AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.8
Data decisione, Autorità:
29.11.2004, TCA
Titolo:
divisione prestazione d'uscita tra gli eredi di un assicurato defunto
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.8
fc/sc
Lugano
29 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
vista la petizione del 18 febbraio 2004
promossa da
- ATTO1
1 rappr. da: RAPP1
- ATTO2
rappr. da: RAPP2
1, 2 rappr. da: RAPP3
contro
_CONV1
2. __________,
quale parte chiamata in causa
rappr. da:
avv. __________,
in materia di
previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1945, è entrato alle dipendenze del __________ in qualità di agente di
custodia nel 1978 e di conseguenza è stato ammesso alla Cassa pensioni dei
__________ con effetto dal 1. giugno 1978 (doc. _).
A far
tempo dal 13 agosto 1994 __________ si è assentato dal lavoro per malattia
(doc. _).
Con
deliberazione del 22 settembre 1995 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI)
gli ha attribuito una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1. agosto 1995
(doc. _).
Con
risoluzione del Consiglio di Stato del 25 ottobre 1995 __________ è stato
rimosso dalla carica a far tempo dal 10 dicembre 1995 e nel contempo messo al
beneficio di una rendita della previdenza professionale per un grado
d'invalidità del 50% dal 1. novembre 1995 oltre a supplementi per moglie e
figlia (doc. _).
1.2. Nel marzo
1997 __________ si è trasferito all'estero. La quota di libero passaggio
relativa alla sua residua capacità lavorativa (50%) è rimasta presso la Cassa
pensioni dove è stata in seguito bloccata in forza di un decreto emesso il 27
febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di __________ nella sua qualità di
giudice nella procedura di divorzio pendente tra i coniugi __________ e
__________ (doc. _).
1.3. Il 29
settembre 2000 __________ è deceduto a __________ lasciando come eredi prossimi
la moglie __________, due figli maggiorenni, __________ e __________, oltre a
due figlie minorenni - nate da altre due donne - __________ (nata nel 1993) e
__________ (nata nel 1999), quest'ultima residente a __________ (doc. _).
1.4. Relativamente
alla parte (50%) di incapacità lavorativa per la quale __________ era al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale
(oltre che dell'AI), alla vedova __________ e alle figlie minorenni __________
e __________ la Cassa pensioni __________ ha riconosciuto le relative
prestazioni in favore dei superstiti pari ad una pensione di fr. 846 mensili (fr.
11'002 annui) alla vedova e una pensione per orfani di fr. 254 mensili (fr.
3'300 annui) a ciascuna delle due figlie (doc. _).
Quanto
alla prestazione di libero passaggio di pertinenza dell'assicurato defunto, il
blocco statuito dal summenzionato decreto pretorile del 27 febbraio 1997 è
decaduto a seguito dello stralcio dai ruoli della causa di divorzio pronunciato
dopo la morte del coniuge mediante decreto del 25 ottobre 2000 (doc. _).
In
seguito __________, rappresentata dall'avvocato __________, ha chiesto alla
Cassa il versamento a suo favore dell'intera prestazione di libero passaggio
maturata dal defunto marito ritenendo che le due figlie nate fuori dal
matrimonio non avessero alcun diritto sulla stessa (doc. _). Tale richiesta è
stata disattesa dalla Cassa con scritti 19 settembre e 3 ottobre 2003 (doc. _).
1.5. Con lettera
9 dicembre 2003 la piccola __________, rappresentata dall'avv. __________, ha
postulato la divisione della prestazione di libero passaggio del defunto
__________ in ragione di 1/3 ciascuno alla vedova e alle due figlie minorenni
(doc. _).
Con scritto 19
dicembre 2003 la Cassa ha stabilito quanto segue:
" Richiamata
la richiesta dell'avv. __________ del 9 dicembre 2003, con la quale chiede la
ripartizione della prestazione di libero passaggio al 50% del defunto
__________, nella misura di 1/3 ciascuno fra la vedova signora __________ e le
orfane __________ e __________;
accertato che il defunto al momento dello scioglimento del
rapporto di lavoro aveva acquisito una prestazione di libero passaggio al 50%
di fr. 66'982.15;
annotato che ai sensi dell'art. 7 Lcpd al 31 dicembre 2003
l'importo di diritto in favore dei superstiti, compresi gli interessi, ammonta
a fr. 91'179.--;
accertato che i superstiti aventi diritto a prestazioni di riversibilità
ai sensi dell'art. 15 OLP sono la vedova __________ e gli orfani __________ e
__________;
richiamata la corrispondenza con gli avvocati __________ e
__________, rappresentanti legali della signora __________ e dell'orfana
__________;
visti gli artt., 15 OLP e 35, 36, 37 e 40 Lcpd;
r i s o l v e
-
Ai
superstiti del defunto __________ è riconosciuta la prestazione di libero
passaggio al 50% per un importo complessivo, compreso degli interessi, di fr.
91'179.--.
-
La
ripartizione fra i superstiti avviene in modo proporzionale alle prestazioni di
diritto ai sensi dell'art. 37 e 40 Lcpd nel modo seguente:
-
__________ fr. 56'991.-- (
62.50% )
-
__________ fr. 17'094.-- (
18.75% )
-
__________ fr. 17'094.-- (
18.75% )
-
Totale fr. 91'179.-- (100.00%)
- I
beneficiari della prestazione sono tenuti a dare le necessarie informazioni per
iscritto sull'utilizzo della quota a loro favore, entro il 31 gennaio 2004.
Trascorso questo termine senza una comunicazione in questo senso, le
prestazioni di libero passaggio saranno trasferite secondo le quote di
ripartizione indicate al punto 2 della presente comunicazione, presso
l'Istituto Collettore a __________." (Doc. _)
1.6. Il 18
febbraio 2004 __________ e __________, entrambe rappresentate dalle madri e
patrocinate dall'avvocato __________, hanno inoltrato al TCA una petizione nei
confronti della Cassa pensioni chiedendo in via cautelare il blocco della
prestazione di libero passaggio del defunto __________ fino ad avvenuta
definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite.
Nel
merito, hanno postulato la ripartizione della prestazione di libero passaggio
di fr. 91'179 del defunto __________ in ragione di 1/3 ciascuno a favore di
__________, __________ e __________ (I).
A
motivazione della propria pretesa hanno fatto valere, tra l'altro:
"
(…)
In realtà la suddivisione della prestazione di libero passaggio
così come operata dall'Amministrazione della cassa pensione non poggia su
alcuna base giuridica né su alcuna logica.
Conformemente all'art. 15 cpv. 1 lit. b cfr. 2 OLP sono
considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza i superstiti ai
sensi della LPP, così come anche il vedovo.
Considerato che nel caso di specie si é in presenza di una vedova
e due orfani, la ripartizione della prestazione di libero passaggio deve essere
ripartita equamente in ragione di 1/3 ciascuno; non essendoci alcuna
motivazione per poter provvedere alla suddivisione della stessa in proporzione
all'ammontare delle rendite percepite, così come fantasiosamente operato
dall'Amministrazione della cassa pensione, sulla base degli art. 37 e 40 Lcpd,
che concerne esclusivamente il calcolo delle pensioni vedovile e per orfani, ma
che non risultano di nessuna pertinenza nell'ambito della ripartizione della
prestazione di libero passaggio.
Anche le regole del diritto successorio non trovano qui
applicazione, esulando la prestazione di libero passaggio dalla massa
successoria.
Di conseguenza la ripartizione tra vedova e superstiti deve
avvenire in ragione di 1/3 ciascuno e considerata la prestazione di
libero passaggio, comprensiva d'interessi, di complessivi fr. 91'179.--; il
suddetto importo dovrà essere suddiviso nel modo seguente:
-
__________ Fr. 30'393.-
-
__________ Fr. 30'393.-
-
__________ Fr. 30'393.-
Prove: doc., testi, rich. ediz. doc. (…)" (Doc. _)
1.7. Con
ordinanza 19 febbraio 2004 il Vicepresidente del TCA ha disposto la chiamata in
causa ex art. 19a LPTCA di __________ e contestualmente l'intimazione alle
parti della petizione.
Con
osservazioni 1. e 5 marzo 2004 __________, sempre assistita dall'avvocato
__________, si è opposta alla domanda cautelare postulando il pagamento immediato
a suo favore di una quota di fr. 30'393 della prestazione di libero passaggio
.
Dal canto
suo la Cassa, con scritto 1. marzo 2004, ha dichiarato di aderire alla
richiesta cautelare.
1.8. Con
osservazioni 5 marzo 2004 __________, tramite il suo patrocinatore, postulata
la reiezione della petizione, ha chiesto in via principale il riconoscimento a
suo favore dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto __________ e
in via subordinata la conferma della ripartizione fissata dalla Cassa con
scritto 19 dicembre 2003. A sostegno della sua posizione ha fatto tra l'altro
valere:
"
(…)
In via principale la signora __________ ritiene di avere
diritto all'integralità dell'importo di 91'179.00 della prestazione di libero
passaggio.
(…)
Nel dettaglio sia la Legge sulla cassa pensione dei __________
LCPS che il relativo Regolamento di applicazione (OCPS) al tema capitale di
libero passaggio citano solamente l'assicurato e la moglie, rispettivamente ex
moglie o vedova, ma mai figli, figliastri o orfani, e meglio all'art. 7, let. c
LCPS, art. 4 RCPS, e art. 5 RCPS. Infatti per tutelare i figli in caso di morte
o invalidità sussiste tutta la parte dedicata ai rischi morte e invalidità del
dipendente, ecco dunque perché le rendite per orfani sono già state assegnate
unitamente a quella vedovile. Siccome il rischio si è avverato e la prestazione
ha potuto essere erogata. Diversamente il rischio vita al raggiungimento
dell'età AVS avrà valenza esclusivamente per la moglie ancora in vita.
Va altresì detto che il capitale, oggetto della presente vertenza,
è stato accumulato interamente durante il matrimonio, e comunque prima della
nascita delle due figlie che hanno presentato la petizione oggetto delle
presenti osservazioni. Addirittura, se il signor __________ fosse oggi ancora
in vita e si terminasse la procedura di divorzio, detto capitale verrebbe
suddiviso unicamente fra moglie e marito, con l'esclusione delle due figlie o
dei figli maggiorenni i quali hanno pure loro hanno analoghi diritti delle sorelle
di secondo letto.
(…)
In via subordinata la signora
__________ ritiene di avere diritto alla quota dell'importo di 91'179.00 della
prestazione di libero passaggio, e meglio come deciso dalla Cassa pensione
nella sua decisione di data 19 dicembre 2003, ovvero al 62,50% della
prestazione di libero passaggio pari a fr. 56'991.- oltre agli ulteriori
interessi maturati. (…)" (doc. _)
1.9. Dal canto
suo, la Cassa, con risposta 10 marzo 2004, ha chiesto la reiezione della
petizione e la conferma della propria determinazione del 19 dicembre 2003, con
le seguenti motivazioni:
"
(…)
Considerato che per motivi citati in precedenza non è stato
possibile liquidare la prestazione di libero passaggio, per determinare gli
aventi diritto è applicabile all'art. 15 dell'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul
libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (OLP) il quale recita:
Art. 15 Beneficiari
1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento
della previdenza:
a. in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b. in caso di decesso, nel seguente ordine:
-
i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo;
-
le
persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale;
-
gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente
pubblico.
Come si può rilevare questa disposizione stabilisce quali sono i
beneficiari, ma non disciplina le modalità di ripartizione della prestazione di
libero passaggio fra gli stessi.
Agli assicurati viene data la possibilità di ampliare la cerchia
dei beneficiari. Nel caso concreto l'assicurato non ha fatto uso di questa
possibilità.
La Legge sulla Cassa pensioni dei __________ del 14 settembre 1976
non prevede nulla in merito.
La determinazione della Cassa pensioni tiene conto di quanto
precisato dall'art. 15 OLP, in merito all'indicazione dei beneficiari e poggia
quindi - contrariamente a quello che la controparte afferma - su una specifica
base legale.
Inoltre, nello stabilire la quota spettante ad ogni superstite, il
calcolo di ripartizione ha preso in considerazione altri principi che, come si
vedrà in seguito, sono assolutamente sostenibili.
Quanto propone la controparte non risolve la questione, perché la
stessa si limita ad una ripartizione uguale per tutti i superstiti, senza fare
alcuna proporzione con le prestazioni di cui sono già beneficiari.
Questo principio a nostro parere, è determinante: infatti, di
fronte a questa situazione di difficile interpretazione - perché manca una
precisa e chiara base legale - l'Amministrazione della Cassa pensioni ha
emanato la determinazione del 19 dicembre 2003, basandosi su un principio di
ripartizione logica e di proporzionalità.
Ogni Istituto di previdenza - nel rispetto delle disposizioni
federali in materia di previdenza professionale, con il proprio Regolamento o
come nel caso della Cassa pensioni __________ con la Lcpd - definisce quali
sono le prestazioni dei beneficiari.
L'art. 15 cpv. 1 lett. e Lcpd indica che la prestazione di libero
passaggio - che è assegnata all'assicurato che esce dalla Cassa pensioni prima
del verificarsi di un evento assicurato - fa parte di queste prestazioni.
Nella fattispecie la prestazione di libero passaggio è stata
riconosciuta all'assicurato perché, al momento della disdetta - riferita alla parte
residua del contratto di lavoro con lo __________ - l'assicurato stesso ha
rinunciato a mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni.
Questa affermazione è importante: in effetti se l'assicurato
avesse invece deciso di mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni ai sensi
dall'art. 11 Lcpd, i superstiti al momento del decesso non avrebbero avuto
diritto alla prestazione di libero passaggio al 50% ma, in applicazione degli artt.
37 e 40 alle prestazioni al 100%. La prestazione di libero passaggio va quindi
considerata il controvalore in capitale del mancato aumento delle prestazioni
mensili dei superstiti.
Queste considerazioni dimostrano come nello stabilire i diritti
dei superstiti, a nostro parere, non si può semplicemente procedere ad una
ripartizione paritaria dell'importo di diritto, facendo astrazione completa dai
diritti riferiti alla pensione mensile di cui sono beneficiari.
Le prestazioni mensili, in fin dei conti, determinano il diritto
dei superstiti a ricevere una quota della prestazione di libero passaggio (cfr.
artt. 15 OLP e art. 37 / 40 Lcpd).
Secondo l'art. 21 cpv. 1 e 2 OLP le prestazioni delle vedove e
degli orfani sono calcolate in modo diverso. Pure secondo gli art. 37 e 40 Lcpd
le prestazioni sono stabilite in modo differente fra la vedova e gli orfani e
non sono di uguale entità.
A parere del Comitato queste disposizioni attestano che la
determinazione della Cassa - basata su un principio di proporzionalità per
rapporto alle prestazioni versate ai superstiti - è ragionevole e tiene conto
dei principi già citati.
In queste circostanze, l'Amministrazione della Cassa pensioni, per
determinare la quota spettante ad ogni superstite, ha giustamente tenuto conto,
dell'entità della pensione mensile versata ad ogni superstite.
La ripartizione è quindi stata eseguita nel modo seguente:
· totale importo da
ripartire CHF 91'179.00
· totale complessivo
pensioni annuali di superstiti:
__________ CHF 11'002.00
__________ CHF 3'300.00
__________ CHF 3'300.00 CHF 17'602.00
Quote di ripartizione per ogni superstite
Vedova __________: CHF 91'179 x 11'002 = CHF 59'991.00
17'602
Orfana __________: CHF 91'179 x 3'300 = CHF 17'094.00
17'602
Orfana __________: CHF 91'179 x 3'300 = CHF 17'094.00
17'602
totale CHF 91'179.00
(…)" (Doc. _)
1.10. Mediante
decreto 17 marzo 2004 il vicepresidente del TCA, in accoglimento dell'istanza
cautelare presentata da __________ e __________, ha fatto ordine alla Cassa di
non procedere ad alcuna ripartizione della prestazione litigiosa sino
all'emanazione da parte del TCA di una decisione nel merito della vertenza
(XVI).
1.11. Richiesto dal
TCA (XIX), con scritto 15 giugno 2004 l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) ha affermato:
"
Votre question relative à l'art. 15, al. 1, let.
b, eh. 1, OLP
Monsieur le Juge,
Nous accusons réception de votre courrier
susmentionné et vous en remercions.
Pour des raisons de surcharge de travail, nous
regrettons de ne pas pouvoir vous répondre en langue italienne. C'est
pourquoi, nous vous faisons parvenir la présente en français.
Selon l'art. 15, al. 2, OLP, l'assuré peut préciser
par contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle
des personnes défini au le' alinéa,
let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au Chiffre 2. D'après cette
disposition, l'assuré peut donc attribuer à l'un ou l'autre des bénéficiaires
plus ou moins que la part lui revenant selon un pur calcul par tête. Par
contre, l'assuré ne peut pas exclure totalement l'un des bénéficiaires désignés
par l'art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP. L'assuré pourrait par exemple prévoir
une part de 40 % à chacun des deux enfants et une part de 20 % à la veuve. En
revanche, une part de 5 % seulement pour la veuve pourrait être considérée
comme choquante dans ce cas-là, Car elle équivaudrait à une exclusion.
Lorsque l'assuré n'a rien précisé par contrat, nous
sommes d'avis qu'il faudra alors procéder à un partage à parts égales entre la
veuve et chacun des enfants du défunt. Toutefois, à notre connaissance, la
question n'a jamais été tranchée par la jurisprudence.
Nous vous transmettons par fax une copie de la
présente." (Doc. _)
1.12. In seguito il
TCA ha proceduto ad alcuni ulteriori accertamenti, segnatamente chiedendo
all’UFAS di trasmettere eventuali materiali relativi all’introduzione dell’art.
15 OLP e interpellando la Fondazione istituto collettore LPP in merito alla
prassi da lei applicata in materia di divisione di prestazioni d’uscita
depositate su conti di libero passaggio. Le relative risultanze sono state intimate
alle.
in
diritto
2.1. Litigiosa è
la ripartizione, tra la vedova e le due figlie minorenni, della prestazione di
libero passaggio accumulata dal defunto __________ durante la sua attività alle
dipendenze __________ presso la Cassa pensioni __________ e relativa alla sua
residua capacità lavorativa del 50%.
Mentre la
Cassa ritiene che la stessa vada ripartita in misura proporzionale
all'ammontare delle prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le tre
aventi diritto (pensione vedovile rispettivamente pensione per orfani; cfr. consid.
1.4.), queste ultime chiedono che la ripartizione sia eseguita in parti uguali
(1/3 per ogni superstite) e, quindi, in quote di fr. 30'393 ciascuna.
La vedova
__________, dal canto suo, ha postulato l'attribuzione dell'intera prestazione
e subordinatamente che la ripartizione della stessa avvenga conformemente a
quanto stabilito dalla Cassa.
Non sono
invece litigiosi in questa sede l'ammontare della prestazione da dividere (fr.
91'179 inclusi interessi sino al 31 dicembre 2003, doc. _) e, fatta salva la
domanda principale di __________, nemmeno il principio per cui la stessa deve
essere suddivisa tra le superstiti del defunto assicurato qui parti in causa.
2.2. Per
l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è
sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza
prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro
e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr.
DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza
obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr.
DTF 120 V 20 e 115 V 33).
D'altra parte, nel caso in
cui, come nella presente fattispecie, l’assicurato beneficia di una mezza
rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2 l’istituto di previdenza divide
l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte
d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di
vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente
il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia
di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso
di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo
scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di
previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella
misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora
valida.
Secondo l’art. 2 LFLP
(Prestazioni d'uscita)
" l’assicurato
che lascia l’Istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza
(caso di libero passaggio) ha diritto ad una prestazione d’uscita (cpv.1)."
" la
prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza e a
partire da tale momento sulla stessa dev’essere versato un interesse di mora
(cpv. 3)."
Gli art. 3-5 LFLP (applicabili
sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria; cfr. l'art. 1
cpv. 2 LFLP; cfr. anche DTF 127 V 321) elencano le diverse opzioni di
utilizzazione della prestazione d’uscita, ossia il suo trasferimento al nuovo
istituto di previdenza in cui è entrato l'assicurato (art. 3 LFLP), il suo
mantenimento sotto un’altra forma (art. 4 LFLP e 10 OLP, polizza o conto di
libero passaggio) o il pagamento in contanti per i motivi disposti dall’art. 5
LFLP (partenza dalla Svizzera, inizio d'attività indipendente, importo della
prestazione d'uscita esiguo).
In particolare
l'art. 4 LFLP dispone quanto segue:
" Mantenimento
della previdenza sotto altra forma
1L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di
previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma
ammissibile intende mantenere la previdenza.
2Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza
versa, al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la
prestazione d'uscita, compresi gli interessi di mora, all'istituto collettore
(art. 60 cpv. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchia, i superstiti e l'invalidità; LPP).
3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto
collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di
conti di libero passaggio."
Nella variante
contemplata dai cpv. 2 e 3 di tale disposto, l'istituto collettore apre un
conto di libero passaggio, al quale non è comunque abbinata una ripresa della
copertura assicurativa interrotta con l'uscita dall'istituto di previdenza
(rispettivamente un mese dopo giusta l'art. 10 cpv. 3
LPP) (cfr. gli art. 4 cpv. 3 LFLP e art. 10 cpv. 3 OLP; cfr. Schöbi, Das
Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge - ein Ueberblick, in AJP 12/94 p. 1505).
In forza della
delega contenuta all'art. 26 cpv. 1 della LFLP, il disciplinamento delle forme
ammissibili di mantenimento della previdenza di cui all'art. 4 LFLP è affidato
alla relativa Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP).
In particolare, l'art. 10
prevede:
" Art.
10 Forme
1 La
previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.
2 Per
polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di
rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità,
destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:
a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza
assicurativa
ordinaria o presso un gruppo formato
da istituti di questo genere; o
b. presso un
istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP5.
3 Per
conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una
fondazione che adempie le condizioni stabilite dall'articolo 19. Questi
contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o
morte."
L'art. 13 OLP
fissa l'entità e il tipo di prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità,
l'art. 14 dispone che per il pagamento in contanti si applica per analogia
l'art. 5 LFLP e l'art. 15 concerne i beneficiari per il mantenimento della
previdenza (cfr. il consid. che segue).
D'altra
parte, con riferimento alla prestazione di libero passaggio, la Legge sulla
Cassa pensioni __________, all'art. 7 prevede:
" 1L’assicurato
ha diritto ad una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è
sciolto prima che si verifica un evento assicurato dalla Cassa.
2La prestazione di libero passaggio deve essere
trasferita al nuovo istituto di previdenza.
Concessa la liquidazione di libero passaggio la Cassa è sciolta da
ogni obbligo previdenziale.
3L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo
Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza
bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario.
(…)
5Il Consiglio di Stato fissa con regolamento
l'ammontare della prestazione di libero passaggio, secondo i criteri stabiliti
dalla LPP."
(…)
Giusta l'art.
5 (conti individuali prestazione di libero passaggio) del Regolamento della
Cassa pensioni __________ (Rcpd)
"
1La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene
in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre
le disposizioni previste dalla Sezione 3 dell'OPP2.
2Le norme previste dalla LFLP e dalle relative
ordinanze sono applicabili per analogia.
(…)
5In caso di mancato trasferimento ad una nuova
istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli
interessi, viene versata su un conto risparmio-previdenza vincolato, su
indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le
condizioni previste dall'art. 7 cpv. 6 Lcpd.
6Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6
mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore
(art. 4 LFLP)."
Infine, per il rimando generale
contenuto all'art. 60a Lcpd, per quanto non previsto dalla legge fa stato la
LPP.
2.3. Nella fattispecie, come
detto, il rapporto di lavoro di __________, già beneficiario di una mezza
rendita d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. novembre
1995, è stato sciolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro con
effetto dal 10 dicembre 1995 (doc. _).
A questa data quindi,
conformemente alle ricordate disposizioni legali, deve essere situata anche la
sua uscita dall'istituto di previdenza, la quale, a sua volta, ha dato luogo ad
un caso di libero passaggio nella misura della metà dell'avere di vecchiaia
corrispondente alla parte di capacità lavorativa residua (cfr. il consid. 2.2.
e i riferimenti).
Dalla documentazione
all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di vecchiaia
corrispondente alla parte valida dell'attore la Cassa pensioni non ha proceduto
né alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, né a
trasferire, trascorsi sei mesi dall'uscita dalla Cassa, la prestazione d'uscita
all'istituto collettore come prescrive l'art. 5 cpv. 6 Rcpd (in relazione con
l'art. 4 cpv. 2 LFLP dianzi citato).
Dall'incarto prodotto risulta
uno scritto pervenuto alla Cassa il 17 febbraio 1997 con il quale l'interessato
comunica la sua intenzione di trasferirsi all'estero (doc. _). In data 4 aprile
1997 la Cassa ha quindi comunicato al rappresentante di __________ la
possibilità di optare per il libero passaggio oppure di chiedere il
mantenimento dell'assicurazione alla cassa mediante pagamento del relativo premio
assicurativo (doc. _). In una risposta pervenuta alla Cassa il successivo 13
ottobre 1997, l'assicurato ha affermato di "accettare la proposta di non
pagare l'assicurazione" (doc. _).
L'avere di vecchiaia
(prestazione di libero passaggio) della parte attiva (50%), ammontante a fr.
66'982.15 al 9 dicembre 1995 (doc. _), è quindi rimasto presso la Cassa ed è
stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il capitale
iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi legali e, quindi,
in ossequio all'obbligo di fare in modo che la prestazione d'uscita
dell'assicurato possa comunque venir utilizzata conformemente agli scopi
nell'eventualità di un caso di previdenza (cfr. DTF 127 V 318 e 326).
Con decreto del 27 febbraio
1997 il giudice civile competente per la causa di divorzio dei coniugi
__________ ne ha stabilito il blocco (doc. _).
Con lettera 4 giugno 1998 al
pretore di __________, la Cassa ha comunicato che avendo l'assicurato
rinunciato a mantenere l'assicurazione egli aveva diritto alla relativa
prestazione di libero passaggio, per il cui trasferimento o versamento in
contanti valeva l'art. 7 LCP (doc. _).
A seguito
della morte di __________, avvenuta il 27 settembre 2000, la procedura di
divorzio pendente tra i coniugi __________ è stata stralciata dai ruoli e, di
conseguenza l'ordine di blocco degli averi previdenziali emanato il 27 febbraio
1997 è decaduto (cfr. doc. _). Nemmeno in questo momento, o successivamente, la
Cassa ha ritenuto di procedere a trasferire all’Istituto collettore la
prestazione d’uscita del defunto assicurato. E questo in manifesta violazione
di quanto stabilito dall’art. 4 cpv. 2 LFLP e art. 5 cpv. 6 Rcpd citati al consid.
2.2.
Nel seguito,
tra le parti interessate è insorto il presente litigio avente per oggetto la
ripartizione dell'avere di libero passaggio di sua spettanza tra la vedova e le
due figlie minorenni.
2.4. Litigiose
sono in concreto le concrete modalità di devoluzione, e meglio quelle di
divisione tra diversi beneficiari, di una prestazione di libero passaggio di un
assicurato defunto.
Come
anticipato al consid. 2.2., il disciplinamento delle forme ammissibili di
mantenimento della previdenza è affidato all'Ordinanza sul libero passaggio del
3 ottobre 1994 (OLP; cfr. l'art. 26 LFLP). Per quanto in particolare attiene ai
beneficiari per il mantenimento della previdenza, l'art. 15 OLP prescrive:
" 1 Sono
considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
a. in caso di sopravvivenza: gli assicurati;
b. in caso di decesso, nel seguente ordine:
-
i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo;
-
le
persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale;
-
gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente
pubblico.
2 Gli
assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari
ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b
numero 1 anche quelle del numero 2."
L'OLP ha rimpiazzato
l'Ordinanza del 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero
passaggio pur riprendendone taluni principi e assicurando in tal modo
continuità nella prassi (cfr. in proposito il Bollettino della previdenza
professionale dell'UFAS n. 30). Per quanto riguarda in particolare la
definizione dei beneficiari nell'ambito del libero passaggio, l'art. 15 OLP ha
sostanzialmente ripreso, con qualche elemento nuovo, il tenore dell'art. 6
della previgente ordinanza (Beneficiari) che recitava:
" 1 Sono
considerate beneficiarie le seguenti persone:
a. in caso di sopravvivenza, chi riceve la previdenza;
b. in caso di decesso, le persone elencate nell'ordine
seguente:
-
i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP;
-
gli
altri figli, il vedovo e le persone sostanzialmente a carico di colui che
riceverà la prestazione;
-
gli altri eredi.
