AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.7
Data decisione, Autorità:
26.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00007
mm
Lugano
26 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 9 novembre 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
giugno 2000, l'allora datore di lavoro di __________, il Ristorante ,
ha annunciato all' che il proprio dipendente, il 7 giugno 2000, dopo
un diverbio, è stato spintonato e, cadendo, ha riportato una frattura al
braccio destro (cfr. doc. _).
I medici
dell'Ospedale regionale di __________ hanno, da parte loro, diagnosticato una
frattura multiframmentaria trasversale dell'osso scafoide destro nonché una
frattura intrarticolare radiodistale destro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere
esperito i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale dell'8 ottobre 2001, ha decurtato del 50% le prestazioni in
contanti, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 6 novembre 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso dell'11 gennaio 2002, __________, sempre patrocinato
dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli
indennità giornaliere non decurtate per il periodo 7 giugno-31 dicembre 2000,
oltre interessi di mora del 5% (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Ad. 1.3/1.4
Ammesso nei limiti in cui risulta dagli atti. Si
osserva che entrambe le deposizioni sono di parte, e non suffragate da
testimonianze o riscontri oggettivi, e si precisa come segue, e come già
esposto in sede di opposizione, che si dà qui per integralmente riprodotta.
Il signor , qui ricorrente, aveva
sporto querela contro il signor __________ e la stessa è stata ritirata,
giacché il signor __________ ha offerto un importo che, seppur non consistente,
ha permesso alla famiglia del ricorrente di fare fronte almeno in minima parte
alla situazione drammatica in cui è stata gettata dalla decisione durissima dell'.
Il signor __________ ha, infatti, due figli
minorenni, e una decurtazione del 50% delle sue entrate non è sopportabile per
il nucleo familiare. Aiuti assistenziali, richiesti a suo tempo tramite la
sottoscritta legale, sono stati negati.
La querela è stata ritirata anche perché, con
l'andare del tempo, entrambe le parti si sono rese conto che l'accaduto è stato
accidentale, che nessuno aveva la volontà di nuocere fisicamente. Sottolineiamo
che il signor __________ ha ritenuto con il suo gesto di venire incontro alla
famiglia del __________, dopo che ha appreso delle disastrose conseguenze
finanziarie dell'accaduto. Egli, seppur oggetto di una querela da parte del
__________, ha dimostrato maggiore umanità dell'Assicurazione (sociale) in
narrativa.
(…).
Ad 2.9./2.10.
Contestato, e meglio come già esposto in sede di
opposizione, le cui motivazioni meritano di essere qui riprese, in quanto non
ascoltata dalla resistente.
La riduzione delle prestazioni al 50% prevista
dalla LAINF e dall'OAINF, come codesto Onorevole Giudice ben può immaginare, ha
delle conseguenze spesso gravi non solo per l'assicurato, bensì pure per i suoi
familiari, e questo si avvera per l'appunto nel caso che qui ci occupa.
Di conseguenza, gli assicuratori sociali,
allorché procedono ad una drastica misura, devono agire al di là di ogni
ragionevole dubbio, nella sicurezza, cioè, che l'assicurato abbia agito
volontariamente o con grave negligenza. In caso di dubbio la socialità alla
base delle assicurazioni professionali, e il senso di giustizia stesso
impongono che la riduzione non sia operata.
Nella fattispecie, dell'accaduto si può dire,
come minimo, che lo stesso non è chiaro e, dal punto di vista civilistico, non
vi è sicuramente un nesso di causalità adeguato tra il comportamento del
__________ e la reazioni di __________,
quantomeno sproporzionata.
Non va, infatti, dimenticato che __________
non è stato aggredito dalla persona alla guida dell'auto da lui raggiunta,
bensì da un terzo, vale a dire il figlio del conducente.
Tutto quanto è accaduto, o sarebbe accaduto, tra
__________ padre e __________ precedentemente al diverbio con __________
figlio, viene dunque a perdere completamente di importanza, in quanto nulla a
che vedere con l'accaduto, in particolare, con l'evento dannoso.
__________ (), inoltre, non ha subito la benché
minima aggressione fisica, di conseguenza non vi è stata difesa ad un
comportamento aggressivo di __________. Nell'ipotesi a lui più favorevole, si
può ritenere che __________ avesse interpretato male le circostanze, e
aggredito il __________ ritenendo il padre in pericolo. Ma questo poco importa,
atteso che non vi è alcuna prova a carico di __________, bensì, semmai, la
querela sporta da __________ contro , che in ogni modo è stata nel
frattempo ritirata, per i motivi di cui sopra si è detto. La circostanza che,
come rilevato dall', all'accaduto fossero presenti bambini e
minorenni, tende a fare ritenere che l'accaduto sia dovuto più alla sfortuna di
entrambe le parti che a volontaria aggressività o provocazione.
Siamo tuttavia pur sempre nel campo delle
ipotesi, e, di conseguenza, la decisione impugnata, che non poggia su
circostanze oggettivamente accertate, pertocca gli estremi dell'arbitrio.
La decisione non ossequia inoltre il principio
della proporzionalità, tenuto conto delle conseguenze sull'assicurato e
sulla sua famiglia."
(I).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF
convenuto era o meno legittimato a decurtare del 50% le prestazioni in contanti
spettanti a __________ a dipendenza dell'infortunio del 7 giugno 2000.
2.2. All'art. 37
LAINF vengono distinte, nei tre capoversi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
Giusta il
cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave,
le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli
infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi
all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo
delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere
al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite
per superstiti.
Il cpv. 3
della suddetta disposizione recita, da parte sua, che le prestazioni in
contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se
l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto.
Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca
dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto,
alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi
dell’infortunio.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni, la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 144s.).
2.3. Con l'art.
39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i
pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le
prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di
assicurazione contro gli infortuni non professionali.
I
pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49
OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il
rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la
loro riduzione.
Sono, in
virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso
d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero
(lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett.
b).
Il cpv. 2
dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle
prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle
circostanze seguenti:
a. partecipazione
a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur
non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b.
pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c. partecipazioni
a disordini.
2.4. Per rissa
o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto
e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10
marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).
Si tratta
dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale
esige la partecipazione di almeno 3 persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107
V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa
G., U 11/01, consid. 1c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151ss.).
Vi è
partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa
ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere
nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato
globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui
che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente
detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non coperta
dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a; STFA del
10 marzo 2000 succitata).
Poco
importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato
avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle
percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung
oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270).
Decisiva
è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del
rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI
1991 U 120, p. 85).
È da un
punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni
dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo,
op. cit., p. 264).
Un
assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in
cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in
precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.
Nessuna
riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo
difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli
assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).
2.5. La riduzione
delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra
il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o
baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità.
Per
valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire
retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale
misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale
dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).
A questo
proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono
essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA
del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che, in data 15 agosto 2000, __________ è stato interrogato
dagli agenti della Polizia cantonale, ai quali ha dichiarato quanto segue:
"
(…).
Lavoro quale aiuto cucina a __________ al
ristorante __________, e questo dal 1986, anno del mio arrivo in Svizzera.
Nelle circostanze elencate rientravo a casa da
__________ ed ero diretto a __________. Mi trovavo alla guida della mia
automobile e con me prendevano posto nell'auto miei figli __________, 1989,
__________, 1996.
All'intersezione circolare di __________, mi
trovavo sulla corsia destra, ero superato in modo brusco da una vettura che poi
si metteva davanti a me.
Azionavo le luci e gesticolavo al conducente di
guidare piano.
La passeggera di quest'auto, una __________,
alzava il dito medio che esponeva in mia direzione dal finestrino.
Io allora azionavo di nuovo le luci e di nuovo la
giovane mi faceva lo stesso gesto.
Si circolava quindi sino a __________ poi la
passeggera , prima che l'auto svoltasse a destra verso l'__________, mi faceva
ancora il gesto precedente.
A mia volta svoltavo e raggiungevo l'auto che si
fermava su Via __________.
La passeggera scendeva dall'abitacolo e di corsa
entrava in una casa. Io mi avvicinavo al conducente per chiedere spiegazioni.
Non riuscivo nemmeno a parlare che un giovane
giungeva di corsa verso di me.
Bruscamente, con i pugni al petto, mi spingeva a
terra.
Ero sbalzato a terra facendo un volo di 2 metri
circa.
I giovani nel frattempo che io mi stavo alzando e
gridando dal dolore, fuggivano.
Da parte mia, con i bambini che si erano
impauriti, chiamavo il 117 e attendevo qualche istante poi, siccome avevo
parecchio male e la mia mano era visibilmente fratturata, portavo a casa i
bambini e raggiungevo l'ospedale.
Ho riportato una frattura in tre punti al polso
della mano destra.
Ho subito un intervento chirurgico con
l'inserimento di ferri per la sistemazione.
Mi sto sottoponendo ancora oggi a cure mediche e
fisioterapia, medico __________, fisioterapia __________.
Pretendo che la persona che ha compiuto il malsano
gesto sia punito dalla legge." (doc. _)
Questa
invece la versione fornita agli inquirenti dall'altro protagonista della
vicenda, __________:
"
Il giorno 7 giugno 2000, verso le ore 19°°, mi
trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada che da __________
porta a __________.
Al mio fianco, il sedile era occupato da mia
figlia __________, 1985.
Giunto all'intersezione circolare di __________,
mi portai sulla corsia interna di scorrimento.
Uscii quindi in direzione di __________, sempre
sulla corsia esterna.
In quel momento mi accorsi che un'auto mi seguiva
ravvicinatamente con le luci lampeggianti inserite. Siccome la corsia esterna
della _____ fu occupata da altre auto, terminai il sorpasso poi rientrai a
destra.
L'auto che mi seguì mi sorpassò, sterzò
bruscamente davanti alla mia auto e frenò.
Evitai il tamponamento per miracolo sbandando più
volte.
L'auto continuò poi nelle manovre di sorpasso
sterzando e frenando davanti a me.
Uscii a __________ e continuai verso casa di mia
figlia.
Notai che la vettura mi seguiva a distanza
ravvicinata.
Al domicilio della figlia mi fermai e la vettura
parcheggiò dietro la mia.
La figlia, piangendo spaventata, fuggì in casa.
Io scesi dall'auto e venni raggiunto da uno
sconosciuto che, minacciosamente, mi disse: -bastardo, io ti ammazzo-.
Alle mie rimostranze su quanto successo non mi
dette spiegazioni quindi mi afferrò per il braccio sinistro.
In quel momento ci raggiunse mio figlio Luca che
si frappose tra me e lo sconosciuto dopo di che lo sconosciuto cadde
all'indietro.
D. Fu suo figlio a farlo cadere?
R. Mio figlio ci ha solo separato senza altra
intenzione.
Mi assentai quindi subito per avvisare la polizia
che, quando giunse, non trovò più il signore sconosciuto." (doc. _)
Nonostante
alcune divergenze nella descrizione dell'accaduto, si può considerare accertato
- ricordato che, secondo una
costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali
applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), sicché egli, dopo un'analisi ed
una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione
fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili
(cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi
menzionate) - che fra
il __________ e lo __________, per ragioni legate alla condotta di guida
dell'uno o dell'altro all'interno della rotonda situata in prossimità
__________, è nato un alterco verbale e gestuale e che, nel prosieguo,
l'assicurato ha inseguito l'autovettura dello __________ fino al domicilio
della propria figlia. Una volta scesi dalle rispettive automobili, i due
protagonisti si sono affrontati sino al momento in cui è intervenuto il figlio
di __________ i.
A questo
punto, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso agli agenti della Polizia
cantonale (cfr. doc. _), rispettivamente all'ispettore della __________ in data
20 luglio 2000 (cfr. doc. _), __________ ha spintonato energicamente
__________, il quale è caduto a terra (cfr., pure, la querela penale presentata
dall'assicurato nei confronti di __________, doc. _: "Durante la
discussione tra i due, la persona che era accompagnata dall'automobilista, ha
pensato bene di andare a chiamare il fratello, il signor __________, classe
__________, residente in via delle __________, che con una spinta violenta ha
fatto cadere rovinosamente fratturando l'avambraccio destro del malcapitato
__________ …").
Tutto ben
considerato, questa Corte è dell'avviso che, inseguendo l'autovettura dello
__________ fin sotto all'abitazione della figlia, dopo essersi in precedenza
reciprocamente provocati con dei gestacci, __________ ha accettato il rischio
che l'alterco potesse degenerare in atti di violenza.
Da un
punto di vista oggettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto
che, così facendo, andava incontro al rischio di una reazione violenta da parte
dello __________ stesso e/o da parte dei
suoi congiunti presenti in loco.
Agendo in
questo modo, egli è quindi entrato in una "zona di pericolo".
Il TCA
non può condividere la tesi ricorsuale secondo cui farebbe difetto un legame di
causalità fra il comportamento di __________ ed il danno alla salute da lui
finalmente riportato, siccome l'aggressione è avvenuta ad opera, non già della
persona che si trovava alla guida della vettura inseguita, ma bensì di un
terzo, concretamente di __________ figlio.
In
effetti, è oltremodo evidente che fu proprio il comportamento avuto
dall'assicurato, specificatamente il fatto di avere inseguito l'automobile di
__________ fino all'abitazione della figlia di quest'ultimo, ad avere originato
la reazione di __________ - intervenuto a sostegno del padre, dopo essere stato
allarmato dalla sorella - e, in ultima analisi, il danno lamentato all'arto
superiore destro.
Manifestamente
ininfluente è la circonstanza che __________ figlio
non ha subito la benché minima aggressione fisica da parte di __________ (cfr.,
al riguardo, il consid. 2.4.).
In esito
a quanto precede, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa
dalla __________ non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si
situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile
fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a
OAINF).
Il
ricorrente ha nondimeno fatto valere che una decurtazione del 50% delle
prestazioni pecuniarie violerebbe il principio della proporzionalità, "…
tenuto conto delle conseguenze sull'assicurato e sulla sua famiglia" (cfr.
I, p. 4).
Al
proposito, è opportuno ripetere che quella del 50% è la riduzione minima
prevista dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF: "Le prestazioni in
contanti sono ridotte di almeno la metà …"). Non è quindi
consentito - per nessuna ragione - scendere al di sotto di questo limite.
2.7. Con il
proprio gravame, l'assicurato ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 4).
Secondo
la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se
l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue
conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a
e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità
del gravame dell'11 gennaio 2002 risultava in effetti evidente.
È
pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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