AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.110
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00110
mm
Lugano
7 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 30 giugno 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
giugno 1996, __________ - alle dipendenze della Carrozzeria __________ in
qualità di lattoniere - è rimasto vittima di un infortunio all'occhio destro,
colpito da una scheggia di ferro.
Ricoverato
presso l'Ospedale di __________, l'infortunato è stato sottoposto a revisione
chirurgica, in presenza di una ferita perforante bulbeare con ritenzione endobulbeare
del corpo estraneo e cataratta traumatica (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di ottobre 1996, si è proceduto alla rimozione del materiale di
sutura, sempre presso il suddetto nosocomio.
L'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Successivamente,
l'assicurato si è sottoposto a regolari controlli tanto presso la dottoressa
__________, spec. FMH in oftalmologia, quanto presso la Clinica oftalmologica
dell'Ospedale __________.
Dal
profilo terapeutico, gli specialisti zurighesi hanno finalmente proposto una sfinterotomia
all'occhio destro, seguita da una YAG-capsulotomia e, eventualmente, da una
cheratoplastica perforante, a dipendenza dell'esito del secondo intervento
(cfr. doc. _).
1.3. Considerato
che __________, malgrado la convocazione, aveva
omesso di presentarsi presso l'Ospedale __________ (cfr. doc. _), l'Istituto
assicuratore, con scritto raccomandato 29 settembre 1998, gli ha assegnato un
termine scadente il 15 ottobre 1998 (poi prorogato sino al 25 ottobre 1998) per
comunicare la propria decisione relativamente ai prospettati interventi
operatori, rendendolo peraltro attento delle conseguenze giuridiche in caso di
rifiuto (cfr. doc. _).
1.4. In data 28
ottobre 1998, l'assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha
informato l'__________ circa la propria disponibilità a farsi operare
all'occhio destro (cfr. doc. _).
è stato finalmente convocato per il giorno 17 marzo 1999 (cfr. doc. _).
Con
dichiarazione scritta 15 marzo 1999, l'assicurato ha manifestato la propria
intenzione "… di non volersi sottoporre ad operazione alcuna per ragioni
di ordine etico e morale" (cfr. doc. _).
1.5. A decorrere
dal 1° aprile 1999, l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle
indennità giornaliere, giacché non vi era più da attendersi un notevole
miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato (tenuto conto,
beninteso, del suo rifiuto a sottoporsi ai prospettati interventi chirurgici -
cfr. doc. _).
1.6. Con
decisione formale 26 aprile 1999, l'__________ - sentito il parere della
propria oftalmologa di fiducia (cfr. doc. _) - ha rifiutato il versamento di
qualsivoglia ulteriore prestazione assicurativa (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 30 giugno 1999, ha parzialmente
modificato la sua prima decisione, nel senso che a __________ è stata riconosciuta
un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (cfr. doc. _).
1.7. Con
tempestivo ricorso 22 ottobre 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto l'annullamento della querelata decisione su opposizione,
osservando segnatamente quanto segue:
"
-
L'assicurato non è in grado di continuare a
svolgere in modo pieno la propria attività lavorativa originaria, per cui a
norma dell'art. 18 cpv. 1 della legge federale sulla assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) ha diritto alla rendita d'invalidità.
-
Si ritiene che la chiosa della legge non si
presti a strumentali interpretazioni di parte, vi è di più! Il capoverso 2 del
citato disposto normativo chiarisce che è considerato invalido chi in modo
duraturo o per un periodo rilevante non può attendere alle originarie
occupazioni lavorative.
Per cui non bene si comprende quanto asserito nei
considerandi dall'ufficio della __________ la quale lascia chiaramente
intendere come il __________ non solo è in grado di attendere in modo quasi
pieno l'attività lavorativa che svolgeva ma anche il prospettato intervento
chirurgico avrebbe migliorato in modo perfetto il visus del __________.
E valga il vero!
Nulla di più aberrante!
