LPP dispute against former manager declared inadmissible

34.2001.46Outro Tribunal14 de nov. de 2001Inadmissible

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A pension fund brought proceedings before the Ticino Social Insurance Court against a former manager of the employer company, seeking unpaid occupational pension contributions and default interest. The respondent argued that he had ceased to be manager before the debt arose. The court held that the dispute was not one under Art. 73 LPP, because the contribution debtor was the employer company, not the former manager. Any liability claim against the latter would be a civil action based on Art. 754 CO. The petition was therefore declared inadmissible. No court fee was charged and the costs were borne by the State.

Sumário Omnilex

Art. 73 LPP; jurisdiction ratione materiae over occupational pension disputes; claims against former organs of an employer for unpaid contributions are not LPP disputes. The court held that the LPP jurisdiction extends only to controversies between pension institutions, employers and beneficiaries. Where the pension institution seeks to hold a former manager or organ personally liable, the claim is not governed by Art. 73 LPP but, if at all, by the civil liability regime of Art. 754 CO (applicable to certain company forms via Art. 827 CO) and must be asserted before the civil courts. Analogous application of Art. 52 AHVG is excluded (consid. on jurisdiction).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2001.46

Data decisione, Autorità: 14.11.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00046

RG/sc

Lugano 14 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 18 luglio 2001 di

__________,

contro

__________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

  • che con effetto dal 1 aprile 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la __________ ha aderito in qualità di datore di lavoro alla __________ Fondazione per la previdenza professionale, (doc. _);

  • che durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a fr. 241, importo per altro riconosciuto dalla __________ con scritto 23 maggio 2001 (doc. _);

  • che in data 7 novembre 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della __________ un precetto esecutivo dall'UEF di __________ per fr. 241, oltre interessi dal 4 ottobre 2000 e fr. 100 per spese di mora. La società debitrice ha interposto opposizione (doc. _);

  • che con petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare __________, ex gerente della __________ al versamento di fr. 241 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000 al 18 luglio 2001 nonché fr. 100 per danni di mora e fr. 35 per spese di precetto;

  • che scaduto infruttuosamente l'ultimo termine perentorio impartito a __________ con ordinanza 28 settembre 2001 per la presentazione della risposta di causa, con scritto 16 ottobre 2001 quest'ultimo ha comunicato al TCA di non essere più stato gerente della __________ a partire dal 19 luglio 2000 e di non aver di conseguenza potuto provvedere al versamento dell'importo dovuto;

considerato in diritto

  • che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

  • che giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora;

  • che la presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1999 dovuti in base al contratto di adesione concluso tra __________ e la __________ concernente l'attuazione della previdenza professionale a favore dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 aprile 1999 (doc. _)

  • che conformemente al FUSC del 13 ottobre 2000 la __________ è stata sciolta in applicazione degli artt. 813 cpv. 2 CO, 86 e 88a ORC; conformemente al FUSC __________ 2001, inoltre, la società è stata dichiarata in fallimento con decreto pretorile 30 maggio 2001 (cfr. VIII);

  • che il convenuto non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente gerente della società datrice di lavoro;

  • che di conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto, bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e dichiarata in fallimento, e nei cui confronti l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di cui al PE _ novembre 2000 dell'UEF di __________ (doc. _);

  • che nella previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via sussidiaria, nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, i suoi organi responsabili, devono risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave;

  • che la pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai azionabile nei confronti di quest'ultimo in applicazione dell'art. 754 CO - applicabile in virtù dell'art. 827 CO anche alle persone che hanno preso parte alla costituzione o a quelle incaricate della gestione e alla revisione di una società a garanzia limitata - secondo cui gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o liquidazione della società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del danno cagionato mediante la violazione intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri loro incombenti;

  • che la pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie civili;

  • che pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai sensi dell'art. 73 LPP;

  • che di conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della stessa;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

occupational pensionjurisdictioninadmissibilityformer managercivil liabilitycost allocation

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Questão jurídica principal

Whether the claim for unpaid occupational pension contributions against a former company manager falls within the Tribunal's jurisdiction under Art. 73 LPP.

Decisão extraída

No. The debtor is the employer company, and any damage claim against the former manager would have to be brought in civil proceedings, not as an LPP dispute.

Fundamentação extraída

The court held that Art. 73 LPP covers disputes between pension institutions, employers, and beneficiaries. The respondent was not the employer but only a manager. A possible claim based on directors' liability under Art. 754 CO belongs before the civil courts and cannot be brought by analogy under Art. 52 AHVG.

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