AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.50
Data decisione, Autorità:
11.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.50
IP/gm
Lugano
11 novembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Irène Pavone, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 10 ottobre
2002 di
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1951, coniugato con __________, 1953, è stato assunto alle dipendenze della
__________ a far tempo dal 1° gennaio 1972 ed è tuttora impiegato con un grado
di occupazione del 50 %.
Dal 1°
gennaio 1972 egli è assicurato presso la Cassa pensioni dei __________ (in
seguito: Cassa pensioni).
1.2. Con
decisione 12 settembre 2002, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto ad __________ il diritto ad una rendita semplice d’invalidità, per
un grado d’invalidità del 50%, ammontante a fr. 907.— mensili, a far tempo dal
1° agosto 2001 (doc. _).
La moglie
dell’attore, invalida al 75%, riceveva già dal 1° agosto 2000 una rendita
semplice d’invalidità mensile di fr. 1’672.— (aumentata a fr. 1'714.— dal
1.1.2001), oltre ad una rendita completiva per il marito di fr. 502.— al mese
(aumentata a
fr. 514.— dal 1.1.2001) (cfr. doc. _).
Di
seguito al riconoscimento dell’invalidità di __________, l’UAI ha assegnato
alla moglie una rendita semplice d’invalidità mensile di fr. 1'796.— a far
tempo dal 1° agosto 2001. La rendita completiva per il marito è invece stata
soppressa.
1.3. Con
comunicazione del 7 ottobre 2002 (doc. _), in sostituzione della precedente
datata 27 settembre 2002 (doc. _), l’amministrazione della Cassa pensioni ha
riconosciuto il pensionamento parziale per invalidità di __________ a contare
dal 1° agosto 2002. La pensione di base è stata fissata in
fr. 18’170.— annui, ridotta però a fr. 16'670.— annui (fr. 1'283.— per 13
mensilità) per causa di sovrassicurazione ai sensi dell’art. 19 della legge
sulla Cassa pensioni dei __________.
1.4. Con atto di
“ricorso” del 10 ottobre 2002, __________ ha impugnato le “decisioni” 27.9.2002
e 7.10.2002 della Cassa pensioni, postulando il riconoscimento di una rendita
d’invalidità intera, senza deduzioni risultanti da un’ipotetica
sovrassicurazione.
A
motivazione del ricorso, l’interessato ha precisato quanto segue:
"
In fatto
Nel calcolo, che determina una sovrassicurazione,
mi viene attribuita una rendita AI di fr. 16'218.- annui e la mezza pensione mi
viene ridotta di fr. 275.- mensili. In seguito, con una sorta di correzione di
tiro, la riduzione è stata limitata a fr. 115.-.
A prima vista ho ritenuto che si trattasse di un
evidente errore. Infatti la mia rendita AI (1/2 rendita) ammonta a fr. 907.-
mensili, ossia fr. 10'884.- annui (allegato _). Non ricevo ovviamente rendita
completiva per la moglie essendo la stessa a sua volta invalida con una rendita
AI mensile di fr. 1'796.- (allegato _).
Pur facendo capo a tutte le mie conoscenze in
materia derivanti da oltre 30 anni di attività nel settore, non sono riuscito a
capire come si è arrivati a queste cifre. Una rendita AI non può superare i fr.
2060.- mensili, ossia fr. 1030.- se a metà (LAVS Art. 34 e LAI art. 37).
L'ipotetica rendita AI di fr. 1'351.50 oppure fr.
1179.- non trova riscontro nella tabella delle rendite ordinarie.
In concreto le due rendite d'invalidità sono
state sommate (nel primo caso) ed al sottoscritto ne è stata attribuita la
metà, che corrisponde alla cifra di fr. 1'351.- mensili. Mal si comprende in
virtù di quale obbligazione legale potrei fare capo ad una parte della rendita
AI (individuale) di mia moglie. Ella stessa si troverebbe allora penalizzata da
questa inesistente sovrassicurazione. Nel secondo beneficerei di rendita
completiva che non esiste.
In diritto
Siffatta procedura non trova riscontro in
disposizione legale di sorta in materia di previdenza professionale e
assicurazioni sociali.
Segnatamente dopo l'introduzione della 10.ma
revisione delle rendite AVS (e per analogia AI) ognuno dei due coniugi,
entrambi anziani oppure invalidi, ha un diritto proprio alla rendita. Le
rendite per coniugi sono state abrogate.
L'amministrazione Cassa pensioni deve aver
confuso il titolo di rendita individuale con quella completiva oppure ancora
ritenuto che esistono le rendite per coniugi, in tal caso la stessa
ammonterebbe comunque a fr. 3090.- mensili, ma ancora peggio confuso la rendita
AI al 50% con la metà delle rendite per coniugi (non più esistenti).
Fino alla fine del 1996 poteva invero presentarsi
la situazione dove al dipendente coniugato era riconosciuto un grado
d'invalidità del 50%. La moglie era già in età di rendita AVS oppure era
invalida più di 2/3. La copia riceveva una rendita intera per coniugi. Il
marito, ancora parzialmente attivo, percepiva metà della rendita coniugi, metà
pensione e metà stipendio. Il sovraindennizzo era allora evidente.
