AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.1
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.1
mm/gm
Lugano
29 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2002
di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione del 20 settembre 2002
emanata da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
aprile 2000, , alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________
in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l', è caduto - stando a quanto risulta dall'annuncio dell'11
aprile 2000 - da un ponteggio alto 1.50 metri ed ha battuto a terra la schiena
e la gamba sinistra (cfr. doc. _).
I medici
dell'Ospedale regionale di __________, dove l'assicurato è rimasto degente sino
al 14 aprile 2000, hanno diagnosticato una contusione lombosacrale e dell'arto
inferiore sinistro (cfr. doc. _).
L'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
è stato in grado di riprendere l'attività lavorativa in misura completa a
decorrere dal 28 agosto 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Il 21 agosto
2001, il nuovo datore di lavoro di __________, la ditta _, ha
annunciato una ricaduta dell'evento infortunistico dell'aprile 2000, con
un'inabilità lavorativa completa a far tempo dal 10 agosto 2001 (cfr. doc. ),
ricaduta che è stata assunta dall' (cfr. doc. _).
1.3. Sentito il
parere del medico di circondario (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 25 aprile 2002, ha posto termine al proprio obbligo
contributivo a far tempo dal 2 aprile 2002, data dalla quale - a fronte dei
soli postumi infortunistici residuali - __________ è stato dichiarato
totalmente abile al lavoro.
D'altro
canto, l'assicuratore LAINF ha pure negato la propria responsabilità
relativamente alle turbe psichiche (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. ),
rispettivamente, dalla __________ Assicurazioni SA (cfr. doc. ), l'________,
in data 20 settembre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 dicembre 2002, __________ a, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli ulteriori
indennità giornaliere e, d'altro canto, ad approfondire ulteriormente la
fattispecie pronunciandosi sul suo diritto ad una rendita e ad un'IMI (cfr. I,
p. 6).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese:
" (…).
- La
decisione della __________ viene decisamente contestata dall'assicurato tanto
per considerazioni relative ai fatti quanto per considerazioni di natura
giuridica.
Si
osserva in primo luogo che non può assolutamente essere ritenuta alla base
dell'intera fattispecie una semplice e banale caduta da un'altezza di 1.50 m
così come sbrigativamente riassunto dal datore di lavoro nel formulario di annuncio
d'infortunio dell'11 aprile 2000.
La
dinamica del sinistro, che per il resto non è stata approfondita più di tanto
dalla __________ - che di questa carenza non potrà comunque trarre beneficio-
perché avrebbe chiaramente potuto interrogare eventuali testimoni, ispezionare
i luoghi ecc., è ben diversa. II signor __________ si trovava a lavorare su di
un ponteggio realizzato per la costruzione di un muro in prossimità di un
riale, ad un'altezza di 2.5 m - 3 m. Su questo ponteggio è stato urtato da una
benna di cemento di circa 300-400 kg e buttato a valle su di un terreno
sconnesso ed impervio. Già di per sé questo dato fa apparire siccome fuorvianti
le indicazioni giurisprudenziali contenute nella decisione qui contestata
laddove vorrebbero giustificare il paragone con cadute molto meno pericolose.
Come
se ciò non bastasse il signor __________, nel cadere, è stato seguito dalla
benna rovinatagli nelle immediate vicinanze. Anche questo è un elemento evidenziato
unicamente dal medico curante dr. __________ ma che non può essere minimizzato.
In effetti nel caso in cui la benna fosse atterrata sull'assicurato saremmo qui
oggi a discutere di ben altro e questo pericolo ha indubbiamente marcato
l'inconscio dell'assicurato.
Ma
non è ancora tutto. La __________ sottolinea ripetutamente, quasi fosse un rimprovero,
che il ricorrente ha iniziato a far valere disturbi non limitati alla schiena
solo nel corso delle cure a __________. Ciò facendo credere di poter sbrigativamente
negare un rapporto causale tra l'infortunio ed i gravi disturbi psichici ora
lamentati ed accertati. Trattasi di agire manifestamente arbitrario. Se una
frattura alla mano, tanto per fare un esempio, comporta conseguenze immediate,
altro è il discorso per uno sviluppo ansioso-depressivo, l'evoluzione di una
patologia psichica, di cefalee, di somatizzazioni ed altri disturbi neurovegetativi.
Conseguenze di questa natura possono infatti insorgere giorni, mesi,
addirittura anni dopo l'infortunio, e non per questo non devono essere poste in
relazione con l'evento infortunistico.
Non
è neppure indispensabile che problemi di questa natura siano determinati da un
colpo al capo. Vani sono dunque i tentativi della __________ di negare un nesso
causale con l'infortunio sulla base delle dichiarazioni iniziali del ricorrente
che non cita analoga botta. Comunque una lesione di questa natura è stata
denunciata dall'assicurato già ai medici di __________, e dunque ben prima
dell'insorgere dei problemi psichici.
(…)
- Si
contesta pure l'affermazione della __________ secondo la quale la causalità adeguata
deve venire valutata dall'amministrazione e non da un medico. Trattasi di
un'affermazione semplicistica in quanto il parere medico assume un'importanza
indubbiamente determinante che non può essere ignorata dall'amministrazione,
rispettivamente dal Giudice.
"Es
ist Aufgabe des Unfallmediziners und allenfalls des Psychiater, sämtliche
Auswirkungen eines Unfalles auf den Gesundheitszustand, namentlich auch die
psychischen Unfallfolgen sowie allfällige Wechselwirkungen zwischen physischen
und psychischen Gedundheitsstörungen zu eurteilen und dazu Stellung zu nehmen,
bezüglich welcher konkreten Tätigkeiten und in welchem Umfang der Versicherte
arbeitsunfähig ist. Die ärztlichen Auskünfte sind sodann eine wichtige
Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen dem
Versicherten im Hinblick auf seine persönlichen Verhältnisse noch zugemutet
werden können. (DTF 115 V 134).
La
situazione attuale dell'assicurato è chiaramente preoccupante se appena si pon
mente ai rapporti dei dottori __________ e __________ della Clinica di
__________, ma anche e soprattutto al rapporto del dr. __________ del 12 marzo
2002. II signor __________ risulta tuttora in cura presso il dr. __________ che
ha chiaramente indicato nell'infortunio professionale del 10 aprile 2000
l'unico elemento responsabile dell'attuale stato di cose, stato di cose che
non può comunque ancora essere considerato definitivo. II ricorrente chiede
pertanto che la __________ continui a riconoscere a suo favore indennità
giornaliere sino a quando non gli sarà possibile riprendere l'attività futura o
sarà costretto ad arrendersi ad un'incapacità duratura ai sensi dell'art. 18
LAINF.
Si
chiede comunque, nel caso in cui codesta lodevole autorità giudicante, non
dovesse ritenere sufficiente il parere espresso dal dr. __________,
l'assunzione di una nuova perizia medico-specialistica atta a determinare la
natura esatta delle attuali problematiche invalidanti nonché le relazioni che
intercorrono tra le stesse e l'evento infortunistico del 10 aprile 2000.
(…)
- Per
le ragioni già sopra esposte si ritiene indubbiamente data la classificazione
dell'infortunio nella categoria di "grado medio" sviluppata dal TFA.
Ed in questo contesto sono indubbiamente dati più presupposti che legittimano
il ricorrente a ritenere un nesso causale adeguato con l'infortunio: la
particolare caratteristica dell'infortunio (caduta su terreno sconnesso da
un'altezza non indifferente con il pericolo di essere schiacciato da una benna
piena di cemento), la durata della cura medica che si protrae da oltre due
anni e mezzo, il decorso sfavorevole e pure un'errata cura medica che ha in un
primo tempo completamente ignorato lo sviluppo delle problematiche sulle quali
si sta ora discutendo.
