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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.37
Data decisione, Autorità:
06.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.37
RG/sc
Lugano
6 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
nella causa che oppone
ATTO1
rappr. da: RAPP1
e
ATTO2
rappr. da: __________,
a
_CONV1
rappr. da: RAPP2
e
_CON1
e
_CON2
in materia di
previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
-
con
sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore
di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________, disponendo,
al dispositivo n. 8 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive
prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio;
-
il 14
maggio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato
al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
-
ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (cfr. art. 25a cpv. 2
LFLP);
-
in corso
d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti presso gli istituti
previdenziali interessati; delle relative risultanze, trasmesse agli ex coniugi
con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei
considerandi successivi.
considerato in
diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
-
giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel
merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
giusta
l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo
applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
l'art.
22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento
del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
-
in casu
dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (__________1987)
__________ disponeva di una prestazione di libero passaggio presso la
Fondazione di previdenza della __________, presso cui è stata assicurata nel
periodo 1. aprile 1984 - 31 gennaio 1989, di fr. 6'906.80 (doc. _), mentre che
__________ disponeva presso la __________ di una prestazione pari a fr. 8'911
(doc. _);
-
al
momento del divorzio (ossia al __________ 2002, data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p.
- __________ - che dopo l'uscita dalla __________ è stato assicurato
dapprima, a far tempo dal 1. marzo 1995, presso la __________ (doc. _) ed in
seguito, dal 1. settembre 1997, presso la Cassa pensioni __________ (doc. _) e
successivamente, ancora, presso la Fondazione per la previdenza professionale
__________ con effetto dal 1. agosto 1999 (doc. _) - disponeva presso
quest'ultimo istituto previdenziale di una prestazione di libero passaggio di
fr. 126'952.70 (doc. _);
-
nel
dicembre 2002 la Fondazione per la previdenza professionale __________ ha
trasferito la prestazione d'uscita di spettanza di __________ a quel momento
(fr. 127'741.55) alla Sammelstiftung __________ (contratto n. __________; doc.
_), istituto presso cui l'interessato risulta attualmente essere assicurato
(doc. _);
-
di
conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il
matrimonio ammonta a fr. 110'904.50, importo corrispondente alla
differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio (fr.
126'952.70) e quella acquisita al momento del matrimonio (fr. 8'911 comunicati
dal istituo previdenziale cui l'ex marito era allora assicurato; l'art. 22a
cpv. 1 prima frase LFLP non trova applicazione, l'interessato non avendo
infatti cambiato istituto di previdenza prima del 1. gennaio 1995) aumentata
degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (fr. 7'137.20; cfr.
art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2 nel suo tenore in
vigore sino al 31.12.2002; Geiser, Le nouveau droit
du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69;
per il calcolo degli interessi cfr. Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln,
Leonardo I, tab. 47: 15 anni di matrimonio, tasso 4%, fattore 1.800944);
-
__________,
dopo l'uscita dalla Fondazione di previdenza della __________, risulta essere
stata assicurata, a far tempo dal 1. febbraio 1989 presso la Pensionskasse der
__________ (doc. _). All'uscita da questo istituto, la prestazione
previdenziale (fr. 14'633.70) accumulata sino al 31 maggio 1990 le é stata versata
in contanti (doc. _). Nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo,
nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex marito. Il pagamento in
contanti di detta prestazione in pendenza di matrimonio ha comportato l'uscita
della stessa dal ciclo della previdenza e quindi l'impossibilità di una sua
divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2 ultima frase
LFLP; DTF 129 V 254, 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 255; Baumann/Lauterburg,
Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim
Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Vetterli/Keel, op. cit., p.
1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo
1999, p. 58);
-
in
seguito, a far tempo dal 1. giugno 1995, __________ è stata assicurata presso
la __________ e contemporaneamente, dal 1. agosto 1998, presso la __________.
Al momento del divorzio __________ disponeva presso il primo istituto di
una prestazione d'uscita di fr. 13'029.90, presso il secondo di una prestazione
di fr. 51'967 (doc. _);
-
di
conseguenza la prestazione di __________ da dividersi secondo la chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che l'art. 22a LFLP
non trova qui applicazione il capitale di fr. 14'633.70 versato all'interessata
essendo definitivamente uscito dalla previdenza (cfr. STCA del 29 gennaio 2003
nella causa V.G [inc. __________], cresciuta in giudicato), corrisponde alla
somma delle prestazioni d'uscita esistenti al momento del divorzio ed
accumulate a far tempo dal 1. giugno 1995 per complessivi fr. 64'996.90;
-
considerata
la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione
accumulata dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di __________
ammonta a fr. 32'498.45 (64'996.90 : 2), quello a favore di __________ a
fr. 55'452.25 (110'904.50 : 2);
-
considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta, a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 22'953.80;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
conformemente
alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura
(doc. _), l'importo di fr. 22'953.80 dovrà essere trasferito a suo
favore presso la __________, cui, come visto, essa è assicurata a far tempo dal
- agosto 1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 110'904.50.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 64'996.90.
3.- E' fatto
ordine alla Sammelstiftung __________ di versare alla __________ a favore di
__________ la somma di fr. 22'953.80.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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