AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.13
Data decisione, Autorità:
16.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.13
mm/cd
Lugano
16 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2003
di
contro
la decisione del 27 gennaio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
maggio 1966, __________ - all'epoca alle dipendenze dello __________ in qualità
di tecnico edile ed assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - è
rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto
sull'Autostrada __________, all'altezza di __________.
A causa
di questo sinistro, l'assicurato ha riportato - stando a quanto risulta dagli
atti all'inserto - un trauma cranico con commotio cerebri, traumi alla
colonna cervicale, al gomito destro (con frattura dell'olecrano) ed alla mano
sinistra (con frattura del IV metacarpo) nonché ferite ed ematomi multipli al
capo, volto, arti superiori e inferiori (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore convenuto, il quale ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel
prosieguo, l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente
a tre ricadute annunciategli dall'assicurato (1977, 1982 e 1994).
1.3. Nel corso
del mese di ottobre 2002, il dott. __________ ha comunicato all'assicuratore
LAINF di essere stato consultato da __________ per dei disturbi localizzati al
rachide cervicale, necessitanti di misure fisioterapiche, ed ha postulato che
il proprio paziente venisse convocato dal medico di circondario per una visita
di controllo (cfr. doc. _).
1.4. Sentito
preliminarmente il parere del dott. __________, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 13 novembre 2002, ha negato il proprio obbligo
contributivo riguardo ai disturbi alla cervicale, non ritenuti essere una
naturale conseguenza dell'infortunio del maggio 1966 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ),
l'_________, in data 27 gennaio 2003, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 13 febbraio 2003, __________ ha chiesto che l'impugnata
decisione su opposizione venga annullata, osservando quanto segue:
"
(…).
Riassumendo brevemente, la __________ in data 13.12.02 ha respinto
la richiesta del dr. __________ di riconoscere la cura fïsioterapeutica
prescrittami in relazione all'incidente automobilistico del 23.3.1966. Alla mia
opposizione del 25.11.02 corredata dei documenti da _ a _, la __________
ribadisce la posizione negativa con lo scritto del 27.1.03.
In merito, qui di seguito, mi permetto di rilevare le dimenticanze
e inesattezze di tale scritto.
-
Nel rapporto si dice : "L'assicurato ha dichiarato di
essere entrato in collisione con un veicolo che aveva invaso la sua corsia di
marcia." Non sono tanto io che lo dichiaro quanto il rapporto della
polizia stradale (vedi doc. _). Si tratto di un gravissimo incidente con
scontro frontale sull'autostrada. L'auto investitrice, superato lo
spartitraffico, mi investì in pieno. A quel tempo l'autostrada non aveva i
guardrail centrali nella striscia di separazione fra le due direzioni di
marcia. Nell'urto l'auto uscì di carreggiata capovolgendosi. lo fui ricoverato
all'ospedale di __________, il mio compagno di viaggio morì sul colpo.
-
Sempre dal rapporto __________: "... e di aver riportato la
frattura alla mano sinistra, la frattura del braccio destro e livello di gomito
nonché delle ferite alla fronte."
Il rapporto medico dell'ospedale di __________ (vedi doc._)
recita:
-
Trauma cranico e stato commotivo
-
Trauma colonna cervicale
-
Trauma gomito destro con frattura olecrano e ferite penetranti
multiple
-
Trauma mano sinistra (fratture complesse 4° metacarpo)
-
Ferite ed ematomi multipli: capo, volto, arti superiori ed
inferiori.
Orbene, il trauma cranico e quello alla colonna cervicale nello
scritto __________ è diventato : "delle ferite alla fronte".
-
Dell'esame radiografico (vedi doc. _) eseguito subito dopo
l'incidente, sempre all'ospedale di __________, nel rapporto __________ non c'è
traccia.
-
Ma, e soprattutto, quello che la __________ non menziona è che
in occasione della prima ricaduta nel 1977 sono
stato sottoposto ad una visita medica presso l'__________ (vedi doc. _) in
seguito alla quale, riconosciuta la correlazione fra l'infortunio e i disturbi
al collo e al braccio destro, la __________ riconosce le prestazioni
assicurative (vedi doc. _).
