AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.27
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00027
mm
Lugano
22 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 marzo 2001 emanata da
__________,
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
novembre 1999, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di cameriera e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la __________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale avvenuto in __________a, a causa del quale ha riportato una frattura
del tuberculum majus a sinistra.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le proprie
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale del 5 febbraio 2001 - tenuto conto delle disposizioni
formulate dal proprio medico di fiducia in occasione della visita di controllo
del 5 giugno 2000 (cfr. doc. _, p. 7) - l'assicuratore LAINF ha dichiarato
l'assicurata abile al lavoro in misura del 50% dal 1° maggio 2000, del 75% dal
2 giugno 2000 e in misura totale a far tempo dal 20 giugno 2000 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________, in data 28 marzo 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 13 aprile 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versarle indennità
giornaliere corrispondenti ad una totale inabilità lavorativa fino al 19 giugno
2000 compreso (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
… Solo con scritto del 15.6.2000 veniva inviata all'__________,
nella persona del dott. __________, copia della perizia allestita dal medico di
fiducia, il dott. __________, di data 11.7.2000 della __________, indirizzato
in copia per conoscenza all'assicurata, con la quale riporta il grado di
invalidità al lavoro progressivo riconosciuto dall'assicurazione alla signora
__________ nel tempo. Sia detto che questo scritto è il primo atto formale
con il quale la __________ prende
posizione in esito allo stato valetudinario della signora .In
precedenza essa era manifestamente impedita nel conoscere una presa di
posizione formale dell'assicurazione, dovendosi quindi fidare degli
accertamenti dei medici dell', accertamenti medici che, occorre pure
dirlo, si distanziano di ben poco da quelli del perito fiduciario, che ha
fondato tutti i suoi successivi accertamenti sulla base di un dato prognostico
raccolto nel febbraio del 2000.
Si noti peraltro, come nel secondo rapporto del
5.6.2000 il dott. __________ faccia riferimento alla capacità medico-teorica,
termine di scarsa utilità laddove l'oggetto della discussione sia la ripresa
concreta dell'attività al lavoro.
(…).
… Nella propria decisione la __________ vorrebbe
far esplicare effetto retroattivo alla propria comunicazione in esito alla
cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere per perdita di guadagno.
Ciò é contrario al principio della buona fede,
alla giurisprudenza ed alla prassi instaurata dai nostri tribunali. Far
decorrere con effetto retroattivo la cessazione di siffatte prestazioni
significherebbe nei fatti privare il lavoratore del diritto al salario (poiché
non può rendersi al lavoro) o di un'indennità sostitutiva (ad esempio quella di
disoccupazione). Tale agire, lo si ribadisce, è contrario al principio della
buona fede.
Nel caso particolare, le argomentazioni della
, sulla scorta delle quali la lavoratrice doveva conoscere la presa
di posizione dell'assicurazione, paiono del tutto ininfluenti, in particolare a
fronte delle continue visite presso l', sempre dovutamente comunicate
alla __________ e contro le quali quest'ultima non ha mai preso posizione di
sorta"
(I).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
VI).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale
regionale di __________, a cui sono stati chiesti dei chiarimenti attinenti
alla valutazione della capacità lavorativa di __________ (cfr. IX).
La
risposta del Prof. dott. __________ è pervenuta il 26 giugno 2001 (X).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni in merito
(cfr. XII e XIII).
1.6. In data 15
febbraio 2002, lo scrivente Tribunale ha richiamato dall'__________ la cartella
clinica di __________ (cfr. XVI).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se la __________ era o meno
legittimata a dichiarare __________ abile al lavoro al 50% dal 1° maggio 2000 e
al 75% dal 2 giugno 2000. Da notare che l'assicurata non fa valere alcuna
pretesa per il periodo posteriore al 19 giugno 2000. Il TCA può quindi limitare
il proprio esame al periodo 1° maggio-19 giugno 2000.
2.2. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720, p. 106 consid. 2, U27 p. 394 consid.
