AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.62
Data decisione, Autorità:
06.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.62
fc/tf
Lugano
6 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 dicembre
2003 di
ATTO1
rappr. da: RAPP1
contro
_CONV1
rappr. da: RAPP2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. ATTO1 ha
svolto attività lavorativa quale dirigente d'esercizio dal 17 agosto 1987 alle
dipendenze delle __________ ed era quindi affilliato, per la previdenza
professionale, alla __________ (doc. _ atti __________).
L'8
giugno 1999 il dipendente è stato coinvolto in un incidente d'automobile
riportando un trauma cranico e conseguenti cefalee e perdita di coscienza, a
seguito del quale è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% sino al 26
giugno 1999 (cfr. certificato dott. __________ agli atti AI, doc. _ atti
__________). In seguito l'interessato ha ripreso il lavoro sino al 17
ottobre 1999 (XXIX). Dal 28 ottobre al 17 novembre 1999 __________ ATTO1 è
stato posto in stato di incarcerazione e non ha in seguito più ripreso
l'attività lavorativa per le __________ rassegnando il 6 dicembre 1999 le
dimissioni con effetto a decorrere dal 31 dicembre seguente (cfr. doc. _ atti
__________ e questionario del datore di lavoro agli atti AI).
1.2. Il 22
novembre 1999 __________ ATTO1 è entrato alle dipendenze della __________ con
la funzione di responsabile. Ai fini della previdenza professionale la datrice
di lavoro era affiliata alla _CONV1 (doc. _; cfr. anche _). Parallelamente l'assicurato
ha pure iniziato attività lucrative per altre ditte (doc. _).
A partire
dal 10 dicembre 1999 l'interessato è stato nuovamente dichiarato totalmente
inabile al lavoro (certificato dott. __________ del 24 gennaio 2000, doc. _
atti __________) ed ha di conseguenza definitivamente cessato di lavorare.
1.3. Il 5
febbraio 2001 __________ ATTO1 ha presentato istanza all'assicurazione
invalidità (AI) tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto
affetto da "dolori alla testa a seguito d'incidente automobilistico,
seguito da depressione" manifestatisi dal giugno 1999 (formulario di
domanda sottoscritto dall'assicurato agli atti AI).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con provvedimento 11 ottobre 2002, l'Ufficio
AI ha accolto la domanda e assegnato al richiedente una rendita intera di
invalidità dal 1° dicembre 2000, oltre a prestazioni completive per moglie e
figlia (doc. _).
Dal canto suo,
l'__________, con decisione su opposizione del 16 ottobre 2000, confermativa di
un provvedimento del 14 giugno precedente, ha negato il legame di causalità tra
l'incidente dell'8 giugno 1999 e i disturbi lamentati dall'assicurato e, di
conseguenza, rifiutato l'erogazione di prestazioni assicurative (doc. _; cfr.
anche doc. _ atti __________).
1.4. __________
ATTO1, rappresentato dall'avvocato __________, si è in seguito rivolto alla
_CONV1 postulando la concessione di una rendita d'invalidità della previdenza
professionale. La domanda è stata respinta con lettera 26 giugno 2003 con la
motivazione che nel momento in cui era insorta l'incapacità lavorativa che
aveva portato all'invalidità dell'assicurato, questi non era ancora affilliato
presso l'istituto di previdenza della __________ (doc. _).
1.5. ATTO1 si è
rivolto anche alla __________ postulando l'erogazione di prestazioni
d'invalidità. Con comunicazione del 30 giugno 2003 detta Cassa ha riconosciuto
all'assicurato una rendita d'invalidità intera di fr. 1'463.60, oltre a
completiva per la figlia, a decorrere dal 1. dicembre 2000 (doc. _).
1.6. Considerato
come tra l'assicurato e la _CONV1 non sia in seguito stato possibile addivenire
ad un accordo in merito alle pretese prestazioni previdenziali (doc. _), il 15
dicembre 2003 __________ ATTO1, sempre assistito dall'RAPP1, ha presentato
petizione al TCA nei confronti della_CONV1 chiedendo di giudicare:
" 1.
La petizione è accolta.
§ Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta alla
continuazione dell'erogazione della rendita LPP a favore del sig. __________ e
della di lui figlia __________, entrambi in __________a, come da contratto e
secondo le garanzie del 2 dicembre 2002.
§Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta a versare ai
signori __________ le mensilità mancanti ammontanti a fr. 49'056,90
- fr. 9811,40 + fr. 55'770.- per il
periodo 11.12.2001 fino al 31.12.2003, oltre agli interessi di mora del 5 % a
far tempo da oggi.
§Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta a versare ai
signori __________ le mensilità con decorrenza 1° gennaio 2004 ammontanti a fr. 4647.50 mensili cui vanno aggiunti il caro-vita nonché gli
interessi di mora del 5 % dal 1.1.2004.
- Protestate, tasse, spese e ripetibili." (Doc. _)
A
motivazione delle proprie richieste l'attore ha evidenziato
IN DIRITTO
- In primo luogo giova rilevare che la stessa convenuta ammette
che non ci troviamo in un caso di reticenza. Questo significa che la convenuta
riconosce le informazioni (peraltro inconfutabili) fornite al momento
dell'iscrizione.
In effetti, le informazioni sullo stato medico erano complete e
veritiere. Pacifico quindi che la convenuta fosse perfettamente a conoscenza
della situazione dell'interessato.
Prove: c.s., in particolare doc. _.
- Lo stesso agire della convenuta si è rivelato più volte
contraddittorio, ergo contrario alla buona fede.
Una prima volta quando la convenuta suggerisce gentilmente
all'attore di usufruire del suo diritto di chiedere prestazioni LPP presso
l'istituto delle __________, per poi successivamente revocare le proprie
prestazioni.
Una seconda volta con le motivazioni della revoca. Dapprima
effettua la revoca delle prestazioni motivandola con la rendita dell'istituto
delle __________, in seguito (ovvero dopo l'intervento del __________) sostiene
che il diniego è dovuto ora alla causa dell'invalidità legato all'infortunio.
