AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.4
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00004
mm
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
febbraio 1998, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di
costruzioni __________ in qualità di autista - è rimasto vittima di un
incidente della circolazione avvenuto in territorio del Comune di __________.
Dal rapporto di polizia 27 marzo 1998 emerge, infatti, che l'autocarro alla guida del quale si trovava __________
è entrato in collisione frontale con un secondo automezzo che, per evitare il
tamponamento di una colonna ferma di autovetture, aveva invaso la corsia di
contromano (cfr. doc. _).
A seguito
del ricordato evento traumatico, l'infortunato ha riportato fratture a livello
della tibia sinistra e del radio destro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 9 agosto 1999, l'Istituto assicuratore,
esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, ha dichiarato
__________ totalmente abile al lavoro a far tempo dal 3 maggio 1999 (cfr. doc.
_), e ciò a conferma di una precedente comunicazione informale (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 29 settembre
1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _). Da un lato, tenuto conto della situazione organica oggettiva,
__________ andrebbe ritenuto in grado di riprendere l'esercizio della sua
originaria attività professionale, dall'altro, i disturbi psichici da lui
presentati non potrebbero essere posti a carico dell'assicuratore LAINF,
giacché non costituirebbero una conseguenza adeguata dell'infortunio del
febbraio 1998.
1.3. Con
tempestivo ricorso 3 gennaio 2000, __________,
patrocinato dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato
a corrispondergli indennità giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità
lavorativa anche dopo il 3 maggio 1999 nonché a procedere a degli ulteriori
accertamenti medici riguardo al suo stato fisico e psichico per determinare se
è opportuno instaurare altre terapie (cfr. I, p. 9).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Sulla scorta dei principi di legge e
giurisprudenziali sopra citati, e con riferimento al caso concreto, il
ricorrente ritiene che la censurata decisione su opposizione della __________,
mediante la quale è stato sospeso il versamento dell'indennità giornaliera, si
palesa manifestamente infondata e financo arbitraria.
Intanto dagli atti medici risulta che
l'assicurato lamenta ancora disturbi al ginocchio sinistro che lo costringono a
spostarsi con l'ausilio di stampelle, nonché dei dolori nella regione
lombosacrale; egli presenta altresì un fastidioso ronzio all'orecchio e una
grave problematica psichica riguardo la quale si dirà più avanti.
Per rimanere alla problematica organica
oggettiva, l'assicurato non può certo essere ritenuto abile al lavoro in misura
completa nella sua originaria professione di autista di automezzi pesanti
(autocarri e/o trax).
Contrariamente al parere del medico di
circondario __________A, il dott. __________ ha infatti attestato un'inabilità
al lavoro totale anche dopo il 3 maggio 1999 (cfr. il rapporto intermedio doc.
_).
Già in precedenza tale medico curante aveva
rilevato tale inabilità lavorativa a seguito di politrauma e problematica
depressiva, motivata, fra l'altro, dalla circostanza che il paziente dopo il
sinistro non era più stato in grado di "caricare" normalmente la
gamba sinistra (si sposta tutt'ora solo con stampelle).
Tenuto conto che gli autocarri e macchinari pesanti
da costruzione hanno una frizione abbastanza dura, il medico curante
sconsigliava la ripresa di tale genere di attività lavorativa, anche per
ragioni di sicurezza (cfr. doc. _).
Aggiungasi che il medico curante ha confermato il
proprio parere di inabilità lavorativa con certificato 30 agosto 1999 (doc. _),
che già si trova agli atti allegato allo scritto doc. _ del precedente
patrocinatore dell'assicurato.
Da tale certificato medico 30 agosto 1999 si
evince il seguente quadro clinico (le sottolineature sono nostre):
"Lamenta ancora importanti dolori
provenienti dal ginocchio sinistro che lo rendono incapace a spostarsi senza le
due stampelle. È pure sorto ultimamente, e questo causato soprattutto per il
cronico uso di stampelle, un problema lombosacrale.
Clinicamente noto uno stato depressivo,
un'importante zoppia con risparmio della gamba sinistra e un'ipotrofia della
coscia sinistra (circonferenza 15 cm al di sopra della rotula a destra:
55.5 cm, a sinistra: 53 cm). Dolenza alla rima mediale al ginocchio sin., che
del resto non mostra nessun segno clinico di infiammazione o gonfiore.
Indurimento della muscolatura paralombosacrale innanzitutto a sinistra,
distanza dita-suolo: 30 cm.
Le lamentele pronunciate dal paziente
sembrano essere giustificate.
Conosco il signor _______ dal 1988 per diversi
problemi causati da incidenti (cadute, contusione lombare, ecc…). Il paziente
ha sempre tentato di riprendere il suo lavoro il più presto possibile.
Ha sempre lavorato anche con problemi algici
cronici provenienti da una lesione alla spalla sinistra, dove è stato operato
due volte.
Come già menzionato anteriormente non escludo
che una parte dei disturbi al ginocchio sin. sia dovuta al materiale d'osteosintesi
Il paziente è attualmente seguito dal
servizio psicosociale di __________per i gravi problemi depressivi sorti negli
ultimi mesi.
Propongo una perizia in sede universitaria".
Contrariamente a quanto ritenuto dalla
__________, alla luce di tale certificato medico, l'assicurato deve venir
ritenuto tuttora inabile al lavoro nella sua precedente professione di autista
di mezzi pesanti (autocarri, trax, ecc.), che esigono particolari
sollecitazioni degli arti inferiori e superiori, nonché alla colonna
lombosacrale.
Considerato che negli atti dell'incarto vi sono
due pareri medici a dir poco contrastanti (da una parte quello del medico di
circondario che ritiene l'assicurato abile al lavoro in misura integrale, e
dall'altro quello del medico curante che ritiene viceversa totalmente esclusa
tale capacità), è indispensabile far capo ad un terzo parere medico (se del
caso ad una perizia in sede universitaria, come suggerito dal dott. __________,
cfr. doc. _), ciò che il ricorrente postula espressamente già sin d'ora.
Tale perizia permetterà di accertare una volta
per tutte la causa dei problemi fisici che affliggono tuttora l'assicurato e
che gli impediscono la ripresa dell'attività lavorativa; si potrà altresì
chiarire l'ulteriore cura medica, in particolare se è il caso di procedere alla
rimozione del materiale di osteosintesi, risp. se occorre instaurare altre
terapie.
Di transenna si rileva che con scritto 28 ottobre
1999 (doc. _) il medico curante ha sottoposto al dott. med. __________,
_________ d'ortopedia presso l'Ospedale __________, una lista di domande
riguardo lo stato di salute e la ripresa della precedente attività lavorativa
dell'assicurato: il ricorrente si riserva di produrre tale rapporto non appena
ne sarà entrato in possesso.
… Ma anche nella denegata ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse prevenire al convincimento che la situazione organica
oggettiva dell'assicurato non comporti, di per sé, un'inabilità lavorativa, non
v'è chi non veda come tale inabilità deve venire certamente confermata a
seguito della grave problematica psichica di cui soffre attualmente
l'assicurato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla __________
nella decisione su opposizione (consid. N. 3, pagg. 4 e 5), la responsabilità
dell'Istituto per tali disturbi psichici è senz'altro data, poiché trattasi di
problematica riconducibile al grave sinistro occorso all'assicurato il 27
febbraio 1998.
Giova premettere che, come rilevato dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, quello della causalità tra l'infortunio e i
problemi psichici sorti dopo lo stesso, è materia molto complessa e controversa
("sehr heikel"; cfr. Thomas Locher, op. cit., pag. 310, N. 9).
Come noto la __________ risponde per le
conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale solo nella misura
in cui esiste un nesso causale naturale ed adeguato con l'evento assicurato.
… (…).
… Con riferimento al caso concreto, è
innanzitutto pacifico che l'assicurato presenta una grave problematica
psichica, in particolare depressione e ansia.
Tale circostanza è attestata da numerosi
certificati medici agli atti (doc. _), dove si parla esplicitamente di
depressione reattiva.