2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.3. In concreto,
l'11 novembre 1999, __________ è rimasta coinvolta in un incidente della
circolazione stradale, a seguito del quale ha accusato una frattura non
dislocata del tuberculum majus a sinistra.
I medici
del PS dell'Ospedale regionale di __________ - presso i quali l'assicurata è
immediatamente entrata in cura - le hanno prescritto l'utilizzo di un gilet
ortopedico e l'assunzione di analgesici nonché, in un secondo tempo, dei cicli
di fisioterapia di mobilizzazione.
Con
certificato del 29 dicembre 1999 - relativo al consulto del 21 dicembre 1999 -
i sanitari hanno certificato una completa inabilità lavorativa per "almeno
ancora 1 mese da 21.12.99" (cfr. doc. _).
In data
10 febbraio 2000, __________ è stata sottoposta ad una visita di controllo da
parte del dottor __________, spec. FMH in ortopedica e chirurgia ortopedica, il
quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito e delle condizioni di
salute dell'assicurata e della sua capacità lavorativa:
"
Il decorso della frattura/lussazione della spalla
sinistra dopo 3 mesi può venir considerato buono siccome la testa omerale
risulta ben centrata e che il grosso frammento di tubercolo maggiore è
consolidato in posizione anatomica. Persiste un'anchilosi assai importante in
rapporto con la formazione di aderenze che corrisponde all'evoluzione normale
dopo cure conservative. Si può aspettare almeno 6 mesi dopo l'infortunio prima
di eventualmente prendere in considerazione una mobilizzazione in anestesia
generale o meglio un'artrolisi artroscopica.
Si consiglia di continuare la mobilizzazione
attiva quotidiana sotto controllo di un fisioterapista, preferibilmente in
piscina.
L'incapacità lavorativa come cameriera è ancora
pienamente giustificata. Se tutto procede normalmente il lavoro potrà venir
ripreso al 50% fra 1 mese, sia a metà tempo con resa normale sia tutto il
giorno con resa dimezzata"
(doc. _,
p. 5s.).
In
realtà, la previsione formulata dal medico fiduciario della __________ non è
stata rispettata.
In
effetti, con certificato del 23 marzo 2000 - relativo al consulto del 21 marzo
2000 - i medici del PS dell'__________ hanno dichiarato la ricorrente inabile
al 100% sino ad "inizio aprile 2000", riservandosi di rivalutare la
questione in occasione del successivo controllo (cfr. doc. _).
Dal
rapporto 15 maggio 2000 si evince che, in occasione del consulto del 21 aprile
2000, __________ presentava ancora, da un punto di vista funzionale, "… un
deficit tale da giustificare un'inabilità lavorativa al 100%. Per questo
motivo abbiamo prescritto ulteriori 9 sedute di fisioterapia ed abbiamo
previsto un nuovo controllo clinico per il 17.5.00. Speriamo in questa data che
la paziente abbia mostrato miglioramenti tali da poter intraprendere
un'attività lavorativa almeno paziale" (doc. _ - la sottolineatura è del
redattore).
Il 2
giugno 2000, ha avuto luogo un seconda visita di controllo da parte del dottor
__________.
Queste le
sue conclusioni contenute nel relativo referto del 5 giugno 2000, segnatamente
a proposito della ripresa dell'attività lavorativa:
"
Necessità di ulteriori cure - Dagli accertamenti clinici e dall'effetto della prova con delle
infiltrazioni locali si può concludere che il decorso della spalla sinistra
segue le mie previsioni del 14.02.00. Avevo infatti previsto una eventuale
mobilizzazione in anestesia generale o meglio un'artrolisi artroscopica nel
caso l'anchilosi dolorosa dovesse persistere 6 mesi dopo l'infortunio, cioè
fino verso maggio. Tali provvedimenti possono quindi venire accantonati
definitivamente mentre la continuazione della mobilizzazione attiva sotto
controllo del fisioterapista 2-3 volte alla settimana pare giustificata al
massimo fino alla fine di questo mese. Tenuto conto del fatto che
l'assicurata ha largamente avuto il tempo di imparare tutti gli esercizi
necessari e che può senz'altro continuare a farli da sola non appena si faranno
sentire i benefici dell'infiltrazione di corticoidi, ulteriori cure non
dovrebbero più essere necessarie a partire da questa data.
