AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.83
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.83
mm/cd
Lugano
8 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 10 luglio 2002 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
gennaio 1999, __________ - già dipendente del Centro sportivo __________ di
__________ in qualità di addetto alle pulizie e, perciò, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
L'assicurato
- che al momento del sinistro era già inabile al lavoro per disturbi alla
spalla destra - ha riportato un politrauma (lussazione posteriore dell'anca
sinistra, frattura spostata dell'acetabolo sinistro con parete posteriore e emitrasversa
della colonna posteriore sinistra, commotio cerebri e contusioni multiple).
Nel corso
della degenza presso il Servizio di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale
regionale di __________ (__________, 18
gennaio-12 febbraio 1999), __________ è stato sottoposto, in particolare, a reposizione
della lussazione dell'anca sinistra ed a reposizione aperta ed osteosintesi
dell'acetabolo sinistro.
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di febbraio 2000, il PD dott. __________, in presenza di persistenti
disturbi interessanti l'arto inferiore sinistro, ha diagnosticato un'osteocondrosi
posttraumatica della testa femorale senza incongruenza articolare e, quindi,
proposto l'esecuzione di un'osteotomia di riorientazione del femore prossimale
(cfr. doc. _).
Successivamente
- dopo aver collegialmente discusso il caso con il Primario di ortopedica
dell'Ospedale cantonale di __________ - lo stesso dott. __________ ha cambiato
attitudine terapeutica, proponendo una lussazione chirurgica dell'anca sinistra
per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi della testa
femorale (cfr. doc. _).
1.3. Sentito il
parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc. ), la_______ , con
decisione formale dell'8 dicembre 2000, ha riconosciuto l'assicurato totalmente
abile al lavoro a far tempo dal 9 dicembre 1999, ha dichiarato chiusa la cura
medica a decorrere dal 31 dicembre 1999 (fatta eccezione per un eventuale
intervento di artroplastica con protesi totale) ed ha corrisposto un'indennità
per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore
infortuni - preliminarmente interpellato il Prof. dott. __________, Capo del
Servizio di ortopedia presso il __________, a proposito del prosieguo
terapeutico (cfr. doc. _) - ha confermato, nel risultato, la sua prima
decisione, precisando comunque che, dopo l'8 dicembre 1999, i disturbi
lamentati dall'assicurato non potevano più venire imputati all'evento traumatico
del gennaio 1999 (cfr. doc. _).
1.4. Dalle tavole
processuali emerge che, in data 11 ottobre 2002, __________ è stato sottoposto
ad un'operazione di protesi totale dell'anca sinistra presso il Servizio di
ortopedia e traumatologia dell'__________ (cfr. doc. _).
La
__________ ha garantito l'assunzione dei costi di questo intervento (cfr. doc.
_).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 31 ottobre 2002, __________ s ha chiesto che la
__________, da un canto, a versargli indennità giornaliere corrispondenti ad un
grado di inabilità lavorativa di almeno il 50% a partire dal 9 dicembre 1999 e,
d'altro canto, ad assumere i costi dell'intervento chirurgico proposto dal PD
dott. __________ (cfr. I, p. 11).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
La presa di posizione della __________, fondata
essenzialmente sul parere del suo medico di fiducia Dr. __________, è
infondata.
In effetti, dai vari referti medici allegati al
presente gravame e che sono sicuramente già in possesso della __________,
risulta quanto segue.
Lettera referto 26 maggio 2000 del Primario PD
Dr. __________ alla __________ (doc. _):
"… l'intervento
sopra menzionato è stato mutato a favore di una lussazione chirurgica dell'anca
sx per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi post-traumatica
della testa femorale dopo l'osteosintesi del muro posteriore dell'acetabolo del
25.01.1999. Ai nostri occhi questa diagnosi è responsabile della sintomatologia
del paziente e la tecnica chirurgica attualmente proposta è stata discussa con
il Dr. __________, primario di ortopedia, del Kantonsspital di __________ ……..
- da un punto di
vista medico, l'incapacità lavorativa rimane attualmente del 50%……..,".
Referto del medico incaricato dalla __________,
Dr. med. __________, , del 3 luglio 2000 (doc. _):
"…..Ricordo che
ho già avuto l'occasione di controllare l'assicurato a due riprese,
rispettivamente il 01.07.99 ed il 09.12.99…..(pag. 2)….…………………
Anca sinistra: le radiografie e la TAC dopo riposizione della lussazione
evidenziano una frattura acetabolare complessa con una linea traversa appena
scomposta e numerosi frammenti nella regione posteriore e supero-esterna mentre
la testa femorale risulta intatta….. (pag. 14)………………….
Nell'insieme
l'assicurato risulta sincero e non emergono discrepanze tra le sue
dichiarazioni e l'esame clinico….. (pag. 16) …………….."
Lettera / certificato del PD Dr. __________ del
19 settembre 2000
(doc. _):
"…… Come già
descritto nella mia valutazione del 26 maggio 2000, ho proposto, dopo
discussione con i miei colleghi, un trattamento di chirurgia conservativa per
l'anca traumatizzata del paziente sopraccitato.
A nostro parere, per
questo paziente di 37 anni, non c'è un'indicazione e non vogliamo proporre un'artroplastica
con una protesi totale dell'anca sx…."
Referto 8 marzo 2001 della Clinica Universitaria
di Ortopedia Chirurgica dell'__________ (doc. _):
"…….
Beurteilung und Procedere:
Es besteht eine osteochondrale
Läsion cranialer Tragbereich des Femurkopfes, Status nach hinterer Luxation und
Fraktur des Acetabulum links. Die persistente und invalidisierenden Schmerzen sowie
unsere klinische Untersuchung bestätigen die Indikation für eine chirurgische Hüftluxation
mit Débridement des Gelenks sowie eine intraoperative Beurteilung der Femurkopfläsion
und ev. einer Flexionsosteotomie. Aufgrund des
Alters des Patienten und des erhaltenen Gelenkspaltes besteht keine Indikation
zu diesem Zeitpunkt für eine Implantation einer Femurkopfprothese oder einer Hüft-TP.
Der Patient wird für die Operation an seinen behandelnden Orthopäden Dr. __________ zugewiesen sowie für die
Zwischenkontrolle an seinen Hausarzt. Wir stehen ebenfalls zur Verfügung für
eine ev. Operative Behandlung. Wir überlassen die Festlegung der
Arbeitsunfähigkeit den behandelden Aerzten." (pag. 1 in fondo
e 2 in alto)
Lettera 19 novembre
2001 del Primario PD Dr. __________ (doc. _):
".........siamo ancora in attesa di una risposta
alle nostre lettere del 28.03.2001 e 25.07.2001 dove vi avevamo chiesto di
prendere a carico l'intervento previsto, e attestato da diversi medici
indipendenti, per il signor __________ che è assicurato presso la
vostra cassa.
II signor __________ soffre
di un chiaro disturbo post-traumatico dopo un trauma verificatosi a livello
dell'anca sinistra...."
Lettera 11 dicembre
2001 Dr. Med. __________ /
Prof. __________ (doc. _):
« .................une fracture-luxation
de la hanche gauche..... (pag. 1) .....
II est opéré d'urgence
à l'hopital __________ par le Dr. __________ qui procède à une reposition de la luxation postérieure et à
l'ostéosynthèse des fractures (pag. 1 in fondo e 2 in alto) ...............
ll s'est toutefois
constitué un foyer de nécrose d'environ 20 mm de diamètre à la partie
supérieure de la tête fémorale en pleine zone de charge, interprété comme ostéochondrite
dissécante (pag. 2) .......…………..
............Au mois de
mai 2000 le Dr. __________ modifie son plan opératoire en proposant une
luxation chirurgicale pour procéder à la toilette de la lésion à la partie
supérieure de la tête fémorale ainsi qu'à l'excision de petits ostéophytes acétabulaires
à l'origine d'un impingement douloureux en flexion/rotation interne (pag.
2)………….
Je ne voudrais pas non
plus priver le patient d'une opportunité chirurgicale qui pourrait
éventuellement améliorer ses conditions de vie de manière significative et
peut-être même l'encourager à reprendre le travail au moins partiellement car,
il faut bien le dire, il n'a plus travaillé depuis le 27.11.98 quand la PHS
droite a commencé de façon aigue (pag. 3) ......…….. »
Parere 9 aprile 2002 dei Prof. __________
(doc. _):
« …………..
Ce patient à la suite
d'un accident s'est fait une fracture luxation du cotyle gauche le 18.1.99 qui
a été réduite chirurgicalement et ostéosynthésée (pag. 1)…....
.............Ces, douleurs sont cependant invalidantes, elles nécessitent la
prise de Tilur Retard 2 à 3 cp/j. Elles sont présentes en position assise de
plus de 15 minutes et en position debout ou à la marche au bout d'environ 20
minutes (pag. 1)…………..
Le bilan radiologique.............
............Il existe
quelques petites ossifications ectopiques au bord supérieur du cotyle. Tout le
matériel est en place, y compris 2 vis après trochantérotomie. Une des vis
distales dans la branche ischio-pubienne est cassée............
……... on distingue
effectivement les signes d'une nécrose de la tête fémorale dont l'étendue
exacte sur ces clichés est difficilement interprétable. Par ailleurs, radiologiquement,
il existe des signes de troubles dégénératifs, notamment à la partie antérieure
du cotyle............…….
Je pense que ce patient
est réellement gêné par cette hanche gauche et que les douleurs sont réelles.
Néanmoins, je doute qu'une chirurgie conservatrice, vu la présence de la
nécrose et des troubles dégénératifs, change réellement la situation. La seule
solution chirurgicale que je pourrais envisager, si la situation n'est plus
tenable, serait une arthroplastie totale de la hanche avec toutes les
conséquences que cela implique pour un patient jeune à la longue espérance de
vie. Une tentative chirurgicale préalable de sauvetage ne me paraît offrir
aucune garantie suffisante de résultat pour qu'elle puisse être conseillée chez
ce patient (pag. 2)...…….
Certificato 05.06.2002 del Dr. Med.
__________ (doc. _):
"Come
richiesto certifico che dall'infortunio del 18.01.1999, l'interessato è stato
inabile al lavoro al 100% e ha ripreso il lavoro al 50% nel mese di maggio del
1999 fino ad inizio ottobre duemila. In seguito, dal mese di ottobre a fine
dicembre duemila, l'interessato è stato di nuovo inabile al lavoro al 100%
causa forti dolori all'anca sinistra per poi riprendere il lavoro al 50%.
Attualmente
lamenta ancora dolori e continua l'inabilità al 50%."
Ne risulta chiaramente che il ricorrente è sempre incapace al
lavoro perlomeno nella misura del 50 % e che la necessità dell'intervento
proposto dal PD Dr. __________ è stata confermata dal Dr. , primario
di ortopedia del Kantonsspital di __________ e dagli
specialisti dell'.
(…)
Lo stesso Dr. __________, nonostante le sbavature, dettate dalle
esigenze di risparmio della __________, che gli ha conferito l'incarico e che
verosimilmente gli avrà conferito e continuerà a conferirgli molti altri
incarichi simili, non contesta quanto da sempre sostenuto dal Primario PD Dr.
__________.
Egli si limita a sostenere che "non sarebbe necessario procedere all'intervento" ritenuto
necessario dai Primari Dr. , Dr. __________ e
dagli specialisti dell' perché, secondo lui, la "diagnosi non sarebbe chiara":
"……
Nel
frattempo il paziente viene inaspettatamente ricoverato in __________ il
22.05.00 e l'assicurazione viene invitata ad emettere la sua garanzia di
copertura delle spese per l'intervento di osteotomia di riorientazione del
femore prossimale.
Tenuto
conto della mancanza di chiarezza concernente la diagnosi di necrosi della testa femorale versus osteocondrosis dissecans superficiale alla sua parte superiore, delle note difficoltà riabilitative
dopo il genere di osteotomia proposta e del fatto che non si tratta di un
intervento urgente, l'assicurazione ritiene opportuno valutare attentamente
il rapporto costi-beneficio prima di pronunciarsi. Così, dopo avermi
consultato, interviene presso l'Ospedale __________ il 23.05.00 sospendendo
la garanzia finché non si avrà potuto valutare tutte le particolarità del
riservandosi la possibilità di convocare l'assicurato dopo aver potuto
esaminare tutti gli esami per immagini...." (referto 3 luglio
2000, doc. _, pag. 5).
E, anche il Prof. __________, incaricato
dalla __________, per il tramite del Dr. __________, conferma la gravità dello
stato di salute post-infortunio dell'assicurato, conferma le prese di posizione
del PD Dr. __________ e, nonostante il fatto che la lettera con cui è stato
incaricato lasciasse trasparire chiaramente quello che la __________ voleva, si limita a dire:
"Néanmoins, je doute qu'une chirurgie conservatrice, vu la
présence de la nécrose et des troubles dégénératifs, change réellement la
situation. »
(doc. _, pag. 2).
II medico di fiducia della __________, Dr. __________ , in
sostanza ammette, inoltre, che il ricorrente non può lavorare più del 50 % e
che in ogni caso non può fare lavori pesanti.
Infatti, egli così scrive nel suo referto doc. _, pag. 20:
" Esigibilità
del lavoro - ..................
Se ho, ben capito l'assicurato è stato licenziato il
30.09.99 per il 31.12.99 poi riassunto solo a tempo parziale...........
............………………………………
farebbe bene trovarsi un posto di lavoro meglio adatto al
suo stato di salute, cioè non pesante e soprattutto non continuamente in piedi.
Per esempio come magazziniere con pezzi di regola leggeri e solo
occasionalmente fino a 5-10 kg o come operaio in una fabbrica lavorando ca. per
metà seduto e per metà in piedi con possibilità di cambiare posizione ogni 30
minuti e senza dover sollevare ripetutamente dei pesi oltre i 5-10 kg (ad
intervalli potrebbe sollevare dei pesi fino a 5-10 kg, nella misura di ca. 10
volte al giorno)..."
A parte il fatto che era ed è impossibile per l'insorgente trovare
un lavoro del genere, da queste considerazioni risultano chiaramente i gravi
limiti della sua capacità al lavoro.
Se ne può tranquillamente concludere che il Dr. __________, anche
se "a denti stretti", conferma
gli accertamenti dei medici curanti del signor __________ in merito alla sua
inabilità lavorativa.
E' vero che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni consente all'amministrazione e al Giudice delle assicurazioni
sociali di fondare la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore.
Il TFA pone comunque esigenze severe in merito all'imparzialità e
all'attendibilità di simili prove (STF 122 V 157 e seg.; STF 120 V 357 e seg.;
RCC 2000 pag. 103 e seg.).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 CF include
segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi
rilevanti prima che sia presa una decisione che tocca la sua posizione
giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza
dell'incarto, di partecipare ali' assunzione delle prove essenziali, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (RCC 2000 pag. 103 e seg.,
nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
La LAINF non contiene norme relative all'assunzione delle prove o
relative al diritto dell'assicurato di partecipare attivamente all'istruttoria
della sua causa.
La giurisprudenza richiamata ha, quindi, sancito che le regole
della Procedura amministrativa federale (in seguito: PA) si applicano anche
agli assicuratori privati autorizzati a' sensi dell'art. 68 LAINF.
E, conformemente all'art. 19 PA, gli art. 37, 39 a 41 e 43 a 61
della Procedura civile federale (PCF) si applicano per analogia alla procedura
probatoria.
« Lorqu'il ordonne une
expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue aux art.
57 ss PCF, veillant ainsi à ce que les parties puissent collaborer à
l'administration des preuves... »
(RCC 2000 pag. 104).
Ne consegue che l'assicuratore deve dare all'assicurato la
possibilità di esprimersi sulle questioni sottoposte al o ai periti e deve
concedere la possibilità di proporre modifiche dei quesiti, aggiunte e altre
domande (art. 57 PCF).
Di poi, l'assicuratore deve conferire all'assicurato il diritto di
presentare obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti (art.
58 cpv. 2 PCF).
Inoltre, una volta presentato il referto peritale, all'assicurato
deve essere garantita la facoltà di chiedere chiarimenti, completazioni oppure
anche una nuova perizia (art. 60 PCF).
Nella specie, le regole esatte dalla nostra Alta Corte in merito
all'imparzialità e all'attendibilità delle perizie mediche non sono state
rispettate.
II signor __________ non è stato posto in condizione di presentare
eventuali obiezioni contro le persone incaricate dall'__________ (recte:
__________) di effettuare le perizie.
AI ricorrente non è stata data la possibilità di proporre
modifiche e aggiunte alle domande poste ai periti e neppure gli è stata
concessa la facoltà di presentare altre domande.
Infine, una volta ricevuti i referti dei suoi periti dott.
__________ e dott. __________, l'assicuratore non ha consentito all'assicurato
di chiedere chiarimenti, completazioni e neppure una nuova perizia.
Codesta lodevole Autorità deve quindi ordinare una perizia
giudiziaria, imparziale ed attendibile, sulla capacità al lavoro del ricorrente
e sull'utilità dell'intervento proposto dal PD Dr. __________."
(I)
1.6. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. In data 6
marzo 2003, il TCA ha interpellato il PD __________, al quale sono state
chieste precisazioni a proposito dell'incapacità lavorativa da lui attestata
nel passato (cfr. IX).
La sua
risposta è pervenuta il 21 maggio 2003 (XV) ed è stata immediatamente intimata
alle parti per osservazioni (cfr. XVI).
L'assicurato
si è espresso il 10 giugno 2003 (cfr. XIX), mentre la __________ lo ha fatto in
data 12 giugno 2003 (cfr. XX).
1.8. Il 5 agosto
2003, questo Tribunale ha chiesto al dott. __________ informazioni circa la
capacità lavorativa dell'assicurato in coincidenza con la consultazione
d'urgenza presso il PS dell'__________ del 29 dicembre 2000 (cfr. XXIII).
La
risposta del medico curante data del 29 agosto 2003 (XXV).
1.9. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall'__________ l'intero incarto riguardante
__________ (XXVII).
Alle
parti è stata concessa facoltà di prendere posizione sulla documentazione
ulteriormente raccolta (XXVIII).
L'assicuratore
LAINF ha presentato le proprie osservazioni il 30 settembre 2003 (cfr. XXXI).
L'assicurato
è invece rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il
proprio gravame, __________ s ha chiesto, fra l'altro, che la __________ venga
condannata a prendere a proprio carico i costi dell'intervento proposto dal
dott. __________ (lussazione chirurgica dell'anca sinistra, seguita da
revisione ed asportazione dell'osteocondrosi della testa femorale, cfr. consid.
1.2.).
Nel
frattempo, lo stesso assicurato si è però sottoposto ad un'operazione di
protesi totale dell'anca sinistra, relativamente alla quale l'assicuratore
LAINF ha accordato garanzia di assunzione dei costi (cfr. consid. 1.4.).
Atteso
che quest'ultimo intervento è stato eseguito in sostituzione a quello a
suo tempo indicato dal PD __________, la domanda di giudizio 1.3. è ormai
divenuta priva di oggetto, così come pertinentemente sottolineato dalla
__________ in sede di risposta (cfr. V, p. 8).
Se ne
deduce che litigiosa rimane unicamente la questione a sapere se l'assicuratore
convenuto - tenuto conto unicamente dei postumi residuali dell'infortunio
assicurato - era o meno legittimato a ritenere il ricorrente totalmente abile
al lavoro a far tempo dal 9 dicembre 1999.
In caso
di risposta negativa, il TCA dovrà accertare il grado di incapacità lavorativa
durante il periodo che va dal 9 dicembre 1999 al 10 luglio 2002 (data in cui è
stata emanata l'impugnata decisione su opposizione, che delimita il potere
cognitivo del giudice, cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimento)
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 10
luglio 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
2.4. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.5. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.6. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.6.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato
qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla
salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello
stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.6.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.7. Dagli atti
all'inserto emerge che la decisione di ritenere l'assicurato totalmente abile
al lavoro e di porre termine alle prestazioni di cura medica a far tempo,
rispettivamente, dal 9 e dal 31 dicembre 1999 (cfr. doc. _), è stata presa
dalla __________ fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita di
controllo dell'8 giugno 2000 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e
chirurgia ortopedica.
Queste le
considerazioni espresse dal medico fiduciario a proposito dei disturbi -
interessanti l'anca sinistra - ritenuti trovarsi in una relazione di causalità
con l'evento traumatico del 18 gennaio 1999:
"
DISTURBI IN RAPPORTO DIRETTO CON L'INFORTUNIO
DEL 18.01.99 DI COMPETENZA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Si tratta unicamente dell'anca sinistra
ove il risultato della cura chirurgica della frattura-lussazione può venire
considerato ottimo seppure non perfetto.
Disturbi residuali - Su fondo di dolore sordo, profondo,
mal precisabile, continuo e sopportabile spiccano altri dolori più intensi
focalizzati nella regione dell'inguine a dipendenza del prolungarsi della
posizione seduta e del carico oltre circa mezz'ora e senza reperto locale oggettivabile.
La mobilità dell'anca leggermente diminuita risulta sorprendentemente buona e
soprattutto priva di dolori significativi nelle posizioni estreme. Non ci sono
pure segni di periartropatia a parte una zona dolorosa nella regione centrale
del gluteo corrispondente ad un indurimento delle fasce muscolari tra la parte
superiore del grande trocantere e la cresta iliaca posteriore circa della
dimensione di un pollice, compatibile con la modesta miosite ossificante
secondaria che ben presto si è stabilizzata con un grappolo assai ben
delimitato di piccoli noduli ossei.
Status quo ante/quo sine - Il peggioramento accusato dopo il controllo del 09.12.99 non può
venire dimostrato. Anzi, tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo lo
stato dell'anca risulta invariato non solo da questa data bensì anche dal primo
controllo effettuato il 01.07.99. Si può ammettere che limitatamente all'anca
sinistra la situazione è stabilizzata dal 01.07.99. Quanto all'eventuale
influenza negativa di fattori preesistenti sfavorevoli, la si può escludere.
Non verrà quindi mai raggiunto né lo status quo sine e neppure lo status quo
ante.
(…).
Esigibilità del lavoro - Non ci sono motivi per discostarmi dalle mie precedenti
valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità lavorativa come
addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora esigibile nella stessa
misura come stabilito all'occasione del precedente controllo fiduciario del
09.12.99, cioè in misura completa a partire dal 09.12.99. In pratica, tuttavia,
non si è potuto verificare l'attuabilità dell'esigibilità siccome, per dei
motivi che non hanno nulla a che fare con l'infortunio, l'assicurato ha sempre
lavorato 3½ ore al giorno (sabato compreso) da quando avrebbe dovuto riprendere
il lavoro al 50%, cioè a partire dal 10.05.99. Se ho ben capito l'assicurato è
stato licenziato il 30.09.99 per il 31.12.99 poi riassunto solo a tempo
parziale. In sintesi l'incapacità lavorativa per le conseguenze dell'infortunio
è la seguente: 100% dal 18.01.99, 50% dal 10.05.99, 25% dal 19.07.99 e 0%
dal 09.12.99. Nel caso l'assicurato dovesse cambiare attività per poter
sfruttare meglio la capacità lavorativa residuale, farebbe bene trovarsi un
posto di lavoro meglio adatto al suo stato di salute, cioè non pesante e
soprattutto non continuamente in piedi. Per esempio come magazziniere con pezzi
di regola leggeri e solo occasionalmente fino a 5-10 kg o come operaio in una
fabbrica lavorando ca. per metà seduto e per metà in piedi con possibilità di
cambiare posizione ogni 30 minuti senza dover sollevare ripetutamente dei pesi
oltre i 5-10 kg (ad intervalli potrebbe sollevare dei pesi fino a 5-10 kg,
nella misura di ca. 10 volte al giorno). (…)" (doc. _, p. 18ss.).
Da quanto
precede, emerge dunque che, per quanto concerne la questione della capacità
lavorativa, il dott. __________ ha fatto riferimento alla valutazione da lui
stesso espressa durante la precedente visita di controllo del 9 dicembre 1999,
quando l'assicurato venne reputato totalmente abile al lavoro con effetto
immediato.
Occorre
rilevare che, in quell'occasione, il fiduciario della __________ aveva
evidenziato che ai disturbi accusati da __________ nella regione inguinale
sinistra non corrispondeva un sufficiente sostrato organico, ciò che del resto
anche il PD dott. __________ aveva, in un primo tempo, avuto modo di
sottolineare (cfr. doc. _: "Dolori residuali dopo osteosintesi
dell'acetabolo sx. Difficile da correlare con un disturbo morfologico. Non vi
sono segni radiologici o scintigrafici di un disturbo vascolare della testa
femorale"):
"
Il reperto clinico attuale risulta
sovrapponibile a quello che avevo potuto constatare il 01.07.99. I dolori
continui accusati nella regione dell'inguine sinistro non corrispondono ad un
reperto clinico oggettivabile. Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione
dell'anca sinistra può venire considerato ottimo.
Il peggioramento transitorio dello stato di
salute all'inizio di questo mese non ha nulla a che fare con l'infortunio. Come
indicato dal Dr. __________ nel suo certificato del 03.12.99, si è trattato di
una lombosciatalgia ora completamente guarita.
All'occasione dell'ultimo controllo del 06.12.99
presso il dr. __________ sono di nuovo state fatte delle radiografie dell'anca
sinistra. L'assicurato afferma che il Collega aveva l'intenzione di inviarle ad
altri specialisti in Svizzera tedesca per controllare qualcosa che non va. Le
ha tuttavia consegnato un biglietto a mia attenzione con il numero di telefono
del servizio di radiologia __________ in modo di poter procurarmi le
radiografie.
Le ultime radiografie dell'anca sinistra avute in
visione risalgono al 10.03.99. Dall'incarto radiologico completo ottenuto dall'__________
il 14 c.m. risultano ulteriori controlli secondo __________, rispettivamente il
22.07.99 ed il 06.12.99. Si nota che nel frattempo il piccolo grappolo di
calcificazioni alla parte laterale dell'acetabolo si è trasformato in
ossificazioni ben visibili con anche qualche focolaio nella massa della
muscolatura gluteale in direzione del grande trocantere. È quindi in atto
una miosite ossificante secondaria. Benché il suo decorso non sia meglio
prevedibile, la complicanza non sembra per intanto essere all'origine di
disturbi significativi.È anche vero che persistono delle minime irregolarità
della superficie ossea sottocondrale alla parte superiore dell'acetabolo, che
viene a mancare la copertura ideale della testa femorale alla parte anteriore
per la persistenza dello spostamento craniale di un piccolo frammento di un po’
più di 1 cm di larghezza e che già ora la sclerosi sottocondrale alla parte
superiore dell'acetabolo risulta accentuata nonostante lo spazio articolare e
la congruenza coxofemorale risultino ben conservate.
La prognosi dell'anca risulta quindi riservata se
non per quanto concerne il rischio di osteonecrosi secondaria della testa
femorale almeno per quanto concerne l'evoluzione artrosica probabilmente
ineluttabile ma per intanto non meglio precisabile.
Comunque sia la coxartrosi in atto e la miosite
ossificante secondaria non sembrano attualmente assumere un ruolo invalidante anche se i dolori residuali meteodipendenti e caricodipendenti
risultano credibili.
Fino a prova del contrario la ricaduta con
incapacità lavorativa totale a partire dal 04.12.99 concerne una dorso-lombosciatalgia
senza rapporto con l'infortunio.
Per quanto concerne il ripristino dell'attività
normale che avrebbe dovuto venire stabilito dal dr. __________ dopo il mio
controllo del 01.07.99, non è stato definito dal primario del servizio di
chirurgia ortopedica dell'__________ all'occasione dei controlli del 24.08.99 e
06.12.99. Si nota pure che l'incapacità lavorativa del 25% che avevo ritenuto
temporaneamente valida a partire dal 19.07.99 all'occasione del controllo del
01.07.99 è stata riconfermata limitatamente all'anca il 22.07.99 dal dr. __________
e che in seguito non è più stata modificata tanto da lui quanto dal dr.
__________.
Per quanto mi concerne ritengo che nella
situazione attuale l'assicurato può riprendere normalmente il lavoro dal giorno
del mio ultimo controllo del 09.12.99"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore)
Con
rapporto del 12 gennaio 2000, il PD dott. __________ - dopo avere sottolineato
la persistenza di una sintomatologia algica a livello dell'inguine sinistro -
ha evocato il sospetto che la testa femorale sinistra potesse presentare un'osteocondrosi
dissecans post-traumatica, sospetto da verificare grazie all'esecuzione
di un esame TAC (doc. _; cfr., pure, doc. _).
Come si
evince dal referto del 7 febbraio 2000, la TAC ha effettivamente confermato la
presenza di una osteocondrosi al centro della testa femorale nella zona polare
di circa 2 cm di diametro (referto accluso al doc. _).
Con
scritto del 26 maggio 2000, indirizzato alla __________, il dott. __________ ha
sostenuto - per quanto qui di interesse - che il diagnosticato processo
degenerativo correlava con la sintomatologia lamentata da __________, che egli
presentava una incapacità lavorativa globale del 50% e, infine, che era
indicato procedere immediatamente ad una lussazione chirurgica dell'anca sinistra
per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi della testa
femorale (cfr. doc. _).
Come già
indicato, all'inizio del mese di giugno 2000, l'assicurato è stato sottoposto
ad una nuova visita di controllo da parte del dott. __________.
A
proposito della diagnosi ulteriormente posta dal Prof. __________, il medico di
fiducia della __________ ne ha riconosciuto l'eziologia traumatica:
"
(…).
Nel caso particolare la sua origine morbosa non è
dimostrabile. Si può quindi accettare la tesi di una frattura sottocondrale
della parte superiore della testa femorale avvenuta all'occasione della frattura-lussazione
posteriore ma diventata visibile solo alcuni mesi dopo sotto forma di un
focolaio di osteolisi con un sequestro nel centro."
(doc. _,
p. 19 - la sottolineatura è del redattore).
Per
contro, egli ha manifestato una certa perplessità a proposito del ruolo giocato
da questa patologia nel quadro doloroso, senza tuttavia motivare oltre tale sua
opinione (cfr. doc. _, p. 19: "La sua origine ed il suo ruolo nel
quadro doloroso sono poco chiari" - la sottolineatura è del
redattore).
Per
quanto concerne l'esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha affermato non sussistere validi motivi per
scostarsi dalle sue precedenti valutazioni:
"
Non ci sono motivi per discostarmi dalla mie
precedenti valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità
lavorativa come addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora
esigibile nella stessa misura come stabilito in occasione del precedente
controllo fiduciario del 09.12.99, cioè in misura completa a partire dal
09.12.99." (doc. _, p. 20)
Dalle
tavole processuali emerge inoltre che, in data 29 dicembre 2000, __________ si
è spontaneamente recato presso il Servizio di PS dell'__________ a causa di una
acutizzazione dei dolori all'anca sinistra, dopo che il giorno stesso egli
aveva compiuto un passo falso con la gamba sinistra (cfr. doc. _).
Risulta
inoltre che, il 7 marzo 2001, l'assicurato ha privatamente consultato la
Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________.
Gli
specialisti hanno confermato, da un lato, la diagnosi di lesione di osteocondrosi
della testa femorale sinistra e, dall'altro, che i relativi persistenti ed
invalidanti disturbi rendevano medicalmente indicato l'intervento operatorio a
suo tempo proposto dal dott. __________ (rapporto accluso al doc. _).
Chiamato
dall'assicuratore LAINF convenuto a prendere posizione riguardo al contenuto
del rapporto allestito dai medici dell'Ospedale __________, il dott. __________
ha sostenuto, segnatamente, che esso non porta nessun nuovo elemento
significativo:
"
Il rapporto dell'__________ del 07.03.01 non
porta nessun elemento nuovo significativo che potrebbe giustificare una
revisione della mia presa di posizione particolareggiata del 03.07.00. Anzi, i
dati soggettivi ed oggettivi ivi espressi confermano in modo inequivocabile che
i disturbi sono rimasti invariati dall'inizio dell'estate 1999. Infatti
corrispondono ancora a quanto avevo potuto constatare non solo il 08.06.00
bensì già il 01.07.99.
Il problema dell'esigibilità del lavoro non può
quindi venir rimesso in discussione. Quanto ad un'eventuale indicazione
chirurgica, non ci sono pure le premesse necessarie per tornare sull'argomento
dal momento che non c'è stato nessun miglioramento dopo i miei due ultimi
controlli. (…)" (doc. _, p. 3)
Con un
suo ulteriore rapporto, datato 11 dicembre 2001,- oltre ad avere espresso dei
dubbi circa il carattere di urgenza della visita del 19 dicembre 2000 presso il
PS dell'__________ ("L'urgenza del
19.12.00 mi risulta quindi molto dubbiosa. Mi chiedo per quale motivo
l'assicurato si sarebbe trovato a __________ questo giorno se non appunto per
farsi visitare all'__________. Che sia inciampato ed abbia fatto un falso passo
senza cadere mentre si trovava per caso a __________ lascia alquanto perplessi.
Leggendo tra le righe si ha nettamente l'impressione che il paziente abbia
semplicemente cercato un altro parere di propria iniziativa inventando qualche
pretesto e non sia stato in grado di esporre le sue preoccupazioni concernenti
l'esigibilità o meno di un intervento chirurgico") - il medico di fiducia
della __________, per non lasciare nulla di intentato, ha predisposto un
consulto specialistico presso il Prof. dott. __________, Capo del Servizio di
ortopedia e traumatologia del __________ a, con lo scopo di chiarire il
prosieguo terapeutico (cfr. doc. _).
Il
referto peritale allestito dal Prof. __________ data del 9 aprile 2002.
Questo
specialista ha espresso la convinzione che l'assicurato è veramente disturbato
dallo stato della sua anca sinistra e, d'altra parte, che i dolori da lui
lamentati sono reali.
Per
quanto concerne l'approccio terapeutico, il dott. __________ ha sostenuto che l'unica soluzione
consisterebbe in un'artroplastica totale dell'anca (cfr. doc. _).
In data
11 ottobre 2002, __________ è finalmente stato sottoposto, presso l'Ospedale
regionale di __________, ad un intervento di protesi totale dell'anca sinistra,
in ragione della presenza della nota osteocondrosi post-traumatica (cfr. doc.
_).
La
degenza in ospedale ha avuto luogo durante il periodo 10-22 ottobre 2002 (cfr.
doc. _).
2.8. Secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid.
6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 388) e non quello della prova piena come il giudice civile o,
in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima
evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza
profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il
giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00 e
riferimenti ivi menzionati).
Attentamente
esaminate le certificazioni del dott. __________, sulle quali l'assicuratore
LAINF ha fondato la decisione impugnata, questo Tribunale ritiene che egli ha
sottovalutato l'entità dei disturbi provocati dai postumi residuali
dell'infortunio assicurato, localizzati nella regione dell'anca sinistra.
In
occasione della visita di controllo del 9 dicembre 1999, allorquando il
ricorrente venne giudicato in grado di riprendere con effetto immediato
l'esercizio della propria attività lavorativa (cfr. doc. _, p. 6: "Per
quanto mi concerne ritengo che nella situazione attuale l'assicurato può
riprendere normalmente il lavoro dal giorno del mio ultimo controllo del
09.12.99"), il medico fiduciario ha sottolineato che la sintomatologia algica
fatta valere da __________ nella regione inguinale sinistra non trovava
sufficiente correlazione con lo stato clinico ivi oggettivabile, parere
peraltro condiviso, a quell'epoca, anche dal dott. __________ (cfr. doc. _, p.
4: "Il reperto clinico attuale risulta sovrapponibile a quello che avevo
potuto constatare il 01.07.99. I dolori continui accusati nella regione
dell'inguine sinistro non corrispondono ad un reperto clinico oggettivabile.
Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione dell'anca sinistra può
venire considerato ottimo").
Sennonché,
successivamente, nel corso dei primi mesi del 2000, é stata diagnosticata una osteocondrosi
dissecans della testa femorale, nuovo reperto ritenuto essere - unanimamente
(cfr., per quel che concerne il dott. __________, il doc. _) - una naturale
conseguenza dell'evento traumatico del gennaio 1999 (cfr. rapporto 7.2.2000
accluso al doc. _).
Da notare
che, con il referto afferente alla consultazione del 26 maggio 2000, il PD
__________ ha indicato che la summenzionata patologia giustificava i disturbi
accusati dall'assicurato, ritenuto ulteriormente incapace al lavoro nella
misura del 50% (cfr. doc. _).
Ciò
nonostante, il medico di fiducia della __________ - dopo avere manifestato una
certa perplessità riguardo al ruolo effettivamente giocato dalla osteocondrosi
nel quadro dei dolori lamentati dall'insorgente (doc. _, p. 19) - ha persistito
nel considerare il ricorrente totalmente abile al lavoro, a fronte di uno stato
di salute rimasto sostanzialmente invariato sin dal mese di luglio 1999 (cfr.
doc. _, p. 21: "Dal punto di vista dell'assicurazione infortuni - Ulteriori
cure e controlli medici non sono più necessari per l'anca sinistra. La prognosi
a lungo termine rimane riservata tanto da dover aspettarsi una o più ricadute
con incapacità lavorativa. Nello stato attuale la capacità lavorativa come
addetto alla manutenzione di un centro sportivo è comunque esigibile in misura
completa a partire dal 09.12.99" - la sottolineatura è del redattore).
Il TCA
constata che la severa posizione assunta dal dott. __________ è stata
(perlomeno) relativizzata da tutti gli altri specialisti che hanno avuto modo
di interessarsi al caso di __________.
In primo
luogo, dal dott. __________, all'epoca Primario del Reparto di ortopedia e
traumatologia dell'Ospedale regionale di __________ nonché docente
universitario.
In
secondo luogo, dai sanitari della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________,
i quali - visitato l'assicurato l'8 marzo 2001 - hanno fatto stato
dell'esistenza di persistenti ed invalidanti dolori a livello dell'anca
sinistra, necessitanti di un immediato trattamento chirurgico (cfr. rapporto
accluso al doc. _).
In terzo
luogo, dal Prof. dott. __________, Capo del Servizio di ortopedia e
traumatologia del __________, il quale, nel suo referto peritale del 9 aprile
2002, ha dichiarato di credere che __________ fosse veramente disturbato dallo
stato dell'anca sinistra e che i dolori da lui lamentati fossero reali (cfr.
doc. _, p. 2).
In questo
contesto, occorre inoltre considerare, da un canto, che nel corso del mese di
ottobre 2002 il ricorrente si è visto costretto a sottoporsi ad un intervento
di protesi totale dell'anca sinistra (cfr. doc. ) - i cui costi la __________
si è peraltro dichiarata disposta ad assumere, su consiglio del proprio medico
fiduciario (cfr. doc. ) - circostanza questa di rilevante significato in
relazione all'intensità dei disturbi accusati da __________ e, d'altro canto,
che la professione di addetto alla manutenzione di un centro sportivo, pur non
potendo essere definita come particolarmente pesante (cfr., al proposito, la
valutazione 2.11.2001 della consulente in integrazione professionale dell',
presente nell'incarto richiamato dall': "… si occupava delle
pulizie, della manutenzione (piccole riparazioni tecniche), della sistemazione
dei campi da tennis, dell'irrigazione … (…) … non si trattava di un lavoro
particolarmente pesante …"), risulta essere gravosa per gli arti
inferiori, siccome svolta prevalentemente in posizione eretta.
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene come altamente
plausibile che - contrariamente a quanto stabilito dalla __________ - a
decorrere dal 9 dicembre 1999, __________ non aveva in realtà ritrovato una
piena capacità lavorativa.
Come già
emerge dal considerando 2.7., il dott. __________ ha più volte dichiarato
__________ s abile al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. _).
In data 5
gennaio 2001, egli ha invece certificato una totale incapacità lavorativa (cfr.
doc. _).
In corso
di causa, lo scrivente TCA ha interpellato questo specialista, il quale è stato
invitato ad indicare, citiamo: "… se l'incapacità lavorativa del 50,
rispettivamente, del 100%, attestata a partire dal mese di agosto 1999, era
causata esclusivamente dalla problematica all'anca sinistra oppure - come è
stato il caso in precedenza - se essa era in parte pure dovuta ai disturbi alla
spalla destra (in quest'ultimo caso, le chiedo di indicarmi in quale misura (%)
e per quali periodi)" (IX).
Questa è
stata la risposta da lui fornita:
"
(…).
