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Numero d'incarto:
34.2001.5
Data decisione, Autorità:
05.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00005-6
RG/sc
Lugano
5 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
Cassa pensioni __________,
a
__________,
e
__________ Fondazione collettiva LPP,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio __________ 2000, cresciuta in giudicato il 13 novembre
2000, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di
__________ e __________ al reciproco accredito sulla propria cassa pensione
della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge
dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;
-
che con
scritto 11 gennaio 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;
-
che ai
fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il
matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
-
che con
scritto 11 febbraio 2001, per il tramite del suo patrocinatore, __________ ha
comunicato al TCA il suo accordo al trasferimento a favore dell'ex marito della
somma di fr. 302.60, producendo al riguardo un estratto ed una dichiarazione
della Cassa pensioni __________ - presso cui essa è stata affiliata con effetto
al 1. febbraio 1998 - attestante che la prestazione di libero passaggio al
momento del divorzio ammonta a fr. 605.20 (doc. _);
-
che nelle
rispettive date 5 marzo e 19 novembre 2001, per conto dell''__________
Fondazione collettiva per l'attuazione delle misure di previdenza conformi alla
LPP (di seguito: ), la __________ Assicurazioni, confermando la
ricezione in data 17 aprile 1998 di una prestazione d'uscita di fr. 4'470.10 da
parte della Fondazione __________ - presso cui __________ è stato affiliato dal
1 agosto al 31 novembre 1997 (X2) - rispettivamente, in data 4 giugno 1998, di
una prestazione di libero passaggio di fr. 10'144.75 da parte della Fondazione
di libero passaggio della __________ (attualmente Fondazione di libero
passaggio dell'; X3,4, XIV); ha comunicato al TCA che la prestazione
d'uscita di __________ al momento del divorzio (__________2000) ammonta a fr.
23'874 (X, XXXVII);
-
che su
richiesta del TCA con scritti 22 e 12 luglio 2001 la Fondazione di libero
passaggio dell'__________, presso cui l'interessato è stato affiliato dal 5
gennaio 1996 al 3 giugno 1998, ha comunicato di aver ricevuto in data 17
gennaio 1996 una prestazione di libero passaggio pari a fr. 9'369.40 da parte
della __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale della
__________ di __________ (di seguito: __________) dove __________ è stato
assicurato dal 1. febbraio 1991 al 30 settembre 1995 (XIV, XXIII);
-
che,
sempre su richiesta del TCA, in data 16 ottobre 2001 la __________ ha
comunicato che la prestazione d'uscita trasferita alla Fondazione di libero
passaggio di __________ il 17 gennaio 1996 ammontava a fr. 9'247.10 (XXVIIIbis,
XXIII). Con successivo scritto 9 novembre 2001 essa ha quindi confermato che
l'ammontare della prestazione di libero passaggio di __________ al __________
1992 (data del matrimonio) ammontava a fr. 1'999.20 (XXXVI);
-
che
l'intera documentazione acquisita nelle more della procedura è stata trasmessa
agli ex coniugi __________ per osservazioni. Con scritto 23 novembre 2001 il
partrocinatore di __________ ha comunicato di non avere osservazioni, mentre
__________ è rimasto silente.
considerato, in
diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- che a
norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente
vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai
sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla
procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La
prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
-
che
l'art. 22a LFLP dispone che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che nella
fattispecie in esame, i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il
__________ 1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP
(1.1.1995) e che al momento del matrimonio solo __________ era assicurato
presso un istituto di previdenza;
-
che
essendo tuttavia conosciuto l'importo della prestazione d'uscita di __________
al momento del matrimonio e non avendo l'interessato cambiato istituto di
previdenza tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995, l'importo di fr.
1'999.20 comunicato dalla __________ é determinante ai fini della
determinazione della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (cfr. art.
22a cpv. 1 seconda frase; cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, in RSA 2000, p. 253);
-
che dagli
atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge che l'avere accumulato da
__________ durante il matrimonio corrisponde all'importo di fr. 23'874 comunicato
dalla __________, alla quale sia la Fondazione di libero passaggio di __________
-
cui a sua volta era stata trasferita la prestazione di libero passaggio da
parte della __________ - che la Fondazione collettiva __________, nel giugno
1998 rispettivamente nel maggio 1998 avevano trasferito le rispettive
prestazione di libero passaggio ammontanti a fr. 10'144.75 e a fr. 4'470.10;
-
che
__________ per contro, è stata affiliata dal 1. febbraio 1998 presso la
Cassa pensioni __________, la quale ha comunicato che l'ammontare della
prestazione d'uscita al momento del divorzio ammonta a 605.20;
-
che per
quanto riguarda ora la determinazione della prestazione d'uscita di __________
da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio, una volta stabilito l'ammontare della prestazioni al momento del
matrimonio e del divorzio, alla prestazione d'uscita al momento del matrimonio
devono essere aggiunti gli interessi maturati al momento del divorzio. Il tasso
d'interesse applicabile è pari al 4% (art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art.
12 OPP2, 8a OLP; cfr. Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein?
Grudsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMPRA 2000, pag. 194;
Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag.
69; Walser, op. cit., pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253);
-
che in
casu il matrimonio è stato contratto nel 1992 ed è stato sciolto per
divorzio nel 2000. La prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio
deve pertanto essere aumentata di fr. 736.85 (1999.20 x 0,368569 = 736.85; cfr.
Stauffer/Schätzle, Zurigo 2001, tabella 47, durata 8 anni, tasso 4%, fattore
1.368569);
-
che ne
consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio,
corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del
divorzio (fr. 23'874) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più
gli interessi (fr. 2'736.05), deve essere cifrato in fr. 21'137.95;
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge),
il credito a favore di __________ è pari a fr. 10'569 (21'137.95 : 2);
-
che per
__________, non essendo la stessa affiliata a nessun istituto di previdenza e
non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio ed
essendo affiliata ad un istituto di previdenza al momento del divorzio, l'avere
accumulato durante il matrimonio corrisponde all'ammontare della prestazione
d'uscita presso la Cassa __________ al momento del divorzio (fr. 605.20).
L'applicazione dell'art. 22a LFLP presuppone infatti l'esistenza di
un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso
contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va
considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623;
cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
-
che di
conseguenza, conformemente alla surriferita chiave di ripartizione, il credito
a favore di __________, ammonta a fr. 302.60 (605.20: 2);
-
che
considerate le suevidenziate reciproche pretese degli ex coniugi, a favore di
__________ spetta, a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 10'266.40;
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, RSA 2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto di libero passaggio;
-
che, come
visto, __________ è affiliata alla Cassa pensioni __________, dove dovrà
pertanto essere trasferito l'importo di fr. 10'266.40 a suo favore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione
d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 21'137.95.
La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 605.20.
2.- E' fatto
ordine alla __________ Fondazione collettiva per l'attuazione delle misure di
previdenza conformi alla LPP, __________ di versare alla Cassa pensioni
__________ a favore di __________ l'importo di fr. 10'266.40.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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