AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.73
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00073
mm
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 giugno 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
novembre 1997, __________ - gerente della __________ - è rimasto vittima,
unitamente al figlio __________, di un'aggressione da parte d'ignoti, mentre
stava per rientrare al proprio domicilio di via __________.
A seguito
della collutazione, __________ ha riportato la frattura non dislocata del II°
metacarpo della mano sinistra nonché una ferita lacerocontusa alla fronte, così
come indicato dai medici del PS dell'Ospedale regionale di __________ (cfr.
doc. _).
Il caso è
stato assunto dalla __________, nella sua qualità d'assicuratore LAINF, la
quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. A partire
dal mese di dicembre 1997, l'assicurato ha iniziato a manifestare dei disturbi
invalidanti di natura psichica (sintomatologia depressivo-ansiosa di eziologia post-traumatica
- cfr. doc. _), ciò che ha finalmente reso necessaria una sua presa a carico da
parte del Servizio psico-sociale di __________.
Durante
il periodo 18 maggio-17 giugno 1999, __________ ha addirittura dovuto essere
ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________ (cfr. doc. _).
1.3. In data 8 settembre 1999, l'assicurato è stato
periziato per conto della __________ presso l'Institut für Medizinische
__________ (cfr. doc. _).
1.4. Con
decisione formale 22 marzo 2000, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo contributivo in relazione alle turbe psichiche lamentate da __________,
sostenendo essenzialmente che le medesime non si troverebbero in una relazione
di causalità adeguata con l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, la
__________, in data 22 giugno 2000, ha, in sostanza, confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 23 ottobre 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto il riconoscimento "… di una rendita d'invalidità
del 100% a favore del signor __________, con riserva d'accertamento del decorso
di questa a far tempo dalla data della stabilizzazione della situazione medica
(nel qual caso in precedenza dovranno essere riconosciute le relative indennità
giornaliere a far tempo dal 1.5.1998)" (cfr. I, p. 7).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Giova avantutto premettere che il signor
__________, a seguito dell'incidente, è stato preso a carico, e lo è tuttora,
dal dott. __________ del Servizio psico-sociale __________, il quale, come ha
accertato nello scritto del 23.2.2000 espressamente richiesto dallo scrivente,
afferma in termini espliciti che prima dell'aggressione il signor __________
non aveva mai manifestato qualsivoglia disturbo di ordine psichico e tantomeno
ha dovuto fare capo a delle cure specifiche.
Un primo appunto che
deve dunque essere mosso alla decisione in questione è la mancata valutazione
del nesso causale naturale. In essa la __________ asserisce poter tralasciare
la valutazione circa il sussistere o meno del nesso causale naturale, allorché
detto nesso, nei fatti, era di facile lettura dalla situazione medica ed
univocamente riconoscibile all'assicurazione.
… resta ancora da verificare se tale nesso
causale sia adeguato.
(…).
Alfine di determinare tale graduazione
l'assicurazione asserisce che il signor __________ sarebbe stato in cura a
seguito della nota aggressione soltanto durante sei mesi, vale a dire sino al
maggio 1998, allorquando sospende l'erogazione l'erogazione delle prestazioni
d'infortunio.
Invero tale conclusione è arbitraria, così come è
arbitrario da parte della __________ cessare il versamento di qualsiasi
prestazione da parte dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a far
tempo dal 1.5.1998, vale a dire un anno e sette mesi prima della comunicazione,
un anno e sei mesi prima della visita peritale.
È evidente che tale dato è stato costruito
dall'assicurazione infortuni ad arte (a meno che l'assicurazione non si
riferisca alle cure per i postumi di natura esclusivamente fisica), alfine di
bagatellizzare l'incidenza del trauma sulla successiva inabilità onde applicare
la giurisprudenza evocata a proprio vantaggio.
Sennonché le necessità di cure sono evocate da
parte del curante del signor __________, il dott. __________. Si noti, che non
si tratta di un curante privato, ma del responsabile di un servizio
ambulatoriale dello Stato. Questi fa stato di una terapia che si protrae da
svariato tempo; conferma che la terapia si è resa necessaria a seguito
dell'infortunio e che l'attuale incapacità al lavoro è da ricondurre
all'infortunio.
… La perizia medica dell'__________ richiesta
dall'assicurazione infortuni è invece chiaramente di parte; senza neppure
richiedere all'assicurato la possibilità di proporre dei propri quesiti e senza
neppure dargli la possibilità di contro argomentare. Peraltro, si noti che il
dott. __________ ha avuto modo di visitare il signor __________ in occasione di
una sola seduta, sulla scorta della quale ha emesso
il referto peritale in oggetto. Tale referto contravviene a quanto invece
riferito dal curante del signor __________ in modo inopinato, tentando
addirittura di negare il ruolo scatenante dell'evento infortunistico, alfine di
togliere di mezzo il nesso causale naturale.
… La __________ nella sua decisione nega poi
sussistere degli elementi caratterizzanti, alla luce dell'evocata
giurisprudenza, che permettano di accertare il nesso causale adeguato.
In particolare neppure viene ritenuto quella che è stata non solo la dinamica
dell'infortunio ma pure le motivazioni di questo, segnatamente un'aggressione a
scopo intimidatorio.
Distinguere, poi, come vorrebbe fare
l'assicurazione infortuni, fra l'esperienza dell'infortunio e l'aspetto
drammatico dell'infortunio in quanto tale è distinzione di lana caprina,
priva di pregnanza.
Vero é che l'aspetto particolarmente drammatico
non è tanto la modalità dell'aggressione, quanto il convincimento, non certo
immotivato, ma anzi quasi certo, che l'aggressione è stata fatta a scopo di
ritorsione o comunque in tutti i casi con precisa scelta della persona della
vittima. Le modalità della medesima (__________era attesa dinanzi a casa, da
parsone appostate e dissimulate della penombra della sera autunnale, senza
richiesta d'alcunché). Si ravvisi peraltro che le conseguenze fisiche
dell'infortunio nei confronti del leso sono state gravide di conseguenze:
svariate escoriazioni (senza risparmio del capo) e la frattura della mano che
ha richiesto una prolungata cura"
(cfr. I).
1.6. In data 17
novembre 2000, il ricorrente ha versato agli atti l'estratto di un articolo
pubblicato il 4 agosto 2000 sul giornale "__________" (cfr. III).
1.7. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V).
1.8. In replica,
__________ ha chiesto, da un lato, l'audizione dell'Ispettore __________ della
Polizia Cantonale e, dall'altro, l'allestimento di una perizia psichiatrica
(cfr. VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la __________ deve essere
considerata responsabile per i disturbi psichici accusati dall'assicurato. Più
concretamente, si tratta d'esaminare se essi si trovano in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico del novembre 1997.
2.3. Giusta
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. Secondo
l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido
a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.7. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.8. Dalle tavole processuali emerge che l'eziologia dei
disturbi psichici lamentati da __________, è stata oggetto di discussione da
parte di diversi specialisti in psichiatria.
Con
il rapporto 23 febbraio 2000, indirizzato al patrocinatore dell'insorgente, il
dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, già __________
presso il Servizio psico-sociale di __________, ha avuto modo di tracciare un
preciso quadro dello stato psichico in cui versa __________:
"
Il signor __________ è da me regolarmente seguito
in ambito psichiatrico e psicoterapico ambulatoriale dal dicembre 1997.
Al momento della presa a carico soffriva di una evidente e grave sindrome posttraumatica da
stress sicuramente in relazione con l'aggressione subita qualche settimana
prima. Si è progressivamente purtroppo assistito a un progressivo importante
peggioramento del quadro psicopatologico complessivo nel senso di una
depressione cronica grave con sintomi psicotici, altamente invalidante dal
profilo socio relazionale e che ha necessitato anche l'ospedalizzazione del
paziente in ambito specialistico (Clinica __________, dal 18 maggio al 17
giugno 1999) con risultati purtroppo solo parziali. Sottolineo per altro come
la grave sintomatologia depressiva conviva tuttora con sintomi
sicuramente riconducibili alla sindrome posttraumatica da stress di cui si è
detto sopra (ricordi intrusivi, momenti di marcata paura ed ansia, evitamento
di tutto ciò - spazi, persone e cose - che gli ricorda l'aggressione subita).
Segnalo come il paziente non abbia in precedenza mai sofferto di altri o analoghi disturbi della sfera
psichiatrica.
Ci si può allora chiedere il perché di una
evoluzione così preoccupante dal profilo
prognostico e per certi versi atipica. Mi sembra che il tutto sia almeno in
buona parte spiegabile e ruota alle possibili interpretazioni che il signor
__________ (ma non solo lui, le ricordo a questo proposito un articolo in merito apparso sul Corriere del Ticino
in data 18 novembre 1997) ha dato a proposito dei possibili perché dell'aggressione
subita e che l'hanno profondamente scosso, rimettendo in discussione una ben
precisa scelta e filosofia di vita.
