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Numero d'incarto:
34.2002.48
Data decisione, Autorità:
17.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.48
RG/sc
Lugano
17 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: __________
a
1__________
rappr. da: __________
-
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che con
sentenza di divorzio 5 settembre 2002, cresciuta in giudicato il 26 settembre
2002, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di
__________ all’accredito al proprio istituto previdenziale della metà
dell'avere accumulato da __________ durante il matrimonio;
-
che con scritto
1° ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato allo scrivente TCA, quale giudice competente ai sensi dei combinati
artt. 25a LFLP e 73 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
-
che ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da
__________, il TCA ha richiesto agli ex coniugi e agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP),
effettuando in corso d'istruttoria diversi accertamenti delle cui risultanze si
dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
-
che
l'intera documentazione acquisita agli atti è stata a diverse riprese trasmessa
agli ex coniugi per presa di posizione. Delle rispettive osservazioni
presentate al riguardo si dirà nel prosieguo.
considerato in diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il
matrimonio sono divise conformemente agli
articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le 0
quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote
di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa
al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931
sul libero passaggio.
3 Egli deve
in particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del
divorzio;
-
gli
istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente
detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che, in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi __________ é stato concluso il __________ 1988 e quindi
anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che
secondo l'art. 22a LFLP
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione
d'uscita esistente al momento della celebrazione
del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
che l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un
istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, pag. 1623; STCA del 12
marzo 2001 nella causa AV e CS, __________, cresciuta in giudicato);
-
che in
casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio __________
fosse affiliato ad un istituto di previdenza né che disponesse di averi di
libero passaggio, non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione
d'uscita a tale momento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LFLP;
-
che di
conseguenza la prestaziona da dividere secondo la chiave di riparto stabilita
dal giudice del divorzio - accredito a favore della ex moglie della metà
dell'avere accumulato dall'ex marito - coincide con quella accumulata da
__________ durante il matrimonio;
-
che
dagli atti di causa emerge che tutto l'avere pensionistico accumulato dall'ex
marito durante il marimonio è ora depositato presso la __________, presso cui
egli è stato assicurato a far tempo dal mese di marzo 1990 (momento che
corrisponde alla data d'entrata di __________ in Svizzera, cfr. doc. _).
Nel
relativo estratto prodotto dal citato istituto previdenziale è riportato
l'elenco dei diversi esercizi presso cui l'interessato ha svolto, in diversi
periodi, la propria attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo (e ciò
sino al 31 dicembre 2000, dopo di che non risulta che egli abbia più lavorato
in qualità di dipendente), con indicazione dei dati concernenti i periodi ed i
relativi accrediti effettuati in relazione ad ogni singolo esercizio (cfr. doc.
_). (Rilevasi al riguardo che in suddetta lista figura pure l'esercizio
__________, ciò che consente di prescindere dall'esperimento di ulteriori
accertamenti, richiesti dalla ex moglie in sede di osservazioni e volti a
stabilire l'ammontare dei contributi versati a favore di __________ in
relazione al periodo lavorativo alle dipendenze dell'omonima __________);
- che al
momento del divorzio (__________2002, data determinante della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op.cit., pag.
- l'avere di vecchiaia (interessi compresi) accumulato da __________ presso
la __________ - tenuto conto pure della prestazione di libero passaggio
di fr. 2'975 versata nel dicembre 1993 a detto istituto da parte della
__________ (cui __________ risulta essere stato assicurato quale dipendete
della __________ nel periodo 4 maggio 1991 - 10 agosto 1992, cfr. doc. _) -
ammontava a fr. 12'313.20;
- che posta
la suddetta chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, il
credito a favore di __________ ammonta a
fr.
6'156.60 (12'313.20 : 2);
- che a
carico di quest'ultima il giudice del divorzio, la cui decisione circa le
proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita è vincolante per il
giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CCS e
73 LPP (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de
prévoyance professionnelle, in: Pfister-Liechti (Hrsg.), De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berna 1999, pag. 84; FF 1996 I 114), non ha per contro
fissato alcuna quota di riparto, a favore di __________, delle prestazioni da
essa acquisite durante il matrimonio.
Per il
che la richiesta dell'ex marito di procedere, nell'ambito della presente
procedura, all'accertamento e alla ripartizione degli averi pensionistici
accumulati dalla ex moglie durante il matrimonio deve giocoforza essere
disattesa;
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, pag. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
oppure su un conto (o polizza) di libero passaggio;
-
che dagli
atti emerge che __________ è attualmente assicurata presso la Cassa pensioni
dei dipendenti __________, dove quindi dovrà essere trasferito (sul conto
__________), da parte della __________, l'importo di fr. 6'156.60.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 12'313.20.
2.- E' fatto
ordine alla __________ di versare alla Cassa pensioni dei __________, a favore
di __________ l'importo di fr. 6'156.60.
3.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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