AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.48
Data decisione, Autorità:
18.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.48
RG/sc
Lugano
18 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 3 settembre 2003
promossa da
ATTO0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
-
per
decisione 12 marzo 2002 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito:
Fondazione) ha affiliato d'ufficio la ditta __________ ai fini dell’attuazione
della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal
1° gennaio 2002 (doc. _);
-
in base
ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha in seguito
stabilito l’ammontare dei contributi dovuti nel periodo 1° gennaio 2002-31
marzo 2003 per un ammontare complessivo di fr. 25'091.15 (doc. _);
-
a fronte
del mancato pagamento dell'importo dovuto, la Fondazione ha notificato al
datore di lavoro - al quale nel frattempo era stata concessa una dilazione di
pagamento - diverse diffide, l'ultima, datata 29 aprile 2003, per un ammontare
di fr. 12'093.45, comprensivo pure dell'importo di fr. 3'644.55 di cui al
conteggio 1° marzo 2003 relativo ai contributi 1° gennaio-31 marzo 2003 (doc.
_);
-
nel
giugno 2003 nei confronti del datore di lavoro la Fondazione ha quindi fatto
spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________ per un
importo di fr. 12'093 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 e spese per fr.
150 (doc. _);
-
l’escusso
ha interposto opposizione;
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare il datore di
lavoro al pagamento di complessivi
fr.
12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45 a titolo di
contributi previdenziali e spese per il periodo 1. gennaio 2001-31 marzo 2003,
postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo dell'UE di Lugano nonché la rifusione di ripetibili;
-
con
scritti 26 settembre e 16 ottobre 2003 il convenuto, pur riconoscendo di essere
debitore nei confronti della Fondazione dei contributi LPP chiesti in
petizione, si oppone al postulato rigetto dell'opposizione interposta al
precetto __________dell'UE di __________, facendo segnatamente rilevare di aver
provveduto in data 8 luglio 2003, quindi successivamente all'emanazione di
detto precetto, al pagamento di fr. 3'644.55, ciò di cui l'attrice non avrebbe
debitamente tenuto conto (doc. _);
-
con
osservazioni 1° ottobre 2003 la Fondazione ha fatto rilevare come il versamento
effettuato dal convenuto nel luglio 2003 sia già stato considerato ai fini del
calcolo dell'importo chiesto in petizione (doc. _).
considerato
in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato;
-
l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale);
-
l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3);
-
l’obbligo
contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato
contestato e dev’essere ammesso;
-
secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari
l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore
di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
-
in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
-
per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (Doc. _)
-
in
concreto dagli atti all'inserto risulta che l'ammontare del credito posto in
giudizio concernente il periodo contributivo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003
é stato correttamente stabilito dall'attrice, la quale, ai fini del calcolo dei
premi non soluti in detto periodo e quantificati in fr. 11'793.45, ha
rettamente tenuto conto dei versamenti per complessivi fr. 6'148.85 effettuati
dal convenuto precedentemente all'emanazione del precetto n. __________dell'UE
di __________. Con il successivo versamento di fr. 3'644.55, eseguito in data 8
luglio 2003, __________ ha in realtà soddisfatto il debito contributivo
riguardante il periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 (doc. _), non
oggetto della presente procedura e parimenti non incluso nell'importo di cui al
citato precetto, limitato, come da espressa indicazione del creditore,
all'escussione dei contributi di cui alla diffida 29 aprile 2003 (doc. _),
ovvero di quelli non soluti limitatamente al periodo 1° gennaio 2002 -31 marzo
2003, tra cui i contributi conteggiati il 1° marzo 2003 ed ammontanti
(anch'essi) a fr. 3'644.55 (doc. _);
-
che in
sostanza, nel quantificare - sulla base dei salari erogati e conformemente alle
disposizioni di legge e di regolamento - il debito contributivo complessivo,
relativamente al periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003, in fr. 12'243.45 la
Fondazione ha rettamente considerato contributi scoperti per fr. 11'793.45
nonché l'addebito di fr. 300.-- per spese di diffida e fr. 150.-- per spese
d'esecuzione (cfr. art. 4 cpv. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffa costi
amministrativi, doc. _; cfr. DTF 117 II 258);
-
la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 20 maggio
2003 su fr. 12'093.45;
-
poiché la
convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102 e
103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde
a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
-
pertanto
la convenuta dev’essere condannata a versare
fr.
12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su
fr.
12'093.45;
-
con la
petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;
-
secondo
la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
pp. 241ss, 251s);
- la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per fr. 12'243.45 oltre
interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su
fr.
12'093.45, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
per
quanto riguarda gli oneri processuali, l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in
virtù dell’articolo 8 della LALPP, stabilisce che la procedura è di principio
gratuita;
-
il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150).
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V
356; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni v. DTF
112 V 362, RAMI 1992 p. 164).
Visto
quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto
collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 12'243.45 oltre interessi
al 5% dal
20
maggio 2003 su fr. 12'093.45.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'UE di __________ per l'importo di fr. 12'243.45 oltre interessi
al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster