 2002.
1.3. Con
tempestivo ricorso dell'11 febbraio 2003, __________ ha chiesto che l'__________
venga condannato ad assumere il caso annunciato nel settembre 2002, facendo
valere quanto segue:
"
(…).
-
A mente della
ricorrente, la posizione della __________ non è corretta. In effetti l'evento
si è verificato masticando del pane, che è notoriamente un alimento molto
morbido. La presenza all'interno dello stesso di un elemento molto duro è
quindi da considerare un fatto del tutto straordinario. Del resto, e come
argomentato correttamente dalla ricorrente stessa in sede di opposizione, nel
pane non è assolutamente normale trovare dei corpi duri. Diverso sarebbe invece
il caso di un'oliva ad esempio, dove la presenza del nocciolo è nell'ordine
naturale delle cose.
-
Non si è
quindi trattato di una sollecitazione quotidiana volontaria. Del resto quando
si mangia un pasticcino la masticazione è del tutto diversa rispetto a quando
si mangia del torrone. Trattasi un po' del caso di chi
cammina normalmente e mette il piede in una piccola buca che non era ben
visibile: le conseguenze possono essere anche gravi. Viceversa se la buca fosse
stata visibile, il fatto di entrarci volontariamente non dovrebbe cagionare
nessuna conseguenza. Stesso discorso per quanto riguarda il masticare dei pane.
Non ci si aspetta né ci si deve attendere la presenza di un elemento duro (ad
esempio di un sassolino), e conseguentemente il metodo di masticazione è del
tutto particolare, adattato alle normali circostanze.
-
Pure inesatta
è la conclusione della __________ secondo cui, non essendo stato possibile
recuperare l'oggetto che ha causato la rottura del dente, non è nemmeno
possibile stabilire che, all'interno dei pane, vi sia stato un corpo estraneo.
Il fatto che il dente si è rotto, ciò che è notoriamente possibile unicamente
in caso di presenza di un elemento molto duro. Se poi tale elemento è pure,
come in casu, del tutto inaspettato, la presenza dell'infortunio è più che
evidente. In ogni caso, si chiede se del caso l'allestimento di una perizia
giudiziaria, e si producono al proposito due radiografie, la prima (doc. _)
datata 5 settembre 2002 (quindi un giorno dopo l'evento), la seconda del 16
settembre 2002 (doc. _). Le radiografie sono state eseguite dal dentista della
ricorrente, Dr. __________, __________. In ogni modo, il caso deve essere
assunto dalla __________ " (I).
1.4. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 novembre
2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002.
2.3. L'art. 9
cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel
precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a
e147 consid. 2a). Questo il testo legale:
" È
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce
il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali:
" -
l'involontarietà;
-
la repentinità;
-
il danno alla
salute (fisica o psichica);
-
un fattore causale
esterno;
-
la straordinarietà
di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4,
una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto
tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato
delle affezioni grave o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; RAMI
1993 K 921 p. 157ss., consid. 2a).
2.6. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino
in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid.
2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992
nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid.
2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).
In una
recente sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA ha
lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un
"müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento
estraneo all'alimento (cfr. consid. 2.2.).
2.7. In concreto,
l’assicurata, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF del 24 settembre 2002,
ha dichiarato quanto segue:
"
Durante la cena, mangiando del pane ai cereali,
si è rotto un dente"
(doc.
_).
In
seguito, l'assicuratore LAINF convenuto ha posto alla ricorrente le seguenti
domande attinenti all'accaduto:
"
(…).
-
Quando ha riportato la lesione dentaria?
Quando si è recato per questo
motivo per la prima volta dal dentista?
-
Come si è
procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?
-
E'
avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si
sono svolte normalmente? Nell'affermativa, descrizione particolareggiata.
-
Se la lesione dentaria si è prodotta durante l'ingestione di
cibi:
-
La causa è da attribuire ad un
alimento? Perché?
-
Quando, dove e da chi è stato
acquistato il prodotto in
questione?
(…)" (doc. _).
Con
scritto dell'8 ottobre 2002 l'assicurata ha così risposto:
"
(…).
Ad 1.
04.09.02
Ad 2.
05.09.02
Ad 3.
Mangiando del pane ai cereali
Ad 4.
No
Ad 5.
a) Sì - pane
b) 04.09.02 c/o __________
c) No
d) No
e) __________.
(…)"
(doc. _).
Infine,
interrogata da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto in merito alla
natura del corpo estraneo, essa ha dichiarato:
"
Fatto avvenuto in data 4 settembre 2002, verso
le ore 20.00, a domicilio (__________).
Durante la cena, mangiando del pane ai cereali.
Sentito qualcosa di molto duro sotto i denti;
sicuramente non un seme del pane ai cereali.
Masticato. Accusato forte dolore ad un molare.
D'istinto ingoiato tutto. Non è quindi riuscita a
recuperare né il corpo estraneo né il pezzo di dente rotto.
Pane acquistato presso il negozio __________ del
Centro commerciale __________.
(…)"
(doc. _).
Con
l'atto di opposizione del 21 ottobre 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, con
il proprio ricorso dell'11 febbraio 2003 (cfr. I), __________ ha,
sostanzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare in
precedenza.
2.8. La questione
contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi
dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente
realizzati.
La
ricorrente - nel rispondere ai quesiti postile dall'ispettore dell'__________,
così come in sede di opposizione e di ricorso - ha dichiarato che la frattura
del dente è stata causata da qualcosa di molto duro, contenuto nel cibo che
stava per ingerire (pane ai cereali).
Secondo
la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio.
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (M. Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992
nella causa M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V
142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC
1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 K 613 p.
21; 1984 K 600 p. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B.,
C 49/00).
È, però,
doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta
inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza
l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss.
consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).
Nel caso
di specie, l'assicurata, semplicemente, suppone che ad avere provocato
il danno al dente sia stato un corpo duro che non faceva parte dell'alimento
consumato, ciò che non é tuttavia stata in grado di accertare direttamente.
Ciò non
basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere, nei limiti della
probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno straordinario.
Nella già
citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in
fine), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere
che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non
appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare
l'esistenza del fattore straordinario.
Si
tratta del resto di una giurisprudenza costante.
In una
decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G.
e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la
rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio,
in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo
alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una
sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale
delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane
semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un
infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata.
L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di
aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In una
sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato
l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse
escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di
avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui
identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.
Questo
principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due
casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando
qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della
lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa
verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile
1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del
27 agosto 1992 nella causa M.).
Si deve,
dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in
concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur
sempre semplice ipotesi.
Non
essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della
verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza
di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza
di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF
114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).
La
richiesta tendente all'allestimento di una perizia medica giudiziaria va
respinta, nella misura in cui anche se dovesse essere così accertata
l'eziologia traumatica del danno al dente, ciò non potrebbe comunque sostituire la carente dimostrazione di un evento
che soddisfi le caratteristiche di un infortunio.
2.9. Infine, va
rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai
denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la
rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9
cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p.
156ss., consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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