In Ticino dal 1972, il signor __________ si è ben
inserito nella nostra realtà senza peraltro dimenticare la sua gente e la sua
terra. Un uomo di fede che si è impegnato in mille modi per creare ed
organizzare la Comunità __________ che vive nel nostro Cantone. Se ne è fatto
uno scopo di vita, al servizio degli altri, con risultati che l'hanno
ampiamente ricompensato degli sforzi profusi. Così ad esempio nel Luganese sono
attualmente circa una cinquantina le famiglie __________ che fanno capo alla
comunità e che si ritrovano insieme. Senza dimenticare che - segno tangibile di
riconoscimento del suo impegno - il signor __________ è stato per una
quindicina di anni (più o meno tra il 198 ed il 1995 presidente della Comunità
__________.
Or bene, forse non a torto, il paziente non
esclude neanche oggi che l'aggressione subita abbia
valenze politiche, nell'ambito di un sempre più aperto conflitto anche nel
nostro paese fra diverse etnie quali quella turca, curda e aramaica, un
conflitto politico tra etnie, ma anche all'interno delle diverse etnie col
crearsi di diverse fazioni politiche. Quella comunità solidale e di fede che
lui stesso ha contribuito a creare è stata forse vittima di odii intestini e in
tal senso andrebbe forse interpretata l'aggressione subita. Un'aggressione
insomma che non solo l'ha desecurizzato (da cui la sindrome posttraumatica da
stress), ma che nel contempo l'ha obbligato a rimettere in discussione sé
stesso e le sue scelte di vita. Da qui la gravissima sintomatologia depressiva,
reattiva al trauma subito e di bilancio.
Non a caso, sono questi temi che riaffiorano con
regolarità nella buona relazione terapeutica che ha instaurato con me.
Per concludere, rispondendo alla sua ultima
domanda, posso affermare che letta in questi termini la reazione del paziente
al trauma subito è da ritenersi sicuramente comprensibile" (doc. _).
Nel corso del mese di settembre 1999, l'insorgente è
stato periziato presso l'__________, specificatamente dal dottor __________
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
sostanza, lo psichiatra interpellato dall'assicuratore LAINF convenuto ha manifestato l'opinione secondo cui i disturbi
psichici di cui __________ è portatore, possono ormai essere soltanto in parte
inquadrati in una sindrome posttraumatica da stress:
"
Zusammenfassend liegt also nur eine teilweise
unfallbedingte psychische Störung vor, welche in Ermangelung einer
vorbestehenden psychischen Störung und einer fast allen Menschen in
Verzweiflung stürzenden Dramatik der Ereignisse am 13. November 1997 eher immer
kleinere Rolle spielt. Eine posttraumatische Belastungstörung liegt also nur
noch zum Teil vor. Die nun vorliegende depressive Störung hat daher andere
(biologische, konstitutionelle) Ursachen und das Geschehen vom November 1997
lässt sich diesbezüglich problemlos und vollständig wegdenken, wenngleich die
Möglichkeit besteht, dass der Überfall vielleicht als Auslöser und Gelegenheitsursache
in Frage kommen könnte. Die Möglichkeit erreicht aber nicht den Grad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit, weshalb nur ein teilweiser natürlicher
Kausalzusammenhang zwischen der jetzt vorliegenden schweren depressiven Störung
und dem Ereignis vom 13. November 1997 konstruiert werden kann" (cfr. doc. _, p. 16)
"
Stellt die Verarbeitung des Unfallereignisses
als solches an den psychischen Beschwerden überwiegend
wahrscheinlich/möglicherweise zumindest eine Teilursache dar? Ihre Begründung?
Ja. Die Verarbeitung des Unfallereignisses ist
für die jetzt vorgebrachten Beschwerden überwiegend wahrscheinlich wenigstens
eine Teilursache, wenngleich nach einer anfänglichen Besserung sich der Zustand
des Versicherten wieder verschlechterte und ganz allgemein jedem Menschen
innewohnende Selbstheilungskräfte dazu führen, dass auch die spontanen Verläufe
von posttraumatischen Belastungsstörungen insofern günstig sind, als dass die
rein unfallbedingten Beschwerden und Symptome mit der Zeit nachlassen und in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch ganz verschwinden. Arbiträr würde ich den
unfallbedingten Anteil der heutigen Beschwerden auf 50% beziffern" (cfr. doc. _, risposta al quesito n.
5).
La __________, da parte sua, ha lasciato aperta la
questione di sapere se le turbe psichiche accusate
dall'assicurato costituiscono una naturale conseguenza dell'evento
infortunistico del 13 novembre 1997, avendo essa negato, in un secondo tempo,
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata.
Alla luce
della documentazione specialistica agli atti, lo scrivente TCA ritiene che si
possa ammettere che fra le turbe psichiche lamentate da __________ e
l'infortunio del novembre 1997, esiste una relazione di causalità naturale. In
questo ordine d'idee, appare dunque senz'altro superfluo che il TCA abbia ad
ordinare la richiesta perizia medica giudiziaria.
