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Numero d'incarto:
35.2000.51
Data decisione, Autorità:
25.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00051
mm/gm
Lugano
25 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 30 giugno 2000
interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 marzo 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso:
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 28 agosto 2000 della
parte convenuta;
richiamata la perizia del 14 agosto 2001
del dott. ________________ (cfr. Doc. XVI);
rilevato che le parti sono giunte
direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________
revoca la decisione del 22.10.1999 e la decisione su opposizione del 28.3.2000.
-
L'__________
riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio
notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle
legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le
rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.
-
La
__________, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatta e autorizza
lo stralcio dai ruoli della lite.
-
La
presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata
in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.
-
Dato quanto precede le parti si dichiarano
fuori causa.
(e meglio come alla transazione inviata in
data 23 ottobre 2001 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la
causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella
causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421;
DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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