Nel rapporto intermedio 29 luglio 1999 (doc. _)
il medico curante ha in particolare riferito che
"La sintomatologia con cenni aggressivi e
di disperazione è talmente aumentata che il paziente stesso mi ha chiesto di
cercare aiuto. Sarà convocato dal Servizio psicosociale di __________. Dal
punto di vista medico globale il paziente rimane inabile al lavoro al 100% dal
07.06.99"
Tale rapporto è stato confermato dal medico
curante con certificato 30 agosto 1999 (allegato al doc. _), nel quale si
riferisce che
"il paziente è attualmente seguito dal
Servizio psicosociale di __________ per i gravi problemi depressivi sorti negli
ultimi mesi".
Non si può d'altra parte escludere che tali disturbi
psichici siano favoriti dalla presenza di acufeni, fischianti continui
nell'orecchio destro che rendono l'assicurato nervoso e irascibile, circostanza
ripresa pure nel rapporto visita di cortesia doc. _).
Sembrerebbe deporre in tal senso l'opinione del
dott. __________ in __________, specialista FMH in orecchio-naso-gola, il quale
ha confermato con certificato 1. settembre 1998 (doc. _) che
"in fase posttraumatica presenza di
acufeni fischianti continui, endocranici, irritanti, con aumento dell'aggressività
verso i familiari".
È d'altra parte pure il medico di circondario
__________ che ammette nel suo rapporto 1. marzo 1999 (doc. _) l'esistenza
"dal punto di vista psichiatrico di
disturbi ansiosi non specifici. Per quanto attiene alla prognosi a lungo
termine viene fatto notare come il paziente cumuli un certo numero di fattori
di rischio di evoluzione verso la cronicità dei disturbi e verso un'invalidità".
… Alla luce di tutto quanto precede è pertanto
pacifico che la grave problematica psichica dell'assicurato è data: resta
quindi da esaminare se fra la stessa e il sinistro del 27 febbraio 1998 esista
un nesso di causalità adeguata.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla __________
nella censurata decisione su opposizione, l'assicurato ritiene che la risposta
a tale quesito sia senz'altro positiva.
Intanto, con riferimento alla citata
giurisprudenza del Tribunale federale, va rilevato che la __________ ha
erroneamente classificato il sinistro occorso all'assicurato nella categoria
dei casi di media gravità, limitandosi a negare genericamente tutti i criteri
idonei a fondare un nesso di causalità adeguata, senza nemmeno esaminarli nel
dettaglio.
Il ricorrente ritiene invece che l'incidente
della circolazione, nel quale è rimasto suo malgrado vittima, sia tutt'altro
che da bagatellizzare e debba invece venir collocato nella categoria dei casi
gravi, nei quali la causalità adeguata deve di principio essere riconosciuta.
A sostegno di tale convincimento depongono
numerose circostanze che la __________ nemmeno ha preso in considerazione e ciò
in violazione alla massima inquisitoria che vige nel diritto delle
assicurazioni sociali.
Innanzitutto dal rapporto di polizia prodotto sub
doc. _ e dal rapporto d'intervento del Corpo pompieri di _______ (doc. _), si
evince che lo scontro frontale fra i due automezzi pesanti è stato
particolarmente spettacolare e drammatico, tant'è vero che per far fronte allo
stesso si è assistito ad uno spiegamento di uomini e mezzi fuori dall'ordinario
(polizia scientifica, corpo pompieri al completo con speciali apparecchiature,
elicottero e medico REGA, autolettiga __________, ecc.).
Se si esamina la documentazione fotografica
relativa al sinistro, in particolare la foto N. 7 della polizia scientifica
allegata al rapporto doc. _, si comprende lo stato in cui è stata ridotta la
cabina di guida nella quale si trovava l'assicurato al momento dell'impatto
frontale: non sorprende affatto che egli abbia potuto subire uno squilibrio del
proprio stato d'animo a dipendenza di tale infortunio.
Anche le lesioni riportate a seguito del sinistro
sono particolarmente gravi, trattandosi di politrauma con diverse fratture agli
arti e contusioni varie, non da ultimo alla zona lombo-sacrale e cervicale, ciò
che è attestato dai certificati medici agli atti: l'assicurato riesce a
spostarsi con sicurezza solo con l'ausilio di stampelle.
Il fatto che l'assicurato abbia in passato già
subito due infortuni di una certa rilevanza (incarto N. __________) nella zona
lombosacrale, non esclude di per sé il nesso
causale adeguato fra il nuovo sinistro e i disturbi attualmente lamentati.
Anche la durata della cura medica è stata
rilevante, essendosi protratta per circa un anno e mezzo, durante il quale
l'assicurato è stato sottoposto a numerosi esami medici e trattamenti di varia
natura, che possono pure aver influito sul suo stato psichico, così come il
fastidioso fischio all'orecchio di cui soffre attualmente.
Aggiungasi che l'assicurato si sente vittima
innocente, poiché il suo stato invalidante è stato provocato da un altro
conducente, senza nessuna responsabilità da parte sua.
Sulla scorta di quanto precede l'assicurato
ritiene che l'infortunio da lui subito debba in tutti i casi venir classificato
come grave con conseguente riconoscimento della causalità adeguata fra lo
stesso e i disturbi psichici attualmente lamentati.
Ma anche qualora, per denegata ipotesi,
l'infortunio dovesse venir classificato nella categoria intermedia, non v'è chi
non veda come risultano adempiuti diversi fattori elencati nella giurisprudenza
del Tribunale federale per ammettere l'esistenza di un nesso causale adeguato
fra l'infortunio e i disturbi attualmente presenti.
La perizia medica postulata dal ricorrente potrà
far luce riguardo tali aspetti; considerato che l'assicurato è attualmente in
cura presso il Servizio psicosociale di __________, è altresì opportuno
richiamare da tale ufficio l'intero incarto relativo all'assicurato" (I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VII).
1.5. In replica,
__________ ha ribadito la necessità che il TCA abbia, da un lato, a richiamare
l'incarto del Servizio psico-sociale di __________ e, dall'altro, ad ordinare
una perizia medica giudiziaria "… per accertare il reale stato di salute
fisico e psichico (…) nonché il nesso causale tra gli attuali disturbi psichici
e il sinistro del 27 febbraio 1998" (cfr. IX).
1.6. In data 16
giugno 2000, l'assicurato è stato sottoposto alla rimozione del materiale d'osteosintesi,
intervento eseguito in degenza (dal 26 giugno al 1° luglio 2000) presso
l'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).
L'__________,
da parte sua, ha preso a proprio carico i costi dell'operazione e la relativa
incapacità lavorativa.
1.7. Il 14
dicembre 2000, l'Istituto assicuratore convenuto ha emanato una decisione
formale, mediante la quale la ricaduta originata dal summenzionato intervento
operatorio è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 3 agosto 2000 (cfr.
doc._).
Il
succitato atto amministrativo è stato confermato con decisione su opposizione
22 gennaio 2001 (cfr. doc. _), nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.
1.8. In corso di
causa, questa Corte ha provveduto a richiamare dal Servizio psico-sociale di
__________ l'intero incarto riguardante __________ (XXI).
Analoga
richiesta è stata presentata all'UAI (cfr. XX).
Alle
parti è stata concessa facoltà di prendere visione della documentazione
raccolta (cfr. XXIV).
in
diritto
2.1. In casu, lo scrivente TCA è chiamato ad
esaminare se è a torto o a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto - a
fronte dei soli postumi dell'evento 27 febbraio 1998 - ha riconosciuto
__________ totalmente abile al lavoro a far tempo dal 3 maggio 1999.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla
cura appropriata dei postumi d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.3. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 p. 106 consid. 2, U27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si
possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.4.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133,
in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione
degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi
direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente
importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la
personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio
avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri
fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua
eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.5. In concreto,
non è contestata la circostanza che __________ lamenti dei disturbi tanto
organici che psichici.