- A supporto delle teorie svolte in modo
sillogistico vengono citati apprezzamenti medici teorizzati dal team medico
della medicina infortunistica della __________ diretto dalla dottoressa
__________ dandone per certo uno strumento di probabilità della funzione visiva
dell'occhio.
Ci si riporta, sembrando opportuno, a quanto
dedotto da tale apprezzamento, per le ulteriori considerazioni di merito avendo
cura di sottolineare come tale atto medico collegiale basato "sull'id quod
plerunque accidit", per riferirci ad un vecchio brocardo latino, sia
assolutamente privo di certezza clinica sia per quanto riguarda la corretta
riuscita dell'intervento, sia per quanto riguarda i valori dell'acuità visiva.
Eppure empiricamente ci si spinge oltre
descrivendo, non bene si comprende come, che il __________ a seguito di ciò non
ha diritto, cito testualmente, "ad una indennità per menomazione
dell'integrità e la capacità lavorativa è del 100%".
Le considerazioni sin qui svolte sono ancorate a
specifici atti medici di parte che il __________ ha avuto cura di procurarsi
attraverso una serie di accertamenti svolti sia in strutture pubbliche che
private italiane le quali contraddicono ex tunc le argomentazioni di cui è
oggetto il presente ricorso e di cui si avrà cura di allegarne in copia il
contenuto.
Per quanto è stato dedotto e per quant'altro sarà
dedotto in corso di causa si chiede, a tutti gli effetti di legge, che la
impugnata decisione venga annullata e che l'onorevole Tribunale adito, in
ragione degli elementi in suo possesso e di quant'altro sarà prodotto nel
proseguo del contenzioso, voglia rendere giustizia e certezza di fronte ad
argomentazioni molto duttili e che non hanno nessun riscontro nei fatti" (I).
1.8. In data 2
novembre 1999, l'insorgente ha prodotto due certificati medici del dottor
__________, specialista in oculistica a __________ (cfr. III e allegati).
1.9. L'__________,
in risposta, ha postulato che il TCA, preliminarmente, abbia ad esaminare se
l'atto presentato dall'avv. __________, soddisfi o meno i requisiti minimi di
un ricorso ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LAINF e art. 1a della LPTCA.
Nel
merito, l'assicuratore infortuni ha chiesto un'integrale reiezione del gravame,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. VII).
1.10. In data 23
novembre 1999, questa Corte ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20
giorni per completare il proprio ricorso con l'indicazione precisa delle sue
conclusioni (cfr. VIII).
1.11. Il 13 dicembre 1999, __________ ha chiesto che il TCA
abbia così a giudicare:
"
A) Disporre perizia medico legale d'ufficio
al fine d'accertare i postumi invalidanti causa dell'evento traumatico occorso
in data 05/06/96.
B) Accertare e dichiarare che le menomazioni,
elementi costitutivi del danno alla persona, conseguenti al trauma patito,
inducono inequivocabilmente ad una invalidità permanente.
C) Conseguentemente condannare il convenuto al
pagamento in favore dell'attore di quanto segnatamente il Signor Giudice
riterrà equo, in considerazione degli accertamenti richiamati al punto A. Oltre
interessi legali dal dovuto al saldo definitivo.
D) Ritenere che il riconoscimento operato nei
confronti dell'assicurato di una IMI del 5% sia parte di maggiore dovuto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di
causa, oltre accessori come per legge" (IX).
L'insorgente
ha altresì postulato l'audizione testimoniale del dottor __________, autore
della perizia di parte 11 dicembre 1999, versata agli atti sub doc. _.
1.12. In data 10
gennaio 2000, l'__________ si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. XI).
1.13. Con ordinanza
14 marzo 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica a cura del PD dott.
__________, spec. FMH in oftalmologia (XIII).
1.14. Il 18 maggio
2000 il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale
(XVIII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XIX).
1.15. L'Istituto
assicuratore si è espresso il 29 maggio 2000 (cfr. XX).
__________,
da parte sua, ha preso posizione in data 7 giugno 2000 (cfr. XXI).
