AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.49
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00049
mm
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 aprile 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
novembre 1999, la ditta __________ ha comunicato all'__________
che il suo dipendente, __________, è divenuto inabile la lavoro a far tempo dal
9 novembre 1999, a causa di un gonfiore al ginocchio destro (cfr. doc. _).
Con
certificato 10 novembre 1999, il medico curante dell'assicurato ha attestato la
presenza di una "gonalgia acuta dx in ginocchio già traumatizzato nel 1991"
(cfr. doc. _). Il dottor __________ ha affermato, inoltre, che potrebbe
trattarsi di malattia professionale, vista l'attività svolta dal suo paziente.
Con
certificato medico 28 dicembre 1999, lo stesso dottor __________ ha posto la
diagnosi di "gonalgia acuta dx con edema articolare - riacutizzazione di
vecchio trauma" (cfr. doc. _).
Il caso è
stato chiuso a far tempo dal 22 novembre 1999, data a partire dalla quale
l'assicurato ha ritrovato una piena abilità lavorativa (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 27 gennaio 2000, l'Istituto assicuratore ha negato il proprio
obbligo contributivo, facendo valere che non si sarebbe in presenza né di un
infortunio, né di una lesione corporale parificata ad infortunio né, infine, di
una malattia professionale. D'altro canto, l'__________ ha pure sostenuto che i
disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio destro non si trovano neppure in
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del 1992 (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta e dall'assicurato (cfr. doc. _) e dalla __________
(doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 5 aprile
2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 21 giugno 2000, __________ o, patrocinato dall'avv.
___, ha chiesto che l'affezione da lui lamentata al ginocchio destro
venga assunta dall' a titolo di malattia professionale, osservando, in
particolare, quanto segue:
"
(…).
Una prima considerazione sorge spontanea alla
luce di attestazioni mediche che ci illuminano in tal senso, allorquando nel
caso di specie ci si chiede se una borsite possa arrecare danni riflessi od
indotti nella parte posteriore del ginocchio, ebbene il malessere si può
irradiare o diffondere in maniera capillare, soprattutto quando si tratta di
una fase acuta come nel nostro caso, in tutto l'arto.
Per questo motivo strumentale ci sembra, oltre
che poco chiara, la posizione assunta dalla __________ che addirittura si
spinge a far acquisire certezza di prova alle stesse parole del ricorrente
speculandoci: "Sintomatico è poi il fatto che lo stesso curante si è
limitato ad indicare che è possibile che si tratta di una malattia
professionale", ergo la probabilità non ci da la certezza richiesta per
cui semplicisticamente nessuna affezione morbosa che dia diritto ad un
indennizzo riconosciuto dalla legge.
In conclusione va detto che i disturbi lamentati
non solo hanno le proprietà tipiche della borsite ma anche la natura stessa del
disturbo è direttamente collegata alla malattia professionale che si riscontra
proprio in quei casi in cui il soggetto assumendo una obbligata posizione da
origine ai persistenti dolori, elementi tutti riconosciuti in modo
inconfutabile da medici italiani.
Va ancora detto, seguendo la logica dell'istituto
che tanto si decanta nell'apprezzamento di prove mancanti quali dovrebbero
essere queste prove, pienamente apportate e facilmente riscontrabili, se per
petizione di principio nulla chiarendo si afferma aprioristicamente con una serie
di tergiversazioni che nessuna prova è stata addotta, quando la prova è insita
nello stesso decorso dei fatti e della malattia.
In base a quanto assunto attraverso la fugace
disamina profusa nel presente ricorso la situazione processuale appare di facile
dispiegazione giuridica oltre che medica e per questi fatti e motivi il
ricorrente riservandosi ogni e più ampio sviluppo in fatto e diritto nel
seguito della procedura in ragione degli articoli di legge in materia di
assicurazioni di infortuni"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. IV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’__________ debba o meno
essere tenuto a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza dei
disturbi al ginocchio destro annunciatigli nel novembre 1999, e ciò a titolo di
malattia professionale.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; DTF 108 V 160; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 67ss.).
2.4. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p.
318ss., consid 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora precisato che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in causa sia almeno 4 volte più alta per una categoria
professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 116 V 136,
consid. 5c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
2.5. Parimenti a
quanto vale secondo la giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio, colui
che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non
adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se
vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305
consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 n. U 86 pag. 50; STFA 1.12.1992 in
re O. non pubbl.).
2.6. Ritornando
al caso di specie, si osserva che __________ - tanto in sede d'opposizione
(cfr. doc. _) quanto in sede di ricorso - ha preteso essere affetto da una borsite
al ginocchio destro, provocata dalla sua attività di parchettista. Con ciò,
l'assicurato ha, implicitamente, chiesto l'applicazione del cpv. 1 dell'art. 9
LAINF, giacché la borsite figura nell'elenco delle malattie provocate da lavori
di cui all'allegato 1 all'OAINF.
Al
riguardo, questa Corte constata come nessun medico abbia mai posto, in realtà,
la diagnosi di borsite. Deve, pertanto, trattarsi di una semplice convinzione
personale dell'assicurato, così come, del resto, risulta chiaramente dal
rapporto ispettivo 1° dicembre 1999 (cfr. doc. _: "A mio modo di vedere,
si tratta di una borsite perché il gonfiore era circoscritto alla rotula del
ginocchio destro e facendo pressione sul gonfiore si udivano degli scrosci come
se ci fosse dentro dell'acqua" - la sottolineatura è del redattore).