L'agire contraddittorio viene del resto rafforzato dalla semplice
constatazione che in ottobre la convenuta ha dovuto rivolgersi al proprio
legale per tentare di sbrogliare (a suo favore) la matassa da essa stessa
cagionata.
Già questo agire contrario alla buona fede contrattuale dimostra
come la convenuta sia in torto.
Prove: c.s.
- Le tesi sono della convenuta sono del tutto labili e
pretestuose.
In primo luogo la convenuta non ha nessun elemento serio atto a
stabilire un nesso tra l'incidente e l'invalidità. In effetti, un simile
elemento contrasterebbe sia con la decisione della __________ e con le
successive risultanze mediche.
La doverosa ulteriore perizia dimostrerà la flebile tesi della
convenuta per tentare di venire meno ai suoi obblighi.
In secondo luogo essa dimentica che il rapporto di lavoro con la
__________ è iniziato il 22 novembre 1999 mentre l'inabilità è iniziata
il 10 dicembre 1999. Viceversa il rapporto di lavoro precedente era considerato
concluso non foss'altro per il fatto che le prestazioni LPP erano già state
ritirate.
Non da ultimo, la compagnia assicuratrice conosceva la situazione
dell'attore sin dall'inizio.
- A titolo marginale va detto che le __________ non hanno mai
versato una rendita all'attore." (Doc. _)
1.7. Con risposta
21 gennaio 2004 _CONV1 ha proposto di respingere la petizione, adducendo tra
l'altro quanto segue:
" È
controversa in questo caso la questione di sapere se il sig. __________ e,
quindi, sua figlia, hanno diritto a prestazioni d'invalidità da parte della
__________ a a titolo della previdenza professionale.
Secondo l'art. 23 LPP "hanno diritto
alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono invalide
per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta
l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità".
C'è motivo qui di rinviare alla giurisprudenza costante del TFA,
in particolare DTF 120 V 112 e 123 V 262.
(….)
Nella fattispecie, risulta chiaramente dai documenti che l'affezione
e l'incapacità lavorativa che hanno condotto all'invalidità hanno incominciato
prima dell'affiliazione del Sig. __________ presso la __________.Trattandosi di
un danno alla salute a forte componente psicogeno - di cui l'evoluzione ha
d'altrove dimostrato che un miglioramento durabile non era obiettivamente
concepibile - un'interruzione dell'incapacità lavorativa così breve non basta
per fondare la responsabilità della __________ L'insieme delle circostanze
conduce bene più a ammettere l'esistenza di un nesso di causalità materiale e
formale tra l'incapacità lavorativa prima
del 01.12.1999 e l'invalidità che ha portato." (Doc. _)
1.8. Con scritto
26 gennaio 2004 il Vicepresidente del TCA, rilevato come la petizione fosse
stata presentata nei confronti della __________ in luogo della _CONV1, ha
chiesto alle parti di pronunciarsi su una concorde correzione della
denominazione della parte convenuta (V).
Preso
atto degli scritti 29 gennaio 2004 dell'attore (VI) e 3 febbraio 2004 della
convenuta (VII), il 4 febbraio 2004 il Vicepresidente del TCA ha comunicato che
la denominazione di parte convenuta veniva di conseguenza corretta in _CONV1,
rappresentata dalla RAPP2 (VIII).
1.9. Il 5
febbraio 2004 l'attore, tramite il suo legale, ha fatto pervenire un
certificato medico del 28 gennaio 2002 del dott. __________ (IX), sul quale la
convenuta ha preso posizione con scritto 12 febbraio 2004 (XI).
1.10. Pendente
causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI e l'incarto __________
dell'assicurato (XII, XIII, XIV, XVI, XVII), comunicando alle parti che i
documenti potevano essere visionati presso il TCA (XIX).
L'attore si è
pronunciato in merito con uno scritto del 6 aprile 2004, al quale ha altresì
allegato un ulteriore certificato medico del 5 febbraio 2004 del dott.
__________ (XXI). La convenuta ha presentato le sue osservazioni con scritti 5
e 22 aprile 2004 (XX, XXIII).
Il TCA ha in
seguito proceduto ad alcuni accertamenti presso la __________ (XXV, XXVI) e
__________ (XXVII, XXVII, XXIX) dandone comunicazione alle parti.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ ATTO1 di una rendita intera di
invalidità della previdenza professionale.
La
fondazione convenuta respinge la domanda sostenendo in sostanza che le
patologie di cui è affetto il richiedente e la conseguente incapacità
lavorativa che ha poi condotto all'invalidità sono preesistenti
all'affiliazione dell'interessato presso di lei.
2.2. Preliminarmente
va determinato il momento in cui è iniziata la copertura assicurativa di
__________ ATTO1 presso la convenuta, con particolare riferimento alla
delimitazione con la copertura scaturente dal precedente rapporto di lavoro
dell'interessato con le __________.
Secondo
l'art. 10 cpv. 1 LPP l'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di
lavoro. Per l'art. 6 OPP2 l'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in
cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base
all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al
lavoro.
D'altro canto,
per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo finisce, tra l'altro, quando è
sciolto il rapporto di lavoro (in proposito cfr. SZS 1995 pag. 464).
Questo
disposto si applica sia nell’ambito della previdenza minima che di quella più
estesa (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109; DTF 120 V 20 consid. 2a., 118 V
39 consid. 2, 115 V 33 consid. 5; SPV 6/1994 p. 265).
Va
precisato che non è rilevante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa né
l’abbandono della stessa, bensì la fine, da un punto di vista giuridico, del
rapporto di lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli art. 334ss. CO (DTF
118 V 39 consid. 2).
Di
conseguenza, di principio, il rapporto assicurativo si conclude con la
decorrenza del termine di disdetta legale o contrattuale (SVR 1995 BVG Nr. 38
consid. 2aa p. 109 e dottrina citata). Irrilevante è il fatto che l’uscita dal
servizio è avvenuta in precedenza (DTF 120 V 20 consid. 2a, 115 V 34 consid.
5).
