AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.76
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00076
fc
Lugano
8 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 dicembre
2001 di
Fondazione LPP,
contro
__________,
in materia di
previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
convenzione di affiliazione N. __________sottoscritta il 29 gennaio risp. 6
aprile 1999, entrata in vigore il 1. novembre 1998, la ditta __________ ha
aderito, in qualità di datrice di lavoro, alla Fondazione __________ (ora:
__________ Fondazione LPP; cfr. doc. _; in seguito: Fondazione), al fine
dell’attuazione della previdenza professionale per i suoi dipendenti ai sensi
della relativa legge federale (doc. _).
A seguito
della sottoscrizione del contratto di adesione, il Fondo di previdenza, sulla
base dei salari notificatigli dalla datrice di lavoro, ha stabilito l’ammontare
dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti e trasmesso i
relativi conteggi alla società per il pagamento.
1.2. A seguito
del mancato pagamento dei contributi, in data 15 luglio e 20 settembre 2001 la
Fondazione ha sollecitato il versamento del saldo dei premi previdenziali
relativi all’anno 2000 e a quello in corso per un importo di fr. 7'378.40 (doc.
_).
1.3. Visto il
perdurare dell’inadempimento, in data 22 novembre 2001 la Fondazione ha poi
fatto spiccare, nei confronti della datrice di lavoro, il precetto esecutivo
no. __________dell'Ufficio esecuzioni di __________ per fr. 11’923.35, oltre a
interessi del 5% dal 19 novembre 2001 e spese esecutive (doc. _).
1.4 Con
"azione giudiziaria" del 19 dicembre 2001(I), indirizzata alla
Pretura di __________ e trasmessa, da quest’ultima, al TCA per ragioni di
competenza, la Fondazione ha chiesto la condanna della __________ al pagamento
di fr. 11'923.35 oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001 e alle spese
esecutive di cui al precetto no. __________dell'Ufficio esecuzioni di
__________ e di rigettare l'opposizione interposta a questo precetto. Ha pure
protestato spese e indennità.
A
motivazione delle proprie richieste l’attrice ha rilevato in sostanza che la
convenuta ha concluso una convenzione di affiliazione, in base alla quale si è
impegnata a pagare i contributi.
1.5. La convenuta
non è intervenuta in causa malgrado i due termini fissati dal Presidente del
TCA a questo scopo (II, III).
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti all'attrice (V, VIII). Le risposte e
la documentazione (VI, IX) sono stati trasmessi alla controparte, che non ha
reagito.
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il versamento da parte della ditta __________ alla __________
Fondazione LPP del saldo dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2000
e 2001 (A/1 e A/2), oltre agli interessi di mora e alle spese di diffida (VI e
allegati).
La
convenuta non ha mai contestato la pretesa, né è intervenuta in causa.
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T.
Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti
di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP
p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi
a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Nel caso
concreto l'obbligo di versare puntualmente i contributi è previsto alla cifra
3.3. della convenzione no. 6461 sottoscritta dalle parti (doc. _), mentre le
modalità di finanziamento risultano dagli art. 11-17 del Regolamento e della
relativa appendice (doc. _), applicabile in virtù del rinvio all'art. 7 della
convenzione d'adesione (doc. _).
Il tenore
dell'art. 13 del Regolamento e relativa Appendice corrisponde a quanto
stabilito all’art. 16 LPP per il calcolo dell’accredito di vecchiaia.
Il premio
di rischio è determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (art. 12
del Regolamento; cfr. Tariffe per l'assicurazione collettiva approvate
dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling,
Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).
Il
contributo per le misure speciali, che ammonta all’1%, corrisponde a quanto
statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP (art. 15 del Regolamento e relativa appendice),
quello per il rincaro all’art. 36 LPP. Lo stesso vale per i contributi per il
fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP (art. 16 del Regolamento e art.
56ss. LPP).
L’obbligo
contributivo della convenuta concernente la previdenza professionale dei suoi
dipendenti dev’essere pertanto ammesso. Del resto non è mai stato contestato.
2.4. Dai documenti
agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla
convenuta a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle
disposizioni regolamentari e legali suesposte, tenuto conto del salario
coordinato LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni,
risultano in particolare dalla documentazione di causa (cfr. A7-A14, VI, B1,
C3).
Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
esposti al paragrafo precedente.
Esso non è
del resto mai stato contestato né in corso di causa né precedentemente ad essa.
Non vi sono indizi agli atti tali da indurre a ritenere errato il conteggio.
Esso dev'essere quindi confermato e la convenuta condannata a solvere i
contributi previdenziali scoperti e il cui pagamento è stato chiesto con la
petizione.
2.5. Per quanto
riguarda le spese di richiamo e d’incasso addebitate dall'attrice, per
complessivi fr. 400 (VI, doc. _), si rileva che secondo l’art. 106 CO il
debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli
interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe
nessuna colpa. Nella specie, la cifra 11 delle Disposizioni particolari sul
conto corrente premi stabilisce, fra l'altro, che la __________ ha il diritto
di mettere in conto i costi che le risultano dalle attività straordinarie quali
la mancanza di collaborazione nell'esecuzione dell'assicurazione, mancato
pagamento dei premi, ecc. Per le ingiunzioni tramite lettera raccomandata
vengono addebitati al conto corrente fr. 100, per l'apertura dell'esecuzione
fr. 500, riservato l'addebito di spese maggiori (doc. _). La fondazione ha
inoltre giustificato ulteriormente le spese addebitate producendo il
“Kostenreglement”, nel quale viene quantificato l’ammontare delle spese
addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il
pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese ai sensi
della cifra 11 delle Disposizioni succitate che vanno poste a carico della datrice
di lavoro. L’attrice, tramite l’invio del regolamento delle spese applicabile
in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto
di fr. 400 (cfr. DTF 117 II 258).
2.6. Sulla
ammontare del credito scoperto la Fondazione chiede anche che le siano
assegnati interessi di mora del 5% dal 19 novembre 2001, data dell’inoltro
della domanda d’esecuzione (doc. _).
Anche
questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art.
104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere
riconosciuta.
Pertanto
la __________ deve essere condannata a versare fr. 11'923.35, oltre a interessi
del 5% dal 19 novembre 2001.
2.7. Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione in questa sede (fr. 100 e 59.60; doc. _) si precisa che esse
non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma
seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del
credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La
richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta.
2.8. L’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del
precetto esecutivo no. __________del 22 novembre 2001 dell'Ufficio esecuzioni
di __________ agli atti (doc. _).
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V
109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere parzialmente ammessa.
La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione al giudice dell’esecuzione, per l’importo di fr. 11'923.35
oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.
2.9. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale
d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio
gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia
(DTF 124 V 288, 290).
2.10. Nel caso
concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i
solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è
intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va
considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese
di procedura di fr. 300 vanno poste a suo carico.
2.11. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
Visto
quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorchè
parzialmente vittoriosa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla __________,
fr.
11'923.35 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, oltre
a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al
precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
__________ del 22 novembre 2001 per l’importo importo di fr. 11'923.35, oltre a
interessi del 5% dal 19 novembre 2001.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della
__________.
3.- Comunicazione
alla convenuta tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e
alle altre parti interessate per posta raccomandata, le quali possono impugnare
il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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