AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.39
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00039
fc/DC/nh
Lugano
7 marzo 202
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 giugno 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1965, ha lavorato alle dipendenze delle Officine __________ sino al 31
luglio 1996. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti, il datore di lavoro era affiliato alla __________ Fondazione
collettiva 2° pilastro della __________. All'uscita, l'istituto di previdenza
ha riconosciuto a __________ una prestazione di libero passaggio di fr.
10'142.60 (doc. _).
1.2. In seguito
l'assicurato si è iscritto all'assicurazione disoccupazione percependone le
relative indennità. A far tempo dal 1. luglio 1997, con l'entrata in vigore
dell'Ordinanza federale sulla previdenza professionale obbligatoria dei
disoccupati del 3 marzo 1997, è stato iscritto all'istituto collettore per il
rischio morte e invalidità. La prestazione di libero passaggio a suo favore è
rimasta depositata presso un conto di libero passaggio della Fondazione
__________ (doc. _).
1.3. Con
decisione 25 maggio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità ha posto
__________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità, oltre a completive
per moglie e figlio, a decorrere dal 1. giugno 1999 (doc. _).
1.4. Con effetto
dalla medesima data la Fondazione istituto collettore LPP ha dal canto suo
concesso all'assicurato una rendita d'invalidità intera di fr. 3'989 annui,
oltre ad un supplemento per il figlio minorenne di fr. 797 (doc. _).
1.5. Con
petizione del 6 giugno 2001 nei confronti della Fondazione istituto collettore
LPP __________, assistito dal Servizio di consulenza giuridica __________, ha
contestato l'ammontare della rendita concessagli chiedendo che la stessa venga
ricalcolata tenendo conto anche degli accrediti di vecchiaia maturati prima del
periodo di disoccupazione e tuttora depositati su un conto di libero passaggio
presso la Fondazione __________. A motivazione della sua pretesa l'assicurato
ha evidenziato che:
"1.
Controversa è la questione a sapere se l'istituto collettore, nel caso di una
persona a beneficio delle indennità dell'assicurazione contro la
disoccupazione, debba tener conto degli accrediti depositati su di un conto di
libero passaggio al momento della determinazione della rendita d'invalidità.
(…)
- Nel caso di
specie il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituto
collettore prima che sopraggiungesse l'invalidità non è stato possibile, in
quanto la legge non lo prevede. In effetti l'art. 2 cpv. 1bis LPP stabilisce
che
"
I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità."
L'attuazione di
tale assicurazione è stata delegata all'istituto collettore (art. 60 cpv. 2
lett. e LPP; art. 22a cpv. 3 LADI).
Non potendo
l'assicurato trasferire il proprio capitale di previdenza prima che si
verifichi l'evento assicurato, la giurisprudenza citata non può essere
applicata analogamente e bisogna pertanto esaminare se tale trasferimento è
ancora possibile, e indispensabile, per la determinazione dell'importo della
corretta rendita d'invalidità.
- Basandosi sulla
delega legislativa prevista agli art. 97 cpv. 1 LPP e 22a cpv. 3 frase 2 LADI,
il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla previdenza professionale
obbligatoria dei disoccupati del 3.3.1997. In tale ordinanza non viene regolato
il problema sopraccitato, ma all'art. 6 (con una formulazione alquanto
infelice) si descrive il modo di procedere al calcolo delle prestazioni per i
superstiti e in caso di invalidità.
cpv. 1:
"
Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base
del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è
verificato l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto
adempiere il suo obbligo regolamentare di controllo a causa dell'evento, si
tiene conto dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al
verificarsi dell'evento in questione."
cpv. 2:
"
L'importo delle rendite è calcolato in base alla somma degli averi di
vecchiaia relativi agli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino
all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi."
Rifacendosi a
quanto stabilito all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza citata, l'istituto
collettore, chiamato a determinare l'importo della rendita d'invalidità, non ha
considerato gli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza, come ci viene
confermato in una lettera riferita ad un altro caso analogo (v. allegato
_)."
Ha
poi precisato:
"5.
Nonostante una delega legislativa conferita al Consiglio federale, i tribunali
possono ugualmente esaminare se le prescrizioni contestate dell'ordinanza
oltrepassano manifestamente le competenze delegate o se queste prescrizioni
sono comunque contrarie alla legge o alla costituzione per altri motivi. Una
prescrizione edita dal Consiglio federale risulta per esempio contraria
all'art. 8 CF se non si fonda su dei motivi seri, se è inutile o assurda, o se
prevede delle distinzioni giuridiche che non hanno ragione di sussistere,
provocando ineguaglianze di trattamento e casi di arbitrio (Pratique VSI 1997,
pag. 126, cons. 3a/bb).
Nel
caso di specie sembrerebbe che il cpv. 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza sulla
previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati preveda di fare
astrazione dagli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza. In realtà lo
stesso Ufficio federale delle assicurazioni sociali che ha preparato per il
Consiglio federale l'ordinanza citata, nel proprio Bulletin de la prévoyance
professionnelle no. 38 del 12.3.1997 (edizione speciale a commento
dell'ordinanza in questione) a pag. 11, in riferimento all'art. 6 cpv. 2
specifica:
" Selon
le 2e alinéa, pour calculer les prestations de risque pour la période allant du
début de l'assurance à l'âge ouvrant le droit à la retraite, seule
l'extrapolation des futures bonifications de veillesse est déterminante
puisqu'il n'y a pas d'avoir de veillesse pour cette assurance‑risques.
Si l'on se base
uniquement sur cette assurance‑risques, cette manière de calculer peut
cependant présenter un inconvénient majeur pour les chômeurs âgés qui ne sont
que peu ou pas assez couverts. L'assurance‑risques des chômeurs ne doit
cependant pas seulement être examinée à la lumière de la situation actuelle. Il
faut également tenir compte des avoirs de prévoyance issus du système de
prévoyance antérieur qui devront être intégrés dans le calcul global sous forme
de prestations de libre passage. "
Se non si tenesse conto
degli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza e depositati su di un conto
o una polizza di libero passaggio, la prospettata continuazione della copertura
per il rischio invalidità prevista dalla legge (art. 2 cpv. Ibis LPP; art. 22a
cpv. 3 LADI) verrebbe garantita solo parzialmente. Il chiaro tenore degli
articoli citati della LPP e della LADI parla di continuazione della protezione
assicurativa per le persone disoccupate, senza accennare minimamente a come si
dovrà procedere per il calcolo dell'eventuale rendita d'invalidità. Né l'art.
97 cpv. 1 LPP, che delega al Consiglio federale l'attuazione della legge,
prevede che per le persone disoccupate l'avere di vecchiaia maturato
precedentemente debba essere considerato diversamente che per le persone
attive. Sotto questo aspetto la regolamentazione prevista all'art. 6 cpv. 2
dell'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria del disoccupati
esula dalla chiara delega conferita al Consiglio federale e appare dunque
contraria allo spirito della legge. Rispettivamente la normativa deve essere
applicata secondo il senso che lo stesso Consiglio federale intendeva darle
(vedi commento dell'UFAS nel Bulletin de la prévoyance professionnelle no.
38)." (I)
1.6. Nella sua
risposta del 13 luglio 2001 l'istituto collettore ha postulato la reiezione
della petizione ribadendo la correttezza della prestazione erogata e in
particolare che nel calcolo della stessa non deve essere incluso l'avere di
libero passaggio del beneficiario. A motivazione del proprio assunto ha
specificato:
"3. La
convenuta ritiene che un'eventuale avere di libero passaggio non deve essere
preso in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità
poichè:
3.1 Il legislatore, per ragioni di costo, ha voluto che
venissero assicurati unicamente i rischi di decesso e d'invalidità ad
esclusione della vecchiaia. Precisamente per questa ragione l'art. 26 cpv. 3
LPP recita «la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del
diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1)», poiché la
prestazione di libero passaggio eventualmente acquisita prima della
disoccupazione deve garantire la copertura di vecchiaia.
Il Dipartimento federale dell'interno esclude del resto
espressamente, in occasione della messa in consultazione del progetto
d'«ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria delle persone
disoccupate» il 24.09.1996 (v. allegato), un qualsiasi trasferimento della
prestazione di libero passaggio e fa notare a proposito dell'art. 6 cpv. 2
dell'ordinanza, il cui tenore è rimasto finora invariato:
«
Selon le 2e alinéa, pour calculer les prestations
de risque pour la période allant du début de l'assurance à l'âge ouvrant le
droit à la retraite, seule l'extrapolation des futures bonifications de
vieillesse est déterminante puisqu'il n'y a pas d'avoir de vieillesse pour
cette assurance risques. Cette manière de calculer présente cependant un
inconvénient majeur pour les chômeurs âgés qui ne seront que peu ou pas assez
couverts. Cependant, la prise en charge de toute la période nécessiterait
une modification de la loi et un taux de cotisation de 7,04 % du salaire.
coordonné. Il serait en outre nécessaire de garantir, en cas de décès, le
transfert à l'institution supplétive de l'avoir de vieillesse acquis par
l'assuré à ce moment‑là. »
E' assolutamente escluso, per l'invalidità, il
trasferimento all'istituto collettore della prestazione di libero passaggio
acquisita prima del periodo di disoccupazione. La convenuta ignora le ragioni
per le quali l'UFAS, nel suo bollettino n. 38 del 12.03.1997, che del resto
riveste unicamente il ruolo di mezzo d'informazione, sostiene improvvisamente
che bisogna «tenir compte des avoirs de prévoyance
issus du système de prévoyance antérieur qui devront être intégrés dans le
calcul global sous forme de prestations de libre passage.» E' in tutti i casi omettere il fatto che il diritto alle
prestazioni si estingue al momento della nascita del diritto alle prestazioni
di vecchiaia e che l'istituto collettore non ha alcun obbligo d'accettare il
trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di disoccupazione.
A meno che l'UFAS abbia solamente voluto dire che, se si considera l'insieme
della previdenza, la prestazione di libero passaggio acquisita dai disoccupati
più anziani compensa l'esiguità della rendita assicurata. E' ciò che traspare
dalla versione tedesca così formulata: «Stellt man nun
allein auf diese Risikoversicherung ab, so kann diese Berechnungsart einen
grossen Nachteil für die äIteren Arbeitslosen ergeben, sind diese doch nur
schlecht oder ungenügend versichert. Die Risikoversicherung der Arbeits- losen
darf aber nicht nur aufgrund der aktuellem Situation beurteilt werden. Vielmehr
ist auch die aus dem vorherigen Vorsorgeverhältnis stammende Vorsorgesubstanz
in Form einer Freizügigkeitsleistung in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen.» L'UFAS non ha mai preteso di considerare la prestazione di libero
passaggio maturata in precedenza per il computo della rendita.
3.2 La destinazione della prestazione di libero passaggio nel
caso dell'uscita da una istituzione di previdenza è regolata dalla LFLP. Questa
legge «si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di
previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle
sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento
del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza)»
(art. 1 cpv. 1 LFLP). Ora, l'istituto collettore, nel momento in cui assicura
le persone disoccupate contro i rischi decesso e invalidità, non sarebbe
considerato come un'istituzione di previdenza ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LFLP,
in particolare in quanto esso non assicura la vecchiaia. La precedente
istituzione di previdenza non può in tal caso trasferire la prestazione
d'uscita all'istituto collettore in quanto non è «un nuovo istituto di previdenza»
ai sensi del 3 LFLP.
Si
richiede quindi a codesto Tribunale di dichiarare che l'art. 6 cpv. 2
dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati del
03.03.1997 è conforme alla legge e che un eventuale avere di libero passaggio
non deve essere preso in considerazione per il computo della rendita
d'invalidità." (V)
1.7. Con scritto
6 agosto 2001 l'assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, si è
riconfermato nelle proprie posizioni (VII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è unicamente l'ammontare della rendita d'invalidità assegnata dalla
fondazione convenuta a __________, beneficiario di indennità di disoccupazione
e, più precisamente, la questione di sapere se nel calcolo della stessa si
debba tenere conto degli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza e
depositati su di un conto di libero passaggio della Fondazione __________.
In
concreto non è infatti litigioso il riconoscimento, nel suo principio, di una
rendita intera di invalidità all'attore né la decorrenza della stessa.
2.2. La seconda
revisione parziale della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
(LADI), ha, fra l'altro, introdotto la copertura parziale obbligatoria di
previdenza professionale per i disoccupati presso l'istituto collettore.
L'assicurazione prevede una copertura solo per i rischi morte e invalidità
(art. 22a cpv. 3 LADI, art. 2 cpv. 1bis LPP) e presuppone che l'assicurato
abbia diritto, giusta l'art. 8 LADI, alle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione e percepisca un salario giornaliero
coordinato conforme alla LPP (art. 1 dell'Ordinanza sulla previdenza
professionale obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997) .
L'art. 22a LADI, entrato in vigore il 1. luglio
1997, relativo ai "Contributi alle assicurazioni sociali" da dedurre
dall'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevede
infatti al cpv. 3:
"
La Cassa deduce inoltre dall'indennità la quota
di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la
protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la
versa, con la quota del datore di lavoro che essa 1 prende a carico,
all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale
stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina
la procedura."
Inoltre,
giusta l'art. 2 cpv. 1 bis LPP, anch'esso in vigore dal 1. luglio 1997, i
beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità. Dell'attuazione è incaricato l'istituto collettore, il quale,
secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. e LPP, è obbligato ad affiliare l'assicurazione
contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i
beneficiari di indennità giornaliere annunciati all'assicurazione.
Le
disposizioni d'applicazione alla nuova normativa sono contenute nella citata
Ordinanza del 3 marzo 1997, entrata in vigore il 1. luglio dello stesso anno,
la quale regola, sotto vari punti di vista, il rapporto assicurativo autonomo
che si instaura con l'istituto collettore.
In
particolare, per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni per i superstiti
e d'invalidità, l'art. 6 definisce come segue il salario coordinato per il
calcolo delle stesse:
"
1 Le
prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario
giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato
l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto adempiere
il suo obbligo regola meritare di controllo a causa dell'evento, si tiene conto
dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi
dell'evento in questione.
2 L'importo
delle rendite è calcolato in base alla somma degli averi di vecchiaia relativi
agli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto
al pensionamento, senza interessi."
Il cpv. 2 dell'art. 6 è stato modificato il 19
dicembre 2001 (cfr. consid. 2.9).
2.3. Nell'evenienza
concreta oggetto della lite è, come detto, la questione di sapere se nel
calcolo della prestazione d'invalidità riconosciuta dall'istituto collettore a
__________, beneficiario di indennità di disoccupazione, si debba tener conto
degli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza e depositati su un conto di
libero passaggio presso il fondo di previdenza cui era affiliato il suo ultimo
datore di lavoro. La Fondazione convenuta, richiamato l'art. 6 dell'Ordinanza
del 3 marzo 1997 (nel tenore in vigore al momento in cui si è realizzato il
rischio assicurato), reputa che il calcolo della rendita debba essere
effettuato esclusivamente sulla base della somma degli accrediti di vecchiaia
teorici maturati dall'inizio dell'assicurazione fino all'età di pensionamento, senza
interessi e ad esclusione di eventuali accrediti di vecchiaia acquisiti in
precedenza e, nel caso concreto, depositati su di un conto di libero passaggio.
L'attore
è invece d'avviso opposto, osservando come la richiamata ordinanza, nella
misura in cui prevede che per le persone disoccupate l'avere di vecchiaia
maturato precedentemente debba essere considerato diversamente che per le
persone attive, non è conforme alla legge.
Chiamato ora a
pronunciarsi su un caso concreto, questo Tribunale è tenuto a verificare se
l'art. 6 della succitata ordinanza federale, in vigore fino al 31 dicembre
2001, era conforme alla legge.
2.4. Secondo la
giurisprudenza federale (DTF 117 V 180 consid. 3 a) i tribunali limitano
l'esame di ordinanze fondate su una delega legislativa unicamente alla verifica
se le contestate disposizioni esecutive esulano manifestamente dal quadro delle
competenze delegate dalla legge, se sono idonee a realizzare oggettivamente lo
scopo che si prefigge la legge o se, per altri motivi, sono contrarie alla
legge o alla Costituzione.
A questo
proposito, una norma regolamentare viola l'art. 8 Cost. quando non si basa su
motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche
che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per
contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione
inammissibile (cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa F., U 360/00; DTF 127
V 7; DTF 126 V 52; DTF 126 V 365; DTF 126 V 473; DTF 123 II 44 consid. 2b, 475
consid. 4a, 123 V 84 consid. 4a, 122 V 93 consid. 5a/bb e riferimenti; cfr.
anche DTF 116 V 58 consid. 3b, 114 V 184 consid. 2b, 303 consid. 4a).
Tuttavia
il giudice non deve porre il proprio giudizio discrezionale al posto di quello
del Consiglio federale, né deve giudicare sull'opportunità.
