AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2003.17
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.17-18
IR/cd
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 10 giugno 2003
(complementati con la trasmissione delle decisioni impugnate il 16 giugno 2003)
di
-
-
contro
le decisioni del 14 maggio 2003 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
In fatto ed in diritto
-
che con
scritto del 10 giugno 2003 complementato il successivo 16 giugno 2003
__________ e __________ si sono aggravati a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contro le decisioni del 14 maggio 2003 della Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari. In
particolare con le decisioni citate la Cassa ha fissato prestazioni ritenute
insufficienti dai ricorrenti con richiamo anche ad altri ricorsi a questo TCA
__________ nel frattempo dichiarati irricevibili (cfr. STCA 14 maggio 2003);
-
che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52
cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente
(DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316
consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio
2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il
momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle
autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
-
che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono
applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA;
-
che nel
caso in esame, le decisioni della Cassa impugnate e di cui si chiede
l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:
il ricorso interposto contro di esse deve pertanto essere dichiarato
irricevibile;
-
che nelle
decisioni impugnate rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio
giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto
la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione delle
decisioni su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
10 giugno 2003 di __________ e __________ sono irricevibili.
§
Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG,
Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo le
decisioni su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster