AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.37
Data decisione, Autorità:
27.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.37
34.2002.52
RG/sc
Lugano
27 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
viste le petizioni 8 luglio 2002 e 25
ottobre 2002 promosse da
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
per
decisione 20 novembre 2001, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto
collettore LPP, Agenzia di __________ (in seguito: Fondazione) ha affiliato
d’ufficio la __________ con sede a __________ (divenuta in seguito __________,
con sede, dal giugno 2002, a __________) ai fini dell’attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 19 agosto 1999
(doc. _ inc. __________);
-
in base
ai salari annunciati dal datore di lavoro (cfr. sub doc. _ inc. __________), la
Fondazione ha quindi stabilito l’ammontare dei contributi dovuti a far tempo
dall'affiliazione e sino al 30 giugno 2002, per un ammontare complessivo di fr.
80'820 inviando al datore di lavoro i relativi conteggi con richiesta di
pagamento (doc. _ inc. __________, doc. _ inc. __________);
-
non
avendo il datore di lavoro dato seguito al pagamento di quanto richiesto, e ciò
neppure a seguito delle diffide notificategli dalla Fondazione (doc. _ inc.
__________, doc. _ inc. __________), quest'ultima nei confronti della
__________ ha fatto spiccare in data 10 giugno 2002 dal Betreibungsamt
__________ il precetto esecutivo no. __________ per gli importi di fr. 78'393 -
oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 - a titolo di contributi dovuti sino
al 30 marzo 2002 e di fr. 250 per spese di diffida e d'incasso (doc. _ inc.
__________). Successivamente, in data 5 settembre 2002, la Fondazione ha fatto
spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________per gli
importi di fr. 2'527 - oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2002 - per
contributi dovuti sino al 30 giugno 2002 e di fr. 150.-- per spese di diffida e
d'incasso (doc. _ inc. __________);
-
l’escussa
ha interposto opposizione ad entrambi i precetti;
-
con
petizione 8 luglio 2002 (inc. __________) - trasmessa per competenza a questo
TCA da parte del Sozialverischerungsgericht des Kantons __________ - la
Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al pagamento degli
importi oggetto dell'esecuzione di cui al precetto dell'UE di __________,
postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione ad esso interposta;
-
con
successiva petizione 25 ottobre 2002 (inc. __________) la Fondazione ha
parimenti chiesto la condanna della __________ al pagamento delle somme oggetto
dell'esecuzione di cui al precetto dell'UE di __________, con contestuale
richiesta di rigetto definitivo delle opposizione ad esso interposta;
-
con le
rispettive risposte di causa la convenuta, adducendo in sostanza, in entrambi i
casi, le medesime argomentazioni - di cui si dirà meglio nei considerandi che
seguono -, si oppone alle richieste attoree postulando l'integrale reiezione
delle medesime rispettivamente chiedendo, senza alcuna precisazione quo
all'importo a sua mente dovuto, che l'ammontare delle pretese venga corretto
rispettivamente ridotto a dipendenza delle mutazioni intervenute durante i
periodi assicurativi;
-
in sede
di successivi scambi di allegati le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro antitetiche posizioni. In corso d'istruttoria, sulla scorta della
documentazione via via acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi successivi - la Fondazione ha inoltre allestito e
prodotto dei nuovi conteggi - rimasti incontestati - concernenti i contributi
previdenziali complessivamente dovuti dalla data d'affiliazione e sino al 31
dicembre 2002 (doc. _, doc. _ inc. __________).
considerato
in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00, del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00, del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00, del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00, del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99, del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
a norma
dell'art. 23 LPTCA e 72 CPC le azioni di cui agli incarti __________ e
__________, le stesse essendo dirette verso il medesimo datore di lavoro e
derivando dal medeismo complesso di fatti, vengono congiunte;
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
-
l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente
i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
-
l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3 Ordinanza; art. 4 Condizioni di affiliazione, doc. _ inc. __________);
-
secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, pag. 32);
-
in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che a
sua volta rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono
definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _
inc. __________);
-
l'art.