In
particolare, quando la legge contiene una delega al Consiglio federale
rispettivamente ad un Dipartimento, questi ultimi dispongono di un'ampia
libertà di apprezzamento: in questi casi - secondo la giurisprudenza federale -
l'intervento del giudice deve limitarsi a valutare se é stato violato il divieto
dell'arbitrio (DTF 117 V 181 consid. 3b, 105 V 27 consid. 3b, RCC 1990 pag.
102 consid. 2b).
Secondo
la giurisprudenza é dato arbitrio quando il Consiglio federale (o il
Dipartimento) non riconosce prestazioni sulla base di distinzioni non
giustificate oppure secondo altri criteri insostenibili, non fondati su cause
oggettive e serie (DTF 105 V 27 consid. 3b). In caso di arbitrio nulla si
oppone all'intervento positivo del giudice, il quale é tenuto ad agire in
conformità con il diritto costituzionale e processuale (117 V 183 consid. 3c).
2.5. In concreto
l'art. 6 dell'Ordinanza in oggetto si fonda sulla delega generale di cui
all'art. 97 cpv. 1 LPP che assegna al Consiglio federale la competenza di
disciplinare l'esecuzione della legge e sulla delega contenuta all'art. 22a
cpv. 3 LADI che pure affida all'esecutivo federale il compito di disciplinare
la procedura dell'assicurazione obbligatoria dei disoccupati.
Ora, per
costante giurisprudenza, tali disposizioni devono limitarsi a statuire nel
contesto della legge, precisandone principi e termini, senza tuttavia porre
nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro
degli obblighi, quand'anche esse fossero compatibili con lo scopo della legge
(cfr. DTF 112 V 252 consid. 3 e sentenze ivi citate).
Il tenore
dell'art. 6 dell'Ordinanza in rassegna è chiaro. Dallo
stesso
risulta che le rendite per superstiti e d'invalidità dovute agli assicurati
disoccupati sono calcolate basandosi sul salario giornaliero coordinato
dell'assicurato disoccupato (cpv. 1 ) e procedendo unicamente sulla base degli
averi di vecchiaia relativi agli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione
sino all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi (cpv. 2).
Diversamente da quanto previsto dall'art. 24 LPP per la rendita d'invalidità
degli assicurati attivi (ossia non disoccupati), non sono invece considerati
gli eventuali accrediti di vecchiaia maturati in precedenza.
2.6. Nel suo
Messaggio del 29 novembre 1993 concernente la seconda revisione parziale della
LADI (cfr. FF 1994 I pag. 312 segg.), il Consiglio federale ha illustrato come
uno degli obiettivi della modifica legislativa fosse quello di colmare le
lacune esistenti nel contesto della protezione assicurativa delle persone
disoccupate e di migliorarne il coordinamento con la previdenza professionale.
In considerazione dei costi elevati per l'assicurazione contro la disoccupazione
e per gli assicurati nel caso di copertura LPP globale (vecchiaia, decesso e
invalidità) e delle difficoltà relative all'esecuzione amministrativa, su
preavviso della commissione peritale di sorveglianza del fondo di
compensazione, esaminati diversi modelli, si è infine optato per il modello
della copertura obbligatoria parziale (decesso e invalidità). Si è in
particolare rilevato che l'introduzione di una copertura globale non
influirebbe comunque in modo significativo sull'ammontare delle rendite di
vecchiaia, osservato altresì come il nuovo disciplinamento non escluda il
mantenimento volontario, da parte del disoccupato, della copertura della
previdenza professionale per la vecchiaia nell'ambito dell'istituto di
previdenza precedente (FF 1994 I pag. 332).
2.7. D'altra
parte, il Dipartimento federale dell'interno, in sede di messa in consultazione
del progetto dell'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria delle
persone disoccupate, con specifico riferimento all'art. 6 (la cui formulazione
è rimasta invariata nella versione definitiva), ha commentato:
"
Cette disposition étudie en détail les modalités
du calcul des prestations adaptées à la situation particulière des personnes
au chômage.
Le 1er alinéa prend appui par analogie sur les
principes énoncés à l'article 18 OPP 2. C'est donc le salaire coordonné de
l'année précédant la survenance de l'événement assuré qui est déterminant. Si
la soumission à l'assurance date de moins d'un an, on obtiendra le salaire
coordonné en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette
période.
