AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2003.19
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.19
IR/cd
Lugano
5 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2003 di
contro
la decisione del 18 giugno 2003 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
domiciliata a __________, si è vista intimare, con data 24 aprile 2003, una
decisione della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG con cui le è stata
negata la prestazione complementare richiesta a motivo del superamento, con il
reddito non privilegiato, del fabbisogno.
In
particolare l'amministrazione ha ritenuto un fabbisogno complessivo di CHF
29'752.-- così composto:
fabbisogno vitale (limite di reddito) CHF 17'300.--
contributo ass. malattia CHF 3'684.--
D'altro
canto sono state ritenute le seguenti poste per la determinazione del reddito
non privilegiato:
rendita
AVS 12'984.--
valore
locativo 3'150.--
computo
sostanza
(valore
di stima CHF 187'600.-- dedotta
la
franchigia CHF 25'00.-- = 162'600.--
computata
per 1/10) 16'260.--
1.2. L'amministrazione
ha confermato il provvedimento a fronte dell'opposizione inoltrata
dall'assicurata il 18 giugno 2003.
Con
ricorso 14 luglio 2003 la signora __________ rileva come la rendita AVS non le
consenta di sopperire al fabbisogno minimo rilevando come in precedenza una
prestazione complementare veniva versata.
Nelle sue
osservazioni all'impugnativa la Cassa Cantonale rinvia alla decisione su
opposizione 18 giugno 2003 nella quale si legge in particolare che:
"
(…)
-
dall'esame
della documentazione agli atti rileviamo che a seguito del decesso di sua
madre, avvenuto in data 2 aprile 2003, é diventata comproprietaria in ragione
di 1/2 della sostanza immobiliare posseduta in comunione
ereditaria con suo fratello;
-
il computo
della nuova quota parte di fr. 187'600.- (pos.
44 della tabella di calcolo PC) contro i precedenti fr. 140'700.-
ha fatto sì che il diritto alla prestazione complementare fosse precluso;
-
ultimo
oggetto del contendere riguarda i contributi versati fino al raggiungimento del
versamento della rendita AVS. A tal proposito la informiamo che per il calcolo
della rendita di vecchiaia la Cassa stabilisce detto importo sulla base dei
redditi conseguiti sui quali lei ha pagato i contributi. II totale di questi
redditi ammonta a fr. 256'306.-." (cfr. doc. _)
Alla
ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito e di chiedere
l'assunzione di nuove prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52
cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua
consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002
del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali).
La
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale. Per quanto concerne la materia che
qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003,
dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei
cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Nel caso
concreto la decisione impugnata data del 2003 e la nuova LPGA è applicabile.
Nel
merito
2.3. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività
lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A partire
dal 1.1.2003 gli importi massimi per la copertura del fabbisogno vitale sono
stati adeguati ed ammontano a
CHF
17'300.-- al massimo (ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002, in vigore dal 1.1.2003) per le
persone sole mentre per i coniugi assommano - al massimo - a CHF 25'950.-- e
per gli orfani e figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI a
CHF
9'060.-- al massimo.
2.7. Giusta
l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che
danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. La
ricorrente censura il calcolo formulato dall'amministrazione lamentando
l'eseguità della rendita AVS se raffrontata al fabbisogno vitale.
La
rendita come tale non è comunque contestata contrariamente a quanto ritiene
l'amministrazione e - semmai - la signora __________ avrebbe dovuto aggravarsi
contro la decisione di fissazione della rendita stessa.
Per
quanto attiene al calcolo a ragione la Cassa Cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha negato la prestazione complementare alla ricorrente dal maggio
2003. In effetti dagli atti risulta che il 2 aprile 2003 è mancata la madre
della ricorrente __________ e la sostanza della stessa, ancora intestata al
marito, è stata ereditata dalla ricorrente e dal fratello. Il sommarione agli
atti indica la proprietà di una casa d'abitazione con superficie mq 95, un
pollaio (mq 42) ed un prato di 1960 mq.
Il valore
di stima fiscale computabile complessivo è di 375'200.-- ossia 187'600.-- a
carico della ricorrente.
Dai dati
fiscali della ricorrente e della madre di lei si desume come si tratti di
sostanza netta.
La Cassa
ha quindi dedotto rettamente i dati sia della sostanza che del valore locativo
giungendo a fissare il fabbisogno in CHF 29'752.-- mentre il computo della
sostanza è corretto ed il reddito non privilegiato assomma a CHF 32'394.--.
Alla
ricorrente va ricordato che la sostanza immobiliare va considerata nel calcolo
della PC come pure il valore locativo.
Circa il
computo della sostanza va rammentato che lo stesso non va confuso con il
rendimento della sostanza stessa. Come indicato in precedenza la sostanza come
tale va presa in considerazione nella misura del 10 % come impone l'art. 3c
LPC. Nel caso di specie la sostanza ritenuta dall'amministrazione è quella al
valore di stima, al netto, considerata per ½ siccome la spettanza ereditaria
della ricorrente è ½. L'importo ritenuto dall'amministrazione, e non contestato
in quanto tale dalla ricorrente, è di CHF 187'600.--.
A tale
proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC il reddito
della sostanza comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092;
CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b),
LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale
ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.9. Inoltre, per
gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della
legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale,
gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato
(art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Nel caso,
come evidenziato, la decisione di rifiuto non presta il fianco a critiche il
calcolo operato dall'amministrazione non permette l'attribuzione di una
prestazione complementare.
Il
ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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