Tuttavia,
giusta il capoverso 3 dell’art. 10 LPP
"
Per i rischi morte e invalidità il salariato
resta assicurato presso il suo
istituto di previdenza durante un mese dopo lo
scioglimento del rapporto di previdenza. Se esisteva in precedenza un rapporto
di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza."
Al fine di
meglio comprendere la seconda frase dell'art. 10 cpv. 2 LPP, di tenore non del
tutto chiaro, giova citare la versione tedesca della seconda frase di questo
disposto che recita:
"
Beginnt er vorher ein neues Arbeitsverhältnis,
so ist die neue Vorsorgeeinrichtung züstandig.".
Se quindi
l'assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro nel termine di 30 giorni dalla
fine del precedente durante i quali sussiste il prolungamento della copertura
assicurativa, da questo momento è assicurato presso l'istituto previdenziale
del nuovo datore di lavoro, una doppia assicurazione essendo esclusa (DTF 118 V
38). Per la giurisprudenza questa norma è applicabile per analogia anche al
caso in cui l'assicurato inizia una nuova attività lavorativa prima della
conclusione del precedente rapporto di lavoro (DTF 120 V 15).
In
concreto, dagli atti emerge che il contratto di lavoro con le __________,
iniziato nel 1987, è stato sciolto a seguito delle dimissioni presentate da
__________ ATTO1 il 6 dicembre 1999 con effetto dalla fine del medesimo anno
(doc. _). L'ultimo giorno di servizio è stato effettuato il 17 ottobre 1999
(XXIX). Risulta poi che l'attore è entrato alle dipendenze della __________
effettuando il suo primo giorno lavorativo il 22 novembre 1999 (cfr.
questionario per il datore di lavoro del 15 febbraio 2001 agli atti AI).
In
applicazione del disciplinamento legale dianzi ricordato, in particolare
dell'art. 10 cpv. 3 seconda frase LPP applicato per analogia (DTF 120 V 24
consid. 5), l'attore va pertanto considerato assicurato fino al 21 novembre
1999 presso la __________ e dal giorno successivo presso la convenuta nella sua
qualità di istituto previdenziale presso la quale era affilliata la __________
La
copertura dal 22 novembre 1999 presso la RAPP2 è data per la previdenza
obbligatoria. Per quanto attiene invece alla previdenza più estesa l'inizio va
situato al 1. dicembre seguente, giusta le comunicazioni della convenuta (cfr.
certificato di previdenza del 12 luglio 2000, doc. _; cfr. anche doc. _;
risposta, III, pag. 3), considerato come per l'art. 3.2. del Regolamento
applicabile ogni nuovo stipendiato è coperto sino a concorrenza delle
prestazioni legali LPP dal giorno che comincia o che avrebbe dovuto cominciare
la sua attività, mentre che per le prestazioni oltrepassanti le prestazioni
legali, la copertura ha inizio quando la conferma scritta ne è data dalla
__________ (VII/bis; cfr. anche doc. _).
Si tratta
dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato
all'invalidità è insorta posteriormente al 22 novembre risp. 1 dicembre 1999,
fatto questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione,
comporterebbe l'obbligo per la Fondazione convenuta di erogare la chiesta
rendita invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per
almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che
l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS
1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116
consid. 2b; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403;
DTF 118 V 898, 35; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p.
209). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia,
secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non
pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re
B., B 78/99), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264
consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in
re consid. 2).
Il
richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non
necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della
stessa (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del
6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non
pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).
Questa
soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il
datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa
ai fini dell’erogazione della rendita AI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V
264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b). Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 1997 pag. 552).
Di
conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al
momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le
prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa
il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 LPP no. 14, 1994 p.
38; DTF 118 V 98).
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di
disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332
consid. 3).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità
lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è
tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica,
per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (STFA del 6
marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5;
Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non
pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15
marzo 2000 in re N., __________).
Va
altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è
stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse
assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29
cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di
previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto
all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).
2.4. L’art. 26
LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,
sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può
inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno
(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.5. L’art. 4 LAI
(dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) stabilisce
che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; Maurer,
op. cit., p. 140/141).
In ambito
AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno
nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre
professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 111 V 21,109
V 28; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.
488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono
con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
2.6. Nel caso in
esame è, come detto, litigiosa l'assegnazione all'assicurato di una rendita
intera d'invalidità della previdenza professionale.
ATTO1i è
invalido ai sensi dell'AI, in quanto dal
dicembre 2000 percepisce una rendita intera di invalidità (consid. 1.3).
La
Fondazione convenuta non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di
essere la debitrice della relativa prestazione d'invalidità LPP. A suo avviso
infatti il danno alla salute all'origine dell'incapacità lavorativa che ha poi
causato l'invalidità - vale a dire le cefalee e la depressione - era già
preesistente all'assunzione da parte della __________ __________ e, quindi,
all'affiliazione alla _CONV1.
Secondo
la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,
120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche
SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B
64/99).
Secondo
la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di
previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di
lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato
presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e
l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi è connessione
materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale
connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS
2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA
non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:
"l’ancienne institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles
manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa
capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)
In tal
caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120
V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993
B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).
Per
risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso
concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei
motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (SZS 2002 pag. 156 consid.
2b; SVR
2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr.
anche DTF 120 V 118 consid. 2b).
Si osservi
infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale criterio
per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo
quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di
previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità
in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è
assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è affilliato
ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag.
69segg.).
2.7. In concreto,
dagli atti emerge che l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni AI il 5
febbraio 2001 adducendo "dolori alla testa a seguito incidente
automobilistico, seguito da depressione", affezioni che egli dichiara
sussistere dal mese di giugno 1999.
Dall'incarto
AI risulta in effetti che l'assicurato soffre di "un'importante sindrome
depressiva da stress in stato dopo incidente della circolazione l'8.6.1999 con
commozione cerebrale, cefalee periodiche di tipo post traumatico, perdita della
memoria, facile astenia, mancanza della concentrazione" (cfr. rapporto
medico all'attenzione dell'AI del dott. __________ del 10 marzo 2001)
rispettivamente di " sindrome somatoforme da dolore persistente (cefalea
psicogena), disturbo di personalità, tipo paranoide, stato dopo trauma
commotivo (giugno 1999)" (rapporto medico all'attenzione dell'AI del dott.
__________ __________ dell'11 aprile 2001).
Sino al
giugno 1999 __________ ATTO1 non ha mai sofferto di patologie particolari tali
da influire sulla sua capacità lavorativa, in particolare di cefalee di rilievo
(cfr. verbale 15 febbraio 2000 __________, doc. _ atti __________; rapporto
dott. __________ del 14 gennaio 2000, doc. _).
L'8
giugno 1999, quando l'assicurato lavorava alle dipendenze delle __________
quale dirigente d'esercizio, è stato vittima di un incidente della circolazione
procurandosi un trauma cranico a seguito del quale ha iniziato a subire forti
cefalee. Sottoposto alle cure del caso, dopo un periodo di incapacità
lavorativa protrattosi sino al 26 giugno 1999 certificata dal suo medico
curante dott. __________ a motivo di "commotio cerebri, forte cefalea e
perdita di coscienza", ATTO1
Dal 28
ottobre al 17 novembre 1999 __________ ATTO1 è stato posto in stato
d'incarcerazione a motivo di una vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto
(doc. _ atti __________). Dall'incarto __________ risulta che durante il
periodo di detenzione egli ha accusato diverse crisi di cefalea (dichiarazione
dell'assicurato alla __________ del 25 maggio 2000, doc. _ atti __________).
L'attore non ha in seguito più ripreso la sua attività lavorativa per le
__________ e il 6 dicembre 1999 ha inoltrato alla datrice di lavoro la propria
lettera di dimissioni (doc. _ atti __________).
Il 22
novembre 1999 l'interessato è entrato alle dipendenze della __________, oltre
che della __________
Dopo
pochi giorni di lavoro, il 26 novembre 1999, l'attore si è nuovamente rivolto
al suo medico curante dott. __________ lamentando delle insopportabili cefalee,
irritabilità, difficoltà di concentrazione, apatia, mancanza di volontà,
ossessione da mal di testa (cfr. le dichiarazioni dell'interessato di fronte
alla __________ il 15 febbraio 2000 agli atti __________ riportate parzialmente
al considerando che segue).
Dal 10
dicembre 1999 __________ ATTO1 ha cessato la sua attività lavorativa a motivo
di inabilità totale certificata dal dott. __________ con la diagnosi di
"stato depressivo ansioso unitamente a cefalea frontale a dx., disturbi di
rallentamento psichico talvolta disorientamento, il paziente presenta vuoti di
memoria", con la precisazione che il paziente aveva cominciato ad accusare
i disturbi dopo l'evento infortunistico del 8 giugno 1999 (cfr. certificato
medico alla __________ del 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________).
Successivamente
l'attore ha continuato ad essere in cura dal dott. __________, il quale, visto
il persistere delle affezioni lamentate dal paziente, segnatamente delle
cefalee di aspetto pressorio "apparse dopo l'incidente dell'8 settembre
1999" e posta la diagnosi di "esito dopo commozione cerebrale con
rimanenti cefalee e sviluppo sindrome depressiva ansiosa progressiva da stess
post-traumatico" (certificati 24 dicembre 1999 e 2 maggio 2000, doc. _ e
atti __________), l'ha inviato dal dott. __________i. Questo specialista in
neurologia ha visitato il paziente in data 7 gennaio e 7 febbraio 2000 e,
predisposte una TAC e una MRI cerebrali che non hanno messo in luce alcuna
affezione organica (doc. _), oltre che una terapia farmacologica, ha rilevato
da un lato la persistenza nel paziente di cefalee post-traumatiche di tipo
tensivo e dall'altro la presenza di uno stato ansioso raccomandando una presa a
carico di tipo psichiatrico da parte del dott. __________, specialista in psichiatria
(doc. _). Quest'ultimo sanitario, nel suo primo certificato redatto il 2 marzo
2000 all'attenzione della __________, ha riferito di uno stato depressivo con
importanti somatizzazioni d'ansia in paziente con probabile sviluppo psicotico
precisando che il caso clinico ha avuto esordio dopo l'incidente della
circolazione (atti __________).
Nei
certificati medici del 27 settembre e 25 novembre 2000 all'attenzione della
__________ il dott. __________ ha ulteriormente confermato l'incapacità
lavorativa totale per "stato neuropsicologico su esiti di commozione
cerebrale, sindrome depressiva da stress, ipomaniacale, cefalee
periodiche" (atti AI).
Nel suo
referto all'attenzione dell'AI del 10 marzo 2001 il medesimo sanitario ha
certificato un'incapacità lavorativa totale dal dicembre 1999 per la diagnosi
di "importante sindrome depressivo da stress in stato dopo incidente della
circolazione l'8.6.99 con commozione cerebrale; cefalee periodiche di tipo post
traumatico; perdita di memoria, facile astenia, mancanza della
concentrazione", diagnosi esistente dal giugno 1999 (cfr. atti AI).
Dal 30
gennaio al 28 febbraio 2001 l'attore è stato degente presso la __________. Alla
dimissione, nel suo certificato dell'11 aprile 2001 all'attenzione dell'AI, il
dott. __________ ha confermato il persistere della completa inabilità
lavorativa ponendo quali diagnosi invalidanti "sindrome somatoforme da
dolore persistente (cefalea psicogena), disturbo della personalità di tipo
paranoide, stato dopo trauma commotivo del giugno 1999" (atti AI).
