AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.60
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00060
35.2002.00066
mm
Lugano
6 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 e del 22 agosto
2002 di
-
__________,
rappr. da: st. leg. __________,
-
__________,
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 maggio 2002 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
agosto 2001, __________ - all'epoca al beneficio delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione ed assicurato contro gli infortuni
presso l'__________ - stava scaricando delle provviste da un furgone, quando,
nel sollevare con il braccio destro una borsa di plastica del peso di circa 20
kg, ha lamentato una lussazione della spalla destra.
Una artro-TAC
della spalla destra eseguita il 3 ottobre 2001 presso il Servizio di radiologia
della __________, ha mostrato una sospetta rottura del legamento gleno-omerale
intermedio, un labbro anteriore smussato, una lesione Hill-Sacks e delle
alterazioni della cavità glenoidale dopo ricostruzione, però non delle lesioni
ossee acute.
Il 30
novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico
ricostruttivo alla spalla destra, presso la Casa di cura "__________"
di __________.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 27 novembre 2001, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute localizzato alla spalla destra,
siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai
sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla _________ (cfr. doc. _), rispettivamente,
dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni, in data 23 maggio
2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 5 agosto 2002, __________, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione del 23 maggio
2002, l' venga condannato a versargli le prestazioni di legge in
relazione ai disturbi alla spalla destra (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
L'__________ (__________) non mette quindi in
dubbio né che quanto lamentato dall'assicurato rientra nel catalogo previsto
dall'articolo 9 cpv. 2 OAINF né che le lesioni non sono attribuibili a malattia
o a fenomeni degenerativi. Esso ritiene di rifiutare la corresponsione di
prestazioni assicurative solo perché l'evento difetta della necessaria
intensità.
Tale tesi merita di essere corretta da codesta
Autorità.
Secondo la giurisprudenza del lodevole Tribunale
federale citata nella decisione stessa il fattore esterno può consistere in
semplici movimenti scoordinati o repentini: "Der Auslösungsfaktor kann
alltäglich und diskret sein. Wesentlich ist, dass ein plötzliches Ereignis,
beispielsweise eine heftige Bewegung oder das plötzliche Aufstehen aus der
Hocke, die in Art. 9 Abs. 2 lit. b bis h UVV erwähnten Verletzungszustände hervorruft."
(DTF 116 V 148)
Quanto accaduto al ricorrente non può che
rientrare in tale definizione. Egli infatti, come dichiarato nel rapporto
24.10.2001, mentre aveva una cassetta sotto il braccio sinistro, ha
sollevato con il braccio destro, eseguendo un ampio movimento con il braccio
verso l'alto, un sacco delle provviste pesante circa 20 kg! Facendo tale
movimento la spalla è uscita dalla sua sede con sporgenza dell'osso. Il
predetto movimento, elemento scatenante, è certamente stato repentino e
violento (il Prof. __________ nel proprio certificato 13.02.2002 definisce la
lussazione come traumatica). Risulta francamente improponibile
considerare la lesione come causata da "wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata" (DTF 116 V 148) e non come conseguenza di
un movimento scoordinato, e meglio il sollevamento improvviso di un oggetto
pesante circa 20 kg (!), evento che aveva la necessaria intensità per
realizzare i presupposti dell'art. 9 cpv. 2 OAINF." (I
1.4. Avverso la
decisione su opposizione del 23 maggio 2002, la _________ si è aggravata, con
atto di ricorso del 22 agosto 2002, innanzi a questo TCA, chiedendo che
l'Istituto assicuratore convenuto venga obbligato a corrispondere a __________
le prestazioni legali a dipendenza del danno alla spalla destra.
Essa ha
segnatamente rilevato:
"
(…)
… Nel caso in questione la stessa __________ non
mette in dubbio che l'assicurato in occasione risp. a seguito dell'evento del
11.8.01 abbia subito una lesione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b
OAINF (lussazione della spalla). Tale fatto viene chiaramente confermato
dalla valutazione medica circondariale del Dr. ________ del 29.4.02 (vedi all.
9). Ci si trova inoltre apparentemente anche in presenza di una lesione
parificabile a infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF (lesione
del legamento), a seguito di una "rottura del legamento gleno-omerale"
(vedi valutazione Dr. __________ del 29.4.02, all. 9, e rapporto TAC del
3.10.01, all. 5). Le parti sono del resto apparentemente anche concordi nel
ritenere che l'evento scatenante del 11.8.01 ("sollevamento di un sacco di
provviste del peso di circa 20 kg con un ampio movimento del braccio")
rappresenti un'azione "repentina", "involontaria" e
"lesiva" che "colpisce il corpo umano".
… __________ e __________ sono per contro
discordi per quello che concerne la qualifica dell'evento del 11.8.01 come un
evento "parificabile a infortunio" ai sensi della recente
giurisprudenza del TFA in merito a tale fattispecie: secondo la terminologia
usata a più riprese dal TFA (cfr. DTFA del 5.6.01 nella causa E., U 398/00,
cons. 2c; DTFA del 27.6.01 nella causa R., U 92/00 cons. 2c; DTFA del 27.6.01
bella causa S., U 158/00, cons. 2b e DTFA del 21.9.01 nella causa W., U 266/00,
cons. 1b), un evento scatenante esterno al corpo è "parificabile a
infortunio (= unfallähnlich)", quando è "constatabile
oggettivamente e percettibile (= objektiv feststellbar und sinnfällig)".
… Nel caso specifico il fattore esterno del
11.8.01 che ha scatenato i dolori alla spalla destra dell'assicurato è
rappresentato indubbiamente dal più volte menzionato "movimento con il
braccio destro nel sollevare un sacco di provviste di circa 20 kg". Tale
evento, come del resto tutti gli eventi menzionati nella giurisprudenza
precitata ("il movimento di alzarsi dalla posizione accovacciata; il
movimento di sbandamento durante una partita di calcio; altri movimenti
scoordinati del ginocchio; un gesto brusco, un salto da una scatola")
rappresenta un evento unico (e pertanto anche repentino), preciso,
ben definito e circoscritto (movimento del braccio sotto sforzo
da x a y). Ci si trova in altre parole confrontati a tutti gli effetti con una
"ben definita situazione di sforzo" ("eine klar abgegrenzte
Belastungssituation") e con "un processo lesivo circoscritto" ("ein
abgeschlossener schädigender Vorgang"), ai sensi delle considerazioni del
TCA del Canton St. Gallo nella sentenza del 17.4.02, UV 2001/42, cons. 1c, p.
5. Si tratta inoltre evidentemente anche di un evento "constatabile
oggettivamente e percettibile", visto che l'assicurato è stato in grado di
ricordarsene e di descriverlo con assoluta precisione e chiarezza anche due
mesi dopo l'accaduto (vedi rapporto della __________ del 24.10.01). L'evento
del 11.8.01, rappresenta pertanto a tutti gli effetti un evento "parificabile
a infortunio" ai sensi della precitata giurisprudenza del TFA. Tale
interpretazione è conforme, a nostro avviso, alle intenzioni del legislatore,
il quale ha voluto escludere dalla fattispecie i casi in cui la lesione è
chiaramente dovuta a "un processo patologico o al susseguirsi di
microtraumi quotidiani che provocano un continuo logoramento e alla fine una
lesione che necessita di cure" e al tempo stesso evitare "a
favore dell'assicurato, la spesso difficile distinzione tra infortunio e
malattia." (vedi DTF 114 V 300 e 123 V 43)
… Contrariamente a quanto sostenuto dalla
__________ nella decisione incriminata, il fattore scatenante non deve per
contro soddisfare dei particolari requisiti qualitativi, in particolare
non deve raggiungere una non meglio definita intensità, per poter venire
riconosciuto come un evento "parificabile ad infortunio" (in questo
senso decisione su opposizione 23.5.02, cons. 4). A tale riguardo va segnalato
quanto segue:
… Nella sentenza del 5.6.01 nella causa E., U
398/00, cons. 2c, il TFA ha ribadito in modo chiaro che una lesione
parificabile a infortunio è data anche in assenza di un fattore esterno
straordinario. Tale principio viene esplicitamente ribadito dal testo
dell'ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 2 OAINF: "… anche se non dovute ad un
fattore esterno straordinario"),. Il fattore esterno repentino che agisce
sul corpo umano può in altre parole essere quotidiano e discreto. Non è
necessario, inoltre, che lo stesso sia scomposto o anomalo (in tal senso anche DTCA
di Lugano del 17.6.02 nella causa B., inc. 35.2001.00078, cons. 2.3.1, p. 8,
con riferimento a E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di
lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p.
477ss.).Qual'ora giurisprudenza o dottrina hanno operato una distinzione
qualitativa, p. es. basata sull'intensità del fattore esterno, ciò è del resto
sempre avvenuto sinora nell'ambito della premessa della
"straordinarietà" (vedi p. es. la prassi concernete la qualifica di
un evento come uno "sforzo eccessivo"). La rinuncia alla premessa
della straordinarietà nella fattispecie della lesione parificabile ad
infortunio significa in altre parole (esplicitamente o implicitamente), che
l'evento scatenante non deve soddisfare dei criteri qualitativi o di intensità
particolari. Risulta del resto difficile immaginarsi un evento "quotidiano
ed usuale", che non sia "scomposto o anomalo" e che soddisfi al
tempo stesso chiari criteri qualitativi o di intensità. La tesi proposta dalla
__________, di una distinzione qualitativa basata sull'intensità del fattore
esterno, significherebbe pertanto reintrodurre la premessa della
"straordinarietà" dalla porta di servizio, attraverso il criterio
della "percettibilità e dell'evidenza del fattore esterno". Alla
__________ non è del resto nota alcuna sentenza cantonale o federale che
confermi la tesi sostenuta dalla __________, secondo cui la distinzione va
fatta in base a un criterio qualitativo legato all'intensità del movimento
risp. dell'influsso esterno. Lo stesso Tribunale federale nella sua
giurisprudenza più recente ha del resto sempre rinunciato a fare una
distinzione di questo tipo: un salto da una scatola, per esempio, è un fattore
scatenante indipendentemente dalla violenza dell'impatto o dall'altezza da cui
avviene il salto (vedi argomentazione del TFA nella sentenza del 5.6.01 nella
causa E., U 398/00, cons. 3a).
… Infine va anche debitamente segnalato che
"l'intensità dell'evento" rappresenta un criterio assolutamente
inadatto, vago e impreciso (e quindi in definitiva arbitrario) per poter
distinguere "un evento parificabile a un infortunio" da "altri
eventi repentini". Ci si deve infatti chiedere quali siano i parametri e i
criteri da prendere in considerazione per fare una tale distinzione. La
__________ non si è mai espressa in modo convincente a tale riguardo, né ha mai
definito dei criteri precisi che permettano la menzionata distinzione.
L'Istituto si è limitato sinora a dire in casi singoli che "l'intensità
necessaria" dell'intervento esterno non è data. Una tale
"prassi" deve venire rifiutata a priori, in quanto non da lacuna
garanzia di continuità, imparzialità e oggettività. Il rischio di decisioni
soggettive e/o arbitrarie e di una trattamento disuguale in casi analoghi, viene
inoltre accentuato dalla mancanza di criteri oggettivi o oggettivabili che
permettano un controllo nel caso specifico. (…)" (I - inc. 35.2002.66)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dei gravami, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc.
35.2002.60+66).
1.6. Con
ordinanza del 18 settembre 2002, il Presidente del TCA ha ordinato la
congiunzione delle due cause (cfr. IV - inc. 35.2002.60 e V - inc. 35.2002.66).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione a sapere se l'________ ha o meno correttamente
negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato
da ___________ alla spalla destra.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore
esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un
infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI
1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni
anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett.
a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni
quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non
è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler,
Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso
autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt
somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors
zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt"
(DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i
principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la
modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit
Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt
notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung
mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen,
um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen
Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen
in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen
zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder
dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h
UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten
Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden
müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung
vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten
nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1
UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen
im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno
2001 nella causa S., U 158/00).
La citata
pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
- Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.)
fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un
particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si
troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed
auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo
specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un
fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un
caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni
è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser,
il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle
prove: ogni qualvolta che un assicurato dimostra, con il grado della
verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un
obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una
controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile
a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra,
A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung
des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.5. In concreto,
è pacifico che, in data 11 agosto 2001, l'assicurato non è rimasto vittima di
un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, ciò che, del resto, non è
neppure stato oggetto di discussione fra le parti.
In
effetti, dalla descrizione dell'evento, così come è stata formulata dall'insorgente medesimo (cfr. doc. _), non
emerge la presenza di un fattore esterno straordinario. D'altronde, __________
non ha affatto preteso di avere compiuto un movimento scoordinato del corpo,
prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. doc. _: "nel fare il movimento non mi era apparentemente
successo nulla di particolare come urto o altro").
2.6. Non rimane
che esaminare se, in occasione dell'evento in questione, il ricorrente ha
riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Le parti
sono concordi nel ritenere che __________ ha lamentato una lesione corporale -
in ogni caso, una lussazione della spalla destra (cfr. doc. _: rapporto
29.4.2002 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia) - compresa fra quelle
esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. b
OAINF: "lussazioni di articolazioni").
Il TCA
può prestare adesione a questa opinione.
