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Numero d'incarto:
33.2002.79
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.79
IR/cd
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002
di
contro
la decisione del 25 novembre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
con
decisione 25 novembre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona ha concesso a __________ il versamento dell'importo di Fr. 405.-
quale rimborso di spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC). La prestazione
medica è stata valutata a CHF 3,10 il punto sulla base del numero dei punti
esposti dalla dentista dott. __________;
-
la
fattura della dott. __________ trasmessa dall’assicurato alla Cassa ammontava
invece a CHF 430,65 considerando una remunerazione per punto di CHF 3,30. Con
ricorso 28 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli CHF
405.- postulando il versamento della differenza tra fatturazione e prestazione
riconosciuta. All’accoglimento del gravame si oppone la Cassa rilevando come il
rimborso delle prestazioni mediche avvenga in base all’accordo esistente tra
CAMS e SSO, ossia tra il concordato degli assicuratori da un lato e la società
svizzera cui fanno capo i medici dentisti;
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
in
diritto va rammentato come l'art. 8 dell'Ordinanza regoli il rimborso delle
spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari nel seguente modo:
"
Le spese per trattamenti dentari semplici,
economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)
Per il rimborso è determinante la tariffa
dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione
invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la
tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)
Se le spese per trattamenti dentari (compreso il
laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del
trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento
il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del
preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)
I preventivi e le fatture devono rispettare le
posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".
Le Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di
legge, e ribadiscono l’applicazione delle tariffe dell’assicurazione contro gli
infortuni, ottenibile presso l’INSAI. Queste tariffe prevedono il valore del
punto per il medico dentista in CHF 3,10.
Nel caso concreto la dott. __________ ha fissato,
per il suo lavoro, 130,5 punti. Questi punti, remunerati secondo tariffa a CHF
3,10 per punto, conferiscono il diritto per l’assicurato di ottenere un importo
di CHF 404,55 che, arrotondato, ha comportato il versamento – corretto – da
parte dell’amministrazione di CHF 405.-. __________ non ha diritto ad ottenere
maggiore rimborso.
- Da quanto
precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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