AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2002.76
Data decisione, Autorità:
15.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.76
33.2003.2
IR/sc
Lugano
15 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 25 novembre 2002
e 27 dicembre 2002 di
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 25 ottobre 2002 e 25
novembre 2002 emanate da
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
decisioni tutte datate 25 ottobre 2002, __________, si è vista riconoscere una
prestazione complementare di CHF 10.-- mensili per il periodo tra il 1° marzo
ed il 31 dicembre 2000; di CHF 24.-- per l'anno 2001 e CHF 74.-- dal 1° gennaio
2002.
Con
ulteriore decisione 25 novembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha fissato in CHF 50.-- la prestazione complementare in favore di
__________ periodo dal 1° dicembre 2002.
1.2. Con due
diversi ricorsi; il primo del 25 novembre 2002 ed il secondo del 27 dicembre
2002, l'assicurata, nata nel __________, di formazione parrucchiera, madre di
due figli nati nel __________e nel __________, posta al beneficio di una
rendita AI, si è aggravata a questo TCA con il patrocinio dell'avv. __________.
Con le
impugnative l'assicurata contesta il computo della sostanza immobiliare
eseguito dall'amministrazione.
"
(…)
I criteri adottati dall'autorità cantonale di
stima per reperire questo valore commerciale della proprietà fondiaria sono
inaccettabili e non possono, di conseguenza, essere accettati.
Si tratta infatti di un cascinale di modeste
dimensioni, che negli anni scorsi è stato riattato in modo molto semplice
direttamente dall'ex-marito della ricorrente. Si precisa che la struttura non è
stata in pratica toccata e i materiali e le installazioni usate sono di poco
valore.
È a tutti gli effetti una cascina di montagna,
senza particolari conforti.
Circa le dimensioni del cascinale, è d'altra
parte sufficiente riferirsi all'allegato estratto censuario.
Si precisa inoltre che lo stesso è situato nella
montagna sopra __________: raggiungibile solo a piedi dopo ca. 2 ore di marcia
lungo un sentiero particolarmente ripido.
Si fa notare che il valore complessivo di stima è
di fr. 149.83. Il recente valore di stima nell'ambito del Raggruppamento
terreni ammonta a fr. 2'008.80.
Si osserva che la stima è stata fatta "a
tavolino", siccome gli incaricati cantonali si sono ben guardati dal
recarsi sul posto!!"
(Doc. _, inc. __________)
La Cassa
ha risposto con atto del 12 agosto 2003 in cui evidenzia:
"
(…)
Dall'esame dell'estratto dei registi censuari del
Comune di __________ rileviamo che la ricorrente è titolare della particella
no. RFD sita in territorio del comune di __________ in località
"".
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso concreto si verifica quanto previsto dal
citato articolo per cui la resistente ha ordinato all'Ufficio cantonale di
stima la perizia tecnica tendente a stabilire il valore corrente della particella
no. __________RFD di __________ di proprietà della signora __________.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio
cantonale di stima in quanto scaturiti da perizie specificatamente richieste. A
tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi
amministrativa.
In sede ricorsuale la ricorrente, tramite il suo
legale, ha tuttavia sollevato delle contestazioni di natura tecnica. Per queste
ragioni la resistente, in data 28 novembre 2002, sollecitava nuovamente
l'Ufficio stima al fine di valutare le contestazioni formulate e comunicarci
eventuali modifiche.
Con risposta del 29 luglio 2003 l'Ufficio
cantonale di stima ci comunica che a seguito di un incontro esperito con la
signora __________, avvenuto in data 23 luglio 2003, si è proceduto al
sopralluogo degli edifici e dalla verifica esperita non vi sono elementi che
non siano già stati considerati al perito incaricato di allestire la
valutazione. Tuttavia, dal riesame della stessa, l'Ufficio preposto ha ritenuto
di dover modificare alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale
(vedi perizia allegata) convenendo tuttavia che il valore peritale stabilito in
precedenza in fr. 65'000.--, a loro parere, è corretto e va confermato."
(Doc. _, inc. __________)
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito e di
chiedere l'assunzione di nuove prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Poiché i due
ricorsi 25 ottobre e 27 dicembre 2002 hanno lo stesso tenore e lo stesso
oggetto - ossia la prestazione complementare della ricorrente ancorché riferita
a periodi
diversi
-, gli stessi vengono congiunti a norma dell'art. 23 LPTCA e 22 CPC.
