AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.24
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00024
mm
Lugano
13 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 16 gennaio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
settembre 1982, __________ - dipendente della ditta __________ e, perciò,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha
riportato una ferita lacero-contusa nella parte laterale del ginocchio sinistro
con interessamento del nervo peroneo comune.
Alla
chiusura del caso, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 30 luglio
1985, ha riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10% (doc. _), e ciò per tenere conto della posizione equina
del piede con gravi turbe funzionali del piede stesso nonché di plausibili
dolori e disturbi neurologici lungo il tratto della gamba e del piede sinistro
(cfr. doc. _).
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che a __________ è occorso un secondo evento traumatico: il
18 aprile 1993, mentre stava camminando nel bosco, l'assicurato è inciampato ed
ha battuto a terra il ginocchio sinistro (cfr. doc. _, p. 3).
Anche per
questo secondo caso - chiuso senza postumi residuali - l'__________ ha
riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. In data 10
ottobre 2000, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato
all'assicuratore LAINF una ricaduta del primo infortunio (cfr. doc. _), facendo
stato di una improvvisa riacutizzazione dei disturbi a livello del ginocchio
sinistro (cfr. doc. _).
1.4. Dopo aver
esperito i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con
decisione formale 17 novembre 2000, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente ai disturbi insorti nell'ottobre 2000, difettando una relazione
di causalità naturale con l'evento traumatico del 1982 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'Istituto assicuratore, in data 16 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. In data 5
aprile 2001, __________ è stato sottoposto ad un intervento artroscopico al
ginocchio sinistro (meniscectomia esterna subtotale e shaving cartilagineo)
presso il Centro ortopedico e fisioterapico di __________ (cfr. doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso 11 aprile 2001, __________, rappresentato dal , ha
chiesto che l' venga condannato a riconoscergli le prestazioni
assicurative a far tempo dal 10 ottobre 2000 (cfr. I, p. 3).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Il ricorrente contesta nuovamente la valutazione
della __________ e fa valere che la ricaduta dello scorso ottobre è stata
causata con probabilità preponderante dai postumi dell'incidente originario del
1982 ed eventualmente dalla ricaduta del 18 aprile 1993, non presa in
considerazione dalla __________ (no. inf. ). A sostegno di questa sua
posizione il ricorrente allega copia di relazione specialistica Dr. __________
del 22 marzo 2001 all'_________, assicuratore collettivo di malattia del
ricorrente, da cui emerge che la situazione attuale è con probabilità molto
grande da ricondurre al trauma del 1982. Secondo il Dr. __________, una
certezza definitiva sulla causalità la si potrà avere soltanto dopo un
intervento chirurgico ordinato per migliorare la situazione del ricorrente.
Questo intervento, nel frattempo, è stato effettuato in data 5 aprile 2001
presso il Centro ortopedico e fisioterapico di __________ (). A seconda della
valutazione che darà il Dr. __________ del referto d'intervento sarà possibile
affermare la causalità infortunistica o meno della ricaduta del 10 ottobre
2000. Il ricorrente si riserva di fare pervenire questa valutazione al lodevole
Tribunale in tempo utile"
(I).
1.7. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.8. In replica,
__________ si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. V).
1.9. In corso di
causa, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell'insorgente informazioni in
merito al reperto istologico a cui si era fatto accenno con l'allegato 22
maggio 2001 (VI).
1.10. In data 6
giugno 2001, l'assicurato ha comunicato a questa Corte che, in realtà, in
occasione dell'intervento artroscopico del 5 aprile 2001, non si era proceduto
ad un esame istologico.
Egli ha
altresì prodotto copia del rapporto relativo ad un'elettromiografia eseguita il
28 maggio 2001 (cfr. VII e allegato).
1.11. L'8 agosto
2001, __________ ha prodotto copia del certificato 27 giugno 2001 del dottor
__________ dell'Ambulatorio di neurochirurgia dell'Ospedale di __________ (cfr.
VIII e allegato).