L'__________
ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF,
sostenendo che, in concreto, farebbe difetto un evento di carattere
infortunistico (cfr. III, p. 2: "(…). L'__________ - come da prassi per
casi analoghi - ritiene che l'assicurato non sia stato vittima di un evento
parificabile all'infortunio. Se l'evento può essere quotidiano e discreto e
cioè non straordinario è altrettanto vero che il TFA, nella sua più recente
giurisprudenza, ha ribadito che bisogna essere in presenza di un evento
"sinnfällig" all'infortunio. Ora il fatto di sollevare una borsa
pesante poco meno di 20 chili, per un giovane assicurato, non ha alcun rapporto
con un infortunio e non può essere nemmeno paragonato alle fattispecie quali un
movimento violento, il rialzarsi improvvisamente dalla posizione accovacciata,
un salto da una cassa o ancora dei gesti improvvisi durante la pratica di uno
sport").
2.7. In data 24
ottobre 2001, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, al
quale ha così descritto l'evento occorsogli l'11 agosto 2001:
"
(…)
L'11.8.01 mi trovavo a __________ () da uno zio.
Sono originario di tale zona. Mentre lo aiutavo a scaricare provviste varie dal
furgone, mentre avevo una cassetta sotto braccio dal lato sinistro, ho
sollevato con il braccio destro, eseguendo un ampio movimento con il braccio
verso l'alto un sacco di provviste. Lo stesso era situato sul furgone, veicolo
__________ con parte anteriore auto e quella posteriore tipo furgone. La borsa
di plastica dura, di dimensioni grandi, pesava poco meno di 20 chili. Il piano
del furgone sul quale era posata si trovava a circa 80 centimetri dal suolo.
Facendo questo movimento la spalla destra mi è uscita dalla sua sede con
sporgenza dell'osso nella parte posteriore. Nel fare il movimento non mi era
apparentemente successo nulla di particolare come urto o altro. (…)" (doc. _)
Il giorno
stesso dell'evento, l'assicurato ha consultato il dott. __________, il quale -
constatata la presenza di una lussazione - ha proceduto alla riposizione della
spalla destra (cfr. doc. _).
In data
10 settembre 2001, __________ è quindi entrato in cura dal dott. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi di stato dopo
lussazione della spalla destra ed ha certificato una completa inabilità
lavorativa a far tempo dall'11 agosto 2001 (cfr. doc. _).
Nel
prosieguo, il ricorrente si è recato presso il Prof. __________, __________
presso l'Istituto ortopedico __________, il quale ha predisposto l'esecuzione
di una Artro-TAC della spalla destra, poi effettuata il 3 ottobre 2001 presso
il Servizio di radiologia della __________. Questo esame strumentale ha
mostrato una sospetta rottura del legamento gleno-omerale intermedio, un labbro
anteriore smussato, una lesione Hill-Sacks e delle alterazioni della cavità glenoidale
dopo ricostruzione, però non delle lesioni ossee acute (cfr. doc. _).
Durante
il periodo 30 novembre-1° dicembre 2001, __________ è rimasto degente presso la
Casa di cura "__________" di __________, dove è stato sottoposto ad
un intervento artroscopico con ricostruzione del cercine glenoideo e ritensionamento
dei legamenti gleno-omerali medio ed inferiore (cfr. cartella clinica allcusa
al doc. _).
In data
31 gennaio 2002, ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott.
__________, spec. FMH in chirurgia. Queste, in particolare, le considerazioni
da lui enunciate a proposito del danno alla spalla destra:
"
(…)
Per quanto riguarda la spalla destra, pure da
questa parte, in occasione dell'intervento del 30.11.2001 non sono state
riscontrate delle patologie non già conosciute, rispettivamente al momento
dell'insorgenza di nuovi dolori alla spalla destra (2 giorni dopo l'inizio
della disoccupazione) non si è prodotta alcuna nuova lesione non già
conosciuta.
Come evidenzia l'apparato capsulo-legamentare
molto lasso (ma non rotto), dopo l'iniziale intervento del 1999 è subentrata
una nuova lassità/instabilità a livello capsulo-labbrale, sistemata con nuovo
ancoraggio/raffia il 30.11.2001.
Segnatamente un confronto fra i due interventi
del 1999 e 2001 permette di identificare la medesima zona di interessamento,
anche a livello della lesione labbrale, considerata la stabilizzazione dalle
ore 5-00 nel 1999, risp. 6-03 nel 2001.
Pure i vari legamenti gleno-omerali vengono
riscontrati intatti, benché già nel 1999 utilizzati per far passare le suture
/effettuare la raffia.
La nuova lassità, risp. Rilesione del cercine
glenoidale in zona medio-caudale è ampiamente spiegata dalla persistente
instabilità, risp. ripetute lussazioni, avvenute pure dopo il 1999.
(…)
In base a queste considerazioni, dal lato medico,
non sono date le premesse per l'assunzione sia del caso del ginocchio
sinistro, sia di quello della spalla destra, in quanto tutta la patologia, per
cui l'assicurato fu trattato nel 2001, è chiaramente preesistente."
(cfr. doc. _, p. 5s.).
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA considera
accertato che l'evento dell'agosto
2001 abbia provocato la diagnosticata lussazione della spalla destra, perlomeno
quale fattore scatenante.
È così dato l'evento esterno.
Questa
Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo
dall'assicuratore LAINF convenuto.
Secondo
la giurisprudenza federale, quali eventi esterni ed unici, ovvero quali
avvenimenti prodottisi all'esterno del corpo, oggettivamente constatabili e
percettibili, entrano in linea di conto i cosiddetti "körpereigene Traumen",
come per esempio il rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure un movimento
di torsione in presenza di un ginocchio piegato (cfr. STFA del 27 giugno 2001
nella causa S., U 158/00, consid. 2b e riferimenti).
In questo
ordine di idee, il TFA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi
di un'assicurata che, mentre stava cucinando, si era girata bruscamente per
prendere qualcosa dal frigorifero, lamentando una lacerazione meniscale al
ginocchio destro (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 nella causa B., U 5/02).
Il TCA è
pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 6 novembre 2001 nella
causa L.-P., inc. 35.2000.67 - confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio
2002, U 1/02 - concernente un'assicurata che per trattenere un classificatore
che stava per cadere a terra, aveva compiuto un movimento con il braccio
sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale
del tendine del muscolo sovraspinato;
nella
sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, riguardante
un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente
al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella; nella
sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in
giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco
laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza
di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C.,
inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva
lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in
coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di
circa 400 kg sul piano della pressa.
Per
contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001
nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un
ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al
ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte
federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento
immediato, unico e repentino.
Questa
Corte ha deciso nello stesso senso nelle sentenze del 29 novembre 2000 nella
causa D., inc. n. 35.2000.65, del 13 gennaio 1999 nella causa S., inc. n.
35.1998.105 e del 9 luglio 1997 nella causa H., inc. n. 35.1997.11.
In tutte
queste fattispecie, il TCA aveva negato la presenza di una lesione parificata
ai postumi di infortunio, siccome l'assicurato non era stato in grado di segnalare
alcuno specifico episodio interessante il ginocchio leso.
Neppure
la pronunzia del 17 aprile 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
San Gallo - a cui viene fatto riferimento nell'allegato responsivo del 5
settembre 2002 (cfr. III) - può servire da supporto alla tesi difesa
dall'Istituto assicuratore convenuto. In effetti, in quel caso, l'assicurata,
alla quale era stata diagnosticata una lesione meniscale, aveva semplicemente
riferito di avere risentito un dolore al ginocchio nel rialzarsi dal letto,
senza tuttavia essere riuscita a segnalare un avvenimento lesivo chiaramente
circoscritto.
Questa
Corte ha statuito esattamente nello stesso modo in una fattispecie del tutto
analoga a quella giudicata dai giudici sangallesi (cfr. STCA del 28 settembre
2001 nella causa N.-P., inc. n. 35.2001.19, nota dall'assicuratore convenuto).
Nel caso
concreto, __________ ha segnalato un movimento immediato e concreto ("eine
unvermittelten, konkrete Bewegung, welche die Verletzung (mit-) verursacht hat",
cfr. STFA del 30.8.2001 succitata, consid. 3b), ossia il movimento di
elevazione del braccio destro (tendente a sollevare una borsa di plastica del
peso di circa 20 kg), che ha contribuito - ciò che è peraltro incontestato - a
provocare la lussazione della spalla destra.
D'altronde,
dato che il TFA ha ammesso la
presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto
di rialzarsi dalla posizione inginocchiata, non si vede per quale ragione, nel
caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. Inoltre per costante
giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo:
"… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata
zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich
das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI
1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301).
Ritenuto
che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai
postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatti, va ammesso
l'obbligo contributivo di principio dell'__________.
Il fatto
che __________ presentasse un preesistente stato patologico a livello della
spalla destra, è qui del tutto irrilevante. In effetti, secondo la
giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono
essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da
ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi
(cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).
L'incarto
va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a
definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr.
dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono accolti.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È
accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio
giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo
contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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