AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.55
Data decisione, Autorità:
12.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.55
IP/tf
Lugano
12 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Irène Pavone,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 ottobre
2003 di
ATTO0
rappr. da: RAPP0
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1945, montatore di linee di contatto elettriche, ha svolto attività lucrativa
presso la ditta __________, dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1999, data in
cui il rapporto di lavoro è stato sciolto in seguito a riorganizzazione del
gruppo (doc. _).
Ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il datore
di lavoro era originariamente affiliato alla Personalvorsorgestiftung der
__________ (cfr. estratto elettronico del Registro di commercio del cantone di
__________). Tale fondazione è stata sciolta con accordo dell’autorità di
vigilanza in data 15 maggio 1996 (doc. _), di seguito alla fusione con la
Personalvorsorgestiftung der __________ (doc. _). Quest’ultima fondazione ha
modificato i suoi statuti in data 16 novembre 2001, ciò che ha anche implicato
un cambiamento del nome in Personalvorsorgestiftung der __________ (doc. _).
Il
contratto d’assicurazione collettiva concluso originariamente dalla
Personalvorsorgestiftung __________ in data 21 novembre 1989 con la __________
(contratto n. __________, doc. _) è rimasto in vigore senza modifiche materiali
dopo la fusione e il cambiamento di nome della fondazione (cfr. doc. _, p.to
6). Tuttavia, a far tempo dal 1° gennaio 1996, per motivi tecnici interni, tale
contratto ha preso il numero __________ (cfr. doc. _).
1.2. Dopo un
periodo di incapacità lavorativa al 100% (dal 1° ottobre 1998, doc. _), durante
il quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi totale
dell’anca sinistra di tipo non cementato (doc. _), __________ ha inoltrato una
richiesta di prestazioni all’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI).
Con
decisione del 14 aprile 2000 (doc. _), l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1999
(grado d’invalidità: 62%).
Gli è
anche stata concessa una mezza rendita della previdenza professionale (cfr.
petizione, p.to 1.5.).
1.3. Peggiorando
le sue condizioni di salute, __________ ha successivamente presentato una
domanda di revisione della sua rendita AI all’ufficio competente (cfr. doc. _).
Sulla
base del rapporto medico allestito dal Dott. __________ (doc. _), l’UAI ha
riconosciuto all’assicurato, con decisione del 6 maggio 2002 (doc. _), il
diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2001
(grado d’invalidità: 70%).
1.4. Con scritto
del 21 maggio 2002 (doc. _), , rappresentato dall’, ha
chiesto alla , Fondazione Collettiva LPP di voler rivedere
le prestazioni della previdenza professionale in seguito alla decisione emessa
dall’UAI.
Con una
prima presa di posizione del 17 gennaio 2003 (doc. _), la __________ ha
comunicato all’assicurato che non poteva prendere in considerazione la
possibilità di aumentare le prestazioni d’invalidità della previdenza
professionale, per motivi che saranno precisati, se necessario, di seguito.
Le
successive rivendicazioni formulate dall’__________ (doc. _) sono rimaste vane:
l’istituto sollecitato ha mantenuto le sue posizioni, negando a __________ un
aumento della rendita d’invalidità erogata (docc. _).
1.5. Con
petizione del 7 ottobre 2003 al TCA indirizzata contro la decisione 17 gennaio
e 9 luglio 2003 della __________, , rappresentato dall’, ha
chiesto:
"
- La petizione è accolta,
§ di
conseguenza la decisione, 17 gennaio e 2 luglio 2003, della __________ è
annullata.
-
La Fondazione è condannata a versare a __________ con effetto dal 1
ottobre 2001, analogicamente alla decisione AI, una rendita intera d’invalidità
della previdenza professionale secondo il contratto di adesione concluso con la
__________ ed il relativo regolamento, oltre agli interessi di mora del 5%,
così come di una rendita per il figlio __________.
-
Ripetibili protestate.”
1.6. Lo stesso
giorno, la petizione è stata intimata da questo TCA alla Fondaz. Coll. Prev.
Prof. __________, per presentare la risposta di causa.
Con
risposta 27 ottobre 2002, la __________ ha chiesto che l’azione venga respinta
per carenza di legittimazione passiva.
