AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.3
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00003
fc/cd
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 10 gennaio
2002 di
Fondaz. coll. LPP __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1. maggio 1995 la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro,
alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione), ai
fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai
sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _).
1.2. Nel corso
dell'affiliazione la ditta ha riscontrato delle difficoltà nel pagamento dei
contributi. In particolare in data 30 marzo 1999 la Fondazione ha fatto
presente alla datrice di lavoro che il saldo scoperto al 31 dicembre 1998 era
pari a fr. 724.30 (doc. _). Nel frattempo la Fondazione ha conteggiato e
addebitato anche i contributi del 1999 per fr. 4'657.95.(doc. _). Il 14
febbraio 2000 la Fondazione ha sollecitato il versamento di fr. 2'014.30, pari
al saldo dovuto al 31 dicembre 1999 (doc. _).
1.3. Con scritto
del 14 agosto 2000 la Fondazione ha nuovamente preteso dal datore di lavoro il
pagamento del saldo impagato al 31 dicembre 1999, di fr. 2'294.30, comminando
la rescissione del contratto in caso di mancato versamento del dovuto (doc. _).
Il contratto è poi stato annullato con effetto dal 30 settembre 2000 (doc.
_).Il successivo 6 novembre l’istituto di previdenza ha poi inviato alla
datrice di lavoro il conteggio finale prevedente un saldo al 30 settembre 2000
di fr. 4'571.80, comprensivo dei premi dovuti per il periodo dal 1. gennaio al
31 maggio 2000, di spese e interessi (doc. _). In seguito l'importo scoperto è
stato diminuito di fr. 730.40, somma pari ad una sovvenzione per struttura d’età
sfavorevole riconosciuta dalla Fondazione (doc. _).
1.4. Visto il
perdurare dell’inadempimento, in data 12 gennaio 2001 la Fondazione ha fatto
spiccare, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, un precetto
esecutivo (no. __________), per fr. 3'841.40, oltre a interessi al 5 % dal 1.
ottobre 2000 (doc. _).
1.5. In data 27
marzo 2001 la convenuta ha provveduto a versare alla Fondazione fr. 1'492.50
(doc. _).
1.6. Con
petizione 10 gennaio 2002 la Fondazione collettiva LPP della __________ ha
chiesto al TCA di giudicare:
"
- Si obblighi la convenuta a pagare all’attrice
premi
scaduti per fr.
3'841.40, oltre interessi del 5% dal 1.10.2000, nonché spese di esecuzione,
detratto l’acconto del 27 marzo 2001 pari a fr. 1'492.50.
- Sia
interamente respinta l'opposizione al precetto esecutivo n°
__________dell'Ufficio delle esecuzioni di __________.
Spese e indennità consequenziali a carico della
convenuta”. (I)
A
motivazione delle proprie richieste, l’attrice ha, tra l'altro, rammentato che:
"
(…)
3.1 L'obbligo della
convenuta al pagamento dei premi scaturisce dalla cifra 3.3 delle condizioni
generali sul contratto di adesione e dagli art. 9 e 10 delle condizioni
generali di assicurazioni.
3.2 Ai sensi dell'art.66 cpv. 2 LPP, la
convenuta è tenuta a pagare all'attrice, quale istituzione previdenziale, tutti
i relativi importi.
Con la sottoscrizione del contratto
collettivo di assicurazione sulla vita, la convenuta riconosceva - quali parti
integranti dello stesso - l'accordo di adesione, la copia autentica dell'atto
costitutivo di Fondazione nonché il relativo regolamento previdenziale.
Mediante contratto di adesione, la
convenuta è contrattualmente vincolata all'attrice. Ai sensi della cifra 3.3
delle condizioni generali sullo stesso contratto di adesione, la convenuta si
obbligava nei confronti dell'attrice a versare i premi nonché tutti gli altri
importi dovuti per legge alla __________. Quale controprestazione, l'attrice si
impegnava a corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni a lei
trasferite dalla stessa, __________.
I diritti che gli assicurati vantano nei
confronti della attrice sono stabiliti nel regolamento di previdenza.
L'attrice deve garantire le prestazioni ivi previste a favore degli
assicurati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro adempia o meno
ai suoi obblighi di pagamento dei relativi premi.
Con la approvazione dell'accordo di
adesione, la convenuta ha riconosciuto nel contempo il proprio obbligo al
pagamento dei premi.
3.3 Come sopra esposto, i premi che la
convenuta è tenuta a pagare sono costituiti da accrediti di vecchiaia, premi di
rischio nonché costi aggiuntivi LPP." (Doc. _)
1.7. La convenuta
non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini da parte del Presidente
del TCA per la presentazione della risposta di causa (II,III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il versamento da parte della __________ alla Fondazione collettiva
LPP della __________, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare
del saldo al 31 dicembre 1999, dei premi dovuti per il periodo dal 1. gennaio
al 31 maggio 2000, oltre agli interessi di mora, alle spese e a quelle
d'incasso (doc. _).
La
convenuta non ha contestato la pretesa né è intervenuta in causa. Dagli atti
emerge inoltre che ha provveduto al pagamento di un acconto in data 27 marzo
2001 di fr. 1’492.50 (doc. _).
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -,
l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T.
Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Nel caso
concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto al punto III, cifra 3.3
del contratto di adesione, mentre le modalità di finanziamento risultano dal
punto V (doc. _).
Il punto
V, cifra 1 precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene
conteggiato il premio base per l’assicurazione vecchiaia insieme con il premio
supplementare per l’assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia
vengono calcolati ogni anno in percento del salario assicurato, sulla base di
determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. regolamento art. 6.1, doc.
_).
Il premio
di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata
dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p.
67).
Il punto
V, cifra 2 del contratto d’adesione prevede invece le modalità di finanziamento
delle spese accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del salario annuo
assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi
dell'art. 59 LPP, dell' 1% del salario annuo assicurato per misure speciali
(art. 70 LPP), e, infine, dello 0,5 % per gli uomini (risp. dello 0,25% per le
donne) del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento
delle indennità di rincaro (doc. _ punto V cifra 2).
2.4. Dai
documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dalla __________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente
alle disposizioni regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato
LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano in
particolare dalla documentazione di causa.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e
su quelli esposti al paragrafo precedente.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, concludentemente,
effettuando il pagamento di acconti.
In simili
condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a
solvere i contributi previdenziali scoperti. Dalla somma posta in esecuzione,
per espressa richiesta dell’attrice va dedotto l’acconto versato dalla
debitrice in data 27 marzo 2001 di fr. 1'492.50. Ne discende che la convenuta
deve essere condannata a versata alla Fondazione fr. 2'348.90 (fr. 3841.40 –
1'492.50) .
2.5. Sull'ammontare
dei contributi scoperti la Fondazione chiede anche che le siano assegnati
interessi di mora del 5% dal 1. ottobre 2000.
Anche
questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art.
104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere
riconosciuta.
Su questo
punto la petizione va quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr.
2'348.90, oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su
fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90.
2.6. Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione
in questa sede (fr. 70 e 19.20; doc. _), si precisa che esse non sono oggetto
della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio
devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re
R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La
richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta,
2.7. L’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto
esecutivo no. __________del 2 marzo 2001 agli atti (doc. _).
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione al giudice dell’esecuzione limitatamente all’importo di fr.
2'348.90 oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su
fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90.
2.8. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio
concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura
è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290).
2.9 Nel caso
concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i
solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è
intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va
considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese
di procedura di fr. 300 vanno poste a suo carico.
2.10. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita
dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
Visto
quanto precede la Fondazione, ancorchè vittoriosa in causa, non ha diritto al
rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§
Di conseguenza la __________, è condannata a versare alla Fondazione
collettiva LPP della __________ a titolo di contributi della previdenza
professionale, fr. 2'348.90, oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino
al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al
precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
__________ del 2 marzo 2001 limitatamente all'importo di fr. 2'348.90, oltre a
interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e
dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90, a titolo di contributi della previdenza
professionale.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico della __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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