Spero ovviamente che si tratti di errata
interpretazione dei generi di rendita, caso contrario, dovrei concludere che
l'Amministrazione cassa pensioni stia cercando di ridurre arbitrariamente i
miei diritti pensionistici, maturati con oltre 30 anni di servizio.
Il mio diritto AI è di fr. 907.- mensili
chiaramente fissato mediante l'annessa decisione (allegata) e non siamo quindi
in presenza a sovraindennizzo di sorta. La normativa espressa dall'art. 19 cpv.
2 LCP sollevata a motivazione della riduzione è superata in quanto le rendite
per coniugi non esistono più."
1.5. Con risposta
dell’8 novembre 2002, la Cassa pensioni ha postulato la reiezione del ricorso,
confermando in sostanza il calcolo della rendita d’invalidità notificato con
scritto del 7 ottobre 2002.
A titolo
preliminare la convenuta precisa che la sua comunicazione del 7 ottobre 2002 ha
modificato la sua precedente presa di posizione del 27 settembre 2002, per cui
quest’ultima è diventata priva di oggetto.
Sul
merito della sostanza precisa inoltre quanto segue:
"
(…)
La controparte contesta la modalità di calcolo
dell'Amministrazione della Cassa pensioni, affermando che l'importo preso in
considerazione dalla Cassa pensioni non trova riscontro nelle tabelle delle
rendite ordinarie AVS.
Le disposizioni federali e cantonali che
disciplinano la sovrassicurazione sono le seguenti:
(…)
Come si può rilevare dalle disposizioni che
precedono, la norma cantonale (cfr. art. 19 cpv. 2 Lcpd) è più favorevole
all'avente diritto, per rapporto alla norma federale, perché prevede il computo
unicamente della metà della rendita dei coniugi. La norma federale (cfr. art.
24 cpv. 3 OPP2) prevede invece il computo della rendita dei coniugi in misura
dei 2/3.
Condividiamo l'affermazione della controparte
quando dice che con l'introduzione della 10ma revisione AVS (01.01.1997) non vi
è più, nell'ambito AVS/AI, il principio della rendita per coniugi, ma vi è il
principio della rendita individuale dei coniugi.
Questo però non significa che le norme in materia
di previdenza professionale (secondo pilastro) sono adattate automaticamente.
Infatti, le norme che disciplinano le modalità di
calcolo a livello federale (art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 cpv. 2 e 3 OPP2) non
sono state per il momento adeguate alla modifica introdotta dalla 10ma
revisione AVS. Anche la norma cantonale non è stata modificata.
A nostro parere, le norme che disciplinano questa
fattispecie nell'ambito della previdenza professionale devono quindi essere
applicate indipendentemente da quanto prevedono le norme AVS.
In ogni caso, tenuto conto del cambiamento avvenuto
in materia di AVS, nell'applicazione concreta di queste disposizioni deve
essere garantita la parità di trattamento fra assicurati.
Di conseguenza, la controparte è in errore quando
afferma che il computo deve essere fatto unicamente sulla base della rendita
individuale.
Nel caso concreto l'assicurato ha diritto ad una
mezza rendita AI, mentre la moglie ha diritto ad una rendita AI intera.
Sulla base di questa situazione - tenuto conto
che l'assicurato è beneficiario di una mezza rendita AI e al moglie di una
rendita AI intera - l'art. 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, ed in via subordinata l'art. 24
cpv. 2 OPP2, non possono essere applicati letteralmente, poiché penalizzerebbe
l'avente diritto.
In effetti trattandosi di due rendite
individuali, una al 50% e l'altra al 100%, questo provocherebbe una disparità
di trattamento per rapporto a due coniugi beneficiari di due rendite AI intere.
(…)
D'altra parte non si può però ammettere che un
beneficiario al quale è stata riconosciuta una mezza rendita d'invalidità, la
cui moglie è beneficiaria di una rendita intera - sia computata unicamente la
sua mezza rendita d'invalidità, escludendo quindi qualsiasi computo della
rendita AI in favore della moglie.
Giova ricordare che nel caso di un assicurato -
al quale è stata riconosciuta la rendita intera d'invalidità, con l'aggiunta
della completiva AI in favore della moglie (perché la moglie non è invalida) -
le norme federali e cantonali prevedono il computo delle prestazioni AI nella
loro totalità.
A parere del Comitato, nel caso concreto sulla
base degli artt. 34 cpv. 2 LPP, 24 cpv. 2 e 3 OPP2 e 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, nella
determinazione della sovrassicurazione devono essere computate la mezza rendita
d'invalidità dell'avente diritto, più l'ipoteca completiva AI della moglie,
ossia fr. 10'884, più fr. 3'264.00 per un totale di fr. 14'148.00.
Applicando questo principio l'avente diritto
viene posto sullo stesso piano di un assicurato che riceve la mezza o la
rendita AI intera, più la completiva AI per la moglie.