-
Per le susseguenti ricadute nel 1982 e 1994 (vedi doc. _) la
__________ ha sempre riconosciuto le necessarie cure e non è quindi esatto dire
come specificato nel rapporto __________ "I primi notevoli disturbi alla
colonna cervicale sono stati annunciati 36 anni dopo l'infortunio".
-
Alla presente allego inoltre fotocopia della lettera che il dr.
__________ ha inviato all'__________ in data 4.10.02 annunciando il caso (vedi
doc. _) nonché la replica che il dottore fa al rapporto __________ del
27.1.03 (vedi doc.
_)" (I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.7. In replica,
l'assicurato ha ancora precisato quanto segue:
"
(…)
In data 5.11.2002 dopo che il dr. __________ aveva annunciato il
caso alla __________ (vedi doc. _) si é presentato a casa mia il Sig.
__________, ispettore della __________, per informazioni
in merito.
In quella occasione il Sig. __________ disse che tutta la
documentazione relativa al mio caso era irreperibile, probabilmente distrutta;
faceva eccezione una ricevuta di pagamento datata 23 maggio 1966, ricevuta che
anch'io posseggo ed allego in fotocopia (doc. _).
Sempre secondo il Sig. __________, la mancanza di tali documenti
non é nella prassi normale seguita dalla __________ poiché nei casi più gravi,
con susseguenti ricadute, la documentazione viene conservata oltre il limite
dei dieci anni, di regola fino alla morte dell'assicurato.
Nel caso specifico mancava anche quella di età inferiore ai dieci
anni (vedi ricaduta 1994 doc. _).
In occasione di quella visita consegnai al Sig. __________ copie
dei documenti in mio possesso (doc. da _ a _).
Orbene, se la __________ avesse conservato la documentazione
completa compresi i rapporti medici, avrebbe avuto modo di constatare
come tutte le cure richieste e riconosciute erano per la mobilitazione della
testa e del braccio destro, così come già specificato nel mio scritto del
25.11.2002.
Cade pertanto l'affermazione al punto 2 della risposta __________ del
3.3.2003 "peraltro gli atti non indicano per quale danno alla
salute".
Per quanto concerne la presunta mancanza, nello scritto del dr.
_. di un nesso causale fra l'incidente ed i disturbi (vedi doc. ) mi
permetto di osservare che dopo la visita medica presso l' a
__________ (vedi doc. _) per tutte le susseguenti ricadute tale nesso era
riconosciuto e non più messo in causa d'altra parte il dr. __________, sempre
nel documento _, dice testualmente "dolori cervicali probabilmente
provenienti da un incidente stradale subito nel 1966".
Nella replica del dr. __________ (vedi doc. _) il dottore
specifica nuovamente l'origine posttraumatica dei disturbi alla colonna
cervicale, ma questo solo perché sollecitato dalla presa di posizione della
__________ e non certamente per simpatia e relazioni di fiducia nei miei
confronti.
Concludendo, ritengo che la documentazione prodotta dimostri in
maniera assoluta come i disturbi accusati siano la diretta dipendenza
dell'incidente automobilistico e che non si tratti come detto al punto 4 nella
risposta della __________ del 3.3.2003 "l'assicurato ha lamentato
unicamente una contusione".
Quanto poi all'affermazione : "il dr. __________ ha poi
evidenziato che una semplice radiografia non basta per diagnosticare una
rottura del disco" occorre notare che nel 1966 non esisteva il TAC e la
radiografia era l'unica possibilità di diagnosi.
Dei documenti cito in particolare:
• visita
presso il medico di circondario dell'________ e riconoscimento del nesso
causale (doc. _)
• riconoscimento delle successive ricadute (doc. _)
• certificato medico del dr. __________ (doc. _).
Osservo infine che tutte le prestazioni richieste dai medici
curanti sono a tutt'oggi delle terapie intervallate da anni" (VI).
1.8. Queste le
considerazioni espresse dall'__________ in sede di duplica:
"
(…).
Il fatto che gli atti siano stati distrutti
significa che le conseguenze dell'infortunio non sono state così gravi come
pretende oggi il ricorrente. È molto probabile che l'indennità versata nel 1968
concerne il braccio che a suo tempo è stato fratturato. In ogni caso gli atti
non mettono in luce l'esistenza di fratture o altre lesioni significative a
livello della colonna cervicale né tanto meno che l'________ in occasione delle
ricadute abbia versato (a torto o a ragione) delle prestazioni per la colonna
cervicale. Il fatto che al momento dell'infortunio l'assicurato aveva 32 anni e
non aveva mai lamentato dei problemi alla colonna cervicale non permette di
fare risalire le affezioni oggi constatate all'infortunio. Come noto il
principio "post hoc, ergo propter hoc" non è un mezzo di prova
(DTF 119 V 241).
La sottoscritta è consapevole che le prestazioni
in gioco non sono molto importanti dal lato finanziario. L'__________ non può
però disattendere il principio della causalità. Per altro, non si tratta
dell'unico caso in cui vengono richieste solo delle prestazioni per delle cure
intervallate per cui, facendo le somme, l'__________ non può permettersi di
ignorare il risultato" (VIII).
1.9. In data 27
marzo, rispettivamente, 2 aprile 2003, il ricorrente e l'assicuratore convenuto
si sono essenzialmente riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni (cfr.
X e XII).
Il 7
aprile 2003, __________ ha formulato ulteriori osservazioni, riprendendo quanto
già fatto valere in precedenza (cfr. XIV).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto
di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante
della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF
126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni
valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2003), nel presente caso sarebbero quindi
applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Sennonché,
dato che l'infortunio in discussione è sopravvenuto nel 1966, in virtù
dell'art. 118 cpv. 1 LAINF - disposizione (non modificata dall'entrata in
vigore della LPGA) giusta la quale le prestazioni assicurative per infortuni
anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali
insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente
- applicabile torna ad essere la LAMI, in vigore fino al 31 dicembre 1983.
In ogni
caso, la questione concernente il diritto applicabile, nel caso di specie, non
ha alcun significato pratico, nella misura in cui il TCA è chiamato unicamente
a valutare se i disturbi fatti valere da __________ nel corso del mese di
luglio 2002, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l'evento traumatico assicurato.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In data 23
maggio 1966, __________ è rimasto vittima di un incidente della circolazione
stradale, avvenuto sull'autostrada in territorio del Comune di __________, a
seguito del quale egli ha riportato, stando alla certificazione del Prof.
__________, allora Primario dell'Ospedale civile di __________, un trauma
cranico con commotio cerebri, traumi alla colonna cervicale, al gomito
destro (con frattura dell'olecrano) ed alla mano sinistra (con frattura del IV
metacarpo) nonché ferite ed ematomi multipli al capo, volto, arti superiori e
inferiori (cfr. doc. _).
Nel corso
della degenza presso il succitato nosocomio, l'insorgente è stato sottoposto ad
accertamenti radiologici convenzionali, segnatamente, a livello del capo e del
rachide cervicale, che hanno consentito di semplicemente sospettare la
presenza di una lesione discale in C5/C6 (cfr. rapporto del radiologo
__________, accluso al doc. _).
Dalle
tavole processuali è possibile desumere che, nel prosieguo, __________ ha annunciato
all'Istituto assicuratore convenuto tre ricadute dell'infortunio del maggio
1966, per la precisione nel gennaio 1977, nel marzo 1982 e, infine, nel
novembre 1994 (cfr. doc. _).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità riguardo a tutte e tre le
ricadute annunciategli.
Nel mese
di ottobre 2002, il medico curante dell'assicurato, dott. ,
generalista, ha trasmesso all' il seguente scritto:
"
(…).
Il 26.07.02, il paziente sopraccitato mi ha
consultato per dei dolori cervicali, probabilmente provenienti da un incidente
stradale subito nel 1966.
Clinicamente si notava una limitazione importante
in tutte le direzioni, dei dolori a livello dei processi spinosi come pure a
livello della muscolatura paravertebrale cervicale bilateralmente.
La radiografia mostra una rigidità, artrosi su
tutto il tratto cervicale, sospette saldature tra C5/C6 e C6/C7 con discopatia
e disco-artrosi a questo livello, molto pronunciato a livello C6/C7.
In seguito a 18 sedute di fisioterapia con
terapia manuale e applicazioni ha migliorato lievemente la sintomatologia.