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
- La
petizione si rivolge letteralmente contro la __________, asserendo al punto 1.5
della petizione che il precedente datore di lavoro dell’attore, la ditta
__________, è affiliata alla __________, fondazione collettiva LPP” ai fini
dell’esecuzione della previdenza professionale.
Nell’ordinanza del 7
ottobre 2003, quale convenuta viene invece indicata la __________.
In quanto compagnia d’assicurazione
privata la __________ non può in nessun caso essere convenuta, quando si tratta
di prestazioni dell’ambito della previdenza professionale. La __________ è
invece gerente in particolare di due istituzioni di previdenza: la Fondazione
collettiva LPP della __________ e la Fondazione collettiva per la previdenza
professionale __________. La ditta __________ non è affiliata a nessuna
delle due precitate istituzioni di previdenza, bensì è affiliata alla Personalvorsorgestiftung
der __________ (precedente nome fino alla 22 ottobre 2001:
Personalvorsorgestiftung __________ (cfr. stampa allegata della pubblicazione
del __________ 2001 in FUSC).
- La fondazione
per la previdenza a favore del personale
“Personalvorsorgestiftung
__________ ” assicura gli impegni da lei assunti in un contratto
d’assicurazione collettiva presso la __________. La __________ ha, su incarico
della fondazione, avviato un determinato scambio di corrispondenza con
l’attore. Queste circostanze non sono tuttavia idonee per motivare una
legittimazione passiva della __________ – e ancor meno di una delle istituzioni
di previdenza da lei gestite – in merito alle pretese dell’attore (…).”
1.7. Con replica
del 4 novembre 2003, l’attore ha insistito sul fatto che:
"
Infatti, dai documenti agli atti si evince che
il solo interlocutore per il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità,
analogicamente alla decisione AI, sia sempre stata __________.
Si richiama al riguardo, la seguente
corrispondenza:
Lettera del 21.05.2002 dell’__________
Lettera della __________ del 17.01.2003; 9
aprile 2003; 9 luglio 2003
Essa non ha mia sollevato l’eccezione che la
richiesta di __________ deve essere indirizzata alla Personalvorsorgestiftung
__________ (…).
A titolo abbondanziale si rileva che per la
prestazione di libero passaggio concernente la parte attiva (38%), in data
6.3.2001, è stata rilasciata dalla stessa __________ la polizza no.
__________che si compiega.”
1.8. Con
osservazioni dell’11 novembre 2003, la __________ si è riconfermata nelle sue
allegazioni, chiedendo che l’azione sia respinta per carenza di legittimazione
passiva.
1.9. Questo TCA
ha successivamente chiesto alla __________ di versare agli atti una copia del
contratto di assicurazione collettiva concluso con lei dalla
Personalvorsorgestiftung __________ (docc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. Dalla
petizione non risulta molto chiaramente chi è la parte ricercata dall’attore.
In effetti, nell’ingresso egli ha indicato come parte convenuta la __________.
Successivamente, precisa che l’ex datore di lavoro di __________ era affiliato
alla __________, fondazione collettiva LPP” (cfr. p.to 1.5.). Per finire, nel
petitum, l'attore chiede la condanna di una non meglio specificata “Fondazione”
al pagamento della rendita d’invalidità della previdenza professionale.
Tuttavia,
nella replica 4 novembre 2003, l’attore precisa che “a mente del ricorrente
erano dati i presupposti per ritenere che convenuta sia la __________ ”.
Si deve
pertanto ritenere che la parte formalmente convenuta dall’attore è la
__________.
2.2.1. Giusta l’art.
73 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115
V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V
358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret,
"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
L'Istituto
assicurativo non è indicato quale possibile parte nel citato articolo. Una
compagnia di assicurazione vita non è un istituto di previdenza ai sensi
dell'art. 48 LPP né una fondazione non registrata di previdenza a favore del
personale ai sensi dell'art. 89bis cpv. 6 CC. Il rimedio giuridico dell'art. 73
LPP pertanto non le compete (SZS 1998 p. 122; p. 125 consid. 3f; STFA del 14
maggio 1997 in re G. contro V.L.L. e S.L.R. p. 4 consid. 2b e 2c; DTF 122 V 326
consid. 3c; STFA del 7 gennaio 2003 in re T., B 49/00; STCA del 2 settembre
2002 in re. B. F., inc. 34.2000.24; STCA del 29 febbraio 2000 in re B. U.,
__________; STCA del 4 novembre 1998 in re F. O., inc. __________).
2.2.2. In concreto
la petizione è stata presentata nei confronti della __________ (cfr. consid.
2.1.). Orbene, come precisato dallo stesso istituto (cfr. risposta 27.10.03 e
duplica 11.11.03) e come risulta d’altronde dall’estratto elettronico del
Registro di commercio relativo alla società, quest’ultima è un istituto
assicurativo e non un fondo di previdenza ai sensi dell’art. 73 LPP.
In simili
condizioni, la petizione presentata nei confronti della __________ dev’essere
dichiarata irricevibile (STCA del 29 febbraio 2000 in re B. U., inc.
__________; STCA del 2 settembre 2002 in re B. F., __________).
Nel
merito
2.3.1. La __________
ha altresì sollevato l’eccezione materiale di carenza di legittimazione
passiva, poiché funge unicamente da assicuratrice della debitrice delle
prestazioni di previdenza professionale, nel caso in esame della
Personalvorsorgestiftung __________ (cfr. art. 1 cpv. 2 “Kollektive __________
” e art. 2 cpv. 2 “Allgemeine Versicherungsbedingungen für die kollektive
__________ ”, doc. _).
In
proposito va rilevato che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue
dalla capacità di essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere
tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La
legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale
dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione
sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione
(attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è
sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o
passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere.
L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare
della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva
quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio
è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).
Dalle
disposizioni della LPP emerge che l’Istituto assicurativo si occupa
dell'assunzione della copertura dei rischi assicurati nei confronti
dell’istituto di previdenza (art. 67; 68 LPP; per quanto riguarda la
fattispecie in esame cfr. art. 1 cpv. __________ e art. 2 cpv. __________, doc.
_) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva concluso con la
fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, p. 105;
Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna, Stoccarda, Vienna 1995, p. 78, 79).
Di regola
quindi tra lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto
giuridico diretto (STFA del 10 giugno 1996 in re M., B 38/94; DTF 115 V 98; 101
Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e assicurato da un
lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere distinti (SZS 1982
p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo da parte
dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del beneficiario nei
confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76 consid. 3a; Helbling,
op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione di libero
passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del libero
passaggio) e di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e
infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249).
Un
rapporto tra assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione,
da parte della fondazione, della pretesa nei confronti della società di
assicurazione nel caso in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA);
la fondazione infine può indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in
cui si verifichi un evento previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p.
106). A tal proposito va tuttavia evidenziato che il rapporto diretto continua
a vigere tra istituto assicurativo e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106).
Quanto
esposto vale inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e
sovraobbligatoria, ove il rapporto previdenziale non è la conseguenza della
conclusione di un rapporto di lavoro, bensì della pattuizione tra lavoratore e
fondo di previdenza di un cosiddetto contratto di previdenza, un contratto
innominato sui generis (Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros,
op. cit. p.43; J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,
Berna 1989, 124).
Di
conseguenza anche nel caso in cui il fondo di previdenza offra prestazioni che
vanno oltre quanto previsto dalla LPP (art. 49 cpv. 2 LPP) non vi è di regola
alcun rapporto contrattuale tra destinatario e assicurazione.
Anche in
tal caso, quindi, debitore delle prestazioni è la fondazione di previdenza.
Visto
quanto sopra, quindi, di regola l’assicurato non può far valere i suoi diritti
nei confronti dell’assicuratore privato, bensì deve presentare un’azione contro
l’istituto previdenziale competente.