Lorsque le droit à l'indemnité est suspendu,
l'assurance est maintenue en l'état (art. 2, 2e al.). Cela signifie simplement
que la couverture n'est pas interrompue.
Mais rien ne s'oppose à ce que, pour calculer la
moyenne, on comptabilise de tels jours avec un revenu égal à zéro. En effet,
selon le principe de l'équivalence entre la prime et la prestation, le calcul
pour obtenir, le salaire moyen doit se fonder sur les mêmes critères que ceux qui
président à la perception des primes.
Selon le 2e alinéa, pour calculer les prestations
de risque pour la période allant du début de l'assurance à l'âge ouvrant le
droit à la retraite, seule l'extrapolation des futures bonifications de
vieillesse est déterminante puisqu'il n'y a pas d'avoir de vieillesse pour
cette assurance‑risques. Cette manière de calculer présente cependant un
inconvénient majeur pour les chômeurs âgés qui ne seront que peu ou pas assez
couverts. Cependant, la prise en charge de toute la période nécessiterait une
modification de la loi et un taux de cotisation de 7,04% du salaire coordonné.
Il serait en outre nécessaire de garantir, en cas de décès, le transfert à
l'institution supplétive de l'avoir de veillesse acquis par l'assuré à ce
moment-là."
(pag. 4 del Commento al progetto d'ordinanza del
24 settembre 1996, doc. _)
Nel Bollettino
della previdenza professionale no. 38 del 12 marzo 1997 l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali, sempre con riferimento all'art. 6 in discussione,
ha, tra l'altro, osservato:
"
Selon le 2e alinéa, pour calculer les
prestations de risque pour la période allant du début de l'assurance à l'âge
ouvrant le droit à la retraite, seule l'extrapolation des futures bonifications
de vieillesse est déterminante puisqu'il n'y a pas d'avoir de vieillesse pour
cette assurance‑risques.
Si l'on se base uniquement sur cette assurance‑risques,
cette manière de calculer peut cependant présenter un inconvénient majeur pour
les chômeurs âgés qui ne sont que peu ou pas assez couverts. L'assurance‑risques
des chômeurs ne doit cependant pas seulement être examinée à la lumière de la
situation actuelle. Il faut également tenir compte des avoirs de prévoyance
antérieurs qui devront être intégrés dans le calcul global sous forme de
prestations de libre passage. " (pag. 11)
Orbene, per
quanto attiene a quest'ultimo passaggio, a prescindere dal fatto che i
bollettini editi dall'UFAS, salvo indicazione esplicita, hanno un valore
semplicemente informativo (cfr. la dicitura sulla prima pagina: "Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son
contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué
expressément"), non può essere seguito l'attore,
laddove vorrebbe interpretarlo nel senso che l'autorità di vigilanza abbia
inteso statuire il computo degli averi di vecchiaia maturati in precedenza nel
calcolo delle prestazioni d'invalidità per le persone disoccupate.
Come
rettamente osserva l'istituto collettore nella risposta di causa, con
riferimento alla versione tedesca del Bollettino in rassegna, l'UFAS ha in
realtà unicamente voluto osservare che nella valutazione complessiva della
situazione assicurativa dell'assicurato disoccupato l'eventuale avere di
vecchiaia da lui maturato in precedenza, nella forma di una prestazione di
libero passaggio, è idoneo a compensare l'esiguità della rendita assicurata.
2.8. Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale, tutto ben considerato, deve concludere che
l'articolo d'ordinanza in esame, nella misura in cui esclude il computo
dell'eventuale prestazione di libero passaggio nel calcolo delle rendite
erogate agli assicurati disoccupati, non è contrario alla legge, ma, al
contrario, rientra nella libertà discrezionale attribuita all'esecutivo
federale ed è idoneo a realizzare lo scopo che si è prefisso il legislatore
(cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa F., U 360/00).
In
effetti, come visto (cfr. consid. 2.6), la copertura previdenziale obbligatoria
delle persone al beneficio di indennità giornaliere dell'assicurazione
disoccupazione è stata introdotta dalla menzionata seconda revisione della LADI
allo scopo di garantire, a determinate condizioni, anche ai senza lavoro il
mantenimento della previdenza professionale. Per espressa volontà del
legislatore, tale copertura si estende tuttavia unicamente ai rischi morte e
invalidità, non invece a quello vecchiaia, essenzialmente a causa dei costi
troppo elevati che una copertura integrale avrebbe comportato per
l'assicurazione federale e per gli assicurati medesimi (cfr., al consid. 2.6.
che precede, il riferimento al Messaggio del Consiglio federale).
Questa limitazione, posta a fondamento della
nuova normativa, determina tutta l'impostazione della legge e del relativo
disciplinamento d'applicazione che, di conseguenza, non contemplando il
mantenimento della previdenza professionale per il rischio vecchiaia, fa
astrazione dagli accrediti di vecchiaia maturati in precedenza dall'assicurato
e per i quali, quindi, non è nemmeno previsto il trasferimento all'istituto collettore.
La legge concede tuttavia all'assicurato divenuto
disoccupato la possibilità di optare per il mantenimento della previdenza per
la vecchiaia acquisita sino a quel momento a titolo volontario, nell'ambito
dell'istituto di previdenza precedente, segnatamente al fine di evitare
l'insorgere di lacune negli accrediti di vecchiaia, e, di conseguenza, nelle
future prestazioni di vecchiaia (cfr. l'art. 47 cpv. 1 LPP nella sua versione
introdotta dalla seconda revisione parziale della LADI; sull'argomento cfr. Th.
Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 113;
cfr. anche Hans-Ulrich Stauffer, Hohe Prämien für
Risikoschutz, Schweizer Personalvorsorge 1997, pag. 553 segg. e dello stesso
autore Aktuelle Fragen aus dem Grenzbereich Arbeitsrecht, Arbeitslosenversicherung
und Berufliche vorsorge, SZS 1998, pag. 282 segg.; cfr. anche H. Dolder,
"Revision 96/97 des AVIG im Lichte der Praxis", SZS 1999, pag. 479
segg.) .
Al suddetto principio della copertura parziale si
ispira implicitamente anche l'art. 26 cpv. 3 LPP, nella sua versione introdotta
dalla medesima revisione della LADI, laddove prevede che per gli assicurati che
sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'art. 2 cpv. 1bis LPP la
rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto ad una
prestazione di vecchiaia.
In questo quadro generale la scelta operata dal
Consiglio federale all'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza si rivela conforme alla
delega legislativa.
Alla luce
di quanto precede, non si può prestare adesione alla tesi dell'attore nemmeno
laddove solleva implicitamente l'incompatibilità della disposizione esecutiva
in esame con il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 8
Cost.. Come è stato esposto infatti, il differente calcolo della prestazione
d'invalidità nell'evenienza di assicurati al beneficio di indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione si giustifica dall'impostazione
della copertura assicurativa per la previdenza professionale a favore delle
persone disoccupate che prevede, come detto, unicamente la copertura in caso di
decesso o d'invalidità.
Gli eventuali accrediti di vecchiaia maturati
dall'assicurato in precedenza, in quanto destinati primariamente alla
previdenza vecchiaia, non vengono di conseguenza inclusi nel calcolo delle
rendite per superstiti o per invalidità erogate dall'istituto collettore
all'assicurato disoccupato. Oltre alla rendita versata dall'istituto collettore
l'assicurato ha comunque a disposizione la prestazione di libero passaggio
maturato in precedenza, come giustamente sottolinea l'UFAS nel citato
Bollettino (cfr. consid. 2.7). In queste condizioni, non si può certo affermare
che la disposizione in rassegna operi distinzioni giuridiche che non trovano
giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare.
Alla luce
di quanto precede, accertata la conformità con la legge e con la Costituzione
dell'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati, nel tenore in vigore al momento in cui si è realizzato
l'evento assicurato, il calcolo della rendita d'invalidità riconosciuta dalla
Fondazione istituto collettore LPP a __________ merita di essere confermato.
2.9. A titolo
abbondanziale va comunque rilevato che la disposizione dell'Ordinanza in questione
è stata modificata il 19 dicembre 2001.
Il nuovo tenore dell'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria dei dipendenti, in vigore dal 1°
gennaio 2002, è il seguente:
"
L'importo delle rendite è calcolato in base
all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio
dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni
mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto al
pensionamento, senza interessi."
Nella medesima occasione è pure stato modificato
l'art. 8 cpv. 1 il quale stabilisce che:
"
Per i rischi di morte e di invalidità,
l'aliquota di contribuzione degli assicurati è del 2,20 per cento del salario
giornaliero coordinato."
Nella sua proposta al Consiglio federale, il
Dipartimento federale dell'economia si era così espresso:
"
Änderung der Verordnung über die
obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen
- Ausgangslage
Die Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von
arbeitslosen Personen regelt seit ihrem Inkrafttreten am 3. März 1997 die
Versicherung für die Risiken Tod und Invalidität von arbeitslosen Personen. Zu
Beginn galt für sämtliche gemäss dieser Verordnung versicherten Personen ein
Beitragssatz von 5.28 Prozent des koordinierten Taglohnes. Per 1. Januar 2000
wurde des Beitragssatz aufgrund des günstigen Risikoverlaufes auf 3,5 Prozent
für Personen bis Alter 54 bzw. 1.74 Prozent für Personen ab Alter 55 gesenkt.
Per 1. Januar 2001 konnte der Prämiensatz nochmals auf 2,2 Prozent für Personen
bis Alter 54 und 1,1 Prozent für Personen ab Alter 55 gesenkt werden. Diese
sukzessiven Beitragssenkungen wurden dadurch ermöglicht, dass mit den
bisherigen Beitragseinnahmen erhebliche Reserven gebildet werden konnten. Per
Ende 1999 betrugen die Reserve rund 250% des aktuellen Jahresbeitrages, was
nach gängiger Anschauung und Erfahrung als Obergrenze gelten kann.
- Leistungsverbesserungen
Die bisherige Regelung war so ausgestaltet, dass Personen ab
dem 55. Altersjahr im Vergleich zu den jüngeren Personen weit geringere
Leistungen erhielten. Dies rechtfertigte denn auch die Beitragssenkung für
Versicherte ab Alter 55, wie sie seit dem 1.1.2000 umgesetzt worden ist.
Mit der nun vorliegenden Anpassung der Verordnung soll nun die
bisherige Benachteiligung der älteren Versicherten entfallen. Alle Versicherten
kommen in den Genuss derselben Leistungen in Prozent des versicherten
Taglohnes. Deshalb kann logischer- weise auch auf die unterschiedliche
Beitragsregelung verzichtet werden. Neu gilt für alle Versicherten ein
einheitlicher Beitrags- satz von 2,2 Prozent des koordinierten Taglohnes.
- Umsetzung der Leistungsverbesserung
Das vor der Arbeitslosigkeit angesammelte Altersguthaben wird
für die Berechnung der Risikoleistungen berücksichtigt. Bei voller
Beitragsdauer würde dies approximativ zu folgender Lösung führen.
â
Invalidenrente: 36 % des
koordinierten Taglohnes
â
Invalidenkinderrente: 7.2 % des
koordinierten Taglohnes
â
Wittwenrente: 21.6 % des
koordinierten Taglohnes
â
Waisenrente: 7.2 % des
koordinierten Taglohnes
Diese Umsetzung trägt dem BVG-Grundgedanken besser Rechnung
als die bisherige Lösung. Überdies entfällt eben durch die Berücksichtigung des
angesammelten Altersguthabens die bisherige Benachteiligung der älteren
Versicherten. Trotzdem soll jedoch weiterhin auf das effektive Einfordern des
angesammelten Altersguthabens verzichtet werden, zumindest solange das
Alterssparen ausgeklammert bleibt.
- Finanzielle und personelle Auswirkungen
Die vorliegende Verordnungsänderung hat nur sehr geringe
finanziellen und keine personellen Auswirkungen auf den Bund. Durch die
Anhebung des Beitragssatzes für eine bestimmte Personengruppe (ab Alter 55)
wird der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung aufgrund der hälftigen
Aufteilung der BVG-Beiträge zwischen arbeitslosen Personen und der
Arbeitslosenversicherung finanziell leicht (rund 1,5 Mio. Franken) belastet.
- Inkrafttreten
Die Änderung der Verordnung vom 3. März 1997 über die
obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen
soll am 1. Januar 2002 in Kraft treten.
- Ämterkonsultation
Die Anpassungsvorschläge der konsultierten Stellen sind
übernommen worden. Damit sind alle konsultierten Departemente und Ämter mit dem
vorliegenden Antrag einverstanden."
Dal 1° gennaio 2002 l'importo della rendita viene
dunque determinato considerando anche l'avere di vecchiaia acquisito
dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione (cfr. anche PPS 2/02 pag.
159).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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