Questa
Corte, beninteso, non ignora il fatto che il dottor __________ ha sostenuto che gli attuali disturbi sono solo
parzialmente da ricondurre al suddetto evento traumatico. Al proposito, va,
nondimeno, ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È
sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia
pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca,
in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid.
3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, SZS 2/1994, p. 101).
Per
impegnare la responsabilità della _________ è, tuttavia, ancora necessario che
il nesso di causalità sia pure adeguato, questione squisitamente
giuridica che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF
115 V 133ss..
2.9. La dinamica
del suddetto evento traumatico non è oggetto di contestazione fra le parti e,
del resto, risulta chiaramente dal rapporto di polizia giudiziaria 30 gennaio
1998:
"
(…).
Quella sera, 13.11.1997 verso le ore 1830,
__________ era passato a prendere il padre __________ al termine del lavoro
presso la Gioielleria __________ a __________, per poi fare rientro a casa.
Giunti in __________, parcheggiavano la vettura, una __________ di colore nero,
targata TI __________, dinanzi all'abitazione.
Era già buio e sugli scalini che portano
all'entrata dello stabile, poco oltre alcuni container per i rifiuti, avevano
notato due individui, fermi.
Mentre i __________ stavano salendo i primi
gradini, erano stati repentinamente aggrediti da quei due uomini.
I due malintenzionati avevano dapprima fatto uso
di uno spray irritante, indirizzato al volto dei __________, immediatamente
dopo avevano iniziato a percuoterli, anche utilizzando a tal scopo almeno un
manganello.
I __________ avevano reagito, gridando aiuto; in
particolare mentre il __________ aveva cercato di sottrarsi all'aggressione, il
padre __________ aveva ripetutamente colpito in testa uno degli aggressori.
Costoro, poco dopo, si erano allontanati, abbandonando sul posto sia la
bomboletta spray che il manganello.
Durante l'aggressione, gli autori non avevano
minimamente mostrato interesse agli effetti o eventuali averi delle vittime, e
non avevano parlato. L'unica parola, proferita da uno dei due, all'indirizzo
del compare, era stata "cacialöm" (foneticamente) che potrebbe
corrispondere a "cacalum", espressione turca che significa
"scappiamo"" (doc.
_).
Parimenti incontestata é la gravità del danno alla
salute organica subito dal ricorrente: una frattura non dislocata del terzo
prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una ferita lacerocontusa alla fronte
(cfr. doc. _).
Conformemente
ad un'affermata giurisprudenza, la qualifica degli infortuni va effettuata
secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (cfr. RAMI 1995 U215, p.
90ss.; DTF 115 V 139 consid. 6).
Sulla
scorta della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio
occorso a __________ in data 13 novembre 1997 può tranquillamente essere
classificato fra gli infortuni di grado medio, e ciò conformemente ad una
recente giurisprudenza federale. In effetti, nella sentenza 21 giugno 1996 in
re P. T. - parzialmente pubblicata in RAMI 1996 U256, p. 215ss. - il TFA ha
proceduto ad un'identica classificazione, trattandosi di un'assicurata
aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha
tentato di strangolarla (cfr. consid. 6b/bb).
Del
resto, lo scrivente TCA ha deciso nello stesso modo nella sentenza inedita 27
giugno 2000 in re G. T. c/ Winterthur Assicurazioni, riguardante un infortunio
in cui un'assicurata, mentre transitava all'interno di un sottopassaggio, è
stata assalita da tergo da uno sconosciuto, che le ha finalmente scippato la
borsetta. Durante l'aggressione, l'interessata ha avuto modo di scorgere che
l'individuo teneva in mano un oggetto tagliente, oggetto che le era stato
appoggiato al collo. Essa ha finalmente riportato due graffi all'emicollo
destro ed un graffio superficiale al dorso della mano sinistra.
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7..
Analogamente
a quanto stabilito dalla nostra Corte federale nella succitata pronunzia 21
giugno 1996 in re P.T., in concreto, non può certamente essere negato il
carattere piuttosto impressionante dell'aggressione. Ciò nondimeno, nessuno
degli altri fattori menzionati al considerando 2.7.
appare soddisfatto, così come pertinentemente osservato dall'assicuratore
infortuni convenuto in sede di risposta di causa (cfr. V, p. 8).
Il TCA
ritiene necessario puntualizzare che - contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente
- a differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione
al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, nel senso che solo queste ultime vanno considerate.
Se ne
deduce che l’infortunio del 13 novembre 1997 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è sofferente. In
siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.
Concludendo,
nella misura in cui la __________ ha negato al qui ricorrente il diritto ad
ulteriori prestazioni assicurative, l'impugnata decisione su opposizione non
presta il fianco ad alcuna censura, di modo che essa merita d'essere
integralmente tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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