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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.54
Data decisione, Autorità:
20.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.54
RG/sc
Lugano
20 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
-
ATTO1
rappr. da: RAPP1
-
ATTO2
rappr. da: RAPP3
a
_CONV1
rappr. da: RAPP2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto che
-
con
sentenza 4 settembre 2003, cresciuta in giudicato il 25 settembre 2003, il
Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________
omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede
l'accredito a favore di __________ della metà della prestazione d'uscita
accumulata da __________ durante il matrimonio;
-
il 29
settembre 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
-
ai fini
del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da __________,
il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha
esperito ulteriori accertamenti;
-
l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
-
giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
giusta
l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo
applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
" In
caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita
esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base
di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un
coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato
istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al
momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto,
è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a
mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della
celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto
di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto
secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e
gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse
fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte
dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al
momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella
devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla
lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del
matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene
conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della
prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del
versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché
della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si
applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1°
gennaio 1995.
-
l'art.
22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento
del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
-
in casu
dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (21 agosto 1980)
__________ disponeva di un avere di fr. 4'199.-- presso la __________ Cassa
d'assicurazione __________, cui è stato assicurato nel periodo 1976-1982 e
presso cui risulta disporre attualmente ancora (sic!) di un conto di
previdenza;
-
al
momento del divorzio (ossia al 25 settembre 2003, data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620)
__________ - che successivamente é stato assicurato dapprima, a far tempo dal
- gennaio 1985, presso la __________ ed in seguito, da gennaio 2001, presso la
Fondazione collettiva LPP __________ (IV) - disponeva presso quest'ultimo
istituto previdenziale di una prestazione di libero passaggio di fr.
107'371.--, rispettivamente presso la __________ di un avere di fr. 8'375.--;
-
ai fini
del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n.
698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
-
in casu l'avere di spettanza di __________ presso la __________
al momento del matrimonio (fr. 4'199.-- al __________ 1980) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (calcolati applicando il tasso
del 4% [valido anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1.
gennaio 1985, della LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253] sino al 31
dicembre 2002 e quello del 3.25% dal 1. gennaio 2003 sino la data del divorzio
[art. 12 lett. b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004]; per il
calcolo degli interessi cfr. Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, Leonardo
I, 5. ed., tab. 47) supera abbondantemente (già solo considerando gli interessi maturati
sino al 21 agosto 2002, ossia fr. 5'752.30) l'importo della prestazione
presente al 25 settembre 2003 (fr. 8'375.--), per il che non può essere dato
luogo ad alcuna divisione dell'avere di spettanza dell'ex marito presso il
citato istituto;
-
di
conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il
matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 107'371.--. Tale importo
corrisponde all'avere accumulato a far tempo dal 1. gennaio 1985 e sino al
divorzio (25 settembre 2003), dapprima presso la __________ ed in seguito, dal
gennaio 2001, presso la Fondazione collettiva LPP __________, cui l'ex marito
risulta essere a tutt'oggi assicurato;
-
il
credito a favore di __________ (metà della prestazione accumulata dall'ex
marito in costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 53'685.50
(107'371 : 2);
-
la chiave
di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di divorzio
-
in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della prestazione
accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto
obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati
articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo
materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del
divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op.
cit., CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC;
STFA non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]). Per il che
alla richiesta di __________ presentata nelle more della presente procedura e
volta all'attribuzione - e consecutiva quantificazione - della metà dell'avere
accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui essere dato
seguito;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
conformemente
alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura (V),
l'importo di fr. 53'685.50 dovrà essere trasferito a suo favore presso
la __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione
d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio e da dividersi secondo
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr.
107'371.--.
2.- E' fatto
ordine alla la Fondazione collettiva LPP __________ di versare alla __________
a favore di __________ la somma di fr. 53'685.50.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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