1.12. Il 23
novembre 2001, l'assicurato ha versato agli atti copia del rapporto peritale 16
ottobre 2001 allestito dal dottor __________ per conto della __________ (cfr. X
e allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi al ginocchio
sinistro, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 10 ottobre 2000, debbano o meno
andare a carico dell'assicuratore LAINF convenuto. Più concretamente, il TCA
deve verificare se tali disturbi costituiscano o meno una conseguenza, naturale
ed adeguata, dell'infortunio del settembre 1982.
Nella
misura in cui - per la prima volta in sede di ricorso - __________ ha preteso
che i disturbi al ginocchio sinistro potrebbero essere conseguenza dell'evento traumatico
del 18 aprile 1993, questa sua conclusione si appalesa come irricevibile. In
effetti, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V
36 consid. 2a; SVR 1997 UV 81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA
24.10.1991 in re N.G., 4.5.1992 in re G.V., 3.9.1998 in re C. e 9.4.1999 in re
G.V.). Ora, tanto con la decisione formale del 17 novembre 2000 (cfr. doc. _:
"Lei ci ha fatto annunciare i disturbi al ginocchio sinistro come ricaduta
dell'infortunio accaduto l'11.9.1982. Gli accertamenti disposti non hanno
fornito la prova necessaria di una correlazione per lo meno probabile")
quanto con quella su opposizione del 16 gennaio 2001, l'Istituto assicuratore
si è pronunciato unicamente in merito alla causalità con l'infortunio del
1982.
A mente
di questa Corte, si giustifica comunque il rinvio degli atti all’__________
affinché proceda ad un complemento d’istruttoria e si esprima riguardo
all'eventuale sussistenza di una relazione di causalità naturale con
l'infortunio del 18 aprile 1993.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa
potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.6. In data 11
settembre 1982, __________ è dunque rimasto vittima di un incidente della
circolazione, riportando un trauma contusivo al ginocchio sinistro con ferita lacero-contusa
e lesione del nervo peroneo comune a livello del cavo popliteo.
L'__________,
da parte sua, ha chiuso il caso a decorrere dal 1° giugno 1985, con la
corresponsione di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% per
tenere conto di una posizione equina del piede con gravi turbe funzionali del
piede stesso nonché di plausibili dolori e disturbi neurologici lungo il tratto
della gamba e del piede sinistro (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso dell'autunno 2000, l'assicurato -
senza che fosse successo qualcosa di particolare - ha improvvisamente lamentato
dei forti dolori al ginocchio sinistro, accompagnati da gonfiore (cfr. doc. _).
é successivamente stato sottoposto ad un'ecografia e ad una TAC del ginocchio
sinistro (cfr. doc. _).
In corso
di procedura d'opposizione, l'__________ ha provveduto ad interpellare il
proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito
dell'eziologia dei summenzionati disturbi:
"
Ginocchio sinistro AP laterale e obliquo in
due direzioni (8.10.2001):
Referto completamente nella norma, nessun segno
per artrosi, nessuna malformazione.
TAC ginocchio sinistro (25.10.2000):
Menisco mediale nella norma, al lato laterale nel
tessuto molle si trova una voluminosa formazione estesa dal piano meniscale e
processi degenerativi maggiormente avanzati del corpo e del menisco laterale.
Legamenti senza particolarità.
VALUTAZIONE
Molto probabilmente questa formazione
summenzionata è una cisti del menisco laterale, conosciuta con il nome di
"ganglion del menisco": La causa è una degenerazione del menisco
(confermata con la TAC).
La localizzazione è molto tipica per un ganglion.
All'epoca, nel 1982, l'assicurato ha subito una
grave ferita lacero-contusa nella parte laterale del ginocchio con
interessamento del nervo peroneo comune.
L'articolazione stessa però non è stata
coinvolta.
Lo stato attuale e i referti non hanno niente
a che vedere con l'infortunio in quanto si tratta di cose completamente diverse
(processo intrarticolare attualmente ed extrarticolare all'epoca).
Non riteniamo necessario un consulto a
__________, il problema può essere risolto con un semplice intervento al
menisco laterale (intervento a carico della Cassa malati)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In data
13 marzo 2001, __________ è stato visitato, per conto della __________, dal
dottor __________, medico-chirurgo.
Dal
relativo referto 22 marzo 2001 giova riprendere i seguenti passaggi:
"
CAUSALITÀ:
in base agli esami fino ad ora eseguiti, la
diagnosi principale è di ganglio meniscale laterale con, però, associata anche
una formazione ipoecogenica al di fuori di questo ganglio meniscale, nonché con
sospette micro-calcificazioni o probabili corpi estranei residui.
In vista di un approccio chirurgico, sarebbe
preferibile l'asportazione del ganglio meniscale per via artroscopica ritenuto
lo stato derivante dal trapianto del nervo surale eseguito a suo tempo che
rende delicata la regione dell'intervento in caso di approccio esterno.
All'operatore si richiede comunque sin da ora
un esame istologico di ciò che verrà asportato, in quanto se lo stesso
dimostrerà tessuto cicatriziale, eventuali corpi estranei o deposito di
emosiderina, verrebbe dimostrata chiaramente ed inequivocabilmente una genesi
post-traumatica da riferire all'infortunio del 1982.
In caso contrario ovviamente non ci sarebbero
dei nuovi riscontri da opporre alla decisione della __________. La stessa, in
base alla documentazione attuale è sicuramente valida, tuttavia mi sembra strano che, vista la complessità del caso, la
valutazione si sia basata solo ed esclusivamente sul dossier.
Ho ampiamente illustrato il mio pensiero al
paziente ed ora si resta in attesa dell'intervento e del risultato dell'esame
istologico"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In data 5
aprile 2001 ha avuto luogo l'intervento artroscopico al ginocchio sinistro (meniscectomia
esterna subtotale e shaving cartilagineo) presso il Centro ortopedico e
fisioterapico di __________ (cfr. doc. _).
In questa
occasione, i sanitari non hanno però proceduto ad un esame istologico dei
reperti operatori (cfr. VII e doc. _).
Il dottor
__________ ha ancora avuto modo di valutare la fattispecie, una volta presa
conoscenza del referto dell'artroscopia del 5 aprile 2001:
"
L'artroscopia del 5.4.2001 conferma
completamente la nostra decisione in quanto è stata trovata una cisti
parameniscale esterna (conosciuta con il nome di ganglion meniscale) con una
rottura complessa del menisco esterno.
Il menisco è stato descritto con ampie aree di
degenerazione a livello della struttura meniscale di consistenza diminuita e di
colore giallo ocra.
Malgrado la rottura subtotale del crociato
anteriore notata durante l'artroscopia, il dr. __________ non ha trovato
un'instabilità il 13.3.2001. Sarebbe determinante la clinica. Il test di
Lachmann e il Pivot-shift erano completamente normali, quindi si tratta di un'articolazione
stabile.
Per questi motivi la nostra decisione deve essere
mantenuta"
(doc. _).
Lo stesso
medico fiduciario della __________ ha nuovamente proceduto a visitare il
ricorrente durante il mese di ottobre 2001. Il dottor __________ - contrariamente
alle attese - non ha però discusso l'aspetto eziologico dei disturbi accusati
da __________:
"
CONCLUSIONE:
-
esiti di vecchio trauma nel 1982 con ferite
lacero contuse e scollamento di parti molli a livello laterale del ginocchio
sinistro e lesione del nervo peroneo;
-
esiti di trapianto del nervo peroneo con
nervo surale presso la Clinica __________, da questo punto di vista permangono
dei deficit, già valutati e chiusi da parte della __________ in regime LAMI;
-
esiti di artroscopia diagnostica in data 5
aprile 2001 con meniscectomia parziale esterna e shaving cartilagineo e
riscontro di lesione sub-totale del legamento crociato anteriore, condropatia
del condilo femorale laterale.