2.3.2.L’Alta Corte, in una sentenza relativa ad un caso in cui
l’assicurato aveva convenuto l’istituto assicurativo insieme alla fondazione di
previdenza e contestava l’importo della prestazione di libero passaggio, ha
tuttavia dichiarato che l’assicurazione doveva essere considerata passivamente
legittimata. In proposito, il TFA ha infatti evidenziato che, malgrado inizialmente
non sia stato concluso alcun rapporto giuridico, in concreto la compagnia
assicurativa:
"
ha emesso essa medesima la polizza di libero
passaggio e, attraverso un nutrito scambio di corrispondenza con il ricorrente,
rispettivamente con il suo patrocinatore, ha assunto un parte diretta e
determinante con l’assicurato mentre, d’altro canto, il Fondo di previdenza,
egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse la Compagnia
assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni dell’attore. La qualità
di parte può quindi esserle riconosciuta” (STFA del 10 giugno 1996 in re L. M.
p. 5, consid. 1).
2.3.3. Tuttavia, a
mente di questo TCA, non sono dati, nel caso di specie, gli estremi per
applicare questa giurisprudenza.
In
effetti, dagli atti di causa emerge che l’assicurato, per ricevere informazioni
in merito alla sua rendita invalidità, si è rivolto la prima volta (cfr. doc.
), tramite l’_________, alla __________, Fondazione collettiva LPP,
cioè alla parte sbagliata, giacché è stato accertato che l’ex datore di lavoro
dell’assicurato non è mai stato affiliato a tale istituto previdenziale (cfr.
consid. 1.1.).
Inoltre,
anche se è vero che la __________, su incarico della __________ (cfr. risposta
di causa, p.to 3), ha poi avviato uno scambio di corrispondenza con l’attore
(docc. _), ha sempre precisato in ingresso delle sue lettere:
Contratto
n. __________ Personalvorsorgestiftung
__________ h
La
sua assicurazione n. __________
Incapacità
al guadagno”
Infine,
contrariamente al caso giurisprudenziale suesposto, la __________ non è neanche
stata convenuta in causa e, di conseguenza, un suo eventuale atteggiamento non
ha per forza di cose mai potuto lasciare pensare che la __________ fosse la
parte “giusta”. Quest’ultima, unica convenuta in causa, ha inoltre subito
eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Il fatto
che tale istituto abbia rilasciato una polizza di libero passaggio a favore
dell’assicurato (doc. _) per la parte attiva della sua previdenza
professionale, ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lit. a OLP, non cambia nulla. In
effetti, come d’altronde sottolineato dalla convenuta (cfr. duplica di causa,
p.to 2), la polizza di libero passaggio è un contratto a sé stante, concluso
dall’assicurato con un istituto assicurativo a sua scelta (che adempie le
condizioni descritte all’art. 10 cpv. 2 OLP) al momento in cui lascia un
istituto previdenziale. Deve dunque essere chiaramente distinta dal contratto
di previdenza che garantisce le prestazioni d’invalidità che l’attore fa valere
nel caso di specie.
In queste
condizioni, deve essere ammesso che la petizione, anche se fosse stata
ricevibile, avrebbe comunque in ogni caso dovuto essere respinta nel merito per
carenza della legittimazione passiva della __________ (cfr. per casi simili:
STCA del 2 settembre 2002 in re. B. F., inc. __________4; STCA del 29 febbraio
2000 in re B. U., __________; STCA del 4 novembre 1998 in re F. O., inc.
__________; cfr. per un caso in cui è stata ammessa la legittimazione passiva:
RDAT N. 59/II-1998).
2.4.1. Per quanto
concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF
118 V 238). L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non cambia
nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio sottoposta
alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionelle N° 66, N. 397), eccetto in
materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP).
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Per
costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il
diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF né è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP
in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP
del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che
vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso
delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente rispettivamente attore.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sua pronunzia del 7 dicembre 1989
nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF. La massima Corte ha precisato che scopo della norma è di consentire
all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue
pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover
sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi
analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere quindi esclusivamente
riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale
ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 118 V 169; DTF
112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/s. SA; SZS 1995 p.389; per le
eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
Nella
fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in
particolare il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i
ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la __________, peraltro non
rappresentata in causa, benché vittoriosa, non ha diritto ad alcun’indennità
per spese ripetibili.
2.4.2. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è
di principio gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta in ordine e nel merito per carenza di legittimazione
passiva.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster