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Numero d'incarto:
34.2001.68
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00068
RG/sc
Lugano
7 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 5 novembre
2001 della
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
-
che con
decisione 4 agosto 1999, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto
collettore LPP (in seguito: Istituto collettore) ha affiliato d’ufficio la
__________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti con effetto retroattivo dal 1. dicembre 1998, l'affiliazione presso
il precedente istituto di previdenza essendo stata sciolta con effetto dal 30
novembre 1998 (doc. _);
-
che, in
seguito, in base ai salari notificati dal datore di lavoro, l’Istituto
collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo dal 1.
dicembre 1998 al 30 giugno 2001, per un ammontare complessivo di fr. 68'328,20,
addebitando inoltre
fr.
1000.- per spese di conteggio retroattivo e fr. 525 per tassa di decisione
d'affiliazione, ed ha inviato i relativi conteggi (doc. _);
-
che nelle
rispettive date 3 maggio 2000, 31 ottobre 2000 e 3 maggio 2001 l'Istituto
collettore ha diffidato il datore di lavoro a versare i contributi dovuti, così
come le spese di diffida per fr. 300.- (doc. _);
-
che in
data 2 agosto 2001 l'Istituto collettore ha fatto spiccare dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per
un importo di fr. 70'153,20 oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2001 e spese
per fr. 150 (doc. _);
-
che
l’escussa ha interposto opposizione;
-
che con
petizione 5 novembre 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la __________ al pagamento di fr. 70'303,20 a titolo di contributi della
previdenza professionale dovuti dal 1. dicembre 1998 al 30 giugno 2001 e di costi
amministrativi, oltre a interessi e spese, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ (I);
-
che la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da
parte del Vicepresidente del TCA (II, III) per la presentazione della risposta;
considerato
in diritto
- che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del
22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
che, nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
-
che
l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di
previdenza professionale);
-
che
l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto
collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla
legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di
affiliazione);
-
che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai
stato contestato e dev’essere ammesso;
-
che secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
-
che per
la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (doc. _)
-
che con
la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la __________ al pagamento di
fr.
70'303,20 oltre spese ed interessi al 5% dalla domanda di esecuzione;
-
che la
richiesta non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale non è
intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al
calcolo dei contributi allestito dall’attrice;
-
che il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
-
che,
infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di
causa (doc. _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su
questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;
-
che in
quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento,
l’importo di fr. 68'328, 20 relativo ai contributi dovuti per il periodo 1
dicembre 1998- 30 giugno 2001 come pure le spese di diffida (fr. 300.-), di
esecuzione (fr. 150.-) e di conteggio retroattivo (fr. 1000.-) per un importo
complessivo di fr. 1'450.- (cfr. doc. _; cfr. Tariffa costi amministrativi
allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _) dev’essere pertanto confermato;
-
che non
possono invece essere ammessi i costi relativi all'emanazione della decisione
d'affiliazione, pari a fr. 525.
In
proposito va rilevato che l’Istituto di previdenza è infatti in possesso di un
titolo cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette
di promuovere un’esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere
il rigetto dell’eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse
su tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è
inammissibile in virtù del principio della res
iudicata.
Il
risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso
lato o in senso stretto (art. 73 LPP; cfr. SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.).
Su questo
punto la petizione va quindi respinta;
-
che
l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 24 luglio
2001, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
-
che
poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni
d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei
contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta;
-
che
pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 69'778,20 oltre a interessi
del 5% su fr. 69'628,20;
-
che per
quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il
rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 100 di spese di precetto e fr.
38.45 di tassa d'incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese
non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione,
ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del
credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi
porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
Su questo
punto, pertanto, la richiesta attorea - nella misura in cui ha per oggetto,
oltre le spese riconosciute per complessivi fr. 1'450 (cfr. sopra), anche la
condanna al pagamento di quelle relative al precetto di cui è chiesto il
rigetto dell'opposizione in questa sede (cfr. petitum) - va quindi respinta;
-
che con
la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
-
che la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, per l’importo di fr. 69'778,20 oltre a interessi del 5% su fr.
69'628,20 dal 24 luglio 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
-
che il
TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie
passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF
124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);
-
che nel
caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione
attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da
quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è
intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del
TCA, di due termini per la presentazione della risposta);
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 700 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________
contro P. Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§) Di
conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP
fr. 69'778,20 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il
periodo dal 1. dicembre 1998 al 30 giugno 2001 oltre a interessi del 5% dal 24
luglio 2001 su fr. 69'628,20.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________o, limitatamente
all’importo di fr. 69'778.20 oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001 su fr.
69'628,20.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 700.-- sono poste a carico della
convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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