L'AI ha in
seguito ordinato una valutazione specialistica da parte della dott.ssa
__________, psichiatra, la quale, avvalendosi di un referto effettuato dalla
dott.ssa __________, psicologa, il 9 novembre 2001 e confermando un suo
precedente rapporto steso il 7 settembre 2000 per la __________ (doc. _), nella
sua valutazione del 19 dicembre 2001, poste le diagnosi, tutte invalidanti, di
"reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento, disturbo di
personalità narcisistico-compulsivo, sindrome somatoforme da dolore persistente
(cefalgia pscicogena)", ha sottolineato come nell'ambito di una
personalità nevrotica e fragile narcisisticamente, l'incidente della
circolazione dapprima, l'incarcerazione poi avessero rappresentato degli
insulti narcisistici gravi determinanti l'evoluzione depressiva poi
cronicizzatasi dall'autunno 1999 (cfr. referto agli atti AI).
Sulla scorta
di tali reperti specialistici il medico dell'AI ha stimato una capacità
lavorativa residua del 50% in un'attività amministrativa. La susseguente
valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale ha infine
permesso di quantificate una capacità di guadagno residua per __________ ATTO1
del 28%.
Di
conseguenza, l'UAI, con provvedimento del 11 ottobre 2002, cresciuto
incontestato in giudicato, ha attribuito all'assicurato una rendita intera, per
un grado d'inabilità del 72%, a far tempo dal 1. dicembre 2000.
Dal canto suo
invece la __________, con provvedimento del 14 giugno 2000 e decisione su
opposizione del 16 ottobre 2000, ha negato il legame di causalità adeguata tra
i disturbi lamentati dall'assicurato dal mese di novembre 1999 e l'incidente
della circolazione patito l'8 giugno 1999 e, quindi, rifiutato la concessione
di prestazioni assicurative (cfr. atti __________).
2.8. Secondo
questa Corte, in base alle certificazioni mediche all'inserto e agli
accertamenti esperiti in corso di causa, risulta provato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V
195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269;
SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), che a dipendenza del danno
alla salute che ha provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio la cefalea
psicogena e la depressione - l'assicurato subiva già prima del 22 novembre 1999
una diminuzione di rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP, vale a dire duratura e
rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità di rendimento nella sua
professione (DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22 febbraio 2002
in re B., B 35/00; VSI 1998 pag. 126; cfr. sopra consid. 2.3).
Lo
dimostrano le svariate certificazioni agli atti che documentano come
l'assicurato, successivamente all'incidente subito nel giugno 1999 da un lato,
in concomitanza al periodo di incarcerazione di fine ottobre 1999 dall'altro, a
causa dei gravi problemi di salute di cui era ed è tuttora portatore, salvo
brevi interruzioni sia sempre stato in cura medica e fosse limitato nella sua
capacità lavorativa e, quindi, sostanzialmente incapace di riprendere la sua
attività lavorativa.
Bisogna
in effetti ritenere che l'incidente del giugno 1999 dapprima, l'incarcerazione
a fine ottobre dello stesso anno poi, abbiano contribuito in maniera brusca al
manifestarsi sintomatico acuto dei problemi di natura psichica di cui è affetto
l'attore e dai quali egli ha continuato in seguito a essere portatore in misura
più o meno invariata malgrado i provvedimenti sanitari intrapresi (in questo senso
sostanzialmente le conclusioni della dott.ssa __________ nella perizia
allestita il 19 dicembre 2001 all'attenzione dell'AI; cfr. anche le valutazioni
del dott. __________ nel rapporto 14 gennaio 2000, doc. _ atti __________A).
Gli atti
all'inserto documentano in effetti che dopo l'incidente della circolazione
dell'8 giugno 1999 l'assicurato ha continuato ad accusare forti cefalee in zona
frontale e temporale, bilaterale e d'aspetto pressorio (cfr. vari certificati
medici del dott. __________ agli atti AI e __________). Richiesto in merito
dalle assicurazioni interessate, __________ ATTO1 ha confermato di aver
continuato a soffrire, successivamente all'infortunio, di forti emicranie e di
aver ricominciato a lavorare, il 22 novembre 1999, perché "aveva bisogno
di riprendere il lavoro, ma sempre con crisi di emicrania, dolore sull'intera
fronte sino alle tempie, spesso verso l'imbrunire e parecchie volte la
settimana". Nel verbale di audizione dell'assicurato di fronte agli organi
della __________ del 15 febbraio 2000 si può ancora leggere:
"
(…) Il 26 novembre 1999 si è quindi recato dal
dott. __________. Il mal di testa lo perseguitava e non sapeva cosa fare. Il
Ponstan lo aiutava ma causava anche disturbi allo stomaco. Diventa anche
irritabile, perdeva la voglia di lavorare. Non riusciva a concentrarsi. Era
sempre stato molto attivo, anche nello sport. Invece era apatico e mancava di
volontà ossessionato dal mal di testa. " (doc. _ atti __________)
In occasione dell'audizione effettuata al
domicilio dell'assicurato il 25 maggio 2000 è inoltre stato verbalizzato:
Durante il periodo di incarcerazione ha avuto
diverse crisi di cefalea. Non gli hanno permesso di prendere del Ponstan ma gli
davano soltanto del Contra-Schmerz che non portava alcun sollievo. Indubbiamente
questo periodo ha inciso sul suo morale. Ma la causa di tutto questo è il mal
di testa. Lo rende bloccato e lo porta a questa depressione. Si ricorda che
quando lavorava ancora per le __________, specialmente nei turni di notte, a
volte dal forte dolore rimaneva come inebetito e si trovava a non potere agire
e ragionare. Il suo problema sta nel mal di testa. Risolvesse questo problema
non avrebbe alcuna difficoltà nel gestire le sue giornate. Deve ingerire
diversi medicamenti, fatica a dormire. Resta quindi irascibile, anche in
famiglia." (doc. _ atti __________)
Al più tardi
in concomitanza e successivamente al periodo di incarcerazione protrattosi dal
28 ottobre al 17 novembre 1999, si sono vieppiù manifestati uno stato
ansioso-depressivo, rallentamento psichico, una diminuzione della capacità di
concentrazione e disturbi del sonno (rapporto dott. __________ del 14 gennaio
2000, doc. _; cfr. anche il dott. __________ che ha diagnosticato: "una
sindrome depressiva ansiosa progressiva da stress posttraumatico",
certificati del 24 dicembre 1999, del 24 gennaio 2000, del 2 maggio 2000, doc.
