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Numero d'incarto:
35.2001.35
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00035
mm
Lugano
25 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 giugno 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con decisione su
opposizione 13 giugno 2001 - confermativa di un precedente atto amministrativo
datato 9 febbraio 2001 - l'__________ ha negato la propria responsabilità
relativamente a dei disturbi lamentati da __________ al polso destro,
difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del 13
agosto 1991;
-
con
tempestivo ricorso 14 giugno 2001, l'assicurato, rappresentato dal lic. iur.
__________, ha chiesto che l'impugnata decisione venga annullata e che gli
venga assegnata una rendita d'invalidità ed un'indennità per menomazione
dell'integrità, subordinatamente, che l'incarto sia retrocesso all'Istituto
assicuratore convenuto affinché proceda ad ulteriori accertamenti ed emani una
nuova decisione (cfr. I);
-
con
scritto 20 giugno 2001, il TCA ha interpellato il lic. iur. __________, al
quale è stato chiesto di comunicare il Cantone dell'ultimo domicilio
dell'assicurato in Svizzera nonché il Cantone di domicilio del suo ultimo
datore di lavoro svizzero (cfr. II);
-
in data
21 giugno 2001, il patrocinatore di __________ ha chiesto che la causa venga
trasmessa, per competenza, al Tribunale delle assicurazione del Cantone dei Grigioni
(cfr. III);
considerato che, - la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
-
sempre in
ordine, questa Corte non può esimersi dall'esaminare la propria competenza ratione
loci;
-
giusta
l'art. 107 cpv. 1 LAINF, i Cantoni designano i tribunali delle assicurazioni
per giudicare le contestazioni secondo l'art. 106.
Il cpv. 2
regola, da parte sua, la questione della competenza in ragione del territorio,
prevedendo che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di
domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o
quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in
difetto di ambedue questi domicili, è competente il tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore;
-
al
momento in cui ha presentato il ricorso, __________ era domiciliato all'estero;
-
l'assicurato,
sino al momento dell'infortunio, ha esercitato l'attività di scalpellino in
Svizzera, grazie ad un permesso di lavoro stagionale (cfr. III 1), ragione per
cui il suo domicilio è sempre rimasto all'estero;
-
dalle
tavole processuali emerge che il suo ultimo datore di lavoro in Svizzera è
stato la ditta __________ (Cantone dei Grigioni - cfr. III);
-
in
applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LAINF, competente ratione loci è,
dunque, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, a cui sono
trasmessi gli atti di causa per competenza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
§ Gli
atti di causa sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone dei Grigioni, Coira.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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