1.16. Con scritto 9
giugno 2000 (XXII), questo Tribunale ha assegnato all'insorgente un termine di
10 giorni per comunicare se - alla luce delle risultanze peritali - intendesse
o meno sottoporsi ad un intervento operatorio sulla capsula posteriore del
cristallino (capsulotomia).
1.17. Il 19 giugno
2000, l'avv. __________ ha informato questa Corte che il suo patrocinato si è
dichiarato disposto a sottoporsi all'intervento di capsulotomia (XXIII).
1.18. In data 22
settembre 2000 ha effettivamente avuto luogo la summenzionata operazione
chirurgica all'occhio destro presso la Clinica oftalmologica dell'Ospedale
__________ (cfr. doc. _).
1.19. Il TCA ha
nuovamente interpellato il PD dott. __________, chiedendogli, essenzialmente,
una valutazione della situazione post-operatoria e dell'indicazione per
eventuali ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. XXXI e XXXIII).
Il
complemento peritale del dottor __________ è pervenuto l'11 gennaio 2001
(XXXIV).
Alle
parti è stata accordata la facoltà di formulare delle osservazioni in merito
(XXXV).
L'assicuratore
LAINF ha preso posizione il 23 gennaio 2001 (cfr. XXXVIII), mentre __________,
da parte sua, lo ha fatto in data 29 gennaio 2001 (cfr. XXXIX).
in
diritto
2.1. In casu,
lo scrivente TCA è chiamato a stabilire, in ultima analisi, se è a torto o a
ragione che l'__________ ha, da un lato, negato a __________ il diritto ad una
rendita d'invalidità e, dall'altro, lo ha posto al beneficio di un'indennità
per menomazione dell'integrità del 5%.
Nondimeno,
l'esito dipende direttamente dalla questione di sapere se è ragionevolmente
esigibile che l'assicurato si sottoponga ai provvedimenti terapeutici ordinati
dall'Istituto assicuratore convenuto.
2.2. Giusta
l’art. 48 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla
cura adeguata dell’assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di
quest’ultimo e dei suoi congiunti.
Le
prestazioni assicurative sono totalmente o in parte rifiutate se l’assicurato,
nonostante diffida, si sottrae alla cura o ad un provvedimento d’integrazione
ordinato dall’AI, ai quali si può pretendere si sottoponga e da cui ci si può
attendere un notevole miglioramento della sua capacità di guadagno (art. 46
cpv. 2 LAINF).
A norma
dell’art. 61 cpv. 2 OAINF, l’assicurato, che senza sufficiente motivo rifiuta
cure o provvedimenti d’integrazione cui si può pretendere si sottoponga, ha
diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato
l’attendibile esito di dette misure.
Il cpv. 3
di detto articolo precisa che non sono esigibili cure e provvedimenti
d’integrazione presentanti un pericolo per la vita e la salute.
Dunque,
in applicazione dei citati disposti che risultano essere una concretizzazione
del principio - valido in tutto il settore delle assicurazioni sociali -
secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per
ridurre il danno economico derivantegli dal danno alla salute, la persona che
non mette in atto i provvedimenti da lei ragionevolmente esigibili per poter,
poi, sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante,
giudicato per l'attività che potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che - fondandosi segnatamente sulle risultanze
delle visite di controllo eseguite presso l'Ospedale ___________ (cfr. doc. _)
- l'_____, in data 29 settembre 1998, ha provveduto a diffidare per iscritto
___________ conformemente a quanto previsto dagli artt. 48 cpv. 2 LAINF e 61
cpv. 1 OAINF (cfr. doc. _). L'assicuratore LAINF ha, quindi, assegnato a
___________ un termine di riflessione per determinarsi riguardo ai prospettati
interventi chirurgici e lo ha debitamente avvertito circa le conseguenze
giuridiche in caso di rifiuto.
In data
15 marzo 1999, l'assicurato ha formalmente dichiarato di non volersi sottoporre
ad alcuna operazione chirurgica (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di aprile 1999, l'__________ ha interpellato la dottoressa __________,
oftalmologa attiva presso la Divisione medica di __________, la quale ha
sostanzialmente affermato che - nell'ipotesi in cui __________ non si fosse
ingiustamente sottratto ai prospettati interventi operatori, ritenuti
ragionevolmente esigibili - i valori dell'acuità visiva corretta non
determinerebbero alcuna riduzione della capacità lavorativa né darebbero
diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. _).
Con
decisione formale 26 aprile 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha così negato
all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità e ad un'IMI (cfr. doc.
_), posizione parzialmente riconsiderata nel senso che, con l'impugnata
decisione su opposizione, __________ è stato posto al beneficio di un'IMI del
5% (cfr. doc. _, p. 6).
In corso
di causa, il ricorrente ha prodotto dell'ulteriore documentazione medica, ai
termini della quale l'esito dei prospettati provvedimenti terapeutici sarebbe
tutt'altro che scontato.
Il dottor
__________, spec. in oculistica, ha infatti dichiarato che, citiamo:
"
La situazione di OD, a mio parere, non è
assolutamente migliorabile tramite interventi di capsulotomia laser e di sfinterotomia
dell'iride, mentre anche un trapianto corneale porterebbe a risultati modesti
poiché l'occhio è pressoché ambliopico e non ritengo utile sottoporre il
paziente ad interventi traumatizzanti per un miglioramento di visus scarso ed
opinabile. Per tale patologia il paz. non può più effettuare il lavoro
precedentemente svolto"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Considerazioni
essenzialmente analoghe sono state espresse dal dottor __________, spec. in
medicina legale e delle assicurazioni, autore della perizia di parte 11
dicembre 1999:
"
(…).
Gli elementi costitutivi del danno alla persona
del Peritando derivati dalle lesioni sofferte in seguito all'evento traumatico
in oggetto consistono in:
Afachia in esiti cataratta post-traumatica,
leucoma corneale centro-paracentrale, fotofobia da iridodialisi e iridoplegia,
con visus naturale ombra e luce, non oggettivamente migliorabile né
correggibile.
L'ipotesi di interventi per ottenere un
miglioramento del visus non è realizzabile in quanto sarebbero necessari
plurimi interventi di cheratoplastica perforante (trapianto corneale), di capsulotomia
laser e di sfinterotomia dell'iride, ognuno dei quali di esito incerto, in un
quadro, inoltre, di ambliopia"
(doc. _, p. 8).
2.4. Allo scopo
di chiarire, segnatamente, l'aspetto terapeutico, questa Corte - dando così
seguito alla richiesta formulata dalla parte ricorrente - ha ordinato una
perizia medica, affidandone l'allestimento al PD dottor __________, spec. FMH
in oftalmologia.
L'esperto
designato dal TCA ha, in primo luogo, così descritto lo status dell'occhio
destro, interessanto dall'infortunio 5 giugno 1996, rispettivamente di quello
sinistro:
"
A corollario di quanto espresso sopra, si
conferma che il danno provocato dall'infortunio si quantifica nella forte
diminuzione del visus, attualmente ridotto alla percezione motu manu. Il campo
visivo è notevolmente ridotto concentricamente.
L'occhio sinistro non ha subito alcuna
menomazione.
Lo status dell'occhio sinistro è il seguente:
Visus 6/10
10/10 con S-1.25 C-1.0/90
Segmento anteriore e fondo senza alterazione.
Tono oculare: 12 mmHg
Campo visivo (Goldmann): limiti periferici nella
norma.
L'esame ortottico sta a suffragare queste
constatazioni poiché a proposito della binocularietà si nota:
Insufficienza di convergenza, percezione
simultanea incerta e insufficiente, visione stereoscopica molto alterata" (cfr. XVIII, risposta al quesito n.
2 di parte ricorrente).
Il PD
__________ ha, in seguito, discusso la questione - in casu, centrale -
concernente l'indicazione medica a sottoporsi agli interventi proposti dalla
Clinica __________ __________. Al proposito, egli ha ritenuto come
assolutamente consigliabile l'operazione di capsulotomia con Yag-Laser,
manifestando, per contro, alcune riserve riguardo agli interventi di sfinterotomia
e di cheratoplastica:
"
Il perito condivide l'apprezzamento medico 21
aprile 1999 (doc. ) dell'oftalmologa dell'_________ stando alla quale tutti
gli interventi proposti dalla Clinica __________ (doc. _) sono esigibili?