Quest'ultimo
aspetto merita particolare attenzioni in quanto ci si deve guardare da
considerazioni semplicistiche e fuorvianti. L'assicurato, cittadino straniero,
padre di 4 figli che teme innanzitutto di perdere il posto di lavoro tant'è che
fa di tutto, purtroppo invano, per ritornare al lavoro, che non sa esprimersi
correttamente nella nostra lingua, ha in un primo momento focalizzato la sua
attenzione sugli aspetti fisici. Ha stretto i denti, ha sofferto in silenzio
nella speranza di riuscire a superare il momento difficile. Ha purtroppo
dovuto arrendersi con il passare dei mesi. Questo suo atteggiamento non può
oggi giustificare rimproveri di sorta e non può neppure legittimare la
negazione di un rapporto causale ed adeguato tra i disturbi psichici lamentati
e l'infortunio.
Individuare
ulteriori aspetti invalidanti, o perlomeno potenzialmente invalidanti, sarebbe
stato compito anche dei medici che sono intervenuti. In ogni caso la
__________, che risulta spesso confrontata con problematiche analoghe, avrebbe
dovuto meglio valutare la situazione e prestare maggiore attenzione alle
preoccupanti segnalazioni del medico curante. Un altro atteggiamento da parte dell'ente
assicuratore avrebbe forse permesso di individuare anzitempo le turbe di natura
psichica evitando un loro ulteriore aggravamento.
- Come
già citato in ingresso la LAINF prevede anche il diritto ad un'indennità unica
se l'assicurato accusa una menomazione importante e durevole dell'integrità
fisica o mentale. Si chiede che anche quest'aspetto, sin qui completamente
ignorato, venga ulteriormente analizzato sulla base di una perizia medico
specialistica. (…)" (I)
1.5. In data 9
gennaio 2003, l'avv. __________ ha trasmesso al TCA un rapporto, datato 19
dicembre 2002, dello psichiatra curante di __________ (cfr. III + allegato).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha invitato la __________ a comunicare se, nel frattempo, essa
era entrata in possesso della perizia psichiatrica a cui è fatto riferimento
nell'impugnata decisione su opposizione (VIII).
In data
31 gennaio 2003, la __________ ha informato il TCA di non avere ordinato
perizie di alcun genere (IX).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione
in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 20 settembre
2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002.
2.2. Il TCA è
chiamato ad esaminare se è a torto o a ragione che l'Istituto assicuratore
convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni a far tempo dal mese di
aprile 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.
2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 K 664 p. 56; 1987 K 720 p. 105 consid 2; 1987
p. 393 U 27 consid. 2b; 1989 K 798 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 91).
2.5. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.5.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato
qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla
salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello
stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica
manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e
la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47, p. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133,
in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione
degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi
direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U 154, p. 246ss.).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "È noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. In concreto,
non è contestata la circostanza che ___________ si
lamenti di disturbi tanto organici che psichici.
Onde
favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà
in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.6.1. Affezioni
somatiche
2.6.1.1. Con decisione
formale del 25 aprile 2002, l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto conto della situazione organica oggettiva
- ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura completa e non più
bisognoso di cure mediche, a decorrere dal 2 aprile 2002 (cfr. doc. ). Così
facendo, l'_________ si è essenzialmente rimesso al contenuto del rapporto di
uscita 9 gennaio 2002 della Clinica di riabilitazione di __________, presso la
quale l'assicurato ha soggiornato durante il periodo 21 novembre-20 dicembre
2001:
"
(…).
Beurteilung:
Organische Schädigungen und funktionelle
Störungen
Über 1 1/2 Jahre nach Sturz von einem Baugerüst
aus ca. 2,5 Meter Höhe mit retrospektiv möglicherweise Commotio cerebri,
Kontusion lumbosakral und Beinkontusion links, besteht aktuell ein chronisches
lumbospondylogenes Syndrom rechts betont mit mässiggradig schmerzhaft
eingeschränkter LWS - Beweglichkeit ohne Anhaltspunkte für eine neurologische
Ausfallsymptomatik.