Capacità lavorativa - Tenuto conto dell'evoluzione favorevole e delle scarsa
documentazione oggettiva concernente i controlli in ospedale dopo il mio primo
esame del 10.02.00. non vedo altra possibilità che definire l'esigibilità
lavorativa del lavoro in via medico-teorica e tenendo conto del valore
riabilitativo dell'attività lavorativa, particolare di cui i medici del pronto
soccorso non sembrano avere tenuto conto. Dopo averne ampiamente discusso
con l'assicurata ed averle dato tutte le spiegazioni necessarie, si è giunti
alla conclusione che la ripresa lavorativa medico-teorica nella misura del
50% quale cameriera può venire stabilita retroattivamente in modo equo già a
partire dal 01.05.00 con incremento al 75% a partire dal 02.06.00. Ho
quindi aggiornato il certificato d'infortunio di cui allego copia invitando
l'assicurata ad annunciarsi alla cassa disoccupazione per fare valere i suoi
diritti alla differenza d'indennità giornaliera.
Fattori preesistenti - Con riferimento alla documentazione radiologica avuta in visione
all'occasione del primo controllo ca. 4 mesi fa si può affermare che non ci
sono delle patologie morbose che potrebbero influenzare negativamente il
decorso.
Prognosi -
Ho spiegato all'assicurata che i discreti rumori articolari che la preoccupano
tanto probabilmente non scompariranno mai completamente ma che lo stesso
ripristino della mobilità attiva completa con una buona forza muscolare
dovrebbe avvenire entro la fine del mese. Non ci sarà quindi la necessità di
concedere delle prestazioni di lunga durata e, se tutto va bene, il caso potrà
venire chiuso alla fine del mese di giugno. Rimane naturalmente compito
dell'assicurata di fare tutto il suo possibile per ridurre al massimo
l'influenza dell'infortunio sulla capacità lavorativa che sia stata licenziata
o meno. Ho comunque lasciato la porta socchiusa dandole la possibilità di
chiamarmi nelle 2-3 settimane che seguono nel caso il suo stato di salute
dovesse porre problemi"
(doc. _,
p. 6s. - la sottolineatura è del redattore).
In data
15 giugno 2000, la __________ ha trasmesso copia del succitato referto del
dottor __________ al dottor , all'epoca medico-assistente presso il
PS dell', chiedendogli se avesse obiezioni da sollevare relativamente
alla valutazione della capacità lavorativa (cfr. doc. _). Copia dello scritto è
stato inviato all'assicurata.
Interpellato
dallo scrivente TCA (cfr. IX), il Prof. dott. , Primario di chirurgia
presso l', ha riferito di essere stato consultato il 5 giugno 2000
dal proprio __________ e - presa visione degli atti - di avergli raccomandato
di "… considerare vincolante il parere del medico di fiducia della cassa
malati dott. __________ quanto alla valutazione dell'abilità lavorativa".
Il
suddetto specialista ha altresì dichiarato che il giorno seguente ___________
venne informata "… sul nostro concordare con la valutazione del dott.
__________ " (cfr. X).
Infine,
rispondendo al primo quesito postogli dal TCA, il Prof. __________ ha affermato
che, citiamo: "il fatto che non abbiamo risposto alla lettera del 15.6.00
della __________ significa che abbiamo condiviso l'apprezzamento della capacità
lavorativa enunciata dal dott. __________ " (X).
Da notare
che quanto dichiarato dal dottor __________ trova pieno riscontro nelle
annotazioni contenute nella cartella clinica richiamata dal TCA.
In
particolare, da quest'ultimo documento emerge che, in data 5 giugno 2000,
__________ telefonò al PS dell'__________ in merito all'apprezzamento espresso
dal dottor __________. L'assicurata chiese che, citiamo: "… la nostra
valutazione (v. 2. fiche) abbia più valore con il 100% fino a ½ giugno".