Onde
favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà
in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.5.1. Affezioni
somatiche
2.5.1.1. Dall'impugnata
decisione su opposizione emerge che l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto
conto della situazione organica oggettiva - ha dichiarato __________ abile al
lavoro in misura completa a decorrere dal 3 maggio 1999. Così facendo, l'__________
si è essenzialmente rimesso alle risultanze della visita di controllo 24 marzo
1999 eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:
"
Per quanto attiene agli antecedenti personali e
al referto clinico vedi esame medico-circondariale del 1° marzo 1999.
Paziente riconvocato in data odierna per
discutere dell'ulteriore procedere alla luce del referto scintigrafico dell'8
marzo 1999.
In occasione di questo esame si è potuto
chiaramente mettere in evidenza la scomparsa dei segni scintigrafici evocatori
di un processo algo-distrofico al ginocchio sinistro.
Sulla base di questo referto e con riferimento al
quadro clinico effettivamente oggettivabile al ginocchio non viene sicuramente
più ritenuto necessario l'uso di stampelle.
Per quanto attiene all'aspetto ortopedico, osteo-articolare,
il paziente viene di riflesso ritenuto nuovamente abile al lavoro nella misura
del 50% a decorrere dal 6 aprile 1999 e nella misura completa a partire dal 3
maggio 1999. Il periodo di abilità lavorativa
parziale viene volontariamente prolungato sull'arco di 1 mese al fine di
permettere al paziente un reinserimento progressivo nel processo lavorativo. Da
valutarsi in questo contesto le considerazioni espresse nel rapporto del dr. __________
del 15 dicembre 1998 sul ruolo potenziale esercitato da fattori concomitanti
non infortunistici"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Facendo
un passo a ritroso nel tempo, va osservato che l'assicurato, durante il periodo
3 novembre-5 dicembre 1998, è rimasto degente presso l'Hôpital de __________,
dove ha fatto oggetto d'approfonditi accertamenti pluridisciplinari, oltre che
di misure a carattere riabilitativo.
Queste le
considerazioni espresse dal PD dott. __________ t, spec. FMH in fisiatria e
riabilitazione, contenute nel rapporto medico d'uscita 15 dicembre 1998:
"
__________ présente un état douloureux avec
impotence fonctionnelle du genou G, 9 mois après ostéosynthèse
d'une fracture comminutive de la métaphyse proximale du tibia G è la suite d'un
grave accident de la circulation.
Sur le plan strictement traumatologique,
l'évolution est favorable avec une bonne consolidation de la fracture du
plateau tibial sans signe d'incongruence articulaire ne de déplacement
secondaire ni de défaut d'axe du pilon tibial. Les investigations de l'état
douloureux du MIG ont abouti au diagnostic d'algoneurodystrophie de stade III.
La perte musculaire du MIG correspond à une amyotrophie par sous-utilisation.
Le patient a reçu du Miacalcic 100 U sous cut. 1 x/jour pendant 3 semaines
ainsi qu'une perfusion d'Arédia 60 mg. La physiothérapie a permis de travailler
le renforcement musculaire par thérapie manuelle et par électrostimulation avec
du Compex. Le traitement a permis une bonne récupération de la masse musculaire
de la cuisse G. Le patient a acquis une meilleure endurance et la
symptomatologie douloureuse est objectivement mieux tolérée, La poursuite de la
physiothérapie est indispensable.
Le bilan psychiatrique a retenu le diagnostic de
troubles anxieux non spécifiés. Dans les circonstances actuelles, un état de
stress post-traumatique au sens strict du terme ne peut plus être admis. Le
patient ne se remémore plus constamment de l'accident et l'anxiété résiduelle
n'est pas gravement pathologique. Nous avons introduit un traitement de Xanax
0.25 mg 3x/jour.
Le pronostic à long terme reste réservé. Le
patient collabore relativement peu et la douleur étant subjectivement vécue
comme un handicap fonctionnel majeur, elle limite l'efficacité de la prise en
charge thérapeutique. D'autre part, le patient cumule un certain nombre de
facteurs de risque d'évolution vers la chronicité des plaintes et vers
l'invalidité. Notamment dans ses antécédents professionnels, on relève des
accidents de travail mineurs dont un conflit assécurologique avec expertise
__________ en 1989. D'autre part, le terrain psychologique marqué par une
tendance à l'exagération et à la diffusion des plaintes et le contexte actuel
qui est celui d'un 3ème traumatisme grave, suivi d'une longue incapacité de
travail et du développement de l'algoneurodystrophie assombrissent le
pronostic. Au vu du risque de désinsertion professionnelle, la poursuite de la
prise en charge multidisciplinaire reste essentielle.
Ce patient souffre depuis son accident aussi de
cervico-dorsalgies. Les examens radiologiques conventionnelles ne montrent pas
de lésion sous-jacente du rachis. Ces douleurs sont compatibles avec un
syndrome vertébral post-traumatique. Parfois cette symptomatologie douloureuse
irradie à la face antérieure du thorax. Lors d'une crise douloureuse, l'ECG et
les enzymes cardiaques sont restés dans la norme. Afin d'exclure une pathologie
digestive haute chez ce patient aux antécédents de maladie ulcéreuse
récidivante, nous avons procédé à une oesophagogastroduodénoscopie. Cet examen
a montré une petite hernie hiatale tout à fait calme et une gastrite chronique
non érosive avec rares hélicobacter pylori.Nous avons introduit un traitement
anti-acide avec Antra 40 mg 1 x/jour et une antibiothérapie avec Flagyl 500 mg
3 x/jour et Klacid 250 mg 2 x/jour pendant 10 jours.
Le bilan __________ donne les mêmes conclusions
du Dr. __________. Il s'agit d'acuphènes post-traumatiques pour les quelles
nous n'avons pas malheureusement de proposition thérapeutique particulière. Par
ailleurs, le status __________ est normal. L'audiogramme montre une surdité de
réception centrée sur 6'000 Hz en relation probablement avec de nombreuses
années d'exposition au bruit des machines de chantier.
Les examens de laboratoire ont objectivé une
augmentation des transaminases. Les sérologies pour l'hépatite A, B ou C se
sont révélées toutes négatives. L'US abdominal a permis d'observer une stéatose
hépatique.
Nous avons procédé à un examen urologique en
raison d'une prostate de taille augmentée, d'aspect homogène avec une
calcification centrale à l'ultrason sans résidu post-minctionnel. Le diagnostic
retenu est celui de prostatite chronique. Un traitement de Ciproxin 500 mg 2
x/jour pendant 6 semaines a été introduit (stop le 8.01.99)"
(doc. _,
p. 4).
In data 1° marzo 1999 - dietro
sollecitazione del dottor __________ di __________, spec. FHM in medicina
interna (cfr. doc. _) - __________ è stato visitato dal
dottor __________, il quale ha, segnatamente, fatto stato di una discrepanza
fra reperti oggettivabili e disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato:
"
STATO LOCALE
Il paziente si presenta alla consultazione munito
di 2 stampelle. Pur affermando di non poter camminare senza le stesse,
offrendogli il braccio, rispettivamente la mano con possibilità di appoggio, il
paziente non esercita praticamente nessuna pressione con gli arti superiori:
esso può venire condotto praticamente con il solo dito indice.
Mancanza inoltre di callosità ad ambedue le mani.
Gamba sinistra
calma, nessun indizio clinico evocatore di un residuo algo-distrofico.
Ginocchio calmo, nessun versamento, liberamente mobile.
Marcata dolenzia focale, ben circoscritta e
limitata ai processi spinosi rachide medio-toracale, senza contrattura alcuna della
muscolatura para-vertebrale lungo praticamente tutta l'estensione del rachide
(compresa la regione lombare).
Polso destro
calmo, liberamente mobile, asserito dolente sotto sforzo, ma non alla mobilizzazione
passiva.