2 L'assicurato
può specificare nel contratto i diritti di ogni beneficiario ed includere
nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche
quelle del numero 2."
Secondo gli art. 18segg
della LPP i superstiti sono le vedove alle condizioni enumerate all'art. 19 LPP
e gli orfani, vale a dire i figli del defunto sino al compimento dei 18 anni
rispettivamente sino ai 25 anni se agli studi o invalidi per almeno due terzi
(art. 20, 22 LPP).
Per quanto concerne le
prestazioni per superstiti previste dalla LPP, per l'art. 21 cpv. 1 la rendita
a favore della vedova di un assicurato attivo ammonta al 60%, quella a favore
degli orfani al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto
l'assicurato (art. 21 cpv. 1); alla morte invece di un assicurato beneficiario
di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al
60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia o della rendita intera
d'invalidità (art. 21 cpv. 2).
La Lcpd prevede un
regolamentazione analoga (art. 35segg Lcpd). In effetti, alla morte di un
assicurato in attività, il coniuge superstite che assolve i presupposti
dell'art. 36 ha diritto a una pensione vedovile corrispondente ai 2/3 (art. 37
cpv. 1 Lcpd), ogni orfano ad una pensione uguale al 20% (art. 40 cpv. 1 Lcpd)
della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22
cpv. 1 e 5 della legge. La rendita per il coniuge superstite di un pensionato
corrisponde ai 2/3 (art. 37 cpv. 4 Lcpd), quella per gli orfani di un
pensionato al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità (art. 40 cpv. 1 Lcpd).
2.5. Per costante giurisprudenza
federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo
letterale (DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 cons. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).
Se tuttavia il testo non è
assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene
ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi
che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma,
dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la
relazione con le altre disposizioni legali (DTF 119 V 429 cons. 5a; 118 Ib 191
cons. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116
II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF
110 V 122 consid. 2d:; DTF 107 V 215 consid. 2b).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso
letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni
obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal
senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono
di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione
in oggetto (Pratique VSI 2002 pag. 139 DTF 121 V 127; DTF 121 V 61; DTF 121 V
24; SVR 1996 EL Nr. 19 p. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60;
DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132;
DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b, c Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung,
no. 21b IV).
L’interpretazione
letterale non deve condurre a dei risultati manifestamente insostenibili
("zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen"), che contraddirebbero
la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4;
DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N K 593 p. 228 consid. 2b).
Per la dottrina e la
giurisprudenza è data una lacuna legislativa quando la legge non prevede una
risposta (soddisfacente) ad una questione giuridica e una soluzione non
risulta, appunto, neppure sulla base di un'interpretazione della legge, la
quale risulta, quindi, incompleta (DTF 103 V 100).
Prima di ammettere l'esistenza
di una lacuna bisognosa di essere colmata, bisogna tuttavia stabilire, mediante
interpretazione della legge e in particolare valutando quale deve ragionevolmente
essere stata la volontà del legislatore nella concreta evenienza (DTF 104 IB
271 e riferimenti), se la mancanza di una regolamentazione espressa non
costituisca una cosciente risposta negativa del legislatore, un cosiddetto
silenzio qualificato. Solo dopo avere evaso negativamente anche questo quesito
si può parlare di una lacuna (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
3. Aufl., pag. 46; vedi anche Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 4. Aufl., p. 41; DTF 125 V 11).
Sempre dottrina e
giurisprudenza distinguono tra lacune autentiche e lacune improprie. Una legge
contiene una lacuna autentica o propria, ovverosia non voluta dal legislatore,
quando non fornisce una risposta ad una questione che la sua applicazione pone
ineluttabilmente: a questa lacuna l'autorità amministrativa o giudiziaria deve
porre rimedio, come se fosse il legislatore, secondo la regola generale
dell'art. 1 cpv. 2 CCS, riferendosi in particolare alla ratio legis (DTF 125 V
11 e 12, DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri casi
allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli
assicurati (A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte
1994, p. 46). A differenza delle lacune proprie, che ostacolano l'applicazione
di una norma, le lacune improprie consistono nella mancanza di una regola che
sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, in una risposta della legge
materialmente insoddisfacente o quando l'applicazione della legge secondo il
suo testo chiaro appare come un'applicazione insostenibile della legge dal
punto di vista teleologico: in tal caso, l'autorità giudiziaria o
amministrativa non può colmare la lacuna, poiché essa si sostituirebbe al
legislatore disattendendo il principio della separazione dei poteri (DTF 127 V
41, 125 V 11 segg., 124 V 164, 275 e 307 consid. 4c, 122 V
98, 255 e 329, 121 V 176, 121 III 226, 119 V 255, 118 V 298; Häfelin/Müller,
op. cit. pag. 195; Knapp, Précis de droit administratif, 4. Aufl., pag. 93; A. Grisel,
Traité de droit administratif, pag. 95 e 127; Häfelin, Zur Lückenfüllung im
öffentlichen Recht, in: Festschrift zum 70. Geburstag von Hans Nef, pag.
91 segg.).
La giurisprudenza ammette
eccezionalmente la possibilità di colmare una lacuna impropria, quando le
circostanze di fatto si sono modificate dopo l'emanazione di una legge, al
punto tale che, sotto il profilo della politica legislativa, di certe realtà
sociali o anche di esigenze puramente etiche, le disposizioni determinanti non
appaiono più soddisfacenti e la loro applicazione può persino costituire un
abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CCS. In questa evenienza l'art. 2
CCS può assumere una funzione correttiva e consentire al giudice di correggere
la legge o di completarla e di colmare quindi in sostanza anche una lacuna
impropria (DTF 120 III 134 consid. 3b).
Una parte della dottrina più
recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative in
larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità
palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a
favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBl 2/2001 p. 94 e
dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale ha fatto
riferimento al concetto di incompletezza in contrasto con quanto pianificato
("planwidrige Unvollständigkeit"; cfr. ZBl citato).
2.6. Ora, deve anzitutto essere
precisato che l'applicazione, richiamata dalle parti, dell'art. 15 OLP alla
fattispecie concreta può avvenire solo in via d'analogia, considerato come non
ci troviamo di fronte né ad una polizza di libero passaggio né ad un conto di
libero passaggio ai sensi dell'art. 10 OLP, ma ad un avere di libero passaggio
rimasto in sospeso (malgrado quanto prescritto dagli art. 4 cpv. 2 LFLP e art.
5 cpv. 6 Rcpd) presso l'istituto di previdenza cui era affiliato l'assicurato
sino al momento della cessazione dell'attività lavorativa. L'analogia è
indicata in difetto di una specifica normativa (di diritto cantonale o
federale) e considerato come l'avere di libero passaggio di __________ rimasto
presso la convenuta sia stato gestito analogamente ad una prestazione collocata
su un conto di libero passaggio (cfr. consid. 2.3.; cfr. parimenti il
Tribunale cantonale ginevrino in una sentenza del 30 giugno 1998 in re V.,
A/91/98 pubbl. in SJ 1999 pag. 298 n. 106, XXV, XXVI; cfr. anche
implicitamente l'UFAS nello scritto 1. novembre 2002 alla Cassa, doc. _)
Nella specie, __________ è
uscito dall'istituto di previdenza prima della sua morte (cfr. consid. 2.3.) ed
è quindi divenuto lui medesimo beneficiario della prestazione di libero
passaggio secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. a OLP. Dal momento del suo decesso
beneficiari della medesima sono diventati, conformemente al cpv. 1 lett. b cifra
1 della medesima disposizione, le vedova e le due figlie minorenni. D'altra
parte, non risulta che lo scomparso abbia formulato qualsivoglia disposizione
regolante la suddivisione del suo capitale previdenziale tra i suoi eredi ai
sensi dell'art. 15 cpv. 2 OLP.
