AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.71
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00071
mm
Lugano
23 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 giugno 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
gennaio 1999, __________ - allora vice-gerente del
negozio __________ sito __________ di sosta di __________ - è stata urtata alla
parte superiore centrale del capo dalla vetrina del banco dei formaggi,
improvvisamente abbassatasi, riportando sostanzialmente una contusione cranica.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha corrisposto regolarmente le
prestazioni assicurative.
1.2. In data 3
novembre 1999, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato una ricaduta
dell'evento traumatico del gennaio 1999 (cfr. doc. _).
Con
certificato 15 novembre 1999, il dottor __________ ha attestato che la sua
paziente accusava delle cefalee e delle cervicalgie post-traumatiche associate
ad uno stato ansioso-depressivo reattivo (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge, inoltre, che __________ è entrata in cura, a partire
dall'8 novembre 1999, del Servizio psico-sociale di __________, con la diagnosi
di "sindrome post-traumatica da stress" (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale 24 marzo 2000, ha negato la propria responsabilità relativamente
ai disturbi fatti valere con l'annuncio di ricaduta 3 novembre 1999 (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. ), l'_________, in data 21 giugno 2000, ha in sostanza ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 20 ottobre 2000, , sempre patrocinata dall',
ha essenzialmente chiesto che il TCA abbia ad accertare che i disturbi psichici
lamentati costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio
assicurato.
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Le discrepanze delle citate valutazioni mediche
presupponeva dunque un accertamento anche da un punto di vista psichico. La
__________, richiamando la vigente dottrina (in particolare, DTF 114 V 305
consid. 5b), ha ritenuto con la controversa decisione su opposizione di
lasciare irrisolta la citata divergenza.
La ricorrente si è dunque sottoposta ad una
perizia specialistica presso il dott. med. __________, FMH in psichiatra e
psicoterapia. La perizia - non trasmessa alla __________ - porta la data 2
ottobre 2000 ed è allegata al presente atto ricorsuale. Lo specialista conferma
ora in modo categorico che "vi è un chiaro nesso tra il disturbo
posttraumatico da stress di questa paziente e l'infortunio del 6 gennaio 1999".
(…).
La ricorrente nel riporre dei formaggi nella
vetrina banco-frigo del negozio, è stata colpita alla testa dalla struttura
metallica del vetro che impedisce il contatto dei clienti con gli alimenti
esposti.
Il vetro in oggetto ha un peso di circa 30 chili,
largo circa 2 metri e, se alzato nella necessità di rifornire il banco-frigo
alimenti, si colloca ad una altezza di circa 1 metro e 80 centimetri.
In rapporto al peso e alla superficie del
medesimo, il vetro si ripone nella posizione usuale - se non trattenuto
manualmente - con un importante vettore di velocità in quanto non rallentato da
appropriati "ammortizzatori".
L'impatto del vetro sulla ricorrente accovacciata
all'altezza della merce, è stato violento. Dal rapporto del 19 gennaio 1999 del
dott. med. __________ rileviamo infatti che "la paziente ha avuto una
visione bilateralmente offuscata in modo transitorio" pur senza
perdere conoscenza.
Nella sua dinamica tanto violenta quanto
proditoria, l'evento infortunistico del 6 gennaio 1999 è certamente collocabile
nella categoria degli infortuni di grado medio che si avvicinano alla categoria
superiore.
La spettacolarità dell'infortunio (si può infatti
verosimilmente argomentare che vista la dinamica stessa dell'infortunio la
ricorrente potesse temere una propria decapitazione) così come il decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (ad esempio,
cefalee posttraumatiche, stato ansioso-depressivo, associato ad ansia, angoscia
e disturbi del sonno) rispondono pienamente alle circostanze oggettive previste
dal lodevole.
Il nesso di causalità tra i disturbi lamentati
dopo il 1. ottobre 1999 e l'evento infortunistico del 6 gennaio 1999 è dunque
adeguato" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. La lite è
circoscritta alla questione di sapere se i disturbi psichici lamentati da
__________ si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con
l’evento traumatico assicurato.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle
turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici,
per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza
che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non
possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. Dagli atti
all'inserto emerge che __________, a far tempo dal novembre 1999, è entrata in
cura psichiatrica presso il Servizio psico-sociale di __________.
Dal
rapporto 25 gennaio 2000 della dottoressa __________ risulta, segnatamente, che
la ricorrente soffre di una sindrome post-traumatica da stress, patologia che
si trova in un nesso di causalità con l'infortunio 6 gennaio 1999 (cfr. doc.
_).
Dopo aver
ricevuto la querelata decisione su opposizione - nella quale l'__________ aveva
lasciato insoluta la questione a sapere se le turbe psichiche fossero da
ritenere una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato,
difettando, comunque, l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. doc. _, p. 4)
- l'insorgente ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, autore della perizia di parte 2 ottobre 2000
(versata agli atti sub doc. _).
Il
summenzionato specialista - dopo aver approfonditamente investigato __________
da un profilo psichico - ha confermato la diagnosi di "disturbo posttraumatico
da stress", in precedenza già posta dai medici del Servizio psico-sociale.
Il dottor
__________ ha poi espresso la seguente valutazione del caso:
"
(…).
In tutta questa situazione assai armoniosa e
senza complicazioni subisce in data 6.1.99 l'infortunio sul lavoro descritto negli atti. Dapprima sembrava una bagatella, pian
pianino e nonostante le rassicurazioni sul fatto che dal punto di vista fisico
non c'è niente, si rivela invece essere un evento assai difficile per
l'elaborazione di questa paziente.
La signora sviluppa un disturbo posttraumatico da
stress che è indubbiamente conseguenza del trauma stesso. Nel suo tentativo di
stare meglio sfortunatamente dà anche le dimissioni dal posto di lavoro e
smette di lavorare nel giugno 1999 con l'intenzione di cercarsi un'altra
attività che però non trova; e non può nemmeno trovare in quanto la sua
situazione psicofisica peggiora e a partire dall'ottobre 1999 viene di nuovo
considerata inabile al lavoro nella misura del 100%. In quel periodo consulta
pure il Servizio psico-sociale che fa la stessa diagnosi succitata ed i cui
operatori cercano di aiutarla con una terapia di sostegno ed una cura
farmacologica che allevia un po’ i sintomi ma che non li fa sparire.
Ora è incinta e perciò non vuole più prendere
medicine; ciò provoca attualmente peggioramento della sua sintomatologia.
È indubbio comunque che il suo disturbo psichico
sia unicamente conseguenza del trauma subito sul posto di lavoro, e ciò indipendentemente
dall'opinione della __________ che argomenta soprattutto sulla base di referti
fisici.
Il disturbo posttraumatico da stress non è
conseguenza diretta di una qualsiasi lesione fisica che deve per forza
esprimersi con sintomi fisici; è un avvenimento psichico che può colpire
chiunque. Nella letteratura vengono anche descritti fattori predisponenti che
però nel caso della paziente non esistono neppure.
È risaputo che la __________ fa molta fatica a
riconoscere conseguenze psichiche di incidenti sul lavoro e questo
atteggiamento a volte peggiora la situazione di alcuni pazienti in quanto si
"investe" sempre la parte fisica non intervenendo subito sulla parte
psichica anche se è risaputo che profilatticamente ciò sarebbe decisamente
auspicabile. Con un buon debriefing, per altro usato in qualsiasi caso di
catastrofe, si farebbero molto meno "vittime" fra coloro che
subiscono un incidente sul lavoro.
Ribadisco dunque che vi è un chiaro nesso tra
il disturbo posttraumatico da stress di questa paziente e l'infortunio del
6.1.99.
(…)"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Alla luce
delle indicazioni fornite dallo psichiatra privatamente consultato
dall'assicurata - il cui referto risulta essere senz’altro completo sui punti
litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione
della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b),
ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - non si può
che ammettere che le turbe psichiche accusate da _____si trovano in una
relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato dall'_.
2.7. Vista la
conclusione a cui il TCA è pervenuto al precedente considerando, non resta che
verificare l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto di natura giuridica
che dev'essere valutato alla luce dei criteri sviluppati dal TFA nella DTF 115
V 133ss.
La
dinamica del suddetto evento traumatico non è oggetto di contestazione fra le
parti. L'assicurata, accovacciata, stava riponendo delle forme di formaggio
nella vetrina-frigo del negozio presso il quale lavorava, quando lo sportello,
del peso dichiarato di una trentina di chili, si è improvvisamente richiuso,
urtandola alla parte superiore centrale del capo.
Dal rapporto ispettivo 21 dicembre 1999 risulta che
__________ - malgrado l'iniziale spavento ed un transitorio offuscamento della
vista - ha portato a termine la propria giornata lavorativa, siccome priva di
disturbi (cfr. doc. _).
Rientrata
al proprio domicilio, dietro suggerimento del marito, essa si è recata presso
il PS dell'Ospedale regionale di __________ (), i cui medici hanno constatato
una piccola tumefazione a livello parietale ed una lieve dolenzia al capo. Lo
status neurologico è stato giudicato nella norma. Nessun provvedimento
terapeutico è, per il resto, stato prescritto (cfr. doc. _).
Conformemente
ad un'affermata giurisprudenza, la qualifica degli infortuni va effettuata
secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (RAMI 1995 U215, p. 90ss.;
DTF 115 V 139 consid. 6).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso ad
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: secondo il TCA, si tratta tutt'al più di un infortunio di
media gravità all'interno della categoria media (cfr. STCA 18.3.1998 in re
M.F. c/ INSAI, in cui questa Corte ha proceduto ad un'identica qualificazione,
trattandosi di un assicurato colpito all'altezza della nuca e del collo da un travetto
del peso di circa 60 kg, che l'ha proiettato con violenza al suolo.
L'interessato aveva essenzialmente lamentato una distorsione del segmento
cervicale).
L'insorgente
non può essere affatto seguita, nella misura in cui pretende essere rimasta
vittima di un infortunio di media gravità al limite della categoria superiore
(per una fattispecie in cui il TCA ha riconosciuto l'esistenza di un infortunio
di tale grado, cfr. STCA 10.11.1998 in re E.S. c/ INSAI, concernente un
lavoratore che è stato travolto da una vettura che circolava ad una velocità di
60 km/h e sbalzato per una diecina di metri dal punto dell'impatto.
L'assicurato aveva finalmente riportato complesse lesioni al ginocchio destro
(rottura del legamento crociato anteriore prossimale e rottura della capsula
laterale con legamento collaterale destro)).
Non va
neppure ignorato il fatto che lo stesso dottor __________ ha affermato che
l'infortunio 6 gennaio 1999, di per sé, "… sembrava una bagatella
…" (cfr. doc. _, p. 7 - la sottolineatura è del redattore), anche se, in
seguito, ___________ ha presentato importanti difficoltà d'elaborazione.
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per
ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la
presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata
particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni
durante la cura) o l'intervento di più fattori.
Contrariamente
a quanto preteso dall'insorgente (cfr. I, p. 5), l'evento infortunistico del
gennaio 1999 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Per un
raffronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di simili
circostanze, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase
imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno
sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un
incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti
gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si
capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.), trattandosi di
un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte
di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente
al volto con un coccio provocando all’interessata varie contusioni e ferite da
taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA 2.8.1994 in re G., pubblicata in
RDAT I-1995, n. 73), oppure trattandosi di un operaio edile che si è visto
cadere addosso otto pesanti elementi di un'armatura, dai quali è stato
possibile liberarlo soltanto dopo circa sei minuti; l'assicurato ha riportato
contusioni alle vertebre lombari e toracali nonché diverse escoriazioni (STFA
13.11.1989 in re B., inedita).
Da parte
sua, il TCA ha recentemente riconosciuto la realizzazione di questo criterio,
relativamente ad un incidente della circolazione stradale, avvenuto
sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava
l'assicurato, ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130
km/h, allorquando la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente
spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha
dapprima sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla
carreggiata. A questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del
veicolo, il quale si è rovesciato sul tetto ed è scivolato trasversalmente sulla carreggiata per circa 200
metri, terminando la propria corsa contro un albero situato sul fondo di una
scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una distorsione al
rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella
zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock
emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo
dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di Basilea.
Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri,
frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura
della tibia destra, ematoma retro-peritoneale su
tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale,
lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della
parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad
una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura
dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con
posa di un fissatore esterno (cfr. STCA 4.9.2000 in re H.E. c/ INSAI).
ha riportato una semplice contusione cranica.
I medici
del PS dell'__________, che, per primi, visitarono l'assicurata, non andarono
oltre il diagnosticare una piccola tumefazione a livello parietale ed una lieve
dolenzia al capo (cfr. doc. _). Del resto, la TAC cerebrale eseguita in data 20
gennaio 1999 (doc. _), così come la risonanza magnetica cerebrale del 16
settembre 1999 (doc. _), hanno permesso d'escludere la presenza di una
qualsivoglia lesione post-traumatica.
Non si
può, pertanto, seriamente pretendere che la ricorrente abbia riportato delle
lesioni somatiche gravi oppure di una particolare natura.
In data
19 gennaio 1999, l'assicurata - visto il persistere di cefalee, accompagnate da
nausee - ha consultato il dottor , __________ di neurologia presso
l'.
Il succitato
specialista ha formulato la diagnosi di "cefalee post-traumatiche acute
(5.1) con componente tensiva (?)", in presenza di uno stato neurologico
completamente normale (cfr. doc. _). Dal profilo terapeutico, il dottor
__________ ha prescritto la somministrazione di Ponstan e di Lexotanil.
Il giorno
seguente, __________ è stata sottoposta ad una TAC cerebrale, sempre presso
l'__________, che ha dato un esito nella norma (cfr. doc. _).
L'11 maggio 1999 ha avuto luogo una nuova visita di
controllo presso il dottor __________. Dal relativo referto 12 maggio 1999
risulta che le cefalee si sono progressivamente attenuate, pur senza scomparire
del tutto, di modo che la ricorrente è stata in
grado di riprendere la propria attività lavorativa già a partire dal 24 gennaio
1999. Queste, per il resto, le considerazioni enunciate dal neurologo, con
particolare riferimento all'aspetto eziologico dei disturbi residuali:
"
(…).
La diagnosi che mi sembra più conforme a questo
quadro sintomatico è quella di una cefalea post-traumatica (poiché
apparsa in una relazione cronologica valida rispetto all'incidente), di tipo
tensivo in assenza di altre caratteristiche evocatrici d'altri tipi di
cefalea dopo trauma (tipo vascolare intracranico, extracranico; emicrania
post-traumatica; cefalea disautonomica; cervicalgie e cefalee di tipo whip
lash).
In questo senso ho proposto alla paziente una
terapia medicamentosa a base di Seroten R25 mg (posologia da adattare in
funzione della risposta e della tolleranza), la cui durata per una reale azione
preventiva dovrebbe situarsi almeno tra 1 e 3 mesi. Ho ben detto alla paziente
che, benché si tratti di una medicazione antidepressiva, è lo scopo antalgico
il principale ricercato in questa situazione.
A questo proposito in passato, la paziente (poco
dopo il suo arrivo in CH) aveva presentato "sintomi depressivi" che
non avevano richiesto interventi medici. Attualmente, pur non presentando
sintomi depressivi (o ansiosi) evidenti, la paziente deve far fronte a
molteplici attività. Se si considera la possibilità di un sovraccarico
psichico, non è escluso che l'interruzione della sua professione possa agire
favorevolmente sul divenire delle cefalee anche se quest'elemento non è certo.
In co-terapia, ho prescritto 9 sedute di
fisioterapia di mobilitazione dolce e massaggi del rachide cervicale per
cercare d'agire in modo complementare sulla supposta origine tensiva delle
cefalee.
Non ho spiegazioni evidenti riguardo "ai
sintomi sensitivi soggettivi" descritti trattandosi d'un elemento al quanto
atipico. Non penso che si tratti di un disturbo consecutivo alla compressione
di un ramo cutaneo visto che poi l'esame della sensibilità anche nei dermatomi
C1-C4 destri è assolutamente normale" (doc. _).
Nel corso
dell'estate 1999, si è assistito ad un peggioramento della sintomatologia, con
quotidiani episodi di cefalea fronto-parietale, ciò che ha portato all'annuncio di ricaduta 3 novembre 1999 (inabilità
lavorativa a far tempo dal 1° ottobre 1999 - cfr. doc. _).
In data
14 settembre 1999, __________ è stata nuovamente visitata dal dottor
__________, il quale ha, come ormai di consueto, constatato uno status
neurologico assolutamente normale e predisposto - rilevata "… un'evidente
preoccupazione da parte della paziente riguardo alla prognosi legata a queste
cefalee …" (cfr. doc. _) - un esame di risonanza magnetica, rivelatosi anch'esso perfettamente nella norma (cfr. doc. _).
All'inizio
del mese di novembre 1999, la ricorrente si è rivolta al Servizio psico-sociale
di __________, per la cura di una sindrome post-traumatica da stress,
caratterizzata da uno stato ansioso depressivo associato ad ansia, angoscia e
disturbi del sonno (cfr. doc. _, p. 2).
Il 21
marzo 2000, l'assicurata si è sottoposta ad una visita medica di controllo
presso il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha avuto modo di sottolineare la profonda
discrepanza esistente fra i reperti oggettivabili, da un lato, ed i disturbi
soggettivamente accusati da __________, dall'altro, discrepanza da ricondurre,
di tutta evidenza, ad un sovraccarico psicogeno.
"
L'esame clinico e radiologico effettuato in data
odierna hanno permesso in primo luogo di escludere la presenza di lesioni
strutturali al rachide cervicale in generale, di natura post-traumatica in
particolare. Dal punto di vista anamnestico la paziente non annovera di per sé
stesso neppure dei disturbi al collo facendo per contro notare
l'intensificazione di quelli al capo nei movimenti bruschi della testa e talvolta
la loro estensione nella regione retro-auricolare fino alla base del capo.
Dalla dinamica dell'evento infortunistico del
6.1.1999 non trova conferma la nozione di una contusione cervicale come per
esempio riportata nel certificato medico LAINF del dr. _____ del 27.12.1999. La
sindrome cervicale, se presente a quel momento, anche riportata nel certificato
medico del 15.11.1999 è nel frattempo regredita in maniera completa non
essendovene traccia alcuna all'esame odierno. Da notarsi per inciso come il dr.
__________, che ha avuto occasione di visitare la
paziente a più riprese dal momento dell'infortunio, non ha mai accennato nei
suoi referti a disturbi del rachide cervicale.
Per quanto concerne i disturbi del capo da
notarsi in primo luogo che l'insieme degli esami clinici e paraclinici non
hanno messo in evidenza nessuna alterazione non solo delle strutture
intra-craniche ma anche e soprattutto già soltanto della calotta cranica.
Questo malgrado il colpo da parte del bordo metallico della vetrina chiusasi
dopo un tragitto stimato di circa 1.5 metri di altezza.