7.1 del Regolamento prevede:
"
7.1.1. Contributi
7.1.1.1. Per
il finanziamento degli oneri previdenziali, la Fondazione riscuote annualmente
dei contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra la ditta
affiliata e la persona assicurata sono regolati nella cifra VI./A. del piano di
previdenza.
7.1.1.2. Per
ogni persona assicurata l'obbligo di contribuzione incomincia dall'inizio della
previdenza ai sensi della cifra 2.2.2 e termina il giorno in cui la persona
assicurata (con riserva della cifra 4.2.3) raggiunge l'età di pensionamento ai
sensi della cifra II./A. del Piano di previdenza, muore prematuramente o esce
anticipatamente dalla Fondazione di previdenza. Il contributo è dovuto per un
mese o termina dopo questo giorno. Resta riservato l'eventuale esonero dal
pagamento dei contributi in caso d'invalidità ai sensi della cifra 4.1.1.2.
7.1.1.3. La
Fondazione fattura contributi trimestrali posticipati. Per i contributi non pagati
entro il termine di scadenza la Fondazione addebita gli interessi di mora.
7.1.1.4. La
ditta affiliata è debitrice nei confronti della Fondazione dell'intero
ammontare dei contributi (contributo del datore di lavoro e del dipendente).
Essa trattiene il contributo del dipendente dal suo salario.
7.1.1.5. La
persona assicurata può versare a titolo facoltativo dei contributi, quali
versamenti unici, per acquistare anni di contribuzione, a condizione che la
totalità dell'avere di vecchiaia disponibile, tenendo conto dei prelievi già
effettuati per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, sia inferiore
all'avere di vecchiaia che si otterrebbe se la persona assicurata avesse fatto
parte di questa previdenza sin dall'età minima consentita. Se si acquistano
anni di contribuzione, la persona assicurata deve assumersi la responsabilità
per quanto concerne la deducibilità fiscale."
- per la
cifra 7.1.2 inoltre
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (Doc. _)
-
per
quanto riguarda nel dettaglio le basi di calcolo, il capitolo II del Piano di
previdenza prevede:
"
(…)
II BASI DI
CALCOLO
(cfr. cifra 3
delle Disposizioni generali)
A. Età determinante / Età di pensionamento
L'età
determinante ai fini della previdenza corrisponde
alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
L'età di
pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese
susseguente il compimento del 65° anno d'età per gli uomini o del 62° anno
d'età per le donne.
B. Salario assicurato
Il salario
assicurato corrisponde a quella parte del salario annuo AVS presumibile,
che deve essere assicurata secondo le disposizioni LPP (salario annuo
sottoposto alla LPP).
C. Contributo di rischio / Contributo per le
misure speciali
Il contributo di
rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e a
quelle per i superstiti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di
pensionamento (ivi compreso il contributo per il fondo di garanzia) figura
nella seguente tabella:
Donne
Età
Contributo di rischio in %
del salario assicurato
Uomini
Età
Contributo di rischio in %
del salario assicurato
18-24
3.9
18-24
4,5
25-31
5,2
25-34
5,7
32-41
4,8
35-44
6,1
42-51
4,7
45-54
6,5
52-62
4,5
55-65
5,6
Il contributo per il
finanziamento delle misure speciali previste dalla legge ammonta per gli uomini
e le donne a partire dall'età di 25 anni, all'1% del salario assicurato ai
sensi della cifra II./B.
D. Accrediti di vecchiaia / Avere di
vecchiaia
L'importo annuo
degli accrediti di vecchiaia individuali ammonta:
Età
Donne
Uomini
Accrediti di vecchiaia in %
del salario assicurato
25-31
25-34
7
32-41
35-44
10
42-51
45-54
15
52-62
55-65
18
L'avere di vecchiaia è formato
-
dagli accrediti di vecchiaia
individuali;
-
dalle prestazioni di libero passaggio
trasferite;
-
da eventuali versamenti unici nonché
-
dagli interessi accreditati per questi importi secondo le
disposizioni del Consiglio federale per la LPP."
(regolamento, pag. 2-3)
- ai sensi
della LPP sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità i lavoratori che riscuotono il salario minimo giusta l'art. 7 LPP
dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età, l'assoggettamento
all'assicurazione per la vecchiaia essendo obbligatorio dal 1° gennaio dopo il
compimento del 24° anno di età (artt. 2 e 7 LPP). L'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria comporta l'obbligo di versare i relativi contributi, il cui
ammontare e la cui ripartizione sono stabiliti nelle disposizioni regolamentari
dell'istituto di previdenza (art. 66 LPP), nel caso concreto secondo le norme
di cui all'art. 7 del Regolamento della Fondazione e alla cifra VI
(rispettivamente cifra II) del relativo Piano di previdenza (e non, come
erroneamente sostenuto dalla convenuta, secondo le richiamate prescrizioni
applicabili alla Cassa pensioni dei pittori e gessatori, cui la __________ non
è affiliata).
Contrariamente
all'assunto di parte convenuta (cfr. risposta di causa e doc. _ inc.
__________), dunque, l'obbligo assicurativo - e quindi anche l'obbligo
contributivo - è dato alle condizioni appena ricordate anche per il rischio
invalidità e morte, e ciò indipendentemente dall'esistenza - come in casu - di
una copertura assicurativa dei lavoratori giusta la LAINF o la LAMAL
(rispettivamente la LCA) per indennità giornaliera;
-
in
concreto, a seguito dell'affiliazione d'ufficio alla Fondazione, la convenuta
non risulta aver mai versato alcunché all'attrice;
-
nell'opporsi
alle richieste attoree - per quanto è dato desumere dalla a tratti poco chiara
formulazione del gravame - parte convenuta, indicando, con riferimento all'art.
5.3.3 del Regolamento, i motivi della mancata trattenuta dei contributi LPP
sugli stipendi di alcuni lavoratori con impiego temporaneo, rimprovera in
primis all'attrice di non averle accreditato, sulla base di atti di cessione
sottoscritti dai dipendenti, gli importi corrispondenti alle prestazioni di
libero passaggio ad essi spettanti a seguito della cessazione del loro rapporto
d'impiego;
-
tale
censura s'appalesa d'acchito priva di qualsivoglia fondamento.
Anzitutto
dal richiamato disposto regolamentare - contrariamente all'erronea
interpretazione avanzata dalla convenuta - non è all'evidenza desumibile alcun
diritto all'esonero dal versamento dei contributi, detto disposto, avente
carattere imperativo, stabilendo in maniera chiara ed inequivocabile che
(sottolineatura del redattore)
"5.3.3. La persona uscente può chiedere il versamento in
contanti della prestazione di libero passaggio inoltrando i documenti
giustificativi menzionati tra parentesi,
-
e
lascia definitivamente la Svizzera (notifica di partenza rilasciata dal
controllo degli abitanti);
-
se
inizia un'attività lucrativa indipendente (conferma della Cassa di
compensazione AVS competente);
-
se
l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore alla somma annua
dei suoi contributi.
L'agenzia regionale può
accettare documenti giustificativi equivalenti e se necessario richiederne
altri.
Per il versamento della
prestazione di libero passaggio a persone sposate è necessario il consenso
scritto del coniuge.
Se la prestazione di
libero passaggio è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può
avvenire solo previo consenso scritto del creditore pignoratizio."