_ atti __________).
In proposito
alle problematiche psichiatriche di cui è sofferente __________ ATTO1,
segnatamente il disturbo della personalità di tipo paranoide e la depressione
con cefalea psicogena resistente alla terapia (rapporto medico dott. __________
all'attenzione dell'AI del 11 aprile 2001, atti AI), sulla scorta della
documentazione sanitaria agli atti, bisogna concludere che le stesse si sono manifestate
per la prima volta in maniera significativa al più tardi contestualmente al
periodo di incarcerazione subito dall'attore dal 20 ottobre al 17 novembre
1999. Il dott. __________, lo psichiatra che lo ha in cura dal 3 febbraio 2000,
posta la diagnosi di "sviluppo depressivo con somatizzazioni d'ansia"
(doc. _ atti _) rispettivamente "disturbo depressivo ansioso
caratterizzato da deflessione dell'umore, apatia, nervosismo, perdita di
memoria e di concentrazione, insonnia" (doc. ), ha concluso per una
completa inabilità lavorativa dalla data del primo consulto rilevando come i
disturbi fossero consecutivi all'incidente della circolazione delll'8 giugno
1999 e definendo lo stato depressivo in cui versa l'attore di tipo
"reattivo ad una problematica giudiziale" (certificato dott.
__________ n del 1. aprile 2000, doc. _ atti __________ e rapporto medico
all'AI dell'11 aprile 2001 agli atti AI). Anche il dott. __________ ha avuto
modo di definire la sindrome depressiva-ansiosa progressiva di natura reattiva
a stress dopo l'incidente della circolazione e alla problematica legale
(certificato 27 marzo 2000 alla __________ e lettera 2 maggio 2000 alla
__________ agli atti AI; certificato 14 aprile 2000 alla agli atti
__________ e 2 maggio 20001, doc. _ atti __________).
Nelle sue
valutazioni, pure il neurologo dott. __________ sottolinea il fatto che alla
prima problematica di cui era sofferente __________ ATTO1 successivamente
all'incidente della circolazione dell'8 giugno 1999 - segnatamente le cefalee
di tipo posttraumatico -, si sia in seguito aggiunto un disturbo di natura
psichica quale uno stato ansioso-depressivo persistente. Ora, a detta del dott.
__________ questi ultimi disturbi avevano una natura reattiva alle
vicissitudini sopportate dall'interessato e in particolare all'incarcerazione
subita dal medesimo alla fine di ottobre 1999 (rapporto dott. __________ del 14
gennaio 2000, doc. _ atti __________).
In queste
circostanze, a mente del TCA bisogna ritenere che le cefalee di cui è ancora
attualmente sofferente __________ATTO1i si sono manifestate per la prima volta
dopo l'incidente dell'8 giugno 1999 e sono in seguito persistite in misura più
o meno costante. Per quanto riguarda l'affezione di natura psichica, vale a
dire il grave disturbo depressivo, la stessa si è sviluppata progressivamente
nell'immediato periodo seguente, ma comunque a non averne dubbio in un'epoca
ancora precedente all'assunzione da parte della __________.
Basterà
ricordare a questo proposito che l'assicurato stesso ha riferito di aver
ripreso a lavorare, il 22 novembre 1999, perché ne aveva bisogno, ma sempre
assillato dalle crisi di emicrania, da astenia, mancanza di concentrazione,
apatia e irritabilità al punto da doversi nuovamente rivolgere al dott. __________
già il 26 novembre 1999 (verbale __________ del 15 febbraio 2000). Questi
diagnosticò in quell'occasione uno stato depressivo ansioso unitamente a
cefalee, disturbi di rallentamento psichico, disorientamento, vuoti di memoria
(certificato 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________ e 24 dicembre 1999, doc. _
atti __________).
Come
sostenuto dalla Fondazione convenuta, bisogna pertanto concludere che fra l'
incapacità lavorativa manifestatasi la prima volta a partire dal giugno 1999, a
dipendenza delle emicranie susseguenti all'incidente automobilistico dell'8
giugno 1999 e delle problematiche di natura psichica sviluppatesi nei mesi
seguenti, e la susseguente invalidità deve essere ammessa sia una connessione
materiale che temporale stretta ai sensi della giurisprudenza federale
applicabile (cfr. consid. 2.6).
Per quanto
attiene al legame materiale, è incontestabile che le affezioni di cui soffre
l'attore manifestatesi nel giugno 1999 rispettivamente nel corso dell'estate
1999 sono le stesse all'origine dell'incapacità lavorativa totale attestata
dall'inizio di dicembre 1999 e della relativa invalidità.
Dal punto
di vista della connessione temporale, dagli atti emerge che la situazione di
salute dell'assicurato rispettivamente la conseguente inabilità lavorativa non
hanno subito mutamenti notevoli dall'estate del 1999 rispettivamente, per
quanto riguarda la componente psichica, dall'ottobre 1999. Anzi le patologie di
cui soffre l'interessato e la conseguente inabilità lavorativa si sono in
realtà ulteriormente confermate. Se invero alla fine di giugno 1999
l'assicurato appariva in grado di riprendere, anche se con il supporto di una
terapia medicamentosa (cfr. certificato sottoscritto il 30 giugno 1999 alla
__________ dall'interessato, doc. _ atti __________), la precedente attività
lavorativa, dalla documentazione all'inserto e in particolare dalle
dichiarazioni rilasciate dall'interessato emerge come le problematiche
posttraumatiche legate all'incidente dell'8 giugno 1999 e quelle di natura
psichiatrica che cominciavano a manifestarsi, in particolare le crisi di
cefalea e la sindrome depressiva, hanno continuato ad assillare l'interessato
(cfr. la già citata deposizione resa il 15 febbraio 2000 agli organi della
__________). Inoltre, in seguito, dopo pochi mesi, la sintomatologia
posttraumatica, associata a quella ansio-depressiva di cui è divenuto nel
frattempo portatore si sono ulteriormente riacutizzate tanto da porre
l'indicazione di una completa inabilità lavorativa a far tempo da inizio dicembre
1999.
A questo proposito, non può essere seguito __________ ATTO1 laddove
sostanzialmente sostiene che avendo egli lavorato dal 22 novembre al 9 dicembre
1999 (questionario per il datore di lavoro del 15 febbraio 2001 agli atti AI),
vale a dire per poco più di due settimane, la connessione temporale tra
l'incapacità lavorativa sviluppata nell'estate/autunno 1999 e l'attuale
invalidità sarebbe interrotta.
Se è vero
innanzitutto che egli ha ricominciato a lavorare è anche vero che, vista la
persistenza dei suoi problemi di salute, come si è detto egli ha comunque
continuato a seguire una terapia farmacologica e a lamentarsi delle frequenti e
forti cefalee e dello stato psichico alterato (cfr., fra gli altri, il
certificato dell'assicurato del 30 giugno 1999 alla __________, doc. _ atti
__________A). Si rimanda in proposito alle già citate dichiarazioni rese
dall'attore di fronte agli organi della __________ il 25 maggio 2000. In quella
sede l'interessato ebbe ad affermare che quando ancora lavorava per le __________
a volte rimaneva come inebetito dal forte dolore e non poteva più agire e
ragionare (doc. _ atti __________). Ciò a comprova di una situazione tutt'altro
che stabilizzata o risolta.
D'altra parte,
anche volendo ammettere che in questo periodo egli avesse riacquistato la sua
capacità lavorativa (circostanza questa che comunque, alla luce delle
risultanze di causa, appare quantomeno dubbia), a mente di questo Tribunale un
miglioramento della capacità lavorativa di così breve durata non può costituire,
nella fattispecie concreta, un'interruzione prolungata ai sensi della
giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa e
l'invalidità, specie quando, come in concreto, al termine di tale apparente
temporaneo miglioramento è seguito un nuovo peggioramento delle condizioni di
salute dell'interessato con conseguente necessità di cura ospedaliera e
inabilità totale persistente (SZS 2002 pag. 156; SVR 2001 BVG no. 18 pag.
69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 117 consid. 2c; STFA
non pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche STFA non pubblicata del 6 agosto
2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata
di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame temporale;
STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67;
STCA del 27 agosto 2001 in re M., 34.2000.43-46). In realtà, detta evoluzione
ulteriore non ha fatto altro che dimostrare che un miglioramento duraturo e
stabile delle condizioni del richiedente non era obiettivamente ipotizzabile,
fatto questo ulteriormente documentato dal fatto che la terapia
psicoterapeutica con psicofarmaci non è di fatto mai stata interrotta (cfr.
atti AI).
A
prescindere dalle intenzioni delle parti, la nuova attività lavorativa
intrapresa dal richiedente per la __________ deve quindi essere considerata
come un tentativo di ritorno all'attività professionale che si è però
dichiarato infruttuoso a motivo delle condizioni di salute dell'interessato. In
realtà appare verosimile che l'attore, per le note ragioni mediche, non fosse
idoneo a
esercitare l'attività lavorativa per la quale era stato assunto dalla ditta in
questione tanto che già dopo quattro giorni lavorativi ha dovuto recarsi dal
medico e dopo solo una decina di giorni di lavoro è stato costretto ad
abbandonare definitivamente il lavoro.
Secondo
questo Tribunale bisogna pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha
poi originato l'invalidità totale dell'attore è insorta a non averne dubbio in
un momento in cui egli era ancora assicurato presso l'istituto di previdenza
del precedente datore di lavoro, le __________, ed è in seguito perdurata in
misura significativa.
2.9. A dette
conclusioni non possono mutare le altre allegazioni proposte dall'attore.
In
particolare, per i motivi già ampiamente esposti, egli non può essere seguito
laddove in sostanza reputa che i problemi di salute alla base dell'incapacità
lavorativa che ha portato all'invalidità siano insorti posteriormente
all'inizio dell'attività lavorativa per la____________________ Come è già stato
detto, dalla documentazione agli atti si evince chiaramente che le forti
cefalee di cui soffre l'interessato sono iniziate immediatamente dopo
l'incidente del giugno 1999 e che lo stato ansioso depressivo si è sviluppato
subito dopo, segnatamente al più tardi nel corso del mese di ottobre 1999, in
concomitanza con il periodo di detenzione. Lo dimostrano le dichiarazioni rese
dall'interessato agli organi assicurativi che documentano in modo
incontrovertibile come egli fosse assillato dalle cefalee, da difficoltà di
concentrazione, da astenia e irritabilità e dalla circostanza che dopo soli
quattro giorni lavorativi alle dipendenze della __________, il 26 novembre
1999, egli si dovette nuovamente rivolgere al proprio medico dott. __________
che diagnosticò la presenza di uno stato depressivo ansioso (cfr. certificato
24 dicembre 1999 e 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________). Questa conclusione
non è affatto smentita dai certificati medici del dott. __________ n del 28
gennaio 2002 e 5 febbraio 2004 prodotti in causa (doc. _) considerato come lo
specialista - che del resto ha visitato per la prima volta il paziente solo il
3 febbraio 2000 - si limiti ad escludere una relazione di causa ed effetto tra
l'incidente del 6 giugno 1999 e i disturbi psichici diagnosticati ma non si
esprime sul momento di insorgenza degli stessi. Anzi: nel suo rapporto all'AI
dell'11 aprile 2001 lo specialista precisa che le diagnosi invalidanti persistono
"da diversi anni".
2.10. Alla luce di
quanto sopra, responsabile del versamento della rendita di invalidità della LPP
non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP __________, in qualità di
istituto di previdenza della __________ A, datrice di lavoro dell'assicurato
dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999 (cfr. questionario per il datore di
lavoro sottoscritto il 15 febbraio 2001 agli atti AI). In effetti l’incapacità
al lavoro la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si
è manifestata nell'estate del 1999 o al più tardi nel corso del mese di ottobre
1999, momento in cui __________ ATTO1di non era ancora alle dipendenze della
menzionata ditta di __________ e non era quindi assicurato presso la Fondazione
convenuta.