Ora, l'art. 15 cpv. 1
lett. b OLP stabilisce in modo chiaro quali persone e in quale ordine sono da
considerare beneficiari dell'avere di libero passaggio di un assicurato
defunto, ma non disciplina le modalità di ripartizione della stessa tra più
beneficiari della medesima categoria. In questa misura la norma risulta
incompleta, la soluzione non risultando in effetti nemmeno sulla base di
un'interpretazione della normativa.
La giurisprudenza,
chiamata ad applicare l'art. 15 OLP, non ha finora avuto occasione di
esprimersi sulle modalità di ripartizione ai beneficiari di una prestazione di
libero passaggio di un assicurato defunto. La dottrina, dal canto suo, si
limita a sottolineare l'assenza di una regolamentazione in tal senso.
In una sentenza del 24
aprile 2003 il TF, confermando e precisando la sua giurisprudenza, ha statuito
che le prestazioni della previdenza professionale (obbligatoria e sovraobbligatoria)
non rientrano nella successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione. Lo
stesso vale per le prestazioni di libero passaggio che vengono pagate ai
beneficiari designati dall'art. 15 OLP, nell'ordine previsto da quest'ultima
norma (DTF 129 III 305segg., cfr. anche DTF 116 V 222 consid. 2, 115 II 246).
In quell’occasione la massima Corte federale ha avuto modo anche di precisare
che l'art. 15 OLP è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria
e si fonda su una base legale sufficiente regolando la questione dei
beneficiari in modo esaustivo.
Va ancora rilevato che in una
sentenza del 18 novembre 1997 pubblicata in SZS 1999 p. 236 il TFA, chiamato a
statuire sulla divisione dell’avere di vecchiaia accumulato da un’assicurata
dopo la sua morte tra il coniuge superstite (R) e la madre della scomparsa
(A.M.), ha affermato quanto segue:
"
c) Héritiers légaux de U.M., le recourant et la
partie A.M. sont, conformément au règlement de la Fondation, tous les deux
bénéficiaires de la part du capital-épargne constituée par les contribuions de
l'employée. Comme il n'existe pas de règle permettant de procéder à la
répartition de ces montants, il incombe au juge de compléter la réglementation
contractuelle. En l'absence de dispositions légales supplétives, il ne peut le
faire qu'en recherchant ce que les parties seraient convenues de bonne foi si
elles avaient envisagé l'hypothèse non réglée; il s'inspire de l'économie du contract
et de son but, et tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 107 II 149 consid.
3 et les références; RSAS 1994 2002 consid. 3c).
Comme on l'a vu, la disposition de l'article 12.2.1.1 du règlement ne
prévoit pas l'exclusion par le groupe de survivants auquel le capital est
dévolu des autres groupes (art. 12.2.1.2). Le cercle des bénéficiaires y est
plus large; il y a possibilité d'y inclure des héritiers testamentaires. Dès
lors, et pour autant que le but de prévoyance soit rempli, ce qui est le cas en
l'espèce, il apparaît que, raisonnablement, les parties auraient convenu d'un
concours à pars égales des bénéficiaires lorsqu'il s'agit du conjoint survivant
et des parents. Il s'ensuit que la part du capial-épargne constituée par les
contributions de la travailleuse décédée, avec les intérêts sur les capitaux de
la Fondation jusqu'au jour de leur paiement (art. 5 et 12.2.1.1 du règlement)
sera attribuée pour moitié à R. et pour moitié à A.M."
Dal
canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non ha avuto
modo finora di pronunciarsi su questo specifico tema nei suoi commenti all'art.
15 OLP (cfr. in particolare il Bollettino della previdenza professionale del 5
ottobre 1994, n. 30). Nello scritto 15 giugno 2004 inviato al giudice delegato
nell'ambito della presente vertenza, l'UFAS, rilevato come sulla questione la
giurisprudenza non si sia ancora pronunciata, si è limitato a riprendere il
tenore dell'art. 15 OLP specificando che a suo avviso qualora l'assicurato -
come nella fattispecie concreta - non abbia disposto altrimenti, bisognerà
procedere ad una divisione in parti uguali tra la vedova e ciascuno dei figli del
defunto (cfr. 1.11.).
Il Prof. Thomas Koller si è
occupato da vicino dell'art. 15 OLP in un contributo pubblicato nel 1995, nel
quale, esposta e illustrata la nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio
1995, ha evidenziato come la stessa sia silente circa le modalità di divisione
tra i singoli beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP (T. Koller, Die neue Begünstigtenordnung bei
Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonti - Ein verkannter Handlungbedarf
in einem Milliardengeschäft?, AJP 6/1995, pag. 740segg, cfr. pag. 742).
Il medesimo autore, in uno
studio elaborato nel febbraio 1997 sul tema dei rapporti tra previdenza,
diritto di famiglia e diritto successorio, esprimendosi più particolarmente sui
diritti dei superstiti verso istituti di libero passaggio e, quindi, sull'art.
15 OLP, ha nuovamente segnalato la mancanza di una normativa che regoli la
suddivisione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari (T.Koller, Familien-
und Erbrecht und Vorsorge, Studienheft der Zeitschrift Recht 4/1997, Berna,
pag. 25).
La mancanza di un siffatto disciplinamento
all'art. 15 OLP (o in altra disposizione) è pure stata segnalata da Rose-Marie Umbricht-Maurer
(Auszahlung von Guthaben aus der zweiten und dritten Säule, SJZ 92/1996, pag.
345seg.).
Nel caso dell’Istituto
collettore - cui l’art. 4 cpv. 2 LFLP (e nel caso particolare l’art. 5 cpv. 6 Rcpd)
demanda il compito di ricevere e gestire gli averi di libero passaggio di
assicurati che alla cessazione dell’attività lavorativa non impartiscono, nei
due anni seguenti, istruzioni sulla destinazione da dare alla loro prestazione
d’uscita - il relativo Regolamento sulla tenuta di conti di libero passaggio
della Fondazione istituto collettore LPP al suo art. 7 prevede quanto segue:
" Art.
7 Persone aventi diritto
1 Ha
diritto al versamento delle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata.
2 Indipendentemente
dal diritto successorio, in caso di decesso della persona assicurata prima del
raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 cpv. 1 LPP,
le seguenti persone hanno diritto al capitale disponibile nell'ordine e nella
misura seguenti:
a. i superstiti conformemente alla LPP nonché il vedovo; se la
persona assicurata lascia più figli aventi diritto alla rendita, si provvede
alla ripartizione a favore di ciascuno, tenendo in considerazione il numero di
anni interi mancanti al raggiungimento dei 18 anni di età di ognuno;
b. le persone fisiche sostenute in misura preponderante dalla
persona assicurata hanno diritto al capitale in parti uguali;
c. i figli della persona assicurata che non hanno diritto a
una rendita per orfani hanno diritto al capitale in parti uguali;
d. gli altri eredi legali, ad eccezione degli enti pubblici,
hanno diritto al capitale sulla base delle rispettive quote ereditarie.