(regolamento art. 5.3.3)
La succitata
norma contempla quindi unicamente le ipotesi e le condizioni alle quali il
lavoratore, all'uscita dall'istituto, ha diritto al versamento in contanti
della prestazione di libero passaggio, e non ha per contro in alcun modo per
oggetto - come pretende invece parte convenuta - la disciplina dei casi
giustificanti un esonero dal pagamento di contributi (e di ciò la convenuta
risulta per altro esserene stata cognita già nel maggio 2001, allorquando
comunicò alla Fondazione di essersi resa conto di aver erroneamente omesso di
trattenere, per alcuni dipendenti con impiego temporaneo, la quota LPP dai
relativi salari, cfr. doc. _ inc. __________);
-
per il
resto non risulta che, in relazione a dipendenti non soggetti all'obbligo
assicurativo giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. b OPP2, oltre che per quelli il cui
salario non raggiungeva il minimo legale, l'attrice sia qui a chiedere il
versamento da parte della convenuta di qualsivoglia contributo previdenziale
(doc. _, doc. _ e doc. _, inc. __________);
-
per
quanto concerne il preteso accredito delle prestazioni di libero passaggio (di
spettanza dei lavoratori) a favore del datore di lavoro, una sua
giustificazione non può essere ravvisata nei suddetti atti di cessione
sottoscritti dai singoli dipendenti a favore della __________ (doc. _ inc.
__________), non risultando in alcun modo dimostrato che tali dichiarazioni
(sulla cui validità, del resto, si rimanda a quanto previsto agli artt. 17 OLP
e 39 LPP) siano in qualche maniera state rese note alla Fondazione prima
dell'inoltro della presente petizione e quindi portate a conoscenza di
quest'ultima prima del versamento a favore dei singoli dipendenti delle
relative prestazioni di libero passaggio (cfr. art. 167 CO);
-
la
convenuta critica inoltre l'operato della Fondazione per non aver essa - per
quanto è dato di capire - correttamente considerato ai fini contributivi il
caso particolare di un dipendente __________asseritamente rimasto vittima di un
sinistro occorsogli nel settembre 2000 ed in seguito divenuto incapace al
lavoro.
A tale
riguardo, questa Corte non può che limitarsi a rilevare che - per quanto di
pertinenza con l'oggetto della presente vertenza (per quanto attiene cioè
all'aspetto contributivo) - nulla agli atti lascia ipotizzare un agire della
Fondazione contrario alle disposizioni disciplinanti il finanziamento e quindi
la riscossione dei contributi LPP in relazione a tale caso (cfr. in particolare
art. 7 Regolamento, soprattutto laddove considera l'evento invalidità, unico
semmai suscettibile di essere considerato quale circostanza giustificante un
esonero dall'obbligo contributivo), non essendo per il citato dipendente
(impiegato da febbraio 2000) in ogni caso più stato considerato, nell'ambito
della presente procedura, alcun addebito contributivo a far tempo dal 1.
settembre 2000, in corrispondenza quindi con la cessazione del suo rapporto di
lavoro con effetto al 31 agosto 2000 (doc. _, doc. _ inc. __________);
-
per il
resto, riguardo alla ulteriori, non sempre chiare e poco circostanziate
critiche mosse dalla convenuta in punto all'ammontare dei salari, alle
mutazioni intervenute durante il periodo assicurativo e al calcolo dei relativi
contributi per quanto riguarda in particolare i dipendenti __________ (le cui
relative mutazioni, decisive ai fini contributivi, non risulta provato essere
state rese note all'attrice prima dell'inoltro della petizione di cui all'inc.
__________; cfr. doc. _), __________, __________ e __________, dalle notifiche
di salario e relative modifiche comunicate alla Fondazione da parte del datore
di lavoro, come pure dalle liste dei salari comunicate alla competente cassa di
compensazione, la Fondazione - alla luce del rapporto di revisione
allestito dal SVA di __________ nell'aprile 2003 (prodotto pendente lite, doc.
_ inc. __________), ed al quale parte convenuta ha per altro prestato adesione
(doc. _ inc. __________) - risulta aver correttamente proceduto alla
determinazione dei salari coordinati ed alla quantificazione dei relativi
contributi complessivamente dovuti per ogni dipendente negli anni
1999-2000-2001 e 2002 (primo e secondo trimestre), ritenuto inoltre che nei
confronti di tale conteggio definitivo parte convenuta, chiamata ad esprimersi
nel merito, non ha formulato osservazione o obiezione alcuna (doc. _ inc.