2.3. Va ancora
rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo
(STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3;
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del
9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio
2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1,
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili
in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel
merito
2.4. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.5. Per l’art.
2c lett. c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI.
Secondo l’art.
3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).
Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad
almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000
franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia. (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. Nel caso
concreto non è contestato che la ricorrente - al beneficio dell'AI - adempia i
presupposti formali per la concessione, se adempiuti gli estremi, di prestazioni
complementari.
Non sono
nemmeno contestati gli importi del fabbisogno vitale, d'altra parte conforme
alle ordinanze di adeguamento dell'art. 5 LPC, e l'importo ritenuto
dall'amministrazione relativo al contributo all'assicurazione malattia. A
giusto titolo poiché conforme alle ordinanze del DFE sui premi medi cantonali
dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
La
ricorrente patrocinata, da un legale, non ha contestato neppure gli ulteriori
importi ritenuti nel calcolo del fabbisogno limitando la contestazione - come
indicato - all'ammontare della sostanza immobiliare relativa a residenza
secondaria da determinare al valore commerciale.
Al
proposito va rammentato come, per quanto attiene alla modalità di calcolo della
sostanza, ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale
disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute,
nonché della sostanza.
Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati
fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle
prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio
non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI
1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il
richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Ora,
conformandosi al citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la Cassa di compensazione ha
chiesto all'Ufficio cantonale di stima la valutazione del mappale particella
__________ __________ di __________.
In
proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre
far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte
federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in
un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.7. Nel caso di
specie nel calcolo l'amministrazione ha ritenuto un valore del mappale
particella __________RFP __________ di CHF 65'000.--.
Come
evidenziato nelle considerazioni di fatto la ricorrente contesta l'importo
ritenuto poiché si tratterebbe di "cascinale di modeste dimensioni",
riattato dall'ex marito, di poco valore. L'immobile si trova a 2 ore di marcia
da __________ lungo un sentiero particolarmente ripido ed il valore di stima è
decisamente contenuto.
A fronte
delle contestazioni mosse dalla signora __________, l'Ufficio cantonale di
stima ha eseguito - nelle more della procedura - un sopralluogo ed un nuovo
esame della situazione.
Nel
rapporto stilato il 29 luglio 2003 l'ing. __________, ha espresso i seguenti
rilievi:
"
(…)
Abbiamo esperito un incontro con la signora __________ il 23
luglio 2003, procedendo al sopralluogo degli edifici.
Durante l'incontro del 23 luglio 2003, abbiamo analizzato i vari
aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra perizia e le
osservazioni presentate dalla signora __________. Si è pure discusso della
differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che
sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella
richiesta della prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni.
II valore venale è stato determinato tenendo in considerazione
vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il
valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti
in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per
oggetti paragonabili.
d) il
valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con
gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le
norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni,
le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Nel merito:
Nel ricorso presentato dall'avvocato __________ non vi siano nuovi
elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire
la valutazione.
Dal riesame della stessa vi sono alcuni parametri che è giusto
modificare per meglio adattarli alla situazione reale (vedi perizia allegata),
comunque il valore peritale di fr. 65'000.-- a nostro parere è corretto.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di
dover confermare il valore venale determinato." (Doc. _, inc. __________)
Più
dettagliatamente il perito - come rilevabile dal documento _ trasmesso
all'assicurata per osservazioni ed eventuali nuove richieste probatorie - ha
considerato sia l'ubicazione del fondo posto ad un'altitudine di 1'100 metri,
che l'insediamento in zona montana, la forma ed i confini della proprietà, la
necessità di percorrere un sentiero di montagna per 1 ora e 30 minuti per
giungere alla proprietà, le modeste infrastrutture (acqua sorgiva pozzo
perdente), il terreno terrazzato ed il bosco in pendenza, la vista discreta e
l'assenza di immissioni.
L'ing.
__________ ha pure considerato gli elementi costruttivi dell'immobile (muratura
in pietra naturale in buono stato) le solette, il tetto a due falde in legno, i
pavimenti (sterrato - assito), ed ha considerato il genere di rifiniture -
definite semplici -, l'assenza di installazioni ed il normale stato di
manutenzione.
Analisi
analoghe l'ing. __________ le ha poste in atto per le stalle fienili e per la
cascina.
L'esperto
ha quindi rilevato:
"
(…)
Le cubature degli edifici sono state determinate sulla base del
piano catastale, in nostro possesso e sul rilievo eseguito in luogo, secondo
quanto stabilito dalla norma SIA 116.
