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Numero d'incarto:
34.2003.22
Data decisione, Autorità:
13.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.22
RG/sc
Lugano
13 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 7 aprile 2003
promossa da
contro
in materia di
previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
-
per
decisione 15 febbraio 2002 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito:
Fondazione) ha affiliato d'ufficio la __________ ai fini dell’attuazione della
previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1°
maggio 1998 (doc. _);
-
in base
ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha in seguito
stabilito l’ammontare dei contributi dovuti - per quanto qui interessa -
relativamente al periodo 1. maggio 1998-30 giugno 2002, per un ammontare
complessivo di fr. 54'043.60 (compresi fr. 4'075.10 per interessi di ritardo
sui contributi,
fr. 100
quale supplemento per notifica ritardata e fr. 700 per spese tassa decisione),
inviando al datore di lavoro il relativo conteggio con richiesta di pagamento
(doc. _);
-
a fronte
del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel luglio 2002 la Fondazione ha
notificato al datore di lavoro una diffida di pagamento per un importo
complessivo di fr. 54'143.60 (comprensivo di fr. 100 per spese di diffida; cfr.
doc. _);
-
nel
settembre 2002 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ nei
confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per un importo
di fr. 53'443.60 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 e spese per fr. 150;
-
l’escussa
ha interposto opposizione;
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la
__________ al pagamento di complessivi
fr.
47'512.50, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo dell'UE di __________ nonché la rifusione di ripetibili;
-
con
risposta causa la convenuta chiede la reiezione del gravame adducendo in
sostanza che l'importo posto in esecuzione debba essere ridotto di fr.
6'564.85, somma corrispondente - a mente della __________ - ai contributi
erroneamente addebitati dall'attrice dopo il 1. gennaio 2002, data a far tempo
dalla quale la società non ha più avuto lavoratori alle proprie dipendenze;
-
con
osservazioni 28 aprile 2003 la Fondazione attrice ha fatto rilevare come la
problematica sollevata dalla convenuta sia già stata considerata ai fini del
calcolo dell'importo chiesto in petizione;
-
con
scritto 5 giugno 2003 la convenuta, dilungandosi in considerazioni e lamentele
invero prive di pertinenza ai fini del presente giudizio, si è riconfermata
nelle proprie allegazioni di causa, rimettendosi, per finire, al giudizio di
questo Tribunale.
considerato
in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato;
-
l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale);
-
l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);
-
l’obbligo
contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato
contestato e dev’essere ammesso;
-
secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
-
per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (Doc. _)
-
in
concreto alla luce degli all'inserto risulta che l'ammontare del debito
contributivo complessivo fatto valere in petizione é stato correttamente
stabilito dall'attrice, la quale, ai fini del calcolo dei contributi insoluti
al 30 giugno 2002 e quantificati in fr. 43'087.40, ha rettamente tenuto conto
del bonifico eseguito a seguito della notifica da parte del datore di lavoro
(risalente al gennaio 2003, doc. _) della cessazione del rapporto d'impego
dell'unico dipendente della __________ con effetto dal 1. gennaio 2002;
-
che detto
bonifico risulta per altro essere stato correttamente cifrato dall'attrice in
fr. 6'081.10, tale importo corrispondendo segnatamente all'ammontare dei
contributi (non dovuti) relativi al periodo 1. gennaio - 30 giugno 2002
calcolati conformemente alle disposizioni di regolamento applicabili (cfr. art.
7 del Regolamento e Capitoli II e VI/A del Piano di Previdenza) sulla base di
un salario annuo di base di
fr.
97'760.-- e quindi di un salario annuo assicurato di fr. 49'440.- (cfr. doc.
_);
-
che in
sostanza, nel quantificare - sulla base dei salari erogati e conformemente alle
disposizioni di legge e di regolamento - il debito contributivo complessivo in
fr. 47'512.50, la Fondazione ha rettamente considerato contributi scoperti per
fr. 43'087.40 nonché interessi di ritardo (al 4%) per fr. 4'075.10 (giustamente
calcolati sull'importo dovuto limitatamente al periodo 1. maggio 1998 -31
dicembre 2001) come pure spese di diffida per fr. 100, costi per conteggio
retroattivo per fr. 100 e spese d'esecuzione per fr. 150 (cfr. art. 4 cpv. 4
CA; cfr. Tariffa costi amministrativi, doc. _; cfr. DTF 117 II 258);
-
la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 30 agosto
2002 su fr. 47'362.50;
-
poiché la
convenuta è palesemente in mora (art. 4 CA; art. 102 e 103 CO) con il pagamento
dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art.
104 CO), la domanda dev'essere accolta;
-
pertanto
la convenuta dev’essere condannata a versare
fr.
47'512.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su
fr.
47'362.50;
-
con la
petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;
-
secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
- la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione limitatamente, tuttavia, all'importo di fr. 47'512.50 oltre
interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su
fr.
47'362.50, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
per
quanto riguarda gli oneri processuali, l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in
virtù dell’articolo 8 della LALPP, stabilisce che la procedura è di principio
gratuita;
-
il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
Visto
quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto
collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 47'512.50 oltre interessi
al 5% dal
30
agosto 2002 su fr. 47'362.50.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no__________dell'UE di __________ limitatamente all'importo di fr. 47'512.50
oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su fr. 47'362.50.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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