Sulla base di queste considerazioni il calcolo
della sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19 Lcpd è stabilito nel modo
seguente:
a) Cassa pensioni
Pensione base fr. 18'170.00
b) IAS
rendita d'invalidità fr. 10'884.00
rendita completiva
moglie fr. 3'264.00 fr. 14'148.00
(ipotetica)
c) Residua capacità
lavorativa
Stipendio al 50% fr. 38'523.00
Totale fr. 70'841.00
90% salario lordo
perso fr. -69'341.00
Sovrassicurazione
art. 19 LCP fr. 1'500.00
L'assicurato ha quindi
diritto alle seguenti prestazioni:
-
prestazione annua
completa fr. 18'170.00
-
-sovrassicurazione
art. 19 Lcpd fr. 1'500.00
-
di diritto fr.
16'670.00 : 13 fr. 1’283.00
III Conclusioni
Come citato in precedenza, l'applicazione
letterale delle norme federali e cantonali è eccessivamente penalizzante per
l'assicurato.
A nostro parere, l'interpretazione delle norme
vigenti deve portare ad una sostanziale parità di trattamento fra i beneficiari
di rendita, nel determinare l'eventuale sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19
Lcpd.
Nel caso concreto, sulla base di questo
principio, riteniamo equo e rispettoso del principio della parità di
trattamento fra assicurati computare, oltre alla mezza rendita d'invalidità in
favore dell'avente diritto anche l'ipoteca completiva AI della moglie, la quale
ricordiamo è beneficiaria di una rendita intera AI.
Ribadiamo che questa interpretazione è
giustificata perché mette l'assicurato sullo stesso piano di un altro
assicurato beneficiario di una rendita AI, più la completiva AI per la moglie."
1.6. Pronunciandosi
sulla risposta di controparte, __________ - prendendo atto che l’oggetto della
procedura è unicamente la comunicazione del 7 ottobre 2002 - si è
sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni, sottolineando come, non
avendo alcun diritto sulla rendita d’invalidità percepita da sua moglie, detta
rendita non deve essere presa in considerazione per il calcolo di un’eventuale
sovrassicurazione.
1.7. Con presa di
posizione 14 gennaio 2003, la Cassa pensioni si è riconfermata nelle proprie
argomentazioni, ribadendo che, allo scopo di garantire la parità di trattamento
fra i suoi assicurati, è giustificato, nel caso concreto, computare
un’ipotetica rendita completiva AI a favore della moglie nel calcolo della
sovrassicurazione.
1.8. Il TCA ha in
seguito fissato ad ogni parte un termine per presentare osservazioni in merito
alle allegazioni di controparte (doc. _). L’attore si è riconfermato nelle
proprie posizioni con scritto 22 gennaio 2003 (doc. _), così come pure la
convenuta con lettera 31 gennaio 2003 (doc. _).
Inoltre,
pendente causa, questo Tribunale ha chiesto all’UAI la trasmissione di copia
delle decisioni emanate concernenti l’attore e la moglie (doc. _). La relativa
documentazione è stata trasmessa alle parti (doc. _).
in
diritto
in
ordine
2.1. L'assicurato
ha presentato un atto configurato come "ricorso" per contestare
l'ammontare della rendita d’invalidità stabilito dalla Cassa pensioni
convenuta.
In
proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi
all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi
dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in
applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).
Per
questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma
dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì
una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a; DTF 118 Ib 177, DTF 118 V 162; Viret,
"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 92; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183; Spira, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale"
in RJN 1984 pag. 14; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 940).
Dal
momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni,
le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di
parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il
riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di
regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di
prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.
129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).
Nel caso
in esame il rimedio di diritto è quindi l'azione, non il ricorso. L’atto presentato
da __________ è dunque ricevibile in ordine come petizione (art. 8 LALPP e art.
1a legge di procedura per le cause davanti al TCA per analogia).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'ammontare della rendita d'invalidità della previdenza professionale
riconosciuta ad __________ a far tempo dal 1. agosto 2002.
L’invalidità
in quanto tale dell’attore é incontestata così come non sono controversi il
diritto dell’attore ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale
(art. 23 e 24 LPP), e la data di decorrenza di tale prestazione (doc. _).
Litigioso
nella fattispecie è invece sapere se, ed eventualmente in che misura, la
prestazione previdenziale possa essere ridotta a motivo di sovrassicurazione.
La Cassa pensioni convenuta ne reputa in effetti adempiuti gli estremi
considerato come la rendita percepita dall’interessato dall’UAI, alla quale si
aggiungono l’ipotetica rendita completiva per la moglie nonché lo stipendio
ancora percepito per 50% di attività lavorativa e la rendita della previdenza
professionale non ridotta, superino il 90% del salario lordo perso (art. 19
Lcpd).
L’attore
contesta unicamente la presa in considerazione di un’ipotetica rendita
completiva per sua moglie, ritenuto che quest’ultima percepisce una rendita
semplice d’invalidità dell’AI a titolo personale, essendo invalida al 75%.
2.3. A titolo
preliminare occorre determinare il diritto in concreto applicabile, considerato
che le disposizioni relative alla sovrassicurazione in materia di LPP (art. 34
LPP e art. 24 OPP2) sono state leggermente modificate con l’entrata in vigore
il 1° gennaio 2003 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni (LPGA).
Secondo i
principi generali del diritto, in caso di modifica di norme giuridiche, si
applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; Stauffer, Die berufliche
Vorsorge, in Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996, p. 67).
Nel caso
di una situazione durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene
il cambiamento di legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia
una disposizione transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è
retroattività vera e propria (si tratta della cosiddetta “retroattività
impropria”, DTF 121 V consid. 1a e dottrina ivi citata; cfr. anche Schnyder,
Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge,
Referat am 477 Veranstaltung des schw. Institut für Verwaltungskurse, St.
Gallen, p. 11).
Per
quanto riguarda l’ammontare della rendita di invalidità sono di principio
determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del
diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è
iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (DTF 122 V 318
consid. 3; DTF 121 V 97).
Tuttavia,
le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita non
continuano ad applicarsi immutabilmente. Un cambiamento di regolamentazione può
dunque avere un’incidenza sull’ammontare di una rendita in corso (Viret, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle in SVZ 1999 p. 24).
Nel caso
di specie, il diritto alla rendita d’invalidità della previdenza professionale
è nato incontestato il 1° agosto 2002 e sono dunque applicabili le disposizioni
della LPP in vigore fino al 31.12.2002 per quanto concerne le mensilità da
agosto a dicembre 2002. In assenza di disposizioni transitorie contrarie, le
rendite mensili decorrenti dal 1° gennaio 2003 sono invece sottoposte alle
nuove disposizioni entrate in vigore da tale data.
2.4.1. A proposito
della sovrassicurazione, l’art. 34 cpv. 2 LPP (nella sua versione in vigore
fino al 31.12.2002, ripresa tale quale all’art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal
1.1.2003) stabilisce che:
" il
Consiglio federale emana disposizioni per impedire indebiti profitti
dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni...”
La citata
disposizione configura una norma generale di coordinamento, che intende evitare
la sovrassicurazione (Messaggio del Consiglio federale concernente la LPP del
19 dicembre 1975, p. 110; Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in
Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS
1987 p. 24; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994,
p. 223; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1996, p. 195).
Il
concetto di indebito profitto coincide in particolare con quello di
sovrindennizzo di cui all’art. 45bis LAI: dopo la realizzazione del rischio
assicurato, l’avente diritto non deve trovarsi in una situazione
finanziariamente più vantaggiosa rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se
non si fosse realizzato l’evento assicurato (Maurer, op. cit., p. 223; DTF 112
V 130 consid. 2e; Messaggio citato p. 111). Di conseguenza le prestazioni
assegnate non devono superare il totale risarcimento del danno (Peter, op.
cit., p. 195).
In base
alla suesposta delega legislativa l’Esecutivo federale ha stabilito all'art. 24
OPP2, in vigore dal 1. gennaio 1993 (per il periodo precedente cfr. SZS 1997
pag. 467-468, DTF 116 V 184, DTF 120 V 314):
" 1 L’istituto di previdenza può ridurre
le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui,
aggiunte ad altri redditi conteggiabili superano il 90 % del guadagno
presumibilmente perso dall’assicurato.”
" 2 Sono considerati redditi
conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle
persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o
le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite,
provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed
esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per
menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il
reddito dell’attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni
d’invalidità.”
" 3 Le rendite per coniugi AVS/AI
possono essere conteggiate solo per due terzi. I redditi della vedova e degli
orfani sono conteggiati insieme.”
L'art. 24
cpv. 1 OPP2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (DTF 126 V 471, DTF
124 V 281 consid. 1, DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 seg. consid. 6b). In
particolare l’Alta Corte ha precisato che questo limite è stato stabilito per
tener conto del fatto che l’assicurato, dopo la realizzazione del rischio, è
liberato da certi oneri sociali, stimati all’incirca nel 10% del salario lordo
(DTF 122 V 314).
A far
tempo dal 1° gennaio 2003, in base alla modifica dell'11 settembre 2002 operata
dal Consiglio federale, la prima frase dell'art. 24 cpv. 3 OPP2, relativa al computo
delle rendite per coniugi AVS/AI, è stata soppressa. Gli altri capoversi della
disposizione non sono per contro stati modificati.
2.4.2. Il concetto
di “guadagno presumibilmente perso” di cui all’art. 24 cpv. 1 OPP2 è stato
chiarito in DTF 122 V 151ss (cfr. anche DTF 126 V 93segg.; DTF 123 V 197
consid. 5a e 209 consid. 5; DTF 122 V 314 consid. 6; 317 consid. 2a; 317
consid. 2a; su questo tema cfr. anche Vetter-Schreiber,
Ueberentschädigung/Ungerechtfertigte Vorteile, in Tagung "Neue Entwicklungen
in der beruflichen Vorsorge", 4.5.2000).
Secondo
l’Alta Corte federale si deve in particolare intendere, conformemente al senso
letterale dell’Ordinanza, il salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto
realizzare senza l’invalidità, nell’istante in cui si pone la questione del
sovrindennizzo. Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno
assicurato o al reddito effettivamente ottenuto prima della realizzazione
dell’evento assicurato e non è sottoposto ad alcun limite verso l’alto (DTF 126
V 471 consid. 4a; DTF 124 V 279 consid. 1; SZS 1999 p. 141, 144 e 1997 p. 469;
DTF 123 V 278 consid. 2b; DTF 123 V 197 consid. 5a e 209 consid. 5; DTF 122 V
154 consid. 3c e dottrina ivi citata; DTF 113 V 314 consid. 6a;
Vetter-Schreiber, Es bleibt einen Ermessensspielraum, SPV 1999 p. 581; STFA non
pubblicate del 12 febbraio 2001 in re C., B43/00 e del 24 maggio 2000 in re S.,
B 12/98).