Aus psychosomatischer Sicht besteht eine
depressive Störung mit Angst und wahrscheinlich dissoziativ bedingtem
Stimmenhören (ICD - 10 F32.1), eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD
- 10F45.4), aktuell eher etwas im Hintergrund.
Die psychische Symptomatik muss vor dem
Hintergrund einer posttraumatischen Belastungsstörung (ICD - 10 F43.1) gesehen
werden. Eine ambulante psychotherapeutische Weiterbetreuung wurde von unserem
psychosomatischen Dienst als notwendig erachtet un zwar am ehesten im Rahmen
einer Tagesklinik in der Nähe des Wohnortes des Patienten.
Behinderungen / Fähigkeitsstörungen
Allgemein verminderte psychophysische
Belastbarkeit.
Berufliche und soziale Auswirkungen
Bis zur Rückfallmeldung vom 21.08.2001 ist der
Versicherte seiner Arbeit als angelernter Zimmermann mit voller
Arbeitsfähigkeit nachgegangen. Aufgrund der jetzigen Abklärungen insbesondere
dem Verlausfs - MRI der LWS vom 28.11.2001 konnten keine richtungsgebende
Verschlimmerung des Vorzustandes und somit bis auf die oben erwähnte psychische
Symptomatik welche vor dem Hintergrund einer posttraumatischen
belastungsstörung gesehen werden muss, keine Unfallfolgen mehr objektiviert
werden. Im Einverständnis von Herrn __________ wurde eine Arbeitswiederaufnahme
mit 50% Arbeitsfähigkeit ab 18.02.2002 und mit 0% ab 02.04.2002 vereinbart.
Wegen den subjektiven Schwankschwindelsensationen sollten u.E. Arbeiten auf
Leitern oder Gerüster mit erhöhter Sturz- resp. Absturzgefährdung bis zur
Besserung der Beschwerden möglichst vermieden werden.
Wir empfehlen den Arbeitswiedereinstieg vom
Aussendienst der zuständigen Kreisagentur begleiten zu lassen. Falls er nicht
realisierbar wäre, müsste nach Rücksprache mit dem Kreisarzt der Zietpunkt
dafür neu definiert werden. (…)" (doc. _).
Nell'ambito
di questa degenza, l'assicurato è pure stato indagato da un profilo
psichiatrico, da parte dei dottori __________ e __________, i quali hanno
stilato il referto datato 13 dicembre 2001:
"
(…).
Der Patient leidet an einer depressiven und stark
angstgeprägten Störung. Es besteht ein Gedankenkreisen und ein Stimmenhören.
Dabei scheinen die Stimmen aber eher einen dissoziativen und weniger einen
wahnhaft-halluzinatorischen Ursprung zu haben. Bei einer depressiven Störung
mit wahnhaft-psychotischen Anteilen würde man zudem auch eine erheblich stärkere
depressive Symptomatik erwarten. Auch scheint die Realitätskontrolle nie
gänzlich aufgehoben und es besteht auch keine Wahnüberzeugung. Dass im Hintergrund von einer zwar eher im Abklingen begriffenen
posttraumatischen Belastungsstörung ausgegangen werden muss und der Patient
auch andere dissoziativ anmutende Reaktionen zeigt (leichte Dämmerzustände mit
Weglaufen von zu Hause, begleitet vom Gefühl, die Umgebung nur noch
distanziert wahrzunehmen), spricht eher für eine dissoziative Geriese.
Zwischen der psychischen Symptomatik, den Schmerzen
und den Schwindelbeschwerden besteht ein auch dem Patienten ersichtlicher
enger Zusammenhang und die Schmerzproblematik dürfte deshalb eine erhebliche
somatoforme Komponente beinhalten,
Bleibt noch zu erwähnen, dass der Patient seit 1992
nun den vierten Unfall erlebte. Während des Kosovokrieges 1999 verlor er auch
mehrere Verwandte und Bekannte und zudem ein eigenes, über Jahre
selbstgebautes und finanziertes Haus. War er nach den drei früheren Unfällen jedesmal
nach relativ kurzer Zeit zu einer vollen Arbeitswiederaufnahme in der Lage
gewesen, scheint ihm jetzt die psychische Kraft zu einem erfolgreichen Umgang
mit den körperlichen Beschwerden zu fehlen.
Procederevorschlag:
Es wurde eine antidepressive Therapie mit Remeron
und in einem zweiten Schritt eine milde neuroleptische Behandlung mit
Risperdal, 2x0,5mg begonnen. Der Patient wird auch nach der Klinik eine
regelmässige und unterstützende hausärztliche Begleitung benötigen.
Insbesondere wären auch psychiatrisch-tagesklinische Behandlungsmöglichkeiten
abzuklären. (…)" (doc. _)
Dalle
tavole processuali emerge che, dimesso dalla Clinica di __________,
l'assicurato è entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale, vista la gravità della situazione, ha predisposto un
suo immediato ricovero presso la Clinica __________ (28 febbraio-11 marzo
2002):
"
(…).
Ho già avuto due consulti nello scorso mese di
febbraio, ma vista la sua patologia psichiatria importante, ho trovato
assolutamente indicato un ricovero ospedaliero presso un centro dove egli può
essere anche al beneficio di cure riabilitative e, per quel che riguardano le
sue patologie somatiche, una terapia antidepressiva-ansiolitica per via
endovenosa con una presa a carico di tipo psichiatrico.
Ragion per la quale ho organizzato un ricovero
presso la Clinica __________ dove si trova da circa 10 giorni.
Per quel che riguarda l'evoluzione della sua
patologia purtroppo è infausta, egli presenta, oltre che una persistente
cefalea e vari dolori alla colonna vertebrale, una serie di somatizzazioni
importanti e diversi disturbi neurovegetativi che complicano l'evoluzione della
sua patologia.
Malgrado una terapia antidepressiva-ansiolitica
per via endovenosa, egli presenta ancora delle idee suicidali e soffre in modo
costante di vari dolori, in particolar modo cefalea ricorrente, sensazione di
vertigini e perdita di equilibrio, che complicano la sua situazione.
Nel caso non riuscirà a migliorare la sua
situazione psico-fisica è assolutamente indicato una volta migliorata la
situazione somatica, un ricovero in una clinica specializzata per valutare
ancora meglio la sua situazione e poi seguirlo dal punto di vista psichiatrico.
Il paziente rimane assolutamente inabile al lavoro
nella misura del 100% e bisognerà rivalutare il tutto una volta migliorata la
sua situazione generale." (doc. _)
Con
l'impugnata decisione su opposizione, l'assicuratore infortuni ha stabilito che
__________ non presentava più alcun postumo infortunistico organico e, per
quanto riguarda i disturbi psichici, ha negato l'esistenza di una relazione di
causalità adeguata con l'evento traumatico assicurato (lasciando aperta la
questione della causalità naturale, cfr. doc. _, p. 4ss.).
2.6.1.2. Una attenta
valutazione della documentazione medica agli atti permette al TCA di concludere
che - tenuto conto unicamente dei postumi somatici oggettivabili
dell'infortunio assicurato - il ricorrente ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi
indicati dall'__________ nella decisione impugnata, circostanza che, del resto,
non appare neppure contestata, visto che __________ ha
incentrato il proprio ricorso sui soli disturbi psichici (cfr. I).
In
particolare, grazie agli accertamenti specialistici predisposti dai sanitari
della Clinica di riabilitazione di __________, si è potuto accertare che i
disturbi localizzati al rachide lombare corrispondono al cosiddetto status
quo sine, nella misura in cui l'evento infortunistico del mese di aprile 2000
deve essere ritenuto responsabile di un semplice peggioramento transitorio
della preesistente situazione (cfr. doc. _, p. 4: "Bis zur Rückfallmeldung
vom 21.08.2001 ist der Versicherte seiner Arbeit als angelernter __________ mit
voller Arbeitsfähigkeit nachgegangen. Aufgrund der jetzigen Abklärungen
insbesondere dem Verlaufs-MRI der LWS vom 28.11.2001 konnten keine
richtungsgebende Verschlimmerung des Vorzustandes und somit bis auf die oben
erwähnte psichische Symptomatik welche vor dem Hintergrund einer
posttraumatischen Belastungsstörung gesehen werden muss, keine Unfallfolgen
mehr objektiviert werden"), di modo che essi non possono più impegnare la
responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.
D'altro
canto, sempre secondo i medici di __________, le turbe a carattere
neuropsicologico accusate da __________ (disturbi della memoria e della
concentrazione, nonché fluttuanti sensazioni vertiginose) vanno inquadrate
nella patologia psichica di cui egli è portatore (cfr. doc. _, p. 2).
Dal rapporto
di uscita della Clinica di __________ si evince poi che, in occasione
dell'infortunio del 10 aprile 2000, l'insorgente potrebbe avere riportato, fra
l'altro, anche una commozione cerebrale (cfr. doc. _, p. 3: "Über 1½ Jahre
nach Sturz von einem Baugerüst aus ca. 2.5 Meter Höhe mit retrospektiv
möglicherweise Commotio cerebri …").
Al
riguardo, questa Corte non può esimersi dall'osservare come tale circostanza -
evidenziata per la prima volta proprio nel succitato referto - non trovi
riscontro nella restante documentazione presente all'inserto e che, pertanto,
essa non può essere considerata dimostrata con un sufficiente grado di
verosimiglianza.
In
particolare, i medici dell'Ospedale regionale di __________, dove __________ è
stato ricoverato subito dopo l'infortunio, hanno esclusivamente riferito di una
contusione lombosacrale e dell'arto inferiore sinistro. D'altronde, dal loro
rapporto di uscita, non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto a
sorveglianza neurologica, necessaria nel caso in cui egli avesse effettivamente
riportato una commotio cerebri (cfr. doc. _).
L'assicurato
stesso, sentito il 31 maggio 2000 da un ispettore dell'__________, non ha
affatto dichiarato di avere battuto la testa né, tantomeno, di avere perso
conoscenza (cfr. doc. _: "Il carrello deve avere urtato qualche cosa che
ha provocato un movimento della benna. Purtroppo è stato colpito alla schiena e
gettato oltre il ponteggio. È caduto dapprima in piedi dopo un salto di ca. 3
m. e poi si è lasciato cadere lungo disteso. Terreno con detriti vari. (…).
Ospedalizzato a __________ sino al 14 aprile. Forte ematoma alla schiena.
Dolore alla schiena regione lombosacrale e alla gamba sinistra sino al
piede").
2.6.2. Affezione
psichica
2.6.2.1. __________
presenta indubbiamente dei seri disturbi di natura psichica.
Dagli
atti che compongono l'incarto risulta che l'assicurato è entrato in cura
psichiatrica immediatamente dopo la degenza presso la Clinica di riabilitazione
di __________, presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
In
occasione della succitata degenza ospedaliera, l'assicurato è stato periziato
dai dottori __________ e __________, quest'ultimo responsabile del Servizio di
psicosomatica, i quali hanno diagnosticato, citiamo: "Depressive Störung
mit Angst und wahrscheinlich dissoziativ bedingtem Stimmenhören (ICD-10 F32.1).
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F45.4), aktuell eher etwas im
Hintergrund. Die psychische Symptomatik muss vor dem Hintergrund einer
posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10 F43.1) gesehen werden" (doc.
_, p. 1).
Da parte
sua, lo psichiatra curante ha stilato un primo rapporto, datato 12 marzo 2002,
all'attenzione dell'amministrazione, nel quale egli non ha però posto alcuna
diagnosi né, tantomeno, si è pronunciato a proposito dell'eziologia delle turbe
psichiche di cui è affetto __________ (cfr. doc. _).