VALUTAZIONE
Limitandosi all'aspetto ortopedico, vi sono
effettivamente degli aspetti contraddittori tra quanto clinicamente obiettivabile
e quanto soggettivamente espresso o dimostrato dal paziente.
Vedi per esempio in questo contesto
l'affermazione da una parte di non poter camminare senza appoggiarsi su
qualcosa (a casa un mobile, all'esterno le stampelle) e dall'altra la mancanza
praticamente assoluta di forza esercitata dagli arti superiori conducendo il
paziente con l'ausilio di un solo dito, così come la mancanza di callosità al palmo
di ambedue le mani (non compatibile con l'uso di due stampelle da praticamente
1 anno!).
Prima tuttavia di prendere posizione su
potenziali ulteriori misure terapeutiche, rispettivamente sulla capacità
lavorativa, ho ritenuto opportuno prevedere direttamente un nuovo esame scintigrafico
osseo trifasico, al fine di quantificare l'evoluzione delle alterazioni di
carattere algo-distrofico precedentemente messe in evidenza.
(…).
Il fatto che il paziente affermi, rispettivamente
voglia dimostrarmi non essere neppure in grado di portare con sé due film
radiografici di 30x40 cm, peraltro piegabili, non rispecchia certamente le
reali limitazioni somatiche del paziente. Questo dato di fatto lascia tuttavia
calare un forte dubbio sul grado di collaborazione attiva che il paziente è
disposto a fornire nel processo di reinserimento professionale"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Grazie
all'esame scintigrafico eseguito il 5 marzo 1999 presso il Servizio cantonale
di radio-oncologia e medicina nucleare dell'Ospedale regionale di __________,
si è potuta accertare l'assenza di segni evocatori di una algodistrofia (doc.
_).
Il 24
marzo 1999 ha avuto luogo la visita circondariale di controllo a cui si è fatto
accenno in precedenza, al termine della quale __________ è stato dichiarato
completamente abile al lavoro a contare dal 3 maggio 1999 (cfr. doc. _), posizione
che è stata formalizzata con decisione del 9 agosto 1999 (cfr. doc. _).
Il dottor
__________ ha ancora avuto modo di esprimersi riguardo alle condizioni di
salute del ricorrente, prendendo posizione in merito al contenuto del
certificato 30 agosto 1999 del dottor __________, prodotto, quest'ultimo, in
sede d'opposizione (cfr. doc. _: "Lamenta ancora importanti dolori
provenienti dal ginocchio sinistro che lo rendono incapace a spostarsi senza le
due stampelle. È pure sorto ultimamente, e questo causato soprattutto per il
cronico uso di stampelle, un problema lombosacrale. Clinicamente noto uno stato
depressivo, un'importante zoppia con risparmio della gamba sinistra e
un'ipotrofia della coscia sinistra (circonferenza 15 cm al di sopra della
rotula a destra: 55.5 a sinistra: 53 cm). Dolenzia alla rima mediale al
ginocchio sin., che del resto non mostra nessun segno clinico di infiammazione
o gonfiore. Indurimento della muscolatura paralombosacrale innanzitutto a
sinistra, distanza dita-suolo: 30 cm. Le lamentele pronunciate dal paziente
sembrano essere giustificate. (…)."):
"
Per quanto attiene agli antecedenti personali
vedi in particolare il rapporto peritale del dr. __________ del 15.12.1998,
esame medico-circondariale dell'1.3.1999 e del 25.3.1999.
Di fronte alla scomparsa completa di segni scintigrafici
evocatori di un processo algo-distrofico, in relazione con l'aspetto ortopedico
ed osteo-articolare il paziente veniva ritenuto nuovamente abile al lavoro
nella misura del 50% a decorrere dal 6 aprile 1999, riconoscendo pure in
maniera molto generosa tale inabilità parziale fino al 3 maggio 1999 al fine di
permettere al paziente un reinserimento progressivo nel processo lavorativo.
Il certificato medico del 30 agosto 1999 allegato
alla lettera del rappresentante legale del paziente non apporta nuovi elementi
di giudizio rispetto a quanto contenuto negli atti a nostra disposizione.
Vengono in particolare sollevati i seguenti
punti:
- Necessità di spostarsi con 2 stampelle
Il dr. __________ non fa riferimento ad alcuna
giustificazione di tale "dato di fatto". Anzi, esso fa per contro
chiaramente notare come il ginocchio non presenti nessun segno clinico di
infiammazione o gonfiore. Anche la differenza di trofismo della muscolatura
delle cosce rimane costante confrontando i valori citati il 30 agosto 1999, con
quelli del referto peritale del 15.12.1998.
- Asportazione del materiale d'osteosintesi
La pratica chirurgica corrente permette di
escludere praticamente con certezza il ruolo del materiale d'osteosintesi nei
disturbi soggettivi accusati dal paziente. Questo con riferimento non solo
all'innumerevole casistica infortunistica, ma pure all'esperienza quotidiana
delle osteotomie infra-condilari, intra-legamentari di deviazione assiale degli
arti inferiori (stesso tipo di materiale, stessa localizzazione). Da notarsi
infine che il risultato dell'esame scintigrafico permette pure di escludere uno
scollamento, rispettivamente un processo infiammatorio/infeziosi in sede del
materiale.
Da una parte quindi un intervento di asportazione
del materiale di osteosintesi non è ragionevolmente suscettibile di condurre ad
un miglioramento significativo dei disturbi, esso comporterebbe per contro
un'ulteriore traumatizzazione (iatrogena) di una parte del corpo sede di
importanti disturbi soggettivi senza correlato oggettivabile. Nel rapporto
medico del 29.7.1999 lo stesso dr. ______ fa per altro notare che il paziente
non è comunque pronto attualmente a sottomettersi ad un tale intervento.
Il dr. __________ mette chiaramente in relazione
questo disturbo con l'uso prolungato delle stampelle. Da notarsi nuovamente in
questo contesto l'assenza di un chiaro substrato somatico oggettivabile che
giustifichi in maniera plausibile e ragionevole l'uso delle stampelle.
L'influenza di tali disturbi nel quadro clinico
complessivo presentato dal paziente veniva già puntualizzata nel referto
peritale del 15.12.1998. In questo contesto, una contribuzione non
insignificante può pure venire ritrovata nella perdita del posto di lavoro per
avvenuto licenziamento prima dell'evento infortunistico in parola.
La descrizione positiva senza riserve fatta dal
dr. __________ il 30 agosto 1999 contraddice in maniera palese quanto affermato
dallo stesso medico nella lettera del 3 febbraio 1999: "il 29.1.1999 ha
avuto un colloquio con la fisioterapista (abbastanza disperata): il paziente è
troppo passivo, ritiene che certe lamentele siano poco "Nachvollziehbar".
Anche nel referto peritale del 15.12.1998, viene fatto un riferimento specifico
e puntuale sulla scarsità di collaborazione da parte del paziente. L'apice di
tale dato di fatto viene rappresentato dall'asserita impossibilità di poter
portare 2 film radiologici di 30 X 40 cm (vedi referto del 1° marzo 1999).
Nell'ambito dell'insieme degli atti a nostra
disposizione concernenti il signor __________, degno di osservazione in questo
contesto quanto riferito dal dr. __________ nel rapporto intermedio del
13.3.1990: "per me la cura è terminata in quanto ha poco senso continuare
senza la necessaria collaborazione del paziente".
Sulla base di quanto precede il certificato
medico del dr. __________ del 30.8.1999
non comporta quindi nuovi elementi di giudizio.
Per quanto attiene all'aspetto ortopedico osteo-articolare,
in relazione con l'evento infortunistico del 27.2.1998, viene confermata una
capacità lavorativa completa a decorrere dal 3.5.1999"
(doc. _).
Nel corso
del mese di dicembre 1999 - successivamente all'emanazione dell'impugnata
decisione su opposizione - __________ ha privatamente consultato il PD dott.
__________, __________ del Reparto d'ortopedia-traumatologia dell'Ospedale regionale di __________. Dopo aver
riconosciuto l'assenza di un reperto di natura organica suscettibile di
spiegare l'intensità della sintomatologia algica lamentata dall'insorgente
all'arto inferiore sinistro, il Prof. __________ ha raccomandato l'asportazione
del materiale di osteosintesi ancora in sede, prevedendo, peraltro, un
probabile completo ripristino della capacità lavorativa dell'assicurato:
"
…
In risposta alle vostre domande possiamo valutare
il caso come segue: da un punto di vista clinico e radiologico non si può
trovare una causa prettamente organica del quadro algico che impedisce al
paziente di caricare normalmente la gamba sx. Un'asportazione del materiale
di osteosintesi sarebbe da prendere in considerazione, i disturbi del materiale di osteosintesi possono essere imprevedibili e non
presentano una sindrome algica costante. L'attuale abilità lavorativa è
limitata ora a causa dei dolori ed è probabilmente da aumentare alla normalità
dopo asportazione del materiale di osteosintesi"
(doc. _ -
la sottolineatura).
La rimozione del materiale d'osteosintesi ha
effettivamente avuto luogo nel corso della degenza 26 giugno-1° luglio 2000
(cfr. doc. _). L'intervento operatorio - a dispetto
di quanto preventivato sia dal dottor __________ sia dal PD dott. __________ -
non si è comunque rivelato atto a migliorare lo stato di salute del qui
ricorrente (cfr. doc. _), circostanza puntualmente sottolineata dal dottor
__________ nel referto relativo alla visita di controllo del 18 ottobre 2000:
"
(…).
Come affermato ripetutamente in occasioni
diverse, il decorso post-operatorio ha chiaramente dimostrato come
l'asportazione del materiale d'osteosintesi non sia stata suscettibile di
cambiare significatamente l'entità ma neppure la localizzazione dei disturbi
accusati dal paziente.
Complessivamente, per quanto attiene giustamente
all'asportazione del materiale d'osteosintesi, può senz'altro essere ritenuto
raggiunto lo stato quo sine in presenza di un referto clinico che rispecchia
quello già descritto in precedenza.
Anche all'esame odierno, come peraltro pure fatto
notare dal dr. __________, il reperto oggettivabile non spiega l'importante
entità della sintomatologia algica accusata dal paziente e soprattutto la
necessità di dover costantemente ricorrere ad almeno una stampella. Alfine di
chiarire ulteriormente questo aspetto specifico, approfittando dell'avvenuta
asportazione del materiale d'osteosintesi (e quindi di una diminuzione del
potenziale di artefatti), mi sono permesso di prevedere ancora uno studio di
risonanza magnetica del ginocchio presso l'Ospedale __________ il 2.11.2000"
(doc. _-
la sottolineatura è del redattore).
Del
resto, neppure le risultanze della risonanza magnetica del 2 novembre 2000 si
sono rivelate utili a spiegare, da un punto di vista oggettivo, gli invalidanti disturbi accusati da __________ alla
gamba sinistra:
"
(…).
La risonanza magnetica del ginocchio sinistro,
effettuata il 2.11.2000, rivela unicamente la presenza di alterazioni a livello
del corno posteriore di ambedue i menischi, così come un'immagine del legamento
crociato anteriore compatibile con un pregresso stiramento senza tuttavia
interruzione dello stesso.
Nessuna evidenza per contro di versamento intrarticolare,
nessuna sicura lesione cartilaginea, nessuna alterazione della struttura ossea
intrinseca al piatto tibiale, rispettivamente ai condili femorali.
VALUTAZIONE
A conferma del quadro clinico, rispettivamente
delle considerazioni espresse in precedenza non solo in occasione dei diversi
esami medici-circondariali ma pure dal dr. __________ (vedi referto del
15.12.1999), anche l'attuale risonanza magnetica non permette di mettere in
evidenza nessun referto che correli con l'importante sintomatologia asserita
dal paziente.
Dal punto di vista terapeutico ritengo quindi
personalmente indicato scostarsi in maniera chiara dalla componente somatica
mettendo lo sforzo principale delle misure terapeutiche da adottarsi su quella psico-sociale.
In questo senso, le alterazioni meniscali
riscontrate alla risonanza magnetica non spiegano né la natura né tantomeno
l'intensità dei disturbi accusati dal paziente. Esse non generano neppure il
minimo versamento intrarticolare.
In concreto, così come fu il caso per
l'asportazione del materiale d'osteosintesi, un ulteriore intervento a questo
ginocchio non condurrebbe a nessun cambiamento sostanziale dei disturbi residui"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Dalle tavole processuali, specificatamente
dall'incarto che questa Corte ha provveduto a richiamare dall'UAI, emerge che
l'assicurato, durante il mese di gennaio 2001, ha fatto oggetto d'accertamenti pluridisciplinari
presso il Servizio d'accertamento medico dell'assicurazione invalidità
__________.
In questo
contesto, __________ è stato, fra l'altro, periziato dal profilo ortopedico dal
dottor __________, il quale ha diagnosticato uno stato dopo frattura comminuta
della tibia prossimale sinistra, una lombalgia su probabile discopatia L5/S1,
una tendomiosi cervico-scapolare, uno stato dopo frattura ed osteosintesi della
clavicola sinistra nel 1978 e, infine, una probabile artrosi acromio-clavicolare
sinistra. L'ortopedico ha definito credibili i disturbi lamentati
dall'assicurato, "… anche se esiste probabilmente la tendenza a
sopravalutarli" (cfr. rapporto 25.1.2001, p. 3, accluso alla perizia del
__________). __________ è finalmente stato giudicato non più in grado di
svolgere un'attività pesante, mentre, per
un'attività fisicamente leggera, l'abilità lavorativa dovrebbe raggiungere il 50%.
Per
quanto concerne l'arto inferiore sinistro, interessato dall'evento
infortunistico del febbraio 1998, gli accertamenti radiologici eseguiti dal
dottor __________ hanno messo in luce una situazione assolutamente normale
(cfr. rapporto 25.1.2001, p. 2: "Ginocchio sinistro ap/lat del 08.01.01:
esiti di frattura della tibia prossimale, di osteosintesi e di AMO, rapporti
articolari conservati, non evidenti alterazioni degenerative"). L'esame
clinico, da parte sua, ha permesso di confermare l'esistenza di dolori evocabili
alla palpazione ed alla mobilizzazione del ginocchio sinistro, senza però
essere illuminante riguardo alle cause (cfr. rapporto 25.1.2001, p. 2: "A
livello del ginocchio sinistro cicatrice mediale e laterale calma, assenza di
segni infiammatori e di versamento articolare. Dolori alla palpazione della
rima antero-mediale ed in minor modo antero-laterale. Dolori alla mobilizzazione
della rotula senza scricchiolii retropatellari. Mobilità del ginocchio limitata
e dolorosa con flessione/estensione a 95/0/0. Discreta lassità mediale, assenza
di instabilità antero/posteriore. Segno di Lasègue negativo. Riflessi patellari
simmetrici. La sensibilità viene dichiarata normale agli arti inferiori. Netta
atrofia del quadricipite sinistro").
2.5.1.2. Va osservato
che __________ lamenta una moltitudine di disturbi,
interessanti, con il passare del tempo, parti diverse del corpo.
Questo
TCA, per consolidata giurisprudenza,
deve, comunque, valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata
(cfr. STFA 30.9.1998 in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF 121 V 366 consid.
1b e STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1). Dal certificato medico 30 agosto 1999
del dottor __________, sanitario che sin dall'inizio ha seguito __________, si
evince che, al momento determinante, i disturbi erano localizzati all'arto
inferiore sinistro ed alla regione lombosacrale (cfr. doc. _).
È
incontestabile che __________ accusi, specialmente, dei disturbi a livello del ginocchio
sinistro.
A questo preciso riguardo,
in esito ai considerandi che precedono, il TCA ritiene che il parere espresso
dal medico di circondario dell'__________ (cfr., ad esempio, doc. _) possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
A questo punto, non è
superfluo ricordare come il TFA abbia stabilito che quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid.