In risposta alla sua lettera del 06.03.2003
inerente il caso citato a margine, confermo la mia presa di posizione del 1999,
dove indicavo che il paziente era considerato abile al lavoro al 50%,
considerando il 25% di abilità per la patologia della spalla e rispettivamente
il 25% per la patologia dell'anca. Questa inabilità lavorativa è stata
confermata il 22.07.1999 ed è stata ribadita durante la consultazione del
6.12.1999, considerando sempre il 50% di inabilità lavorativa globale. La
stessa valutazione è valida per la visita del 26.05.2000. In seguito
l'inabilità lavorativa è stata valutata al 100% durante il periodo dal
26.05.2000 al 05.01.2001. Probabilmente il medico curante, dr. med. __________,
potrà fornire maggiori informazioni riguardo questa nuova valutazione." (XV)
È incontestato
il fatto che la problematica riguardante la spalla destra non concerne
l'assicurazione contro gli infortuni e che, d'altra parte, non può neppure
trovare applicazione l'art. 36 cpv. 1 LAINF, nella misura in cui i singoli
danni alla salute non si influenzano reciprocamente (cfr., al proposito, A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 470ss.).
D'altro
canto, il TCA non ha fondati motivi per scostarsi dalla valutazione della
capacità lavorativa espressa dal PD dott. __________, chirurgo ortopedico che
ha seguito l'assicurato sin dal giorno del noto incidente stradale e fino all'autunno
del 2001.
Occorre
pertanto concludere che, al momento a partire dal quale secondo la convenuta
__________ aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (quindi dal 9 dicembre
1999), in realtà, egli era inabile al lavoro nella misura del 25% a causa dei
disturbi localizzati all'anca sinistra.
Con il
proprio ricorso, l'assicurato ha postulato il versamento di indennità
giornaliere corrispondenti ad una incapacità lavorativa di almeno il 50% a
partire dal 9 dicembre 1999 (cfr. I, p. 11).
Tale
pretesa è solo parzialmente fondata.
Al
riguardo, questa Corte osserva che la capacità lavorativa del ricorrente era
stata fissata al 75% già a contare dal mese di luglio 1999, valutazione che
all'epoca venne condivisa tanto dal dott. __________ (cfr. doc. _, p. 8),
quanto dal dott. __________ (cfr. doc. _).
Ora,
dalle tavole processuali non emerge che, nel prosieguo (perlomeno sino al mese
di luglio 2002, cfr. consid. 2.2.), le condizioni di salute di __________ siano
peggiorate in maniera tale da giustificare un aumento del grado della sua
inabilità lavorativa (cfr., ad esempio, il doc. _ in cui il Prof. __________,
in data 9 aprile 2002, indica che i disturbi residuali all'anca sinistra sono
relativamente stabili ormai da alcuni anni).
Il TCA non
ignora il fatto che il medico curante dell'insorgente, dott. __________, spec.
FMH in chirurgia, ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal gennaio al
maggio 1999, del 50% dal maggio 1999 all'ottobre 2000, nuovamente del 100%
dall'ottobre a fine dicembre 2000 e, in seguito, del 50% (cfr. doc. _).
Nondimeno
- a parte il fatto che, per gli stessi periodi, il dott. __________ ha
certificato, in altra sede, percentuali diverse di inabilità lavorativa (cfr.,
ad esempio, il doc. _) - le sue attestazioni non appaiono idonee ad infirmare
l'apprezzamento del Prof. __________, che ha anch'egli avuto modo di seguire
__________ durante un lungo periodo.
In
effetti, il dottor __________ si è limitato a valutare astrattamente
l’incapacità al lavoro, senza fornire al riguardo una qualsiasi motivazione.
Occorre
inoltre rilevare che il 27 ottobre 2000, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, in una perizia allestita per conto dell'assicurazione per
l'invalidità, ha valutato nel 33.33% l'inabilità lavorativa presentata dal
ricorrente nella sua attività di addetto alla manutenzione, tenendo conto tanto
dei postumi infortunistici all'anca sinistra, quanto della problematica (di
natura morbosa) a livello della spalla destra (cfr. perizia 27.10.2000 del dott.
__________ presente in XXVII).
È, vero
che, secondo il Servizio medico regionale dell'__________, __________ sarebbe,
citiamo: "… da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività
lavorativa dal novembre 1998" (cfr. certificato 10.7.2003 della
dott.ssa __________, presente in XXVII - la sottolineatura è del redattore).
Questa
valutazione è tuttavia improponibile, in quanto si trova in manifesto contrasto
con tutta la restante documentazione medica.
Un'eccezione
a quanto appena affermato va fatta in coincidenza con la consultazione
d'urgenza presso il Servizio di PS dell'__________ a del 29 dicembre 2000.
Dal
relativo referto risulta che __________, al momento della visita, presentava
forti dolori nella regione inguinale, che ne rendevano quasi impossibile la
deambulazione (cfr. doc. _: "Er sei nicht gefallen, seither habe er aber starke
Schmerzen im Inguinalbereich, die ihm das Gehen fast verunmöglichen").
Anche se
i sanitari bernesi non si sono pronunciati a proposito del grado d'incapacità
lavorativa e nonostante le perplessità del medico fiduciario della __________
(cfr. doc. _), il TCA - viste le condizioni di salute descritte nel rapporto 29
dicembre 2000 - ritiene giustificato ammettere una inabilità lavorativa totale.
Questa completa
inabilità lavorativa va comunque riconosciuta soltanto sino al 31 dicembre
2000, alla luce del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2001, il medico curante
dell'insorgente, certificando un passaggio dell'incapacità lavorativa dal 100
al 50% (cfr. doc. _), ha di fatto attestato un miglioramento del suo stato di
salute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione 10.7.2002 della __________ è annullata.
§§ È
accertato che gli esiti dell'infortunio assicurato hanno causato al ricorrente
una incapacità lavorativa del 25% (fatta eccezione per il periodo 29-31
dicembre 2000, in cui la sua incapacità lavorativa è stata del 100%).
§§§ Gli
atti sono retrocessi alla __________ affinché definisca il diritto a
prestazioni a far tempo dal 9 dicembre 1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato l'importo di
fr.
800.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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