Ne seguì
una discussione con il Prof. __________, al termine della quale si decise di
considerare vincolante il parere del fiduciario della __________.
Il 6
giugno 2000, alle ore 19°°, a __________ venne comunicato l'esito della
discussione con il __________ (cfr. XVII, 3. fiche).
2.4. Con il
proprio gravame, __________ ha essenzialmente fatto valere che la __________
avrebbe violato le regole delle buona fede, per il fatto che essa, solo con lo
scritto dell'11 luglio 2000 (ricevuto in copia dall'assicurata - cfr. doc. _),
le ha formalmente comunicato che faceva stato una capacità lavorativa del 50% a
partire dal 1° maggio 2000 e del 75% a decorrere dal 2 giugno 2000:
"
In precedenza essa era manifestamente impedita
nel conoscere una presa di posizione formale dell'assicurazione, dovendosi
quindi fidare degli accertamenti dei medici dell'__________, accertamenti
medici che, occorre pure dirlo, si distanziano di ben poco da quelli del perito
fiduciario, che ha fondato tutti i suoi successivi accertamenti sulla base di
un dato prognostico raccolto nel febbraio del 2000"
(I, p.
3).
La
__________ ha, da parte sua, avversato la suesposta tesi, facendo valere che
l'informazione alla ricorrente ha potuto avvenire solo dopo aver raccolto le
osservazioni del suo medico curante, il dottor __________. Pertanto,
"
se poi quest'ultimo non ha mai tempestivamente
dato seguito alle richieste della __________, ciò non può costituire una sua
colpa"
(VI, p.
8).
Del
resto, sempre secondo l'assicuratore LAINF convenuto, l'assicurata doveva
"… essere consapevole che gli accertamenti del medico curante non sono
necessariamente vincolanti, atteso che spetta all'assicuratore infortuni
valutare se le prestazioni in contanti che deve erogare, siano ancora
giustificate oppure no" (cfr. VI, p. 8s.).
Questa
Corte ritiene parzialmente fondata la tesi difesa da __________.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1991 K 882, p. 293ss. (cfr., pure, la STCA del 19
agosto 1994 nella causa Eredi C., CM 6/94, parzialmente pubblicata in RDAT
I-1995, p. 123ss.) - emanata in materia di indennità giornaliere di malattia -
il TFA, ricordando che i rapporti fra assicuratori ed assicurati sono retti dal
principio della buona fede, ha stabilito il principio secondo cui, in caso di
prestazioni correnti, l'assicuratore, che ritiene necessario procedere a nuovi
accertamenti per la verifica dell'effettiva realizzazione del rischio
assicurato, può decidere di sospendere in via provvisoria le prestazioni dando,
però, esplicita e chiara comunicazione all'assicurato.
In
difetto di tale comunicazione, anche se dovesse risultare fondata la cessazione
del diritto dell'assicurato alle prestazioni, esse devono comunque venirgli
accordate sino alla conclusione delle nuove indagini eseguite
dall'assicuratore.
In
particolare, la nostra Corte federale ha affermato che:
"
la Cassa che, dubitando dell'attendibilità
dell'incapacità lavorativa regolarmente attestata dal medico curante (e sin lì
indennizzata), sospende temporaneamente il pagamento delle indennità a motivo
di assumere informazioni supplementari, deve informare in merito l'assicurato.
Se omette di dare e di motivare questa informazione, non è in seguito
ammissibile far cessare retroattivamente il pagamento dell'indennità
giornaliera già dall'inizio degli accertamenti anziché decorrere dalla loro
conclusione"
(RAMI
succitata, consid. 3).
In
concreto, è pacifico che __________ d'indennità giornaliere, erogate dalla
__________ in base alle certificazioni stilate dai medici dell'__________.
Applicato,
mutatis mutandis, al caso sub judice, il suevocato principio
giurisprudenziale porta a concludere che la __________ avrebbe dovuto avvertire
l'assicurata che, ritenendo necessari ulteriori accertamenti di natura medica,
essa riteneva temporaneamente sospeso il diritto a prestazioni.
