AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.77
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.77
TB
Lugano
12 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2002
di
contro
la decisione del 14 novembre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 novembre 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona ha aumentato, con effetto dal 1° ottobre 2002, la prestazione
complementare già percepita da __________ portandola a Fr. 495.- al mese,
contro i precedenti Fr. 320.- fissati dal 1° agosto 2002.
Soffrendo infatti l'assicurato di diabete mellito
di tipo II, la Cassa provveduto ad inserire nelle spese riconosciute
(fabbisogno) il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese per la dieta.
1.2. Con scritto
del 25 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato ha chiesto a questo TCA di
considerare le spese per la dieta già a partire dal mese di febbraio 1999,
ovvero da quando, dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di __________ ed aver
informato l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) di Bellinzona di soffrire di
diabete, quest'ultimo gli ha fornito una carrozzella a motore. A mente del
ricorrente, dunque, l'Ufficio PC avrebbe potuto accedere alle informazioni
presenti nell'incarto dell'UAI relativo al suo stato di salute.
1.3. Nella
propria risposta del 29 novembre 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto di
respingere il ricorso, sostenendo che l'art. 2 lett. a OMPC prevede che per le
spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari il rimborso è possibile
soltanto se fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione. In concreto,
dunque, siccome l'Amministrazione è venuta a conoscenza della necessità per il
ricorrente di sottostare ad un regime dietetico soltanto nel mese di ottobre
2002, è da questo momento che devono essere calcolati retroattivamente i
quindici mesi.
1.4. Con scritto
del 16 gennaio 2003 (doc. _) __________ si è riconfermato nel proprio ricorso
ed il 23 gennaio 2003 (doc. _) ha prodotto a questo Tribunale due certificati
medici del dr. __________ (docc. _ e _), osservando di essere affetto da
diabete già dal 1990.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della controversia è il riconoscimento all'assicurato del forfait per le spese
per la dieta già a partire dal mese di febbraio 1999, quindi da quando
l'Ufficio Assicurazione Invalidità gli ha fornito una carrozzella a motore in
seguito ad un ricovero ospedaliero. Già in quell'occasione, a dire del
ricorrente, l'UAI sarebbe venuto a conoscenza che egli era affetto da diabete
mellito di tipo II. Pertanto, anche il Servizio delle prestazioni complementari
avrebbe potuto e dovuto informarsi a quel momento sul suo stato di salute.
In fase istruttoria, questo Tribunale ha
interpellato la Cassa cantonale onde sapere se fra gli Uffici
dell'Amministrazione stessa vige l'obbligo di segnalare vicendevolmente ogni
dato personale acquisito in merito ad assicurati per i quali sono stati aperti
degli incarti, nel senso se ogni informazione di cui è entrata in possesso un
Ufficio cantonale venga automaticamente trasmessa ad altri uffici
dell'Amministrazione per conoscenza (doc. _).
Più concretamente, il TCA si è accertato se
poteva imputare all'UAI una negligenza nel non aver trasmesso nel 1999 alla
Cassa, Servizio delle prestazioni complementari, tutti i dati riguardanti
__________, quindi anche che il medesimo necessitasse di un regime dietetico
particolare.
La Cassa ha risposto negativamente a tale quesito,
sottolineando che non sussistono regole che obbligano gli Uffici a trasmettere
informazioni raccolte concernenti un medesimo assicurato (doc. _).
2.3. L'UAI e la
Cassa cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari,
come del resto altri servizi, fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia, gli uffici sono distinti ed hanno
compiti differenti.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano
gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e
pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle
Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù
dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997.
L'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che ogni cambiamento
delle condizioni personali ed ogni variazione importante per la situazione
materiale del beneficiario delle PC deve essere comunicato immediatamente alla
Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sul retro delle
decisioni concernenti le prestazioni complementari emanate dalla medesima.
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una
sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag.
275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di
essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita
vedovile, ha rilevato:
"
(…)
b) A rivendicazione della sua buona fede B.
adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione
dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era
noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,
quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a
dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata
dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno
1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che
potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia
esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi
presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)."
(…)
Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che
l'UAI fosse stato eventualmente al corrente già dal 1999 della malattia
dell'assicurato, in quanto non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla
Cassa, Servizio delle PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il
menzionato servizio.
E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a
lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del
calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad
emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione
complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI).
2.4. Resta ora da
verificare quando la Cassa ha saputo che l'assicurato necessita di cure
particolari dovute al diabete mellito di tipo II che lo affligge. E' solo da
questo momento che decorrerà il termine retroattivo di quindici mesi per il
pagamento del forfait per prodotti dietetici enunciato all'art. 2 lett. a OMPC.
Il ricorrente ha prodotto pendente causa due
certificati medici redatti dal suo medico curante dr. __________, dai quali si
evince che l'affezione diabetica è iniziata nel 1990 (docc. _ e _).
Ora, questo Tribunale evidenzia come già con
sentenza del 20 novembre 2002 (Inc. n. __________) esso si sia pronunciato in
merito al computo di un forfait per le spese per la dieta dovute al regime
dietetico a cui l'assicurato deve sottostare.
In quell'occasione questa Corte ha stabilito:
"
(…)
2.5. In fase d'istruttoria è emerso
che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II, per cui necessita di
un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a pronunciarsi su tale nuovo
elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di
compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato la somma forfettaria
annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività massima di quindici mesi
in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e
AI (DPC) edite dall'UFAS.
Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi emesso una
nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _), ove essa
ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare del
ricorrente l'importo annuo di
Fr. 2'100.-.
L'art.
9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute
all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede che le
spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico
d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un
istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata
una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-.
Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di malattia,
d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il rimborso è fatto
valere entro quindici mesi dalla fatturazione.
Nel caso in esame, nel certificato medico del 15 ottobre 2002
il dr. __________, medico curante dell'assicurato, ha osservato che il
ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _). Anche
quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di necessitare,
oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime dietetico di
natura particolare.
Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo nuovo elemento
può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti il mese in cui
è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002), quindi a
partire dal mese di luglio 2001.
Al fine dunque di riesaminare in tal senso il calcolo delle
prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso forfettario delle
spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto, la decisione va
annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale di
compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti." (…)
Va evidenziato qui come la citata sentenza del 20
novembre 2002 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è
quindi cresciuta in giudicato. Pertanto, quanto ivi stabilito può essere posto
alla base del presente giudizio, nel senso che la retroattività massima di
quindici mesi (art. 2 lett. a OMPC) per concedere il forfait di Fr. 2'100.- per
prodotti dietetici (art. 9 OMPC) deve essere fatta valere soltanto a partire
dal momento in cui la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza della malattia
dell'assicurato, quindi dal mese di ottobre 2002: infatti, è stato durante quel
mese che l'assicurato ha trasmesso alla Cassa il citato certificato del 15
ottobre 2002.
In tali circostanze, come già esposto nella
summenzionata sentenza, il ricorrente ha quindi diritto a percepire dal mese di
luglio 2001 compreso il forfait di Fr. 2'100.-.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve
essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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