3 La persona assicurata ha la facoltà di modificare,
mediante dichiarazione scritta all'Istituto collettore, la ripartizione delle
quote e di estendere il gruppo degli aventi diritto di cui al cpv. 2, lettera
a, alle persone indicate al cpv. 2, lettera b."
Richiesta dal
TCA sui criteri di divisione di una prestazione di libero passaggio in caso di
decesso dell’avente diritto (XXV), in data 11 novembre 2004 la Fondazione
istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, ha
affermato quanto segue:
"
Conformemente all'art. 7 cap. 2 concernente la
ripartizione del libero passaggio secondo la LPP in un caso di decesso, le
persone avente il diritto ad un versamento sono:
Vedova/o 2/3 Figli minorenni
1/3
Oppure i figli apprendisti/studenti o se sono invalidi.
La ripartizione dell'1/3 ai figli si basa sulla calcolazione della
data di morte del genitore e la data di nascita del figlio, il motivo di questo
è che i figli minorenni più sono giovani e più hanno diritto al versamento del
capitale di libero passaggio, perché sono più bisognosi di denaro per vivere.
L'esempio da lei fatto è:
Capitale di libero passaggio CHF 90'000.00
Vedova 2/3 CHF
59'994.00
data di decesso 2004.11.11
figlio 1: data di nascita 2004.01.10
0.10.01 (mancano 17 anni fino ai 18)
17 CHF 18'217.9
data di decesso 2004.11.11
figlio 2: data di nascita 1998.08.08
6.03.03 (mancano 11 anni fino ai 18)
11 CHF 11'788.10
28
e lo stesso discorso vale anche per i figli che stanno studiando,
cioè, al posto di fare il calcolo fino a 18 anni si fa il calcolo fino a 25
anni.
Attualmente non siamo ancora in grado di darle, ulteriori
informazioni, riguardante il cambiamento dell'art. 7 del nostro
regolamento."
Da ultimo
non è superfluo aggiungere che la 1a. revisione della LPP (che entrerà in
vigore il 1. gennaio 2005; cfr. RU del 6 aprile 2004, pag. 1677segg.) non ha
apportato alcuna modifica all'art. 15 OLP né chiarificazione al problema
oggetto del presente contendere. La LPP, che subirà delle modifiche importanti
in relazione alle prestazioni per superstiti (cfr. i nuovi art. 18 e 19 LPP, quest'ultimo
prevedente il diritto alla rendita anche per i vedovi), conterrà comunque un nuovo
art. 20a che permetterà, a determinate condizioni, di includere le persone
conviventi tra i beneficiari del diritto alle prestazioni per superstiti. Tale
norma avrà il seguente tenore:
"
Art. 20a Altri beneficiari
1L'istituto di
previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo
gli art. 18 e 20 i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti:
a.
le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato,
o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque
anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più
figli comuni;
b.
in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non
adempiono alle condizioni di cui all'art. 20, i genitori o i fratelli e le
sorelle;
c.
in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi
legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione:
-
dei contributi pagati dall'assicurato;
-
del 50% del capitale di previdenza.
2 Non sussiste
alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a
se il beneficiario riceve una rendita vedovile."
2.7. Deve innanzitutto essere
escluso che il legislatore abbia scientemente tralasciato di regolare le modalità
di ripartizione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari di una
delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP. Non ci si trova in
altre parole di fronte ad un cosiddetto silenzio qualificato. In effetti, la
normativa regolante i beneficiari per il mantenimento della previdenza
rappresenta una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore
che si rileva tuttavia imperfetta e quindi incompleta nella misura in cui non
fornisce una risposta ad una questione - quella dei criteri di ripartizione tra
diversi beneficiari della medesima categoria - che la sua applicazione pone
ineluttabilmente.
In simili condizioni,
nell'assenza di un disciplinamento sulle modalità di ripartizione dell'avere di
libero passaggio di un assicurato defunto tra più beneficiari di una delle
categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP e, in particolare, della
categoria di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1, deve essere ravvisata una
lacuna propria che questo TCA è autorizzato a colmare secondo l'art. 1 cpv. 2
CCS come se fosse il legislatore e, quindi, nel rispetto dei principi della
previdenza professionale, segnatamente dello scopo perseguito dalla prestazione
di libero passaggio e della tutela riservata dalla legge ai superstiti (cfr. il
consid. 2.5.).
2.8. Questo Tribunale, dopo
approfondito esame della tematica di diritto, sulla base delle considerazioni
che seguono, deve giungere alla conclusione che la divisione della prestazione
d'uscita del defunto __________ deve essere ripartita tra la vedova e le due
figlie minorenni nelle modalità stabilite dalla Cassa pensioni, vale a dire in
misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni previdenziali di cui sono
beneficiarie le tre superstiti.
Va avantutto premesso che
lo scopo che si prefigge la prestazione di libero passaggio è quello di
mantenere la previdenza acquisita in materia di previdenza obbligatoria e
facoltativa sino al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro e,
quindi, garantire il proseguimento del tenore di vita precedente dopo la
cessazione dell'attività lavorativa (cfr. Messaggio concernente la LPP del 19
dicembre 1975, FF 1976 pag. 209).
D'altra parte, l'avere di
libero passaggio del secondo pilastro acquisito da un assicurato non si basa
sulla volontarietà, ma soggiace all'obbligo legale e al conseguente vincolo del
capitale al prescritto mantenimento della previdenza. Pur costituendo una
prestazione previdenziale suis generis, anche la prestazione di libero
passaggio fa parte della previdenza professionale in senso ampio, i capitali di
libero passaggio avendo di regola una funzione di "passaggio" nel
senso che sono primariamente destinati al finanziamento della prestazione
d'entrata nel nuovo istituto di previdenza nell'eventualità del cambiamento del
posto di lavoro (DTF 129 III 312; cfr. anche Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea 1998, pag. 38).
Ora, se l'assicurato e
avente diritto ad una prestazione di libero passaggio decede lasciando il
coniuge o figli minori o agli studi (o altre persone per le quali egli
provvedeva al mantenimento) la sua morte genera di regola una classica
situazione previdenziale, che rende necessario che il capitale previdenziale
lasciato dal defunto assicurato venga loro devoluto. Proprio sulla base di
questa considerazione, segnatamente per non vanificare gli obiettivi che si
prefigge la previdenza professionale quale segnatamente quello di garantire
all'assicurato o ai suoi superstiti l'adeguato mantenimento del tenore di vita
precedente (cfr. in proposito Koller, in Recht, op. cit. p. 24), come ricordato
sopra la massima Corte federale ha statuito che le prestazioni di libero
passaggio della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria non rientrano nella
successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione (DTF 129 III 305).
Questo principio
previdenziale fondamentale ha manifestamente determinato anche la
regolamentazione dei beneficiari del mantenimento della previdenza
professionale all'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP, il quale fissa l'ordine degli
aventi diritto "a cascata" dando priorità alle persone che secondo la
generale esperienza più dipendono dal sostentamento dell'avente diritto
deceduto e, quindi, in prima linea e ad esclusione di ogni altro, il coniuge
superstite e i figli minorenni o agli studi (cfr. A. Reber und T. Meili, Todesfalleistungen
aus über- und ausserobligatorischer beruflicher Vorsorge und Pflichtteilsschutz,
in SJZ 1992 pag. 123).