2d; STFA 27 ottobre 1992 in re A. B. P.; STFA 13 febbraio 1992 in re M. O.;
STFA 13 maggio 1991 in re A. A.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). D'altro canto, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove,
é consentito, in linea di principio, che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne all'Istituto assicuratore. In casi particolari, pieno valore
può essere conferito alla valutazione dei medici dell'INSAI anche se essi non
hanno personalmente visitato l'assicurato, ma si sono pronunciati unicamente in
base agli atti (cfr. DTF 122 V 157ss.; RAMI 1999 U356,
p. 572; STFA 10.9.1998 in re E. R. c/ INSAI).
L'opinione
difesa dal dottor __________ ha il pregio di trovarsi in sintonia con quella
manifestata dall'insieme degli specialisti che hanno avuto modo di interessarsi
al caso ora sub judice, i quali non sono riusciti a sufficientemente
oggettivare un reperto somatico di natura post-traumatica, suscettibile di
spiegare la persistente sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato a
livello del ginocchio sinistro e, in ultima analisi, l'incapacità lavorativa
che ne deriverebbe.
Va fatto
accenno, in particolare, all'apprezzamento espresso dal PD dott. __________,
__________ del Reparto d'ortopedia-traumatologia dell'Ospedale regionale di
__________, il quale - interpellato dall'assicurato medesimo
con lo scopo, segnatamente, di chiarire l'eziologia dei disturbi alla gamba
sinistra (cfr. doc. _) - ha esplicitamente riconosciuto l'impossibilità di
"… trovare una causa prettamente organica del quadro algico che impedisce
al paziente di caricare normalmente la gamba sx", ipotizzando, finalmente,
che i disturbi potessero derivare dalla presenza ancora in sede del materiale d'osteosintesi
(cfr. doc. _). In realtà, asportato il suddetto materiale, i disturbi sono
rimasti praticamente immutati (cfr. doc. _).
Lo
scrivente Tribunale non ignora, beninteso, che il dottor __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, consultato nell'ambito degli accertamenti predisposti dall'UAI,
ha definito come credibili i disturbi accusati da __________ (cfr. rapporto
25.1.2001, accluso alla perizia del __________). Ciò non toglie, comunque, che
neppure il dottor __________ sia riuscito a far luce sulle cause di questi
disturbi.
Il TCA si
trova, dunque, confrontato ad un caso in cui i disturbi soggettivamente
risentiti dall'assicurato non hanno trovato sufficiente correlazione sul piano
oggettivo. In casi del genere, la decisione non potrà che essere sfavorevole
all'insorgente, nella misura in cui, non essendo stato possibile oggettivare,
da un profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può certo ammettere l'esistenza
di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato
(cfr., in questo senso, STCA 3.8.1998 in re F. P. c/ INSAI, 28.9.1998 in re H.
- c/ INSAI, 19.2.1999 in re I. A. c/ Zurigo Assicurazioni, 22.2.1999 in re G.
- c/ INSAI e 21.9.2000 in re M. P. c/ INSAI, confermata dal TFA con pronunzia
del 13.3.2001 e U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für
das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des
organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz
sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres").
Che i
disturbi lamentati dal ricorrente non trovino sufficiente correlazione sul
piano organico, é, del resto, stato confermato, seppur indirettamente, dalle
conclusioni a cui sono pervenuti gli psichiatri, a mente dei quali __________
presenta, fra le altre cose, anche una sindrome somatoforme da dolore
persistente (cfr. XXII 4 e rapporto 11.1.2001 del dottor __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, accluso alla perizia del __________).
Dagli
atti all'inserto emerge che l'insorgente soffre, inoltre, di disturbi al rachide
lombo-sacrale.
A mente
del medico curante di __________, l'infortunio 27 febbraio 1998 avrebbe giocato
un ruolo causale indiretto, nel senso che i disturbi sarebbero stati
provocati dal cronico utilizzo delle stampelle (cfr., per esempio, certificato
30.8.1999 del dottor __________ accluso al doc. _).
Da parte
sua, l'Istituto assicuratore convenuto, in primo luogo, ha evidenziato "…
l'assenza di un chiaro substrato somatico oggettivabile che giustifichi in maniera
plausibile e ragionevole l'uso delle stampelle" (cfr. doc. _). In secondo luogo, facendo riferimento a degli studi
scientifici, esso ha sostenuto che una differenza nella lunghezza degli arti
inferiori non comporta una sollecitazione maggiore della colonna vertebrale
(cfr. VIIbis, p. 4: "… secondo la letteratura medica internazionale,
affezioni a livello di un arto inferiore (dovuti allo scarico dell'arto o al raccorciamento
dello stesso) non sono in grado di generare un sovraccarico del rachide.
Nel caso di zoppia la fase di appoggio viene raccorciata mentre il tronco, la
testa e le braccia si spostano sul lato della parte affetta spostando pure di
conseguenza il centro di gravità del corpo al di sopra dell'arto leso con
riduzione dell'ampiezza delle forze muscolari richieste per mantenere
l'equilibrio, rispettivamente la bilancia del peso corporale (cf. Harrington e Harris:
Can "favouring" one leg damage the other? Editorial. J. Bone Joint Surg
(BR) 1994; 76-B: 516-520; Maque P.: Biomechanics of the knee, Springer Verlag, Stuttgardt;
Kap. 6: 123-131, 1976)").
Infine,
l'Istituto assicuratore convenuto ha pure negato che fra i disturbi alla
schiena e l'evento infortunistico assicurato vi sia un nesso di causalità diretto,
giacché una contusione delle parti molli della colonna vertebrale non lascia
postumi permanenti e lo status quo sine è considerato raggiunto al più
tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in caso di patologie degenerative),
dalla data dell'infortunio (cfr. VIIbis, p. 4).
A
prescindere dal fatto che,
effettivamente, l'uso di stampelle non si giustifica a fronte della situazione
oggettiva dell'arto inferiore sinistro, secondo lo
scrivente Tribunale è senz'altro condivisibile che i
disturbi al rachide lombo-sacrale non siano da ricondurre ad un loro cronico
utilizzo. In effetti, la tesi difesa dall'__________ trova piena conferma in
diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali.
Ad esempio, nella causa , sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000 [inc.
n. 35.1999.], i periti giudiziari, i dottori __________ e __________,
ambedue __________ presso la Clinica di
chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, hanno indicato che solo in casi
eccezionali lo zoppicare possa condurre ad un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es
eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache,
dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe
der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich
bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Ueberlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielweise
nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr
lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die
Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend
sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar"
(perizia
7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica
__________, p. 8s.).
Va da sé
che il caso di __________ non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori
__________ e __________. D'altro canto, i disturbi in sede lombo-sacrale sono
apparsi al più tardi nell'estate del 1999 (cfr. doc. _: certificato 30 agosto 1999
del dottor __________: "È pure sorto ultimamente, e questo
causato soprattutto per il cronico uso di stampelle, un problema
lombosacrale"), dunque a distanza di circa un anno e mezzo
dall'infortunio. Si tratta di un lasso di tempo manifestamente insufficiente,
posto come nella fattispecie poc'anzi evocata, la sindrome lombare è insorta
circa 8 anni dopo l'evento traumatico che ha interessato il piede
destro.
Si rivela
parimenti corretta l'opinione secondo cui i disturbi alla schiena di cui soffre
__________ non rappresentano una conseguenza diretta dell'evento assicurato.
Intanto,
dalle tavole processuali non emerge neppure che __________, in occasione del
noto infortunio, abbia riportato una contusione al rachide lombo-sacrale. Dal
certificato medico 30 marzo 1998 dell'Ospedale regionale di __________ risulta
infatti che l'assicurato lamentava, segnatamente, dolori alla gamba sinistra
fino al ginocchio, al polso destro, all'emitorace sinistro ed all'addome (cfr.
doc. _). Analoghe indicazioni si ritrovano, peraltro, nel rapporto d'uscita 27
marzo 1998 (cfr. doc. _). Inoltre, è già stato rilevato che l'insorgente ha
iniziato ad accusare dei disturbi in sede lombo-sacrale soltanto a partire
dall'estate del 1999, quindi con un periodo di latenza di circa un anno e mezzo
(cfr. doc. _). In precedenza, i disturbi erano localizzati altrove, per la
precisione nella regione della colonna alto-toracica/cervicale (cfr. doc. _).