Con il
suo successivo rapporto del 19 dicembre 2002, il dott. __________ ha indicato
che il ricorrente presenta "un importante stato ansioso-depressivo con
sintomi psicotici, idee suicidali ed un malessere generale". Egli ha
altresì rilevato che, a detta dell'assicurato medesimo, la sintomatologia
depressiva è peggiorata gradualmente in seguito al grave incidente dell'aprile
2000 (cfr. doc. _).
È vero
che la documentazione medica all'inserto non è concludente per quel che
concerne l'origine dei disturbi psichici di cui è portatore l'assicurato.
Questa
Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo
aspetto, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che le turbe
psichiche costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato,
ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo
dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio
dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STFA del 20
dicembre 1994 nella causa L., inedita).
In questo
ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica
- è inutile che il TCA ordini una perizia psichiatrica.
2.6.2.2. Si tratta ora
d'esaminare l'adeguatezza del legame causale.
Occorre,
avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso
all'insorgente.
Vanno
immediatamente segnalate le divergenze sorte fra le parti a proposito della
dinamica dell'evento infortunistico in discussione (cfr., ad esempio, I, p. 3:
"Si osserva in primo luogo che non può assolutamente essere ritenuta alla
base dell'intera fattispecie una semplice e banale caduta da un'altezza di 1.50
m così come sbrigativamente riassunto dal datore di lavoro nel formulario di
annuncio d'infortunio dell'11 aprile 2000. (…). Il signor __________ di trovava
a lavorare su di un ponteggio realizzato per la costruzione di un muro in
prossimità di un riale, ad un'altezza di 2.5 m-3 m. Su questo ponteggio è stato
urtato da una benna di cemento di circa 300-400 kg. e buttato a valle su di un
terreno sconnesso ed impervio. (...). Come se ciò non bastasse il signor
__________, nel cadere, è stato seguito dalla benna rovinatagli nelle immediate
vicinanze. Anche questo è un elemento evidenziato unicamente dal medico curante
dr. _________ ma che non può essere minimizzato. In effetti nel caso in cui la
benna fosse atterrata sull'assicurato saremmo qui oggi a discutere di ben altro
e questo pericolo ha indubbiamente marcato l'inconscio dell'assicurato").
Vero è
che dalle tavole processuali emergono delle indicazioni contrastanti circa
l'altezza dalla quale l'assicurato è caduto, così come pertinentemente
illustrato dall'Istituto assicuratore in sede di decisione su opposizione (cfr.
doc. _, p. 5s.).
La
questione può tuttavia rimanere aperta. Infatti anche considerando l'ipotesi
più favorevole al ricorrente, ossia caduta da un'altezza fra i 2.5 ed i 3
metri, questa specifica circostanza non ha alcuna incidenza sull'esito della
vertenza, come verrà meglio dimostrato in seguito.
Da parte
sua, il dott. __________, con certificato del 3 settembre 2002, ha dichiarato
che dopo avere colpito __________ alla schiena, la benna sarebbe anch'essa
precipitata dal ponteggio "sul suo corpo esanime e bloccato nei
movimenti" (cfr. certificato 3.9.2002 accluso al doc. _).
È
oltremodo pacifico come la benna del peso di alcuni quintali non possa essere
caduta sul corpo dell'insorgente, siccome essa lo avrebbe mortalmente
schiacciato.
D'altronde,
anche il fatto che la medesima benna sarebbe precipitata dal ponteggio, finendo
nelle immediate vicinanze dell'assicurato, non può essere ritenuto plausibile.
Tale circostanza è infatti stata messa in evidenza soltanto in sede di ricorso
(il dott. __________, come visto, ha fornito una versione sostanzialmente
diversa). Essa non figura, segnatamente, né nel rapporto ispettivo del 31
maggio 2000 (cfr. doc. _), né nel rapporto di uscita 28 luglio 2000 della
Clinica __________ (cfr. doc. _), né in quello datato 9 gennaio 2002 della
Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _), né, infine, nella
certificazione 12 marzo 2002 del dott. __________ (cfr. doc. _).