__________);
-
corretto e parimenti incontestato risulta infine anche
l'ulteriore conteggio prodotto in data 8 ottobre 2003 dall'attrice, in
relazione al quale essa ha postulato - senza opposizione alcuna a tale
riguardo da parte della convenuta - di estendere il periodo e il relativo
debito contributivo sino al 31 dicembre 2002, con la consecutiva maggiorazione
di fr. 10'840 del precedente importo risultante dal conteggio 19 settembre 2003
(doc. _, inc. _);
-
dai
menzionati conteggi, eseguiti sulla scorta dei salari definitivi stabiliti a
seguito dell'incontestato rapporto di revisione AVS e conformemente alla legge
e al regolamento, risulta, per il periodo contributivo in esame, un debito
contributivo complessivo di fr. 93'789, comprensivo di fr. 3'677.-- per
interessi retroattivi (doc. _; art. 7 Regolamento, art. 4 Condizioni
d'affiliazione) e fr. 1'467.-- per spese straordinarie (doc. _ inc. __________;
cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario annesso alla decisione
d'affiliazione, doc. _ inc. __________);
-
tale è
quindi l'importo complessivo che la convenuta deve essere tenuta a versare alla
Fondazione, cui devono inoltre essere aggiunti fr. 150.-- quali spese di
esecuzione per ognuno dei due precetti (doc. _ inc. __________, doc. _ inc.
__________; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario) e fr.
200.-- per spese di diffida (doc. _ inc. __________; doc. _ inc. __________;
cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario);
-
non può
per contro essere riconosciuto in questa sede l'importo di fr. 525.-- quale
costo relativo all'emanazione della decisione d'affiliazione. In proposito va
rilevato che l’Istituto di previdenza è infatti in possesso di un titolo
cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette di
promuovere un’esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere il
rigetto dell’eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse su
tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è
inammissibile in virtù del principio della res iudicata.
Il
risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso
lato o in senso stretto (art. 73 LPP; SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.);
-
stante
ciò l'importo dovuto per i periodi contributivi in esame ammonta quindi a
complessivi fr. 94'289.--;
-
la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 22 maggio
2002 per quanto riguarda il debito contributivo oggetto della petizione di cui
all'inc. 34.2002.37, rispettivamente dal 20 agosto 2002 per quello di cui
all'inc. __________, corrispondenti alle data dell'inoltro delle rispettive
domande d'esecuzione;
-
poiché la
convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102s
CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
-
pertanto
la convenuta dev’essere condannata a versare all'attrice complessivi fr.
94'289.-- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393.-- e dal 20
agosto 2002 su fr. 2'527.--;
-
con entrambe
le petizioni l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo delle
opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________dell'UE di
__________ e no. __________ dell'UE di __________;
-
secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss (251 e 252);
-
la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione no. __________ dell'UE di __________, per l’importo di fr.
78'643.-- oltre interessi al 5% su fr. 78'393.-- dal 25 maggio 2002,
rispettivamente per la prosecuzione dell'esecuzione no. __________dell'UE di
__________ per l'importo di fr. 2'677.-- oltre interessi al 5% su fr. 2'527.--
dal 20 agosto 2002, senza che il creditore debba previamente chiedere il
rigetto definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione;
-
secondo
l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la
procedura è di principio gratuita;
-
il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto
a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il diritto
è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,
al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è stato esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989
nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art.
108 LAINF, con la precisazione che scopo della norma è di consentire
all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue
pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover
sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi
analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V
356; STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c/S. SA; per le eccezioni
vedasi DTF 112 V 362; RAMI 1992).
Visto
quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni sono accolte.
§)
Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione
istituto collettore LPP, Agenzia regionale di __________ la somma di fr.
94'289.-- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393 e dal 20
agosto 2002 su fr. 2'527.--.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________del Betreibungsamt __________ per l'importo di fr. 78'643.-- oltre
interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393.--.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo no. __________
dell'UE di __________ per l'importo di
fr.
2'677.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2002 su
fr.
2'527.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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