Per inciso, va ricordato che la giurisprudenza del TFA insegna che, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova
del nesso di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U275, p.
188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b).
D'altra
parte, questa tesi è condivisa dalla dottrina medica dominante, a mente della
quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore
del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6
mesi, rispettivamente un anno (in presenza di patologie degenerative), a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali). Del resto, la summenzionata tesi
dottrinale è addirittura stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U363, p. 45ss.; STFA 31 dicembre
1997 in re L. consid. 4c [U125/97], 4 settembre 1995 in re M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, STFA 6 giugno 1997 in re C. inedita
[U131/96], in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata 3.4.1995 in
re O. [U194/94], ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato
dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare
causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale
- cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno
dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates
nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst,
Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Da
notare, qui di transenna, che l'Istituto
assicuratore convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente
ai disturbi della sfera __________ lamentati da __________, e ciò a titolo di malattia
professionale (cfr. VIIbis, p. 3 e doc. _; rapporto 22.11.1999 del dottor
________).
In
conclusione - tenuto esclusivamente conto dei postumi somatici oggettivabili
dell'infortunio 27 febbraio 1998 - lo scrivente TCA ritiene provato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 121 V 6 consid.
3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________
ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall'__________
nella decisione impugnata.
2.5.2. Affezione
psichica
2.5.2.1. __________
presenta indubbiamente dei seri disturbi di natura psichica.
Dall'incarto
che il TCA ha richiamato dal Servizio psico-sociale di __________ si evince,
segnatamente, che l'assicurato è entrato in cura psichiatrica già nell'agosto
1999, dietro segnalazione del suo medico curante (cfr., ad esempio, XXII 6:
"Conosciamo il signor __________ dal mese di agosto del 1999, in seguito
alla richiesta di consulto da parte del Dr. __________ che rilevava un quadro
di tipo depressivo. In effetti, il signor __________ presentava una
sintomatologia caratterizzata da una diminuzione dell'istinto vitale, labilità umorale
con pianti frequenti, disturbi della funzione ipnica; il quadro clinico era
completato da un generale aumento dello stato di allerta con ansia ingravescente,
accanto ad una sintomatologia algica a livello cervicale, lombosacrale e agli
arti inferiori. È stato quindi sottoposto a terapia farmacologica e sostegno
psicoterapeutico ottenendo solo un lieve contenimento degli aspetti sintomatici
sopra descritti").
I dottori
__________ e __________, l'uno medico-assistente, l'altro caposervizio, hanno
diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress ed una sindrome somatoforme
da dolore persistente (cfr. XXII 5).
L'__________,
in sede di risposta di causa, ha preteso che le turbe psichiche di cui soffre
l'insorgente non costituirebbero una naturale conseguenza dell'evento
traumatico assicurato (cfr. VIIbis, p. 5). Da un lato, lo psichiatra consultato
nel corso della degenza presso l'Hôpital de __________, il dottor _______e,
ha negato la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, ponendo invece
quella di disturbo d'ansia aspecifico (cfr. doc.,
p. 3). Dall'altro, i medici del Servizio psico-sociale di __________ si sono limitati a riconoscere una semplice relazione
cronologica fra l'infortunio ed i disturbi psichici (cfr. XXII 6: "In
merito alle cause dei disturbi stessi e alla causalità dell'incidente
occorsogli in data 27 febbraio 1998, si può rilevare che ci sia quanto meno una
relazione cronologica, tenendo anche in considerazione l'assenza anamnestica di
sintomi o disturbi della sfera psichica"), ciò che, sempre secondo
l'________, non sarebbe sufficiente per ammettere la causalità naturale.
Il TCA,
da parte sua, osserva ancora che il dottor __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia interpellato dal __________, ha diagnosticato una sindrome somatoforme
da dolore persistente (), senza tuttavia esprimersi riguardo all'eziologia -
traumatica o meno - della medesima (cfr. rapporto 11.1.2001 accluso alla
perizia __________).
Con il
proprio gravame, __________ ha postulato l'erezione di una perizia giudiziaria,
allo scopo, in particolare, d'accertare il nesso causale tra le turbe psichiche
e l'infortunio del febbraio 1998 (cfr. I, p. 10).
Orbene,
questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la
questione riguardante la natura delle turbe psichiche di cui è portatore
l'insorgente, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che queste
ultime costituiscono una naturale conseguenza dell'infortuno assicurato, ciò
non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo
dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio
dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve
essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr.
STFA 20.12.1994 in re L., inedita).
In questo
ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione
giuridica - appare senz'altro inutile che il TCA abbia ad ordinare la richiesta
perizia psichiatrica.
2.5.2.2. Visto quanto
indicato al considerando 2.5.2.1., si tratta ora d'esaminare l'adeguatezza del
legame causale.
Occorre, avantutto,
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La dinamica
dell'evento traumatico 27 febbraio 1997 risulta chiaramente dal rapporto di
polizia 27 marzo 1998 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra
le parti:
"
(…).
In base alle constatazioni ed alle versioni dei
protagonisti e testimone, l'incidente può così esser riassunto:
__________ con il grosso autocarro, vuoto,
circolava sulla strada principale No. 2, in territorio di __________,
proveniente da __________ direzione __________. Giunto appena dopo il
cavalcavia, doveva frenare bruscamente perché davanti a lui vi era ferma una
colonna di veicoli. Malgrado la pronta frenata notava di non riuscire ad
evitare il tamponamento e quindi sterzava alla sua sinistra, invadendo la
corsia di contromano, proprio nel mentre giungeva l'autocarro guidato dal
__________, che circolava regolarmente in direzione opposta.
Quest'ultimo trovandosi in questa situazione
improvvisa ha cercato di frenare e di svoltare a destra ma ciò non bastava ad
evitare la collisione che avveniva tra le parti anteriori sinistre dei due
grossi automezzi.
Si fa rilevare che la colonna ferma era causata
da una vettura che stava per svoltare verso il piazzale del ristorante degli
amici e quindi dietro vi era l'autocarro guidato dal testimone __________.
Questa versione dell'auto che stava per svoltare
è confermata pure dal protagonista __________.
Osservazioni:
Il disco cronotachigrafo dell'autocarro
__________ segnala una velocità attorno ai 60 km/h.
Mentre quello del veicolo guidato dal __________
non rileva la velocità questo perché il giorno prima dell'incidente è stato
controllato dalla polizia stradale e probabilmente il disco non è stato
inserito correttamente"
(doc. _,
p. 4).
Dalla
documentazione fotografica presente all'inserto (cfr. doc. _), si evince che la
cabina dell'autocarro guidato da __________ - a differenza di quella dell'altro
mezzo pesante coinvolto - ha subito degli ingenti danni materiali (cfr., in
particolare, la foto n. 7).
Va ancora
osservato che l'assicurato ha potuto essere estratto dal relitto grazie
all'intervento del Corpo pompieri di __________
(cfr. doc. _).
A causa
del sinistro, il ricorrente ha riportato la frattura comminuta metafisi
prossimale tibiale sinistra e quella del radio
distale destro (cfr. doc. _), ciò che ha reso necessario il suo ricovero,
durante il periodo 27 febbraio-18 marzo 1998, presso il Reparto di ortopedia-traumatologia
dell'Ospedale regionale di __________, dove è stato sostanzialmente sottoposto
ad un intervento d'osteosintesi in data 4 marzo 1998 (cfr. doc. _).
Dimesso
dall'ospedale, l'insorgente è entrato in cura dal dottor __________, spec. FMH
in medicina interna, il quale, da un profilo terapeutico, ha essenzialmente
disposto l'esecuzione di un'intensa fisioterapia ambulatoriale, a dipendenza
dei disturbi e alla gamba sinistra e al rachide alto-toracico/cervicale (cfr.,
ad esempio, doc. _).
Dal 3
novembre al 5 dicembre 1998, il ricorrente ha soggiornato presso l'Hôpital de
__________, dove sono stati posti in atto molteplici accertamenti diagnostici e
si è sostanzialmente proseguito con l'esecuzione di misure fisioterapiche (cfr.
doc. _). Da notare, in particolare, che gli specialisti hanno associato la
sintomatologia algica accusata all'arto inferiore sinistro alla presenza di un'algoneurodistrofia
di stadio III.
In
occasione della visita di controllo del 1° marzo 1999, il medico di circondario
dell'__________, il dottor __________, ha osservato una discrepanza fra la
situazione oggettiva e le lamentele manifestate dall'assicurato. Egli ha
peraltro disposto l'esecuzione di un esame scintigrafico osseo, allo scopo di
verificare l'evoluzione dell'algoneurodistrofia (cfr. doc. _).
Preso
atto dell'esito negativo del suddetto esame (cfr. doc. _), il dottor __________
- a fronte dei soli postumi somatici oggettivabili dell'infortunio 27 febbraio
1998 - ha riconosciuto __________ abile al lavoro nella misura del 50% a
decorrere dal 6 aprile 1999 e in misura completa a partire dal 3 maggio 1999
(cfr. doc. _), apprezzamento condiviso dal TCA.
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure -
contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso (cfr. I, p. 7) - fra quelli
gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al
limite della categoria degli infortuni gravi.
A mero
titolo di raffronto, si ricorda che il TCA, in una sentenza 7 giugno 1999 nella
causa __________. - confermata dal TFA con giudizio 13 gennaio 2000 - ha
classificato fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della
circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al
volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto
altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione,
ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla
velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di
circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha
riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato
si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato
dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul
luogo dell'incidente.
Il TCA ha
proceduto ad un identica classificazione in una sentenza 27 agosto 2001 nella
causa I. P. (5) __________, concernente un
incidente della circolazione stradale in cui il conducente dell'autovettura
sulla quale aveva trovato posto l'assicurata, a seguito di un sorpasso
effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze - ha
perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto
sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due occupanti sono stati
sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata. L'automobile,
dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è rimbalzata all'indietro
fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si è procurata gravi
lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria trasversa dell'omero
destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con dissociazione sacro-iliaca
sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione del plesso ascellare destro
e frattura malleolare composta della caviglia destra). Il conducente é invece
deceduto sul luogo dell’incidente.
Parimenti,
nella sentenza 15 dicembre 1994 in re M. I., citata in RAMI 1995 U215, p. 91,
il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della
circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due
autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito un grave politrauma
(trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri, trauma
toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante contusione
polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto tibiale
sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale
dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti.
Nella
sentenza 4 settembre 2000 in re H. E., questa Corte ha invece giudicato di
grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi, l'incidente della
circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui
l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha iniziato una manovra di
sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando la vettura che la
precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso.
Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima sbattuto contro il
guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A questo punto, egli
ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale si è rovesciato sul
tetto ed è scivolato trasversalmente sulla
carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria corsa contro un albero
situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha
riportato una distorsione al rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa
al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di
coma, con uno schock emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata
sul luogo dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di_______.
Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri,
frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura
della tibia destra, ematoma retro-peritoneale su
tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale,
lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della
parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad
una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura
dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con
posa di un fissatore esterno.
Il TFA ha
valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale, avvenuto
all'interno di una galleria, in cui l'automobile sulla quale viaggiava
l'assicurata è stata investita da una vettura che aveva invaso la corsia di
contromano. Va sottolineato come il coinvolgimento dell'autovettura
dell'assicurata abbia avuto luogo soltanto in una seconda fase dell'incidente,
cioè dopo che il conducente responsabile si era già scontrato con una
precedente auto, il cui conducente è peraltro deceduto. L'assicurata, così come
gli altri occupanti, ha riportato molteplici lesioni, segnatamente la rottura
del legamento della caviglia destra nonché lo stiramento del "plexus brachialis"
(RAMI 1999 U335, p. 207ss.).
Alla luce
di quanto precede, per ammettere l'esistenza del nesso di causalità adeguata è
sufficiente, secondo la DTF 115 V 140 consid. 6c/bb, la presenza di uno solo
dei fattori elencati in precedenza.
In
concreto - ponendo mente al fatto che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409
e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti) - il principale criterio che
potrebbe entrare in considerazione é quello della particolare drammaticità
delle circostanze concomitanti all'infortunio. In effetti, attentamente
esaminato il contenuto del rapporto di polizia
del 27
marzo 1998, non può essere negata una certa drammaticità all'incidente della
circolazione in cui __________
è rimasto
coinvolto, specificatamente per il fatto che
quest'ultimo
non ha potuto abbandonare immediatamente quel che restava del proprio
autocarro, ma ha dovuto attendere l'intervento dei pompieri.
Secondo
il TCA tale circostanza non basta, di per sé, per poter ammettere l'esistenza
di un rapporto di causalità adeguata fra l'evento 27 febbraio 1998 ed il danno
alla salute psichica, ciò tanto più che nella documentazione medica agli atti
non si fa accenno a sofferenze psichiche che sarebbero in relazione con
il fatto
d'essere rimasto momentaneamente intrappolato nell'abitacolo del camion (cfr.,
in questo senso, STFA 29 settembre 1999 in re S. M. c/ INSAI, inedita).
Per quel
che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni
patite
dall'assicurato (frattura della gamba sinistra e del
braccio
destro) possono sì essere ritenute serie ma certo non gravi e, in particolare,
non idonee a provocare un'errata elaborazione psichica.
La cura
medica delle sequele somatiche dell'infortunio assicurato non è stata
anormalmente lunga.
Non si
può neppure parlare di una cura medica errata che ha notevolmente peggiorato
gli esiti del sinistro né di un decorso sfavorevole della cura con rilevanti
complicazioni: l'algoneurodistrofia diagnosticata dai medici de l'Hôpital de
__________ (cfr. doc. _) si è risolta in tempi brevi, se è vero che la
scintigrafia ossea trifasica eseguita nel corso del mese di marzo 1999 ne ha
accertato una completa scomparsa (cfr. doc. _). D'altro canto, l'ipotesi
secondo cui il materiale d'osteosintesi potesse spiegare i dolori al ginocchio
sinistro (cfr. doc. _), si è finalmente rivelata infondata (cfr. doc. _).
L'inabilità lavorativa non è stata eccezionalmente lunga, ponendo mente al
fatto che __________, a fronte delle sole conseguenze organiche dell'evento
infortunistico, ha ritrovato una capacità lavorativa parziale (50%) a far tempo
dal 6 aprile 1999 e totale a partire dal 3 maggio 1999 (cfr. doc. _).
Infine,
anche il criterio dei dolori somatici persistenti non appare soddisfatto. Come
precedentemente dimostrato, l'intensità dei disturbi al ginocchio sinistro non
ha potuto essere sufficientemente spiegata con dei reperti di natura organica
(cfr. consid. 2.5.1.2.). I disturbi alla regione lombo-sacrale, da parte loro,
non costituisco una conseguenza naturale, né diretta né indiretta,
dell'infortunio 27 febbraio 1998 e, come tali, non devono essere presi in
considerazione nel quadro dell'esame dell'adeguatezza.
In simili
circostanze occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
Non è
pertanto censurabile il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto abbia
negato la propria responsabilità a dipendenza delle turbe psichiche lamentate
dal ricorrente ed abbia, finalmente, rifiutato d'indennizzare l'incapacità
lavorativa che ne deriva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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