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Numero d'incarto:
34.2002.62
Data decisione, Autorità:
22.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.62
RG/sc
Lugano
22 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
-
rappr. da: avv. __________
- Cassa pensioni __________
a
-
-
__________ Fondazione previdenza professionale,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza di divorzio 30 settembre 2002, cresciuta in giudicato il 21 ottobre
2002, il Pretore del Distretto di __________ ha stabilito la ripartizione per
metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi __________
e __________ durante il matrimonio;
-
con
scritto 27 novembre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al
divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, per il calcolo della
prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di
previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la durata del
matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di
previdenza degli interessati e all'ammontare degli averi LPP;
-
ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio, il TCA ha
richiesto agli ex coniugi e agli istituti di previdenza interessati di
determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP, V);
-
con
scritto 12 dicembre 2002 il patrocinatore di __________, rilevando come le
prestazioni acquisite durante il matrimonio ammontino a fr. 65'268.60 per l'ex
marito e a fr. 18'879.80 per la ex moglie, ha quantificato in fr. 23'194.40
l'importo da accreditare a favore di quest'ultima;
-
in data
16 dicembre 2002 la __________ ha comunicato che la prestazione di libero
passaggio di __________ al 31 ottobre 2002 ammonta a fr. 65'268.60;
-
con
scritto 16 dicembre la __________, Fondazioni per la previdenza professionale
ha comunicato che __________ è stato assicurato presso il loro istituto dal 1.
settembre 1991 al 31 dicembre 2000, precisando di aver ricevuto in data 14
febbraio 1992 una prestazione di libero passaggio di fr. 10'630.65 da parte
della Fondazione collettiva __________ e che la prestazione di fr. 52'608.95
(oltre interessi) accumulata durante il periodo assicurativo è stata versata
alla __________;
-
con
lettera 17 dicembre 2002 la Fondazione di libero passaggio di __________ ha
comunicato che i contratti di previdenza gestiti dalla Fondazione collettiva
LPP dell'__________, presso cui __________ è stato assicurato dal settembre
1991, sono stati ripresi dalla Fondazione collettiva per la previdenza
professionale __________;
-
con
comunicazione 23 dicembre 2002 l'amministrazione della Cassa pensioni
__________ ha confermato l'esistenza di una prestazione di libero passaggio a
favore di __________ al 31 dicembre 2002 di fr. 19'835.10, specificando che al
momento del matrimonio non vi era per contro alcun importo di libero passaggio.
Su richiesta del TCA la Cassa ha quindi in seguito precisato che __________ è
stata affiliata alla Cassa pensioni a contare dal 1. gennaio 1999 e che
l'ammontare della prestazione di libero passaggio al 21 ottobre 2002 ammonta a
fr. 18'736.40;
-
in data
13 febbraio 2003 il TCA ha trasmesso agli ex coniugi l'intera documentazione
acquisita all'incarto assegnando loro un termine per presentare osservazioni
__________;
-
con
scritto 14 febbraio 2003 il patrocinatore di __________, cifrando le rispettive
prestazioni acquisite durante il matrimonio in fr. 65'268'60 (per l'ex marito)
e fr. 18'736.40 (per la ex moglie) ha concluso per il versamento a favore di
quest'ultima di un importo pari a fr. 23'266.10.
considerando in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
giusta
l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
-
il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 27 ottobre 1978 e
quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art.
122 ZGB, in: ZBJV 2000, pag. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
l'art.
22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di
previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di
uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 12/99, pag. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella
causa AV e CS, __________, cresciuta in giudicato);
-
in
concreto dagli atti di causa e dagli accertamenti esperiti pendente causa, non
risulta che all'epoca del matrimonio gli ex coniugi __________ fossero
affiliati ad un istituto di previdenza, né che disponevano di averi di libero
passaggio, non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione d'uscita a
tale momento;
-
di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le
prestazioni accumulate durante il matrimonio;
-
in
concreto la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio
corrisponde all'importo di fr. 18'736.40 comunicato dalla Cassa pensioni
__________ quale prestazione presente al momento della crescita in giudicato
del divorzio (XV; Vetterli/Keel, op.cit., pag. 1620), quella accumulata
da __________ all'importo di fr. 65'268.60 indicato dalla __________;
-
considerata
pertanto la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex coniugi, alla metà
della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il
credito a favore di __________ ammonta a fr. 32'634.30 (65'268.60 : 2),
quello a favore di __________ a fr. 9'368.20 (18'736.40 : 2);
-
considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta, a saldo,
una prestazione pari a fr. 23'266.10;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
risulta attualmente affiliata presso la Cassa pensioni __________ dove dovrà
quindi essere trasferito l'importo di fr. 23'266.10.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 65'268.60.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 18'736.40.
3.- E' fatto ordine
alla __________, Fondazione collettiva
2°
pilastro, __________ di versare alla Cassa pensioni __________, a favore di
__________ la somma di
fr.
23'266.10.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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