Il paziente necessita sicuramente pure in futuro
di diverse sedute di fisioterapia onde evitare di bloccare completamente la
colonna cervicale.
Vorrei dunque chiedervi di convocare il paziente
dal vostro medico circondariale per stabilire il procedere"
(doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale del 13 novembre 2002, l'__________
ha interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, il quale ha negato l'esistenza di un nesso di
causalità naturale, precisando che, in assenza dei "tipici sintomi di
ponte", i disturbi accusati da __________ andavano considerati di natura
morbosa ("si tratta di invecchiamento normale", cfr. doc. _).
Il dott.
__________ ha ancora avuto modo di ribadire la propria opinione in data 16
gennaio 2003:
"
(…).
Fino al 1977 la situazione era calma (11 anni
dopo un incidente stradale!).
Annuncio di ricaduta nel 1977 probabilmente per
problemi alla spalla ed al braccio .
Veniva fatta della fisioterapia.
Seconda ricaduta (non si sa per che cosa): pure
in questo caso veniva eseguita nuovamente della fisioterapia (una volta).
Ulteriore ricaduta nel 1994 pure con
fisioterapia.
Tutte queste ricadute venivano accettate
amministrativamente.
Il 4.10.2002 lettera del dr.__________: annuncia
una ricaduta per limitazione importante della colonna cervicale in tutte le
direzioni, dolori a livello dei processi spinosi come pure a livello della
muscolatura paravertebrale cervicale bilateralmente. Ritiene che si nota un
certo miglioramento dopo 18 sedute di fisioterapia, però in futuro necessiterà
sicuramente di più terapie per evitare di bloccare completamente la colonna
cervicale.
VALUTAZIONE
In totale, in 36 anni, l'assicurato ha annunciato
4 ricadute.
All'epoca queste ricadute sono state accettate
per via amministrativa, si trattava sempre solo di fisioterapia.
I dati sono un po' scarsi, però, probabilmente le
ricadute riguardavano la spalla e il braccio destro.
Ultimamente, a 36 anni dall'infortunio, è stata
annunciata una ricaduta per problemi alla colonna cervicale.
I sintomi sono classici per una cervicalgia
aspecifica.
In questo caso mancano completamente i tipici
sintomi di ponte.
Secondo l'esperienza della vita, anche senza un
trauma, si possono accusare dolori alla colonna cervicale.
I primi notevoli dolori alla colonna cervicale
sono anche subentrati quasi 36 anni dopo l'infortunio.
Inoltre all'epoca non sono state riscontrate lesioni
alla colonna cervicale (una rottura del disco non è diagnosticabile tramite una
semplice radiografia).
Una diminuzione dello spazio C5/C6 parla a favore
di una discopatia preesistente.
Una causalità tra l'infortunio e i dolori
attuali, come pure i nuovi dolori alla colonna cervicale, è possibile ma non
probabile"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Unitamente
all'atto di ricorso, __________ ha prodotto un secondo certificato, datato 10
febbraio 2003, del dott. __________, il quale ha qualificato come "molto
probabile" il fatto che la sintomatologia accusata dal suo paziente sia di
origine post-traumatica:
"
Il signor __________ del __________di
__________, all'età di 32 anni non ha sofferto di nessun sintomo degenerativo a
livello della colonna cervicale ed è dunque molto probabile che la riduzione
dello spazio C5/C6 sia di origine post-traumatica come suggerito dal radiologo
nel suo referto del 1966 e che non sia di origine degenerativa.
Attualmente vi è un importante rigidità della colonna
cervicale e una importante artrosi radiologica a questo livello. Clinicamente
non presenta da nessuna altra parte del corpo una tale diminuzione della
mobilità articolare.
Precedentemente ha fatto valere tre ricadute di
quell'infortunio che la __________ non ha mai contestato. Inoltre è pure stato
visto in precedenza dal medico della __________ e non è mai stata messa in
dubbio l'origine post-traumatica della sintomatologia.
Visto quanto sopra è dunque molto probabile che
la sintomatologia sia di origine post-traumatica"
(doc. _).
2.5. Dopo avere
attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una
questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di
scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dal dott.
, medico di circondario dell' - secondo il quale non è
stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la natura
traumatica dei disturbi lamentati da __________ al rachide cervicale, oggetto
dell'annuncio di ricaduta dell'ottobre 2002.
E' vero
che l'apprezzamento del dott. __________ del 16 gennaio 2003 contiene alcune
imprecisioni - da un canto, non è vero che le tre precedenti ricadute furono
assunte dall'__________ amministrativamente, poiché, perlomeno per
quella annunciata nel 1977, l'assicurato venne visitato dal medico di
circondario (cfr. doc. _), d'altro canto, nel 1994, __________ presentò pure un
breve periodo di parziale incapacità lavorativa (cfr. doc. _) -, tuttavia esse
concernono dei punti secondari e, pertanto, non appaiono tali da inficiare la
validità dell'apprezzamento da lui espresso.
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Realizzate
queste condizioni, le perizie amministrative hanno pieno valore probatorio, anche
quando esse sono state allestite unicamente in base agli atti, dunque senza
visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella
causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Questa
giurisprudenza va relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni
che necessitano di una perizia psichiatrica - ciò che non è evidentemente qui
il caso - nel senso che questa perizia, di principio, deve essere allestita
sulla base di una consultazione personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e
riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
Infine,
la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002,
p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC
1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Questa
Corte constata che il medico curante dell'insorgente ha difeso una tesi opposta
a quella del medico di fiducia dell'__________.
Nondimeno,
alla sua certificazione 10 febbraio 2003 (cfr. doc. _) non può essere
riconosciuto quel valore probante necessario per derimere il caso sub judice.
In primo
luogo, nella misura in cui il dottor __________ sostiene che il reperto messo
in luce grazie alla radiografia eseguita, all'epoca, presso l'Ospedale di
__________ (riduzione dello spazio C5/C6) è conseguenza dell'incidente della
circolazione del 23 maggio 1966, poiché, precedentemente, __________ non
avrebbe mai "… sofferto di nessun sintomo degenerativo a livello della
colonna cervicale", questo apprezzamento non è determinante. Infatti
la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto di essere apparso dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V
341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA del 3 aprile 1997 nella causa V.,
inedita; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota
96).
In
secondo luogo, dal rapporto relativo all'esame radiologico della colonna
cervicale del 1966, non è possibile desumere, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che l'assicurato era effettivamente portatore
di una lesione discale. Il medico-radiologo, in effetti, non era andato oltre
l'esprimere il semplice sospetto che il disco intervertebrale C5-C6
potesse presentare una frattura (cfr. rapporto del dott. _________, accluso al
doc. _: "Non segni di fratture vertebrali. Sospetta frattura del
disco in C5/C6: lo spazio è ridotto e corrisponde all'apice di una cifosi, con
rigidità del tratto sovrastante. Non disponendosi di un radiogramma effettuato
prima del trauma, da confrontare col reperto odierno, il reperto non può essere
denunciato con certezza" - la sottolineatura è del redattore).
Del
resto, ammesso ma non concesso che la prima ricaduta abbia davvero interessato
la colonna cervicale (ciò che comunque non emerge dalle tavole processuali), il
fatto che essa sia stata annunciata a distanza di ben 11 anni dall'evento
infortunistico, depone indubbiamente a favore dell'assenza di un danno
rilevante a quel livello.
Non
potendo ritenere accertato che, in occasione dell'infortunio del maggio 1966,
il ricorrente ha riportato un danno strutturale al rachide cervicale,
occorre fare riferimento alla dottrina medica dominante, conformemente alla
quale traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt’al più, di provocare un peggioramento
temporaneo ma, in ogni caso, non un aggravamento direzionale (cfr.
Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45, contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, appunto la posizione della dottrina medica dominante in materia di
traumi vertebrali).
In terzo
luogo, il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto, negli anni 1977, 1982 e
1994, abbia assunto delle ricadute dell'infortunio assicurato, non significa
che esso debba, ipso facto, ammettere la propria responsabilità anche
per l'ultima ricaduta annunciatagli.
In
effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha
precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità
dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del
nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di
una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
In questo
contesto, é pure utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova
del nesso di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275,
p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa
M., U 298/99).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster