AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.48
Data decisione, Autorità:
03.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00048
mm
Lugano
3 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 3 aprile 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
marzo 2001, __________ - all'epoca al beneficio delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione - è caduto da un muretto alto circa
60 cm ed ha riportato una contusione al ginocchio destro ed alla spalla destra
(cfr. doc. _).
Persistendo
una sintomatologia dolorosa a livello della spalla destra, l'assicurato è stato
sottoposto ad un'artro-risonanza magnetica, che ha permesso di evidenziare,
segnatamente, una lesione nella parte anteriore del tendine del muscolo
sovraspinato a livello dell'inserzione al tuberculum maggiore di circa 1
cm di diametro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 31 gennaio 2002, ha dichiarato __________ abile al lavoro
in misura completa a far tempo dal 1° luglio 2002 (data in cui egli ha
raggiunto l'età pensionabile) e non più bisognoso di ulteriori cure mediche.
D'altro canto, all'assicurato è stata assegnata un'indennità per menomazione
all'integrità del 10% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc.
), l'_________, in data 3 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 1° luglio 2002, __________ ha chiesto - esperita
preliminarmente una perizia medica giudiziaria - che gli venga riconosciuto il
diritto di proseguire le cure mediche nonché quello ad una rendita di
invalidità d'entità imprecisata (cfr. I, p. 3), osservando quanto segue:
"
(…).
Al momento dell'infortunio il ricorrente percepiva
le indennità della cassa disoccupazione. Dal 1.7.2002, data dalla quale è
ritenuto abile al 100% dalla __________, egli è al beneficio della rendita AVS.
Il ricorrente lamenta tuttora disturbi alla
spalla destra. I dolori aumentano specie quando egli lavora in giardino e alla
sua vigna. La __________ sino al 30.6.2002 lo ha considerato inabile al lavoro
nella misura del 25% e quindi abile al 100% dal 1.7.2002, ovvero dal momento
del suo pensionamento.
Il ricorrente ritiene equo riconoscergli un grado
di invalidità, anche minimo, per i disturbi tuttora lamentati, sempre ancora
presenti a distanza di oltre 15 mesi dall'infortunio e non cessati purtroppo
con il 30.6.2002.
Il danno alla salute è stato riconosciuto dalla
__________ quale durevole e permanente con la decisione di assegnazione
dell'indennità per menomazione all'integrità del 31.1.2002. Proprio perché i
dolori accusati non sono passeggeri ma sussistenti per tutta la vita, come
ammette la __________ stessa nella sua decisione del 31.1.2002, le conseguenze
dell'infortunio sono pure invalidanti e non solo sino al 30.6.2002, data
fissata in base al pensionamento dal 1.7.2002 del ricorrente.
Il ricorrente necessita inoltre tuttora di cure
mediche e fisioterapiche come attesta l'incarto medico e della __________ che
si richiama. In proposito si allega il certificato medico del 25.2.2002 del
dott. __________, secondo il quale l'esame clinico mette in evidenza una
parziale impotenza della spalla che si può considerare l'equivalente di un'artrosi
di media entità della gleno-omerale. Da qui i dolori lamentati in continuazione
dal ricorrente.
Al fine di stabilire, al di sopra delle parti, il
diritto alle cure mediche e ad una rendita di invalidità per il ricorrente,
appare quindi opportuno ordinare una perizia dalla quale si possa evincere se
effettivamente l'inabilità del 25% sia cessata il 30.6.2002. Fatto che il
ricorrente contesta risolutamente." (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, l'insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto medico 8 agosto 2002 del
dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. V bis).
L'__________
ha potuto prendere posizione al riguardo (cfr. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Litigiosa è
unicamente la questione a sapere se l'__________
era o meno legittimato a dichiarare __________ totalmente abile al lavoro a
decorrere dal 1° luglio 2002 e, in ultima analisi, a negargli il diritto ad una
rendita di invalidità.
Nella
misura in cui il ricorrente ha postulato che l'__________ venga condannato ad
ulteriormente assumere i costi della cura medica, questa pretesa, in realtà, è
irricevibile. In effetti, la decisione formale del 31 gennaio 2002 (cfr. doc.
_) - nella misura in cui veniva dichiarata chiusa la cura medica - è ormai
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347ss.), avendo l'assicurato, con la
propria opposizione, preteso unicamente il riconoscimento di una rendita di
invalidità a far tempo dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. _). D'altra parte, in sede
di risposta di causa 15 luglio 2002, l'Istituto assicuratore convenuto ha
esplicitamente indicato che, citiamo: "nel caso in cui ritenesse di
necessitare di altre cure, egli [l'assicurato, n.d.r.], così come
chiaramente enunciato nella decisione 31.1.2002, è pregato di rivolgersi di
volta in volta alla ________ che si esprimerà in merito" (cfr. III, p. 2).
Nel
merito
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio
di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.;
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106
consid. 2 U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482
p. 79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (cfr. DTF 101 V 145 consid. 2b;
111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. In concreto,
__________ è rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra il 19 marzo
2001 (doc. _).
Con
certificato del 4 aprile 2001, il suo medico curante, il dottor __________, ha
dichiarato chiusa la cura medica a decorrere dal 26 marzo 2001 ed ha attestato
una completa capacità lavorativa dal 2 aprile 2001 (cfr. doc. _).
A causa
della persistenza di una sintomatologia algica a livello della spalla destra,
l'assicurato è stato sottoposto a visita di controllo da parte del dottor
__________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha segnatamente ritenuto
necessario approfondire l'aspetto diagnostico, mediante l'esecuzione di una risonanza
magnetica (cfr. doc. _).
Il
suddetto accertamento, eseguito il 12 giugno 2001 presso il Reparto di
radiologia diagnostica e interventistica dell'Ospedale regionale di __________,
ha permesso di mettere in luce, in particolare, una lesione nella parte
anteriore del tendine del muscolo sovraspinato a livello dell'inserzione al tuberculum
maggiore di circa 1 cm di diametro (cfr. doc. _).
In data 4
luglio 2001, ha avuto luogo una nuova visita di controllo, questa volta a cura
del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Dal relativo referto
emerge che __________ è stato dichiarato abile al lavoro nella misura del 75% a
far tempo dal 9 luglio 2001 - valutazione successivamente condivisa anche dal
dottor __________ (cfr. doc. _) - con previsione di chiusura del caso nei 2-3
mesi successivi (cfr. doc. _).
Un'incapacità
lavorativa del 25% è stata ulteriormente accertata in occasione della visita
fiduciaria dell'8 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
In data 8
ottobre 2001, l'insorgente è stato sentito da un collaboratore dell'__________.
A proposito dell'attività da lui svolta presso le __________, __________ ha
dichiarato quanto segue:
"
(…).
Il sig. __________ afferma di avere lavorato fino
al 1970 ca in Italia come caporeparto per le Officine __________. Dal 1970 al
1980 ha svolto l'attività presso Costruzioni metalliche come responsabile di
produzione. Nel 1980 è venuto in Svizzera a lavorare come caporeparto per
__________. Poi ha lavorato per __________ e per __________. Le sue mansioni
erano sempre di capo reparto. Lui a volte dava un colpo di mano nella attività
manuali quando ce n'era bisogno anche se non faceva parte dei suoi compiti.
Persona molto attiva. Ha fatto parte della colonna di soccorso di __________ e
praticava sport come pelli di foca."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore)
Con
scritto del 10 ottobre 2001, l'assicuratore LAINF ha informato l'assicurato che
avrebbe continuato a fare stato una capacità lavorativa del 75%, precisando
tuttavia che, nei mesi successivi, egli sarebbe stato riconvocato dal medico di
circondario, "… in quanto si prevede che per le conseguenze
dell'infortunio dovrà essere dichiarato abile al 100%" (doc. _).
La visita
medica di chiusura ha finalmente avuto luogo il 24 gennaio 2002, a cura sempre
del dott. __________.
Questo lo
status clinico constatato a livello della spalla destra:
"
(…)
All'ispezione senza particolarità, le 2 cicatrici
anteriormente sono calme e non vengono dichiarate dolenti alla palpazione.
Alla digito-compressione, si nota soltanto un
dolore inferiormente della spina scapola lateralmente. Nessun'instabilità.
Funzione della spalla destra
Abduzione/adduzione 110-0-30°
Elevazione/retroversione 140-0-30°
Extra-/intrarotazione 30-0-90°
Con il pollice destro riesce a toccare fino L4.
Lift-off-test esigibile, Test di Jobe in
un'abduzione ed elevazione di 60° negativo, Neer negativo.