A mente
del TCA, quindi, deve qui trovare applicazione il principio della priorità
della dichiarazione della prima ora, secondo cui, in presenza di due versioni
differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha
dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a e riferimenti, 115 V 143 consid. 3c;
RAMI 1988, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994, p. 189; STFA del 18 dicembre
2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.; cfr., pure, A. Maurer,
Schweizerisches …, p. 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 331 n. 28).
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA può, dunque, fondare la propria
pronunzia sulla seguente descrizione dell’avvenimento 10 aprile 2000:
__________, colpito alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto da un
ponteggio alto 2.5/3 metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante,
dapprima in piedi e poi lasciandosi cadere lungo disteso.
A causa
del sinistro, l'assicurato ha riportato una contusione lombosacrale e dell'arto
inferiore sinistro, ciò che ha reso necessario il suo ricovero, della durata di
5 giorni, presso l'Ospedale regionale di __________, dove è stato sottoposto a
terapia conservativa, in assenza di fratture ossee.
In
ragione della persistenza dei disturbi alla regione lombosacrale, __________ ha
ancora soggiornato, dal 20 giugno al 18 luglio 2000, presso la Clinica
__________. Alla dimissione, i sanitari hanno osservato un paziente in ottime
condizioni generali ed attestato un'abilità lavorativa del 50% per due
settimane (cfr. doc. _).
L'assicurato
ha ripreso la propria attività lavorativa a tempo pieno a decorrere dal 28
agosto 2000 (cfr. doc. _).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una
caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere
considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.
In questa
pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:
" a) Die
bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen
Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,
in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer
Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden
Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom
25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden
ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels
montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L.
vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des
rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den
schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).
Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an
diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls
als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft
(SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).
Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer
Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine
Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale
Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine
traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem
rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als
Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über
eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur
sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes
Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall
qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von
einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes
Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein
Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und
eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den
leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November
1991)."
(RAMI
1998 cit., consid 3a)
In una
sentenza dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, il TFA ha
classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno
della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi
dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e
mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al
mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.
Infine,
in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n. 35.1999.9, questa
Corte ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore,
l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al
massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello
di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e
la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita
lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché
una commozione cerebrale.
Nel caso
di specie - con particolare riferimento alla STFA del 3 novembre 1995 nella
causa I., citata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss. - l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: a mente del TCA, si tratta, tutt’al più, di un infortunio di
grado medio all’interno della categoria media. Il giudice è, quindi, tenuto
a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Per
ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la
presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, una durata
particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di
complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi
di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p.
94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
L'incidente
non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o
spettacolari.
Del
resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio in una
sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato
che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata,
è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha
riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr.
consid. 5b). Ad identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del
26 novembre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato,
concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi
sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è
rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia).
Né il
ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Questa
Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente
lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un
trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente
i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
Al
proposito, occorre innanzitutto considerare che il caso iniziale ha potuto
essere chiuso già a distanza di poco più di quattro mesi dalla data
dell'infortunio (agosto 2000). D'altro canto, la documentazione medica
riassunta al considerando 2.7.1.1. dimostra come i provvedimenti terapeutici
applicati a __________ posteriormente all'annuncio di ricaduta dell'agosto
2001, in realtà, fossero destinati (nella migliore delle ipotesi) soltanto parzialmente
a curare dei disturbi di natura organica, conseguenze dell’evento traumatico
dell'aprile 2000 (cfr. il rapporto di uscita 9.1.2002 della Clinica di
riabilitazione di __________, in cui è indicato che l'assicurato non presentava
più alcuna sequela somatica dell'infortunio).
D'altronde,
in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha
negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il
trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a
distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza
dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la
situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente influenzata da
importanti turbe psichiche.
Se ne
deduce che l’infortunio del 10 aprile 2000 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto __________. In siffatte
condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,
la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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