Se no, perché?
Sì, per ciò che concerne l'esigibilità, però con
qualche riserva sul loro specifico effetto concernente il ripristino della
capacità visiva e lavorativa.
Ritengo assolutamente consigliabile un intervento
sulla capsula posteriore del cristallino, opacizzata e fibrotica e che è
probabilmente la causa principale della diminuzione del visus.
Questa capsulotomia è da eseguire mediante
Yag-laser e se non bastasse con descissione posteriore.
La sfinterotomia proposta per ricentrare la
pupilla non mi sembra a primo vedere indispensabile e sarà da valutare dopo
aver praticato la capsulotomia.
Lo stesso discorso vale per la cheratoplastica
poiché l'aspetto dell'opacificazione corneale, assai tenue e poco esteso,
potrebbe risultare di poca importanza se non del tutto essere ininfluente sulla
capacità visiva.
Nel caso presente, l'esecuzione di un trapianto
corneale non è ad ogni modo da prendere in considerazione poiché il paziente
rifiuta categoricamente tale intervento per motivi e convinzioni personali
ammissibili"
(XVIII,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta)
"
Chiarisca il perito quali miglioramenti
potrebbe apportare una eventuale operazione chirurgica, valutandone i rischi
connessi e l'eventuale vantaggio clinico.
Tralasciamo di considerare tra le operazioni
proposte ed atte a migliorare l'acuità visiva la cheratoplastica che il
paziente rifiuta.
L'effetto positivo di un ricentramento della
pupilla mediante sfinterectomia come proposto dalla Clinica di __________ il
10.06.1998 e che personalmente non ritengo essenziale, potrà essere valutato
solo dopo aver praticato una capsulotomia posteriore che risulta essere
perciò l'intervento principale da eseguire nell'ottica di un miglioramento del
visus.
Questo senz'altro sarà un vantaggio clinico e non
presenta particolari rischi nella sua esecuzione"
(XVIII,
risposta al quesito n. 3 di parte ricorrente).
Rispondendo
al quesito n. 4 di parte convenuta, il perito giudiziario ha affermato di non
poter condividere completamente le previsioni espresse dalla dottoressa
__________ a proposito del recupero dell'acuità visiva:
"
Il perito condivide il parere secondo il
quale gli interventi proposti possono portare probabilmente a un valore di 0.7,
eventualmente di 1.0, con corrispondente correzione?
Non posso condividere totalmente le prospettive
espresse dalla Dr.ssa __________ concernenti l'eventuale recupero visivo, la
cui rivalutazione potrà essere fatta solo dopo la capsulotomia.
È questo l'unico intervento che apporterà
quasi sicuramente un miglioramento del visus. È
azzardato e prematuro avanzare ipotesi e quantificare tale recupero.
7/10 coronerebbero a parer mio le più rosee
previsioni. Ho già espresso la mia opinione sull'eventuale utilità di una iridoplastica.
Per ciò che concerne il trapianto corneale, il problema non esiste data
l'attitudine negativa del paziente" (XVIII, p. 4s. - la sottolineatura è del redattore).
Al dottor
__________ è infine stato chiesto di voler procedere alla quantificazione del
grado dell'abilità lavorativa e di quello della menomazione dell'integrità, sia
nell'ipotesi in cui i prospettati interventi fossero ritenuti come
ragionevolmente esigibili sia nell'ipotesi contraria:
"
Qualora venisse ammesso che i prospettati
interventi chirurgici sono ragionevolmente esigibili e suscettibili di condurre
ad un sensibile miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato,
voglia allora indicare il perito:
- il grado d'abilità lavorativa (%)
nell'abituale attività di lattoniere di carrozzeria
Il prospettato intervento di capsulotomia è non
solo ragionevolmente esigibile, ma pure fortemente auspicabile.
Il grado di abilità lavorativa è in diretta
corrispondenza del risultato ottenuto con l'intervento e potrebbe teoricamente
raggiungere il 100% qualora la capacità visiva ritornasse anche solo a 5/10,
senza o con correzione ottica supplementare.
Per il momento queste rimangono solo ipotesi in
quanto bisogna tener conto della cicatrice corneale, seppur tenue e soprattutto
del grado di recupero di una visione binoculare a quasi 4 anni dall'infortunio.
- il grado di menomazione all'integrità fisica
(%) secondo gli artt. 24s. LAINF e 36 OAINF, l'allegato 3 all'OAINF nonché le
tavole edite dalla Divisione medica dell'__________.
Secondo le tavole edite dalla Divisione medica dell'__________
(Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, Tabelle 11 -
Révision 1998) il grado di menomazione fisica potrà essere valutato a 5% e
11% se le condizioni sopraccitate saranno riempite e se il visus definitivo
sarà di 7/10, eventualmente 5/10"
(XVIII,
risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).
"
Indichi il perito, nell'ipotesi contraria
a quella evocata al quesito n° 4:
- il grado d'abilità lavorativa (%)
nell'abituale attività di lattoniere di carrozzeria, rispettivamente in ev.
altre professioni confacenti allo stato di salute dell'assicurato
Se l'assicurato non si sottoporrà ad alcun
intervento, e ritengo precisare che per il momento è da tenere in
considerazione unicamente la capsulotomia posteriore come segnalato al punto 3,
il grado attuale di abilità lavorativa è inferiore al 50%.
- il grado di menomazione dell'integrità
fisica (%) secondo gli artt. 24s. LAINF e 36 OAINF, l'allegato 3 all'OAINF
nonché le tavole edite dalla Divisione medica dell'__________.
Il grado di menomazione dell'integrità fisica
secondo le tavole edite dalla Divisione medica dell'__________ (Indemnisation
des atteintes à l'intégrité selon la LAA, Tabelle 11 - Révision 1998) può
essere stabilito a 25-30%"
(XVIII,
risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente).
2.5. In data 22
settembre 2000, __________ si è sottoposto all'intervento di capsulotomia con Yag-Laser
- caldeggiato dal perito giudiziario ed i cui costi sono stati finalmente
assunti dall'Istituto assicuratore convenuto, il quale ha condiviso il
procedere terapeutico proposto dal dottor __________ (cfr. doc. XX e XXV) -
presso la Clinica oftalmologica dell'Ospedale __________.
Dal
relativo referto operatorio 27 settembre 2000 risulta, in particolare, quanto
segue:
"
Als Folge des ursprünglichen Traumas besteht
eine Pupillendezentrierung nach nasal, wobei bei starker Lichtexposition die
zentrale optische Achse durch die Iris abgedeckt werden kann. Im Rahmen einer
früheren Konsultation wurde die Möglichkeit einer chirurgischen Sphinkterotomie
diskutiert. Bei der jetzigen Untersuchung hat sich gezeigt, dass sich die
Pupille bei einer medikamentösen Mydriase problemlos öffnet und die optische
Achse weit freigibt. Sollte die Stelle einer chirurgischen Sphinkterotomie eine
regelmässige medikamentöse Mydriase z.B. mit einem Tropfen Atropin/Woche
diskutiert werden.
Es besteht weiterhin eine unverändert gute
Visusprognose für diese Auge, und der bei der jetzt durchgeführten Konsultation
festgestellte Visus von Lichtprojektion ist mir den sonstigen
ophthalmologischen Untersuchungsbefunden meines Erachtens nicht erklärt" (doc. _).
Il TCA ha
provveduto a nuovamente interpellare il perito giudiziario, chiedendogli,
essenzialmente, una sua valutazione della
situazione post-operatoria e dell'eventuale ulteriore procedere terapeutico
(cfr. XXXI e XXXIII).
Il dottor
__________ ha così avuto modo di constatare che, nonostante l'intervento di capsulotomia
con il Yag-Laser - considerato insufficiente - l'acuità visiva all'occhio
destro è rimasta assolutamente immutata ed ha finalmente proposto l'esecuzione
di una rimozione chirurgica della capsula e, eventualmente, d'allargare lo
sfintere con un midiatrico :
"
Ritenuto che secondo il rapporto operatorio
doc. _ il predetto intervento è perfettamente riuscito, quale è il
miglioramento oggettivo dei valori di visus (voglia quantificare il nuovo visus
con e senza correzione)?
Ho ricontrollato il paziente in data 10.10.2000 e
19.12.2000 dopo il suo ritorno da Zurigo.
La capsulotomia praticata il 22.09.2000 non mi
sembra sufficientemente larga per consentire un miglioramento dell'acuità
visiva con o senza correzione.
Dopo dilatazione la pupilla risulta più o meno
centrata, ma il visus non migliora.
Non c'è quindi stato alcun miglioramento e, se ci atteniamo a quanto espresso dalla Clinica di __________,
ciò è dovuto al decentramento della pupilla che non permette all'asse ottico di
raggiungere correttamente la regione faveolare, specialmente quando l'influenza
della luce è forte, vale a dire durante il giorno.
In queste condizioni è perfettamente ammissibile
che il paziente non abbia notato alcun miglioramento.
Il problema quindi non è risolto.
Per ovviare a questo inconveniente fu già a suo
tempo discussa la possibilità di una sfinterotomia per ricostruire la pupilla. Intervento
chirurgico che il paziente rifiuta categoricamente.
Quale seconda possibilità, nel rapporto di
__________ del 22.09.2000 viene proposta una midriasi medicamentosa mediante
instillazione di un collirio eventualmente di atropina, settimanalmente.
Ho riconvocato a questo proposito ancora una
volta, il 19.12.2000, il signor __________ per questa prova: nessun risultato.
Terza ed ultima possibilità, rimane la rimozione
chirurgica della capsula, visto che mediante il Laser non si è ottenuto il
risultato sperato.
Mi sembra che il problema del recupero di un
visus utile più che sul ripristino dell'asse visivo, ottenibile mediante
sfintectomia o midriasi (vedi paragrafi precedenti), risieda nella presenza di
opacità capsulari residue situate sul detto asse.
Il paziente desidera riflettere su questa
proposta"
(XXXIV,
risposta al quesito n. 2 di parte convenuta; cfr., pure, risposta ai quesiti a)
e b) di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore).
Rispondendo
al quesito n. 4 di parte convenuta, il perito giudiziario si è dichiarato
d'accordo con la prognosi favorevole espressa dai medici dell'Ospedale
__________, precisando che ciò dipende direttamente dall'esecuzione d'ulteriori
passi terapeutici:
"
Il perito condivide la prognosi di "gute
Visusprognose" proposta dalla Clinica oftalmologica __________? Se sì, è
solo una questione di tempo oppure sono indicate ulteriori misure terapuetiche?
Condivido la prognosi favorevole ("gute Visusprognose"),
per un probabile recupero della vista. Rimane ipotetica la sua entità.
Non è però solo questione di tempo, ma sono
indicate ulteriori cure terapeutiche come indicato al punto 3" (XXXIV, p. 3).
2.6. Con le
proprie osservazioni 23 gennaio 2001, l'__________ - preso atto del complemento
peritale allestito dal PD __________ - si è detto disposto ad assumere i costi
dell'intervento chirurgico di capsulotomia con eventuale allargamento dello
sfintere con un midiatrico, ritenuto essere "… un intervento esigibile con
prognosi favorevole per il recupero della vista" (XXXVIII, p. 1). Sempre a
mente dell'Istituto assicuratore convenuto, nell'ipotesi in cui __________
dovesse rifiutare la nuova operazione, "… la decisione impugnata (rifiuto
di riconoscere una rendita) continuerà a essere corretta in virtù dei combinati
art. 48 LAINF e 61 OAINF, …" (XXXVIII, p. 2 in fine).