Dalle
tavole processuali non risulta che l'assicuratore convenuto abbia proceduto in
tal senso.
Nondimeno
- contrariamente a quanto pretende l'insorgente - il TCA non può nemmeno
ignorare la circostanza che dal rapporto relativo alla visita fiduciaria del 2
giugno 2000, emerge che il dottor __________ aveva provveduto a puntualmente
informare l'assicurata circa le modalità di ripresa dell'attività lavorativa
(cfr. doc. _, p. 7: "Dopo averne ampiamente discusso con l'assicurata
ed averle dato tutte le spiegazioni necessarie, si è giunti alla
conclusione che la ripresa lavorativa …" - la sottolineatura è del
redattore).
Si evince
altresì che lo stesso dottor __________ aveva consegnato a __________ il
certificato d'infortunio LAINF aggiornato.
Del
resto, che la ricorrente fosse perfettamente al corrente delle disposizioni
impartite dal medico fiduciario della , lo dimostra il fatto che, in
data 5 giugno 2000, essa ne ha telefonicamente discusso con i sanitari del PS dell'
(cfr. XVII, 3. fiche).
Pertanto,
la ricorrente non può avvalersi del fatto che la __________ le avrebbe
formalmente comunicato le risultanze della visita di controllo del 2 giugno
2000, solo nel corso del mese di luglio 2000.
Alla luce
di quanto precede, in applicazione analogica dei succitati dettami
giurisprudenziali, a mente del TCA, l'assicuratore infortuni convenuto avrebbe
dovuto continuare a versare indennità giornaliere corrispondenti ad una totale
inabilità lavorativa fino al 2 giugno 2000, data in cui ha avuto luogo
la nota visita di controllo presso il dottor __________.
2.5. Non rimane
dunque che da stabilire il grado dell'incapacità lavorativa presentata
__________ durante il periodo che va dal 3 al 19 giugno 2000.
Secondo
quanto indicato dal dottor __________ al termine della visita fiduciaria del 2
giugno 2000, l'assicurata - tenuto conto di un'evoluzione favorevole della
situazione - avrebbe potuto riprendere l'esercizio della propria attività
lavorativa nella misura del 75% a far tempo proprio dal 2 giugno 2000 (cfr.
doc. _, p. 7).
Così come
già risulta dal considerando 2.3., i sanitari dell'__________ - ed in primo
luogo il Prof. dott. __________, __________ presso il Dipartimento di chirurgia
- hanno dichiarato di condividere la valutazione enunciata dal medico di
fiducia della __________ (cfr. X: "… il fatto che non abbiamo risposto
alla lettera del 15.6.00 della __________ significa che abbiamo condiviso
l'apprezzamento della capacità lavorativa enunciata dal dott. __________
"), salvo poi avere certificato - incomprensibilmente e senza alcuna
motivazione - un'inabilità lavorativa del 50% in occasione del consulto del 19
giugno 2000 (e ciò sino al 1° luglio 2000 - cfr. certificato medico LAINF agli
atti).
Da parte
sua, il dottor __________ - medico curante dell'assicurata a far tempo dall'8
giugno 2000 - con rapporto datato 18 luglio 2000, ha sì censurato l'agire della
__________, tuttavia egli non ha affatto preso posizione a proposito del grado
di abilità lavorativa presentato posteriormente al 2 giugno 2000 (cfr. doc. _).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto - visto il referto peritale
allestito il 5 giugno 2000 dal dottor __________, spec. FMH in ortopedica e
chirurgia ortopedica (cfr. doc. _), nonché la convergenza degli apprezzamenti
che sono stati enunciati - lo scrivente TCA ritiene provato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 121 V 6 consid.
3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 338), che _________, dal 3 al 19 giugno
2000, ha presentato un'inabilità lavorativa del 25% nell'esercizio della sua
abituale professione, così come correttamente deciso dalla __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ È
annullata la decisione su opposizione del 28.3.2001.
§§ La
__________ è condannata a versare all'assicurata indennità giornaliere
corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa per il periodo 1° maggio-2
giugno 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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