Permangono netta atrofia muscolare, segni di
instabilità anteriore e laterale, segni per neurimona cicatriziale chiaro a
livello del fibulare sinistro sulla plica del ginocchio.
PROCEDERE:
a prescindere dalla questione causale attualmente oggetto di vertenza, il paziente necessita di una
ortesi di contenzione possibilmente con protezione in silicone per la zona del
nervo fibulare sede del neurinoma cicatriziale. Inoltre intensa
fisiochinesiterapia e prescrizione di condroprotettori. Queste misure non
potranno, tuttavia, essere assunte dalla __________ che copre la perdita di
salario per malattia e non le spese di cure"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
2.7. Tutto ben
considerato, questo TCA ritiene che l’opinione del dottor __________ possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa,
senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso
dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere
altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re
A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come
poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente
di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni
dello specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'Istituto assicuratore
convenuto, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF
125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante é che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss.
consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Le
considerazioni - di per sé puntuali e convincenti - enunciate dal dottor
__________ a proposito dell'origine dei disturbi accusati da __________
appaiono, del resto, avvalorate dalla rimanente documentazione medica presente
all'inserto, in particolare dai due referti allestiti dal dottor __________,
medico di fiducia dell'assicuratore contro la perdita di guadagno causata da malattia.
In
effetti, il summenzionato specialista in medicina infortunistica, nel suo
rapporto del 22 marzo 2001, ha esplicitamente avallato l'apprezzamento
enunciato dal medico di circondario dell'__________ in data 28 novembre 2000,
riservati eventuali nuovi elementi di valutazione che sarebbero potuti
scaturire da un esame istologico dei reperti operatori:
"
All'operatore si richiede comunque sin da ora un
esame istologico di ciò che verrà asportato, in quanto se lo stesso dimostrerà
tessuto cicatriziale, eventuali corpi estranei o deposito di emosiderina,
verrebbe dimostrata chiaramente ed inequivocabilmente una genesi post-traumatica
da riferire all'infortunio del 1982.
In caso contrario ovviamente non ci sarebbero
dei nuovi riscontri da opporre alla decisione della __________. La stessa, in base alla documentazione attuale è sicuramente
valida, tuttavia mi sembra strano che, vista la complessità del caso,
la valutazione si sia basata solo ed esclusivamente sul dossier"
(doc. _ -
sottolineatura e grassetto sono del redattore).
Si è già
detto che, per motivi sconosciuti, non vi è stato alcun esame istologico del
prodotto operatorio.
D'altro
canto, in occasione del controllo fiduciario dell'8 ottobre 2001, il dottor
__________ ha rinunciato a chinarsi di nuovo sulla problematica eziologica
(cfr. doc. _).
Non va,
d'altra parte, dimenticato che __________ ha annunciato la "ricaduta"
(ottobre 2000) a distanza di circa 15 anni dalla chiusura del caso iniziale
(giugno 1985) e che - eccezion fatta per il caso dell'aprile 1993, chiuso dopo
pochi mesi, senza postumi residuali - egli ha potuto continuare ad esercitare
la propria attività professionale.
D'altronde,
la giurisprudenza del TFA insegna che, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione
é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale
devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid.
1b).
In esito
ai considerandi che precedono, si deve concludere che i disturbi accusati da
__________ al ginocchio sinistro, sono di natura squisitamente morbosa. L'__________
non può, pertanto, essere chiamato a riconoscere il proprio obbligo
contributivo in relazione alla ricaduta annunciatagli nel corso del mese di
ottobre 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
Gli atti
sono rinviati all’__________ affinché proceda ad un complemento d’istruttoria
circa l’esistenza di un nesso di causalità fra i disturbi lamentati dall’assicurato
al ginocchio sinistro e l'infortunio del 18 aprile 1993 ed emani, se del caso,
una nuova decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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