Da parte
sua, l'insorgente, in data 29 genaio 2001, ha postulato che il TCA abbia a
dichiarare chiusa nel merito l'istruttoria, lasciando così intendere di non
voler sottoporsi a degli ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. XXXIX).
Alla luce
di quanto precede, questa Corte si trova a dover decidere se è ragionevolmente
esigibile che __________ si sottoponga alla nuova operazione chirurgica
proposta dal perito giudiziario (rimozione chirurgica della capsula e,
eventualmente, allargamento dello sfintere con un midiatrico).
Secondo
la giurisprudenza, per stabilire se una determinata misura terapeutica sia o
meno ragionevolmente esigibile, è necessario tenere conto di tutte le
circostanze, oggettive e soggettive, del caso. Non è pertanto corretto
affermare che un provvedimento è esigibile per il solo fatto che non comporta
dei rischi per la vita o la salute dell'assicurato (cfr. RCC 1985,
p.
328ss., giurisprudenza citata in A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversiche- rungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 222).
Nel caso
di specie, __________ ha accettato, malgrado alcune iniziali reticenze, di
sottoporsi all'intervento di capsulotomia con Yag-Laser, che il perito
giudiziario aveva qualificato come "… assolutamente consigliabile …"
(cfr. XVIII, p. 4) e, soprattutto, come "l'unico intervento che
apporterà quasi sicuramente un miglioramento del visus" (cfr. XVIII,
p. 5 - la sottolineatura è del redattore).
In
realtà, le cose sono andate altrimenti.
Lo scontato
miglioramento dell'acuità visiva non si è, in effetti, minimamente realizzato,
così come emerge dal complemento peritale 29 dicembre 2000 del PD dott.
__________ (cfr., ad esempio, XXXIV, risposta al quesito n. 1 di parte
convenuta: "(…). L'acuità visiva risulta inalterata e cioè inferiore a
1/10" - la sottolineatura è del redattore).
Neppure
la midriasi medicamentosa ha, del resto, dato l'esito sperato (cfr.
XXXIV, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).
Ora - al
di là del fatto che il dottor __________ abbia indicato che la capsulotectomia
costituisce, di per sé, una "manovra chirurgica facile" (cfr. XXXIV,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta), che, pertanto, non sembrerebbe
comportare particolari rischi per l'integrità fisica del ricorrente - il TCA è
dell'avviso che __________ non possa venire biasimato per il rifiuto di
sottoporsi ad un secondo intervento all'occhio destro. Decisivo, in tal senso,
va considerato il totale fallimento e della capsulotomia con Yag-Laser -
un intervento che, a detta del perito giudiziario, avrebbe dovuto "quasi
sicuramente" (cfr. XVIII, p. 5) risolvere il problema d'acuità visiva
lamentato dall'assicurato - e della midriasi medicamentosa, nonostante
quest'ultima fosse stata indicata dagli specialisti
della Clinica oftalmologica di __________ quale valida alternativa ad una sfinterotomia
chirurgica (cfr. doc. _, p. 2).
È, tutto
sommato, assolutamente comprensibile la sfiducia
manifestata dall'insorgente nei confronti di un secondo intervento all'occhio
destro, dopo che - malgrado tutte le assicurazioni ricevute da eminenti
specialisti - la capsulotomia con Yag-Laser si è finalmente rivelata del tutto
inefficace.
In conclusione, non si può esigere dal ricorrente che
accetti l'intervento chirurgico in questione. Quest'ultimo non rappresenta,
pertanto, una misura terapeutica ragionevolmente esigibile ai sensi degli artt.
48 LAINF e 61 OAINF.
2.7. Vista la
conclusione a cui il TCA è pervenuto al precedente considerando, la querelata
decisione su opposizione non può che essere annullata. Gli atti di causa sono
retrocessi all'autorità amministrativa affinché si esprima sul diritto alle
prestazioni, rendendo, all'occorrenza, una nuova decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione 30.6.1999 dell'__________ è annullata.
§§ Gli
atti di causa sono retrocessi all'__________ affinché abbia ad esprimersi sul
diritto alle prestazioni, rendendo, all'occorrenza, una nuova decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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