2.4.3. Ai sensi
dell'art. 24 cpv. 2 OPP2 – nel suo tenore rimasto invariato dalla sua entrata
in vigore (1° gennaio 1993) e quindi applicabile in concreto per il calcolo di
un'eventuale sovrassicurazione a far tempo dall'insorgenza del diritto alla
rendita d'invalidità LPP (agosto 2002) e quindi anche dopo il 1° gennaio 2003 -
sono considerati come redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo
affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento
danneggiante.
Questa
disposizione concretizza, nell’ambito della LPP, il principio generale della
congruenza (“Kongruenzgrundsatz”, “règle de la concordance matérielle”) (vedi
DTF 129 V 150; DTF 124 V 279 consid. 2a; Frésard, Questions di coordination en
matière de prévoyance professionelle, in RJN 2000 N. 10 p. 19; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zürich 1997, p. 310 e 328).
Secondo tale
principio possono essere prese in considerazione nel calcolo della
sovrassicurazione unicamente le prestazioni di natura e scopo affine versate
all’assicurato sulla base dello stesso evento danneggiante. In sostanza la
congruenza deve essere data sotto l’aspetto materiale, temporale,
personale e dell’evento scatenante (“in sachlicher,
zeitlicher, persönlicher und ereignisbezogener Hinsicht”). In altre parole,
le varie prestazioni in questione devono avere la stessa funzione, essere
dovute per lo stesso periodo, alla stessa persona ed infine essere causate
dallo stesso avvenimento (DTF 126 V 468 consid. 6; Kocher, Zum Wesen der
Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, in Recht 1994 p. 96;
Peter, Das allgemeine Überentschädigungsverbot – Gedanken zu BGE 123 V 88, in
SVZ 1998 p. 154; Frésard, Questions die coordination en matière de prévoyance
professionelle, in RJN 2000 N. 7 p. 18; Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 235).
La lista
delle prestazioni computabili elencate all’art. 24 cpv.2 OPP2 non ha un
carattere esaustivo. Eventuali altre prestazioni che adempiono il principio
della congruenza devono essere computate, anche se non vi figurano testualmente
(DTF 126 V 468 consid. 6c i.f.).
Ad
esempio, la rendita completiva AI per la moglie, anche se non è menzionata
nella lista dell’art. 24 cpv. 2 OPP2, deve essere computata integralmente nel
calcolo della sovrassicurazione relativa al marito (DTF 126 V 468 consid. 6;
STCA del 5 agosto 1996 nella causa B., 34.95.21; vedi anche Beck/Schaer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 236;
Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, p. 311).
2.5. Secondo
l’art. 19 della legge sulla Cassa pensioni dei __________ (Lcpd, RL 2.5.5.1.):
"
1 La cassa
riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all’assicurato
o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell’AVS/AI, ad eventuali
versamenti sostitutivi della rendita AVS, a rendite dell’Assicurazione militare
federale o dell’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o con
il reddito lucrativo conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità,
superano il 90% del salario lordo perso.
2 In deroga al
precedente capoverso, la rendita per coniugi AVS/AI o eventuali versamenti
sostitutivi della rendita AVS per coniugi sono conteggiati solo per la metà;
gli assegni per grandi invalidi e le indennità de menomazione dell’integrità e
le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi della vedova e degli
orfani sono considerati insieme.
3 Se
l’assicurazione con gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le
proprie prestazioni per colpa dell’avente diritto, per la determinazione del
cumulo sono prese in considerazione le prestazioni intere."
2.6.1. In concreto,
l’attore contesta unicamente la presa in considerazione di un’ipotetica rendita
completiva per sua moglie, allorché quest’ultima percepisce una rendita
semplice d’invalidità dell’AI a titolo personale, essendo invalida al 75%.
Il disaccordo verte dunque
in sostanza sulla nozione di reddito computabile nel calcolo della
sovrassicurazione.
A questo
proposito, si può osservare in primo luogo che la Lcpd riprende il limite di
sovrassicurazione contemplato all’art. 24 OPP2, ossia 90%. Inoltre, elenca
dettagliatamente le prestazioni computabili, senza fare riferimento alla
nozione più ampia di “prestazioni di natura e scopo affine che vengono
versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante”
prevista dall’art. 24 cpv. 2 OPP2.
La Lcpd è
più favorevole nel computo della rendita per coniugi AVS/AI, in quanto la
considera solo per la metà, allorché l’OPP2 la computa per 2/3 (art. 24 cpv. 3
OPP2, nel suo tenore in vigore fino al 31.12.2002).
2.6.2. Con l’entrata
in vigore della 10a revisione dell’AVS il 1° gennaio 1997 (RU 1996 2466, FF
1990 II 1), sono state soppresse le rendite per coniugi AVS/AI (art. 22
vLAVS, art. 36 nLAI). Queste ultime sono state sostitute da una rendita
individuale per ogni coniuge che adempie le necessarie condizioni (art. 21
nLAVS, art. 36 nLAI): ciascuno riceve pertanto una rendita a titolo personale,
commisurata alla sua specifica situazione (vedi Berger, La 10e révision de
l’AVS, un tournant dans la politique sociale, in Sécurité sociale 6/1994, p.
250; Berger, La 10e révision de l’AVS à la veille de son entrée en vigueur, in
Sécurité sociale 5/1996, p. 229; Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 237).
Sono invece
state mantenute, con delle modificazioni, le rendite completive AVS/AI
(art. 22bis LAVS, art. 38 LAI).
Le
disposizioni legali relative alla previdenza professionale non sono invece
state adeguate a questi cambiamenti e ciò fino al 31 dicembre 2002. Con
l’entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, la menzione delle rendite
per coniugi AVS/AI di cui all'art. 24 cpv. 3 OP2 è finalmente stata soppressa
(Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in
ZBJV 2003, p. 237; vedi consid. 2.4.1.).
La Lcpd
non è stata modificata in questo senso e parla quindi ancora di rendita per
coniugi AVS/AI.
2.6.3. Nel caso
concreto, la Cassa pensioni ha computato all’attore, per il calcolo della
sovrassicurazione, i seguenti redditi:
a) Pensione
d’invalidità base LPP fr. 18'170.00
b) Rendita
d’invalidità AI di __________
(fr.
907.00 x 12) fr. 10'884.00
c)
Rendita completiva AI di __________ fr. 3'264.00
(calcolo ipotetico)
d)
Stipendio al 50% di __________ fr. 38'523.00
In considerazione
del fatto che __________ percepisce una rendita semplice (individuale) AI, la
Cassa pensioni ha quindi ritenuto di dover computare, ai fini del calcolo di
un'eventuale sovrassicurazione, l'importo corrispondente all'ammontare di una
sua ipotetica rendita completiva AI.
Tuttavia,
come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.3.), la LPP impone il principio
della congruenza dei redditi computabili (art. 24 cpv. 2 OPP2). Un’eventuale
disposizione contraria del regolamento dell’istituto previdenziale (ciò che non
è il caso nella fattispecie) o una pratica diversa seguita dalla Cassa pensioni
sarebbe contraria all’art. 24 cpv. 2 OPP2 e pertanto inammissibile. Questo vale
soltanto – questo punto non è litigioso – per le prestazioni della previdenza
professionale obbligatoria: per quanto concerne la previdenza più estesa, gli
istituti previdenziali sono liberi di stabilire differentemente la
coordinazione con le altre assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 155 consid.
3d; DTF 116 V 197 consid.4, Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in
Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS
1987 p. 24).
Concretamente
pertanto possono essere computati nel reddito determinante per il calcolo della
sovrassicurazione unicamente i redditi che rispettano il principio della
congruenza sotto l’aspetto materiale, temporale, personale
e dell’evento scatenante.
Nel caso
di specie, si tratta di valutare se la rendita semplice intera d’invalidità
percepita da __________ (grado d’invalidità del 75%) deve essere considerata
come reddito computabile per effettuare il calcolo di un’eventuale
sovrassicurazione nella determinazione della rendita d’invalidità LPP
dell’attore.
A questo
scopo è superfluo esaminare tutte le condizioni poste dal principio di
congruenza. In effetti, già solo sotto l’aspetto personale e dell’evento
scatenante è palese che la congruenza non è data. L’Ufficio AI ha
riconosciuto una rendita semplice intera d’invalidità a __________ a titolo individuale,
essendo quest’ultima invalida al 75% (doc. _). __________ è pertanto
personalmente avente diritto della rendita d’invalidità, giacché l’evento
assicurato “invalidità” si è realizzato nella sua persona.
In simili
condizioni, la rendita semplice (individuale) AI spettante a __________ non va
in alcuna maniera considerata – nemmeno quindi, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Cassa pensioni, nella forma di un'ipotetica rendita completiva
– ai fini del calcolo di un eventuale indebito profitto dell'assicurato ai
sensi degli artt. 34 cpv. 2 LPP (rispettivamente 34a cpv. 1 LPP) e 24 OPP2.
Questa
conclusione è peraltro confermata da Jean-Maurice Frésard (RJN 2000 p. 22 N. 14
e nota 34):
"
Selon l’art. 24 al. 3 OPP2, la rente pour couples
de l’AVS/AI est prise en compte à raison des deux tiers. ”
"
Cette règle vise les rentes pour couples accordées
avant l’entrée en vigueur de la dixième révision de l’AVS, dont on rappellera
qu’elle a instauré un système de rentes individuelles. La rente individuelle
du conjoint, selon le nouveau droit de l’AVS, ne doit évidemment pas être prise
en compte, même partiellement, dans le calcul de la surindemnisation
[sottolineatura del redattore]. Selon les dispositions transitoires de la
dixième révision de l’AVS (let. c ch. 5 et 6), applicables par analogie aux
rentes de l’assurance-invalidité, le système des rentes pour couples accordées
avant le 1er janvier 1997 disparaîtra au profit du système des rentes
individuelles selon le nouveau droit. Pour les bénéficiaires de rentes selon la
LPP, jusqu’alors titulaires d’une rente pour couple, il y aura donc lieu de
procéder à un nouveau calcul de surindemnisation.”
Del
resto, in DTF 126 V 468, il TFA ha chiaramente precisato che:
"
(…) Im Rahmen der vorliegenden
Uberentschädigungsermittlung ist indessen – um dem Kongruenzerfordernis der
Ereignisbezogenheit Rechnung zu tragen – der in der Person der Ehefrau
verwirklichte Sachverhalt auszublenden (…)."
Inoltre,
e più in generale, Kieser (in ATSG – Kommentar ad art. 79) sottolinea che:
"
c) Nach dem Grundsatz der personellen
Kongruenz darf die !Uberentschädigungsberechnung nur bezogen auf die
jeweilige anspruchsberechtigte Person vorgenommen werden. Es ist also zu
berücksichtigen, welcher Person der Anspruch auf die zu berücksichtigende
sozialversicherungsrechtliche Leistung zusteht." (pag. 704)
Di
conseguenza, a mente di questa Corte, il computo operato dalla Cassa pensioni
risulta contrario alle disposizioni imperative della LPP e non è pertanto
ammissibile.
2.6.4. A titolo
abbondanziale si precisa che la configurazione in questione è fondamentalmente
diversa da quella in cui il marito aveva diritto, ai sensi dell’art. 33 cpv. 1
LAI (nella sua versione in vigore fino al 31.12.1996), ad una rendita
d’invalidità per coniugi, nel caso in cui sua moglie era invalida giusta l’art.
28 LAI o aveva raggiunto il 62esimo anno di età e che è stata esaminta
dall'Alta Corte in DTF 126 V 468.
È vero
che il diritto alla rendita per coniugi nasceva a seguito della realizzazione
di un evento assicurato nella persona della moglie (invalidità o raggiungimento
dell’età di pensionamento). L’avente diritto era però unicamente il marito.
Applicando semplicemente la clausola generale dell’art. 24 cpv. 2 1a frase OPP2
(principio della congruenza), la rendita per coniugi avrebbe dovuto essere
computata fino a concorrenza dell’importo della rendita principale (rendita
semplice d’invalidità) e della rendita completiva per la moglie, a cui il
marito avrebbe avuto diritto se sua moglie non fosse diventata invalida.
Tuttavia, il caso è stato regolato specificatamente all’art. 24 cpv. 3 OPP2
(nel suo tenore in vigore sino al 31.12 2002, cfr. consid. 2.6.2.), il quale
prescriveva il computo delle rendite per coniugi AVS/AI in ragione di 2/3.
Questa concretizzazione forfetaria del principio della congruenza dal punto di
vista dell’evento scatenante è giustificata dal fatto che la rendita per
coniugi equivale a 150% della rendita semplice d’invalidità (art. 35 LAVS in
relazione con l’art. 37 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31.12.1996).
In altre
parole, solo la parte delle rendita eccedente la rendita semplice d’invalidità
del marito non è computata. Ciò è giustificato dal fatto che il diritto alla
rendita per coniugi nasce solo quando la moglie realizza, nella sua persona, un
evento assicurato (invalidità o raggiungimento dell’età di pensionamento) che
le darebbe diritto, se non fosse sposata, ad una rendita propria (Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, p. 311-312).
La
soluzione scelta dal Consiglio federale rientra nel quadro delle sue competenze
ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LPP ed è inoltre compatibile con il principio
costituzionale dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 CF) (vedi DTF 126 V
468 consid. 7; Bulletin de la prévoyance professionnelle no. 23 N. 133;
Beck/Schaer, op. cit., p. 236-237). Essa è inoltre anche conforme al principio
della congruenza materiale e personale, il quale esige che prestazioni cui una
persona ha personalmente diritto non siano computate nel calcolo della
sovrassicurazione relativa ad un’altra (Peter, op. cit., p. 312).
Nel caso
concreto, i coniugi __________ non percepiscono però una rendita per coniugi AI
e non l’hanno mai percepita. Addirittura, prima che l’attore diventasse a sua
volta invalido, __________ percepiva, oltre alla rendita semplice d’invalidità,
una rendita completiva per suo marito (doc. _). In seguito al riconoscimento
del diritto alla rendita AI dell’attore, sono state emesse due nuove decisioni
(doc. _ e _) che concedono ad ogni coniuge una rendita semplice d’invalidità,
conformemente alle nuove disposizioni introdotte dalla 10a revisione dell’AVS
(lett. c cpv.1 DT AVS, art. 2 cpv. 1 DT AI).
Anche da
questo punto di vista si deve dunque confermare la conclusione secondo cui il
computo della rendita d’invalidità percepita dalla moglie è inammissibile.
2.7.1. Ad
una diversa conclusione non possono portare le allegazioni della convenuta in
merito alla garanzia della parità di trattamento fra assicurati.
A questo
proposito, la Cassa pensioni fa valere che:
"
D’altra parte non si può però ammettere che un
beneficiario al quale è stata riconosciuta una mezza rendita d’invalidità, la
cui moglie è beneficiaria di una rendita intera – sia computata unicamente la
sua mezza rendita d’invalidità, escludendo quindi qualsiasi computo della
rendita AI in favore della moglie.
Giova ricordare che nel caso di un assicurato –
al quale è stata riconosciuta la rendita intera d’invalidità, con l’aggiunta
della completiva AI in favore della moglie (perché la moglie non è invalida) –
le norme federali e cantonali prevedono il computo delle prestazioni AI nella
loro totalità.