II valore reale degli edifici, viene di regola ricavato, valutando
il valore cubimetrico a nuovo, deducendo la vetustà in base alla formula
"Ross" o "Hagi".
II valore cubimetrico unitario tiene conto delle caratteristiche
dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli
impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
II perito in sede di sopralluogo ha esaminato attentamente la
situazione reale degli edifici tenendo in considerazione tutti i fattori
influenti e determinanti per la valutazione, e in base alle proprie conoscenze
ed esperienza ha determinato il valore cubimetrico a nuovo e la vetustà.
(…)" (Doc. _, inc. __________)
per
quanto attiene ai fabbricati sono stati considerati i seguenti valori:
cascina
(A) CHF 2'400.--
stalla-fienile
(B) CHF 9'420.--
stalla-fienile
(C) CHF 39'600.--
cascina
(D) CHF 25'950.--
L'ing.
__________ ha quindi ritenuto CHF 2'000.-- per i costi secondari e sistemazione
esterna ed un valore di CHF 3'000.-- per i sedimi e terreni.
Il valore
complessivo di CHF 82'370.-- è stato poi ponderato adeguatamente dal valore di
reddito capitalizzato e fissato in CHF 47'619.-- per un valore di stima
ritenuto di CHF 64'995.--.
A questo
importo è stato aggiunto il valore di altri fondi non considerati in precedenza
per un complessivo di CHF 679.-- (mq. 13'579 a cts. 5 il mq.).
Il valore
d'insieme di CHF 65'673.-- è stato arrotondato a CHF 65'000.--.
Il
referto peritale è stato trasmesso all'assicurata che non si è espressa in
merito.
2.8. Va rilevato
che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite
nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189;
RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e
332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
Nel caso in esame l'assicurata non ha
concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto della perizia
immobiliare. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati
forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il
perito ha considerato l'immobile al suo stato attuale tenendo conto di tutte le
peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi
costruttivi, l'ubicazione ed il terreno adiacente, occorre concludere che non
vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza della citata
perizia.
Del resto questa si fonda su accertamenti
approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criteri
generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali
parametri. Il referto peritale giunge inoltre a conclusioni logiche,
conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste
ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalla conclusione peritale che
risulta pienamente affidabile.
2.9. A norma
della LPC il valore della sostanza computabile, per gli invalidi, assomma ad
1/15 del valore netto che comprende, nel caso concreto, sia la residenza
primaria al valore di stima, il mappale particella __________di __________
appena evocato ed il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita. Dalla
sostanza vanno dedotti i debiti ipotecari che la ricorrente non contesta.
Rettamente
la Cassa ha ritenuto l'importo di CHF 6'661.-- com-putabile e lo ha aggiunto
alla rendita AI fissata in CHF 9'828.-- (da ultimo mentre in precedenza CHF
9'360.-- e 9'600.--), al reddito privilegiato proveniente dal lavoro CHF
1'333.-- (solo nell'ultima decisione) nonché gli alimenti percepiti fissati in
CHF
2'400.-- ed al reddito della proprietà immobiliare.
A
quest'ultimo proposito va infatti rammentata che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1
lett. d LPC il reddito della sostanza immobiliare comprende pigione, canoni
d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della
propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI
(DPC), edite dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD
l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di
parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha
precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile.
Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e
varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo
porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo
deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza
ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate
(canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Gli atti dell'amministrazione comprendono le
decisioni di tassazione ed i valori ritenuti non sono in nulla contestati dalla
ricorrente.
Va ancora
aggiunto, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione
di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, che le stesse sono
strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del
15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto
Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore
locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio
del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci
anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo
titolo, come indicato, va incluso nelle spese riconosciute, quindi nel
fabbisogno del richiedente.
Ne
discende che il calcolo dell'amministrazione per la determinazione delle
prestazioni complementari eseguito nelle 4 decisioni contestate è corretto e va
confermato in questa sede.
2.10. Nelle sue
impugnative la ricorrente chiede quali prove da acquisire, il sopralluogo, una
perizia "… ed altre se del caso".
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C SA consid.
4.2, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120
Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR
2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora
art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d;
DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, considerato come la presente causa
abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti a disposizione di questo TCA
e di quanto acquisito in corso d'istruttoria (perizia ing. __________) che appaiono
chiari, rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in specie all'erezione di
ulteriore perizia ed al sopralluogo.
I ricorsi
vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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