L'assicurato riesce senza problemi a
sollevare/portare un peso di 20 kg fino all'altezza dei fianchi.
(…).
Attualmente l'assicurato asserisce un certo
dolore in abduzione del braccio destro da 80° fino a 110°. L'elevazione è
esigibile fino a 140°.
Avverte qualche problema con l'intrarotazione in
retroversione.
Funzione del gomito e della mano completamente
normale."
(doc. _)
Preso atto
di una situazione tutto sommato blanda, il medico di circondario dell'__________
ha poi confermato una piena capacità lavorativa "… per un lavoro come
controllore in una ditta dove non vi è un'attività fisica" (cfr. doc. _,
p. 2 in fine).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'Istituto assicuratore ha
risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua,
allestito l'apprezzamento medico del 4 marzo 2002:
"
All'esame clinico del 24.1.2002, l'assicurato
asserisce un certo dolore in abduzione del braccio destro da 80°-110°.
L'elevazione è invece esigibile fino a 140°.
Secondo la nostra tabella 1.2 dell'OAINF, una
limitazione della funzione in questa misura da diritto ad un'indennità per
menomazione all'integrità del 10%.
Lo stato attuale può essere paragonato anche ad
una modica periartropatia omeroscapolare, che a sua volta dà anche diritto ad
una menomazione del 10%.
Per quanto concerne il lavoro in qualità di
controllore, come affermato personalmente dall'assicurato, che non comporta
un'attività fisica, è sicuramente esigibile un'abilità al 100%."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore)
2.5. Tutto ben
considerato, questo TCA è dell'avviso che la valutazione dell'esigibilità
lavorativa enunciata dal dottor __________ - specialista nella materia che qui
interessa - in occasione della visita medica di chiusura del 24 gennaio 2002
(cfr. doc. _, p. 2), possa validamente costituire da supporto probatorio per il
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo
specialista consultato dall'__________ - il quale, del resto, non è stato
sconfessato da nessun altro sanitario - se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze
inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re
M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), sempre la nostra Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre
1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).
Con il
proprio gravame, __________ si limita sostanzialmente a sostenere che, anche
dopo il 30 giugno 2002, egli ha continuato a lamentare gli stessi disturbi a
livello della spalla infortunata, ritenendo perciò equo che gli venga
riconosciuta una rendita di invalidità (cfr. I, p. 2).
Il solo
fatto che il ricorrente accusi dei disturbi residuali alla spalla destra non
consente, di per sé, di ammettere l'esistenza di una incapacità lucrativa e,
quindi, di fondare il diritto ad una rendita di invalidità giusta l'art. 18
LAINF.
Per
riconoscere questa prestazione occorrerebbe almeno che i summenzionati disturbi
incidessero negativamente sul suo rendimento nell'attività di capo-reparto
presso __________, l'ultima esercitata prima di rimanere vittima
dell'infortunio del marzo 2001.
Ora, la
documentazione medica presente all'inserto permette senz'altro di concludere
che __________, al più tardi a contare dal
1° luglio
2002, sarebbe stato in grado di riprendere - a tempo pieno e con un rendimento
completo - l'esercizio della succitata attività professionale, assai leggera da
un profilo dell'impegno fisico (cfr., a quest'ultimo proposito, il doc. _).
Che
l'assicurato continui a presentare dei disturbi localizzati alla spalla destra,
è una circostanza che è pure stata ammessa dall'Istituto assicuratore
convenuto, il quale, per questo preciso motivo, gli ha riconosciuto
un'indennità per menomazione all'integrità del 10% (cfr. doc. _).
In questo
senso, la certificazione dell'8 agosto 2002 del dott. _________ non può essere
di soccorso al ricorrente, nella misura il cui il suddetto sanitario non ha
affatto affrontato la questione, in casu centrale, riguardante
l'esigibilità lavorativa (cfr. V bis).
In
conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,
p. 338), che il ricorrente ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei
tempi e nei modi indicati dall'__________ nella decisione impugnata.
È
pertanto a giusta ragione che l’assicuratore convenuto ha negato a __________
il diritto ad una rendita di invalidità, ritenuto che non sussiste alcuna
inabilità lavorativa riconducibile, secondo quanto indicato nei considerandi
precedenti, all’infortunio assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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