A parere del Comitato, nel caso concreto sulla
base degli artt. 34 cpv. 2 LPP, 24 cpv. 2 e 3 OPP2 e 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, nella
determinazione della sovrassicurazione devono essere computate la mezza rendita
d’invalidità dell’avente diritto, più l’ipotetica completiva AI in favore della
moglie, ossia fr. 10'884, più fr. 3'264.00 per un totale de fr. 14'148.00.
Applicando questo principio l’avente diritto viene
posto sullo stesso piano di un assicurato che riceve la mezza o la rendita AI
intera, più la completiva AI per la moglie.
(…)
Nel caso concreto, sulla base di questo
principio, riteniamo equo e rispettoso del principio della parità di
trattamento fra assicurati computare, oltre alla mezza rendita d'invalidità in
favore dell'avente diritto anche l'ipotetica completiva AI della moglie, la
quel ricordiamo è beneficiaria di una rendita intera AI.
Ribadiamo che questa interpretazione è
giustificata perché mette l'assicurato sullo stesso piano di un altro
assicurato beneficiario di una rendita AI, più la completiva AI per la
moglie."
2.7.2. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA, il principio della parità di trattamento consiste
nel trattare in modo identico situazioni simili e in modo distinto quelle
diverse. Si tratta di un principio derivante dall'art. 8 cpv. 1 della
Costituzione federale, che deve essere rispettato dalle autorità legislative,
esecutive e giudiziarie nell’insieme delle loro attività (SVR 2000 EL Nr. 3 DTF
121 II 198 consid. 4a: STF 118 Ia 1 consid. 3a).
2.7.3. Nel caso
concreto, la situazione dei coniugi __________ non può essere paragonata né con
quella di un marito che riceve una rendita AI personale, oltre ad una rendita
completiva per la moglie (art. 38 LAI), né con quella del coniuge che
percepisce una rendita AI per coniugi.
Nella
prima ipotesi, in effetti, il marito è unico avente diritto delle due rendite
percepite: inoltre, la moglie stessa non è invalida. La seconda eventualità non
può più presentarsi per rendite nate dopo il 1° gennaio 1997 e non entra dunque
in considerazione.
Non si
giustifica pertanto, in base al principio della parità di trattamento, di
risolvere in modo identico situazioni che, l’abbiamo visto, sono fondamentalmente
diverse.
Di conseguenza,
anche da questo punto di vista, non può essere ammesso il calcolo della
sovrassicurazione effettuato dalla convenuta.
2.8. In
concreto, il salario annuo computabile è di fr. 77'046.00, pari allo stipendio
percepito per l’attività residua al 50%
(fr. 38'523.00) moltiplicato per 2.
Di
conseguenza, il 90% del salario annuo presumibilmente perso, determinante per
il calcolo della sovrassicurazione, è di
fr. 69'341.00.
L’unico
reddito computabile, in forza dell'art. 34 LPP in relazione con l'art. 24 OPP2,
è lo stipendio percepito da __________ per la sua attività residuale al 50% ed
ammontante a fr. 38'523.00 annui (ad esclusione pertanto della rendita
d’invalidità completiva ipotetica di __________).
Ritenuto
che l'importo complessivo delle rendite AI e LPP é di
fr. 29'054.00 (fr. 10'884.00 dall'AI e fr. 18'170.00 dalla Cassa pensioni), non
si è, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, di fronte ad un caso
di sovrassicurazione in quanto le prestazioni percepite dall'interessato non
superano il 90% del salario lordo perso, come risulta dal riassunto seguente:
a) Rendita
AI e LPP a favore di __________
(fr.
10'884.00 + fr. 18'170.00) fr. 29'054.00
b) Stipendio al 50% di __________ fr. 38'523.00
TOTALE fr. 67’577.00
Il limite
della sovrassicurazione è di fr. 69'341.00, ossia superiore al reddito
annuale dell’attore. Non è pertanto dato un caso di sovrassicurazione.
2.9. Di
conseguenza, la petizione deve essere integralmente accolta e all’attore
concessa una rendita d’invalidità della previdenza professionale annua di fr.
18’170.00, pari ad una prestazione mensile di fr. 1'398.00 (per 13 mensilità) e
ciò a far conto dal 1° agosto 2002, sotto deduzione degli importi già
versati all’attore.
2.10.1. Per quanto
concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF
118 V 238). L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non
cambia nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio
sottoposta alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionelle N° 66, N. 397),
eccetto in materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP).
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Per
costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il
diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF né è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP
in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP
del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che
vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso
delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente rispettivamente attore vittorioso e patrocinato in
causa (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di procedura per i ricorsi
al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V
81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4;
Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta
corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b,
DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159).
Non
essendo date le summenzionate condizioni nel caso di specie, non sono assegnate
ripetibili all’attore __________.
2.10.2. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relativa alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv.
1), applicabile in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio
gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza, la Cassa pensioni dei __________ a, è condannata a versare ad
__________ fr. 1'398.— mensili, per 13 mensilità, a titolo di rendita
d’invalidità della previdenza professionale dal 1° agosto 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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