Malgrado la mancanza di alterazioni strutturali
sia extra- che intra-craniche il decorso viene caratterizzato da
un'amplificazione progressiva dei disturbi, praticamente silenti subito dopo
l'evento in parola, altamente invalidizzanti a decorrere dall'estate 1999. In
effetti, come riportato nel rapporto d'ispezione del 21.12.1999 anche in data
odierna la paziente conferma e si sorprende di non aver avuto inizialmente
nessun disturbo e di essersi presentata al servizio di Pronto soccorso
dell'Ospedale __________ su consiglio del marito solo per rassicurarsi. Le
annotazioni mediche fatte in quel frangente fanno riferimento ad una leggera
dolenzia senza necessità alcuna di misure terapeutiche specifiche e
preconizzano solo eventualmente un controllo presso il medico curante. Sulla
base di queste constatazioni si può ritenere che malgrado la spettacolarità
dell'evento (chiusura di una vetrina sulla testa della paziente dopo un caduta
di circa 1.5 metri) l'entità effettiva del trauma non sia stata particolarmente
rilevante. Lo stesso dr. _______ già nella relazione del 19.1.1999 esprime
un'incertezza sulle caratteristiche dei disturbi cefalgici accusati dalla
paziente. Dubbio che si ripropone regolarmente anche nei referti specialistici
redatti in seguito.
Vi è attualmente una grande discrepanza tra il
peggioramento dei disturbi accusati dall'autunno del 1999, rispettivamente
l'entità dei disturbi attuali da una parte ed i referti effettivamente oggettivabili,
rispettivamente non oggettivabili dall'altra. In
questo contesto ritengo senz'altro opportuna la presa a carico della signora
__________ da parte degli specialisti del Servizio Psico-sociale.
Concretamente:
-
Dal punto di vista somatico la paziente non
presenta attualmente nessun referto clinico e radiologico evocatore di una
sindrome cervicale.
-
Non vi sono dei postumi infortunistici
oggettivabili sia endo- che extra-cranici che possano venire messi in
correlazione con il grado della causalità preponderante con il significativo
peggioramento dei disturbi accusati dalla paziente a partire
dall'estate/autunno 1999, rispettivamente con l'entità dei disturbi attuali.
-
Per quanto attiene al disturbo psichico, la
valutazione dell'adeguatezza risulta essere di competenza
amministrativo/giuridica"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte ritiene
che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura
medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico
errato che ha notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico,
ricordato ancora che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi
di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409).
Neppure
il criterio dell'incapacità lavorativa particolarmente lunga è, del resto,
soddisfatto. Al proposito, va osservato che _______ ha potuto riprendere il
proprio lavoro già a far tempo dal 24 gennaio 1999 - quindi a distanza di poco
meno di tre settimane dall'evento traumatico assicurato - a fronte di una
graduale attenuazione delle cefalee (cfr. doc. _:
"Progressivamente, a distanza dal trauma del 07.01.1999, le cefalee si
sono attenuate in modo che la paziente ha potuto riprendere la sua attività
lavorativa al 100% dal 24.01.1999").
Se,
successivamente, per la precisione a partire dall'estate del 1999, la
ricorrente non è più stata in grado d'esercitare un'attività lavorativa, non è
certamente a causa dei postumi somatici dell'infortunio del gennaio 1999
- che, peraltro, non è stato possibile oggettivare - ma piuttosto in ragione di
una progressiva sovrapposizione di problemi di natura psichica.
Infine,
sapere se il criterio dei dolori somatici persistenti sia o meno soddisfatto
non è qui determinante, siccome questo criterio, da solo, non sarebbe comunque
sufficiente per ammettere l'adeguatezza della relazione di causalità fra
l'evento infortunistico del 6 gennaio 1999 e le turbe psichiche accusate
dall'insorgente.
Se ne
deduce che il suddetto infortunio non ha avuto, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui _________ ancora attualmente soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, essere ammessa.
Nella
misura in cui l'__________ ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente alle turbe di natura psichica accusate dalla ricorrente,
l'impugnata decisione su opposizione 21 giugno 2000 merita senz'altro tutela da
parte di questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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