I
presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita
d'invalidità del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto non
sono quindi adempiuti.
2.11. Per ATTO1
infine l'erogazione di una prestazione d'invalidità della previdenza
professionale sarebbe di fatto stata garantita dalla Fondazione convenuta con
la lettera del 2 dicembre 2002 nella quale ha assicurato l'erogazione di una
rendita di fr. 46'475 annui oltre a completiva per la figlia (doc. _).
L'attore
invoca in sostanza la protezione della sua buona fede.
In via
preliminare va rilevato che gli istituti di previdenza di diritto pubblico e di
diritto privato non sono autorizzati ad emanare decisioni formali vincolanti.
Le loro dichiarazioni possono infatti imporsi unicamente tramite una sentenza
emessa dal tribunale competente. Conformemente a quanto stabilito all’art. 5
cpv. 3 LPA, quindi, le dichiarazione dei fondi di previdenza non possono essere
considerate decisioni, ma unicamente prese di posizioni di un’autorità che
ammette o respinge una pretesa, la quale può essere l’oggetto di un’azione di
diritto amministrativo. Le citate comunicazioni sono quindi atte a provocare
l'avvio di un processo e a condurre alla modifica di rapporti giuridici. Questi
effetti non subentrano tuttavia direttamente a seguito della pronuncia della
presa di posizione (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata).
Sprovviste
di carattere obbligatorio e vincolante queste dichiarazioni producono tuttavia
effetti giuridici, poiché l’istituto di previdenza non può modificare a proprio
piacimento le sue prese di posizione. Questo modo di procedere potrebbe infatti
configurare una violazione del diritto alla protezione della buona fede, che va
rispettato anche dai fondi di previdenza di diritto privato e di diritto
pubblico (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata; RSAS 1995
p. 383; STCA non pubblicate del 18 marzo 1999 in re P., __________ e 24
settembre 1999 in re B., __________).
2.12. In virtù
della giurisprudenza suesposta si deve pertanto esaminare se la rettifica, da
parte dell'istituto di previdenza, tramite la lettera del 26 giugno 2003
(doc. _) dello scritto 2 dicembre 2002 (doc. _), con il quale aveva attestato
quale prestazione assicurata una rendita d'invalidità di fr. 46'475 annui, va
considerata lesiva della buona fede dell’assicurato.
Il diritto alla protezione
della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono
obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario
alla legge.
Secondo
una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. DTF 121 V
66, 119 V 307 consid 3a, 118 Ia 254 consid 4b, 118 V 76 consid 7, 117 Ia 287
consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi citate, 116 V 298ss; SZS 1998 pag. 41;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, 1983 pag. 195 consid. 3, 1982 pag. 368 consid. 2, 1981 pag. 194 consid. 3,
1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; RDAT I-1992 n° 63; STFA 5 aprile 1994 in re
M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a
ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere
tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea
un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente
le seguenti condizioni:
-
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
-
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
-
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta. Ciò significa che l'interessato, date le
circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33, consid. 4, 104 V
18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede
(Imboden-Rhinow,
Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
-
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è
pregiudizievole;
-
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63, STFA 5
aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.; STFA 121 V 67 consid.
2a e b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp,
Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso
concreto la buona fede dell’assicurato non può essere protetta.
In
effetti, anche volendo eventualmente ammettere che l'interessato non poteva,
date le circostanze, accorgersi dell'errore commesso dall'istituto di
previdenza (requisito 3), e che, quindi, era stata creata in ATTO1
un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità, la
comunicazione del 2 dicembre 2002 (doc. _) non ha comunque senz'altro indotto
il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un
comportamento che gli è pregiudizievole (requisito 4; DTF 121 V 67). Né del
resto l'attore fa valere altrimenti in corso di causa.
A mente del TCA quindi
nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede
dell’assicurato e, di conseguenza, l’assicurato non può
avvalersi della comunicazione 2 dicembre 2002 (doc. _) né dello scritto 21
gennaio 2003 (doc. _) per ottenere la chiesta prestazione d'invalidità.
2.13. Quanto infine
alla richiesta di ATTO1 formulata in sede di petizione (I, pag. 8), tendente
all'assunzione di una perizia, va detto che per costante giurisprudenza quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità
di determinati fatti deve essere considerata preponderante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si può rinunciare ad assumere altre prove (RCC 1986
pag. 202 consid. 2 d; STFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., STFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA del 13 maggio
1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid.
2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il
diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1991, pag. 1292).
Nella
presente fattispecie, osservato come le conclusioni cui è giunta questa Corte
si basano su un’attenta applicazione delle norme di diritto in materia e
un’accurata valutazione delle risultanze istruttorie, il TCA ritiene che le
prove assunte siano sufficienti ai fini dell’esito della causa e non reputa
pertanto necessario esperire la chiesta prova peritale. La domanda formulata
dall'attore è pertanto respinta.
2.14. In simili
condizioni, per le motivazioni che precedono, il TCA non può che respingere la
petizione di ATTO1
Il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
II principio, enunciato
dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui
il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in
materia LPP (Kieser, ATSGKommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n.
4; MeyerBlaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000
pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AZ, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V
111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4
vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo
(DTF 117 V 403).
Vi ha provveduto, nel
Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio".
II diritto è dunque
riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo
ricorrente.
II motivo di questo
privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dell'art. 159 cpv. 2 OG in
fine (DTF 112 V 49).
In materia di LPP il
diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).
Per contro, l'assicuratore
che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola,
diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c.
S.SA).
Se però il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario o quest'ultima abbia agito
con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l'assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b,
110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.
278).
Nel caso
concreto, a ATTO1 non può essere rimproverato di aver agito con temerarietà o
di aver introdotto la presente causa giudiziaria con leggerezza. Già solo per
tale motivo alla Fondazione convenuta, non rappresentata e ancorché vittoriosa
in causa, non può essere riconosciuta un'indennità per ripetibili ai sensi di
suddetta giurisprudenza federale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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