In effetti, il diritto
della previdenza professionale (così come del resto anche le altre
assicurazioni sociali) - a differenza per esempio di quello successorio che si
basa esclusivamente su un sistema di parentela e sul principio del
trasferimento del patrimonio alla generazione seguente a prescindere dalle
esigenze previdenziali dei superstiti - persegue lo scopo di tutelare i bisogni
previdenziali non solo degli assicurati medesimi ma anche dei loro superstiti,
ai quali deve essere possibilmente garantita un'adeguata compensazione della
perdita di sostegno accusata con la morte dell'assicurato e, quindi, il
mantenimento del livello di vita anteriore (cfr. in proposito T. Koller, in Recht,
op. cit., p.22 e 24; cfr. in proposito R. E. Aebi-Müller, Freizügigkeitsguthaben
aus überobligatorischer beruflicher Vorsorge sind nicht pflichtteilsrelevant,
ZBJV Band 139, 2003, pag. 515; cfr. anche T. Koller, L'ordre des bénéficiaires des
deuxième et troisième piliers, Rapport à l'attention de l'OFAS del 28 aprile
1998, n. 18/98, pag. 5, 37; cfr. anche A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ
1992 pag. 123).
Ora, questo scopo trova
espressione nella regolamentazione dei diritti previdenziali dei superstiti
(art. 18segg. LPP; cfr. A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ
1992 pag. 123). A questi ultimi la legge riserva un trattamento
differenziato laddove agli art. 18 segg. LPP prevede a favore della vedova
(anche divorziata) prestazioni maggiori di quelle garantite agli orfani (cfr.
l'art. 21 LPP citato al consid. 2.4. che precede).
Il privilegio riservato
dal diritto previdenziale (e in generale dal diritto delle assicurazioni
sociali) al coniuge superstite per rapporto ai discendenti deriva non da ultimo
dalla considerazione per la quale le prestazioni previdenziali ai superstiti
possono essere considerate come un prolungamento dell'obbligazione d'assistenza
che si devono vicendevolmente gli sposi (Koller, Rapport à l'attention de
l'OFAS del 28 aprile 1998, op. cit., pag. 6, 26).
Non è superfluo
evidenziare che anche l'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13
novembre 1985 (OPP 3), che regola i beneficiari, dispone che dopo la morte
dell'intestatario della previdenza sono considerate beneficiari, nell'ordine,
il coniuge superstite e poi, in assenza di un coniuge superstite, i discendenti
nonché le persone al cui mantenimento il defunto sovveniva in modo
determinante, i genitori, i fratelli e le sorelle e, da ultimo, gli altri
eredi. In quest'ambito quindi la volontà di privilegiare il coniuge superstite
rispetto agli altri eredi, figli inclusi, è espressa chiaramente.
Tale privilegio trova pure
incondizionata espressione nel Regolamento sulla tenuta dei conti di libero
passaggio della Fondazione istituto collettore LPP citato per esteso al consid.
2.6. che precede.
Sulla base di tali
considerazioni, visto anche il tenore dell'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP
che fa espresso riferimento al disciplinamento legale dei diritti dei
superstiti ("i superstiti ai sensi della LPP"; cfr. il tenore
dell'art. 6 della previgente ordinanza nel quale il rimando ai criteri di
quantificazione delle prestazioni di cui agli art. 18segg. LFLP era ancor più
esplicito: "i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP", cfr.
sopra consid. 2.4.), questo Tribunale ritiene che la medesima regolamentazione
dei diritti dei superstiti vada applicata, per analogia e "mutatis mutandis",
alla definizione dei singoli diritti dei beneficiari di un avere di libero
passaggio di un assicurato defunto. In assenza di altro disciplinamento
regolamentare - come in concreto -, agli stessi spetta quindi un diritto
proporzionale all'ammontare delle rendite per superstiti cui hanno diritto
conformemente alle disposizioni legali (art. 18segg LPP) e regolamentari (in
concreto art. 36segg. Lcpd). Solo in tal modo viene garantito, a mente di
questa Corte, il rispetto dei principi previdenziali a tutela dei superstiti
ispirati al bisogno di assistenza degli stessi e, quindi, un'applicazione
uniforme all'intero ambito previdenziale.
2.9. Visto quanto precede, deve
essere respinta la domanda formulata dalle attrici __________ e __________
intesa alla ripartizione della prestazione di libero passaggio del defunto
__________ in ragione di un terzo ciascuno tra le tre eredi. Come esposto
sopra, questo giudice, chiamato a colmare una lacuna nella legge secondo l'art.
1 cpv. 2 CCS e in particolare a completare la regolamentazione, lacunosa, di
cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (mentre che il tema può in questa
sede restare aperto per quanto concerne le altre cifre dell'art. 15 cpv. 1
lett. b), ritiene che la soluzione seguita dalla Cassa convenuta sia quella più
rispettosa degli obiettivi che si prefigge il diritto della previdenza
professionale.
Parimenti va respinta la pretesa
della vedova __________ che pretende in via principale l'attribuzione
dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto marito ad esclusione
delle sue due figli minorenni essendo in manifesta contraddizione con
l'ordinamento dei beneficiari previsto chiaramente ed esaustivamente dall'art.
15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (cfr. anche DTF 129 III 313).
A titolo abbondanziale si
rileva infine che a mente di questo Tribunale va pure esclusa una ripartizione
dell'avere di libero passaggio tra gli eredi di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b
cifra 1 OLP secondo il diritto successorio, rilevato innanzitutto come per la
giurisprudenza la prestazione di libero passaggio esuli dalla massa successoria
(DTF 129 III 305). Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di
decesso di un assicurato gli aventi diritto non acquisiscono verso l'istituto
di previdenza del defunto una pretesa fondata sul diritto successorio (iure hereditorum)
ma un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge
(cfr. gli art. 18-22 LPP o l'art. 15 OLP) o dal regolamento dell'istituto di
previdenza (cfr. SZS 1999 p. 238; DTF 116 V 222; T. Koller, op. cit. in Recht,
p. 24 e 27).
Fatte queste premesse, ribadito
altresì come gli scopi cui ispira il diritto successorio siano differenti da
quelli perseguiti dall'ordinamento previdenziale (cfr. consid. 2.8.; cfr. anche
T. Koller, op. cit. in Recht, p. 21), un'applicazione, seppur analogica, di
regole divisorie di diritto ereditario non appare in questo contesto indicata (cfr.
STFA del 18 novembre 1997 in re R., B 29/96 citata nel Boll. dell'UFAS n. 56,
pag. 22).
2.10. Considerato come nella
fattispecie fra le parti non siano litigiosi l'ammontare della prestazione di
libero passaggio da dividere né, in quanto tali, i calcoli operati dalla Cassa
per dividere la stessa in misura proporzionale all'ammontare della prestazioni
per superstiti di cui sono beneficiarie le parti in causa, la prestazione
controversa andrà divisa nelle modalità previste dalla Cassa nella sua determinazione
del 19 dicembre 2003 e nella risposta di causa del 10 marzo 2004 (XII) e,
quindi, nella misura di fr. 56'991 a favore di __________ e di fr. 17'094
ciascuna a __________ e __________ n, oltre agli interessi.
Ne discende la reiezione della
petizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
_PINT1
rappr. da: RAPP4
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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