Con il
proprio certificato 10 novembre 1999, il dottor ________, medico curante di
__________, ha affermato che il suo paziente lamentava una gonalgia acuta a
destra e che l'articolazione si presentava arrossata e edematosa (cfr. doc. _).
Lo stesso dottor , chiamato dall' a compilare il
certificato medico LAINF, ha confermato, una volta di più, che l'assicurato
presentava una gonalgia acuta destra con edema articolare, senza, dunque, fare
alcuna menzione all'esistenza dei pretesi "scrosci"
né, tantomeno, alla diagnosi di borsite (cfr. doc. _).
Il medico
di circondario dell'Istituto assicuratore convenuto, il dottor ,
spec. FMH in chirurgia, ha, d'altra parte, osservato che il fatto che il dolore
fosse localizzato nella regione posteriore del ginocchio - così come
esplicitamente dichiarato dall'assicurato all'ispettore dell' (cfr.
doc. _) - permette di escludere, già di per sé, la diagnosi di borsite (cfr.
doc. _).
Il
patrocinatore dell'insorgente, da parte sua, ha cercato di relativizzare la
tesi difesa dal dottor __________, facendo valere che "… il malessere si
può irradiare o diffondere in maniera capillare, soprattutto quando si tratta
di una fase acuta come nel nostro caso, in tutto l'arto" (cfr. I, p. 3).
Al
proposito, lo scrivente TCA osserva, intanto, che __________ ha riferito
unicamente di dolori presenti nella regione posteriore del ginocchio e,
quindi, non di disturbi focalizzati nella sua parte anteriore, che si
irradiavano posteriormente (cfr. doc. _).
D'altro
canto, l'obiezione sollevata dall'avv. __________o, in realtà, non é altro che
una considerazione sprovvista di fondamento scientifico e, come tale, non può
certo infirmare le conclusioni, scientifiche, a cui é pervenuto lo specialista
interpellato dall'assicuratore infortuni.
Sulla
scorta di quanto precede, si deve ritenere che non è stato dimostrato, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, che __________ era affetto da una borsite
al ginocchio destro, di modo che il cpv. 1 dell'art. 9 LAINF non risulta essere
applicabile.
2.7. Vista la
conclusione a cui il TCA è pervenuto al precedente considerando, deve ancora
essere esaminato se la responsabilità dell'_______ non possa venire ammessa in
forza del cpv. 2 dell'art. 9 LAINF.
Dalla
querelata decisione su opposizione emerge che l'Istituto assicuratore convenuto
ha ritenuto insoddisfatte le condizioni di cui
all'art. 9 cpv. 2 LAINF, giacché non sarebbe stata provata la diagnosi di
"borsite". Inoltre, sempre a detta dell'__________, il dottor
__________ non sarebbe andato oltre il sostenere la possibilità che il suo
paziente presenti una malattia professionale (cfr. doc. _, p. 3).
Ora, il
fatto che, in concreto, l'esistenza di una borsite
non sia stata resa sufficientemente verosimile - ciò che il TCA stesso ha,
d'altronde, confermato al consid. 2.6. - preclude certamente l'applicabilità
dell'art. 9 cpv. 1 LAINF, ma non ancora quella del capoverso 2.
In questo
ordine d'idee, questa Corte non può seguire l'Istituto assicuratore convenuto
allorquando sostiene che "… visto che l'assicurato non ha presentato
un'affezione tipica per la propria professione [riferendosi con ciò alla borsite,
n.d.r.], (…) le condizioni di cui all'art. 9 cpv. 2 LAINF non sono date"
(cfr. doc. _, p. 3).
Ciò
nondimeno, non può essere ignorata la circostanza che, in casu, non è
stata formulata alcuna precisa diagnosi. Tale non può essere beninteso
considerata la diagnosi di "gonalgia" posta dal medico curante di
__________, nella misura in cui essa è unicamente riferita ai sintomi,
specificatamente al dolore localizzato al ginocchio, senza fare alcuna luce sulle relative cause.
Va da sé
che non essendovi già chiarezza riguardo alla diagnosi, diviene impossibile
discutere circa l'aspetto eziologico del danno alla salute.
Oltre a
ciò, vi è da osservare come il dottor __________ si sia espresso in termini di mera
possibilità riguardo alla questione di sapere se i disturbi accusati dal
ricorrente costituiscono la manifestazione di una malattia professionale ai
sensi di legge (cfr. doc. _). Va qui ricordato che la giurisprudenza esige che
fra l'affezione e la professione esercitata esista un nesso di causalità
addirittura qualificato, ritenendo soddisfatta tale condizione quando
l'affezione è stata provocata dall'attività professionale almeno nella
misura del 75% (cfr. consid. 2.4.).
Successivamente,
lo stesso medico curante ha, comunque, abbandonato la tesi della malattia
professionale, per sostenere, apparentemente, quella della ricaduta dell'evento
traumatico del 7 gennaio 1992 (cfr. doc. _).
In
ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.5. - constatato
come __________ non sia affatto riuscito a rendere perlomeno verosimile
l'esistenza dei singoli elementi costitutivi della nozione di malattia
professionale - lo scrivente Tribunale non può fare altro che constatare
l'assenza di prove e, finalmente, respingere il gravame 21 giugno 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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