AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.53
Data decisione, Autorità:
20.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00053
TB
Lugano
20 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione
del 14 agosto 2002 emanata da
Cassa cant.
di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di
prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 14 agosto 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG di Bellinzona ha aumentato, con effetto dal 1° agosto 2002, la prestazione
complementare già percepita da __________, portandola a Fr. 320.- al mese,
contro i precedenti Fr. 241.- fissati dal 1° gennaio 2002.
1.2. Con ricorso
21 agosto 2002 (doc. _) l'assicurato ha chiesto a questo TCA che si tenga conto
dell'intervenuto aumento della pigione - intimatogli nel mese di luglio 2002 -
già a partire da quello stesso mese e non invece, come eseguito dalla Cassa,
dal solo mese d'agosto 2002.
1.3. Nella
propria risposta 16 settembre 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere
il ricorso, avendo ricevuto la comunicazione dell'aumento della pigione
sopportata dal ricorrente soltanto durante il mese di agosto 2002.
1.4. Con scritto
23 settembre 2002 (doc. _) __________ ha ribadito a questo Tribunale la
necessità di accogliere il ricorso, ritenuto come i suoi problemi di salute
l'abbiano impedito di notificare già in luglio all'Amministrazione l'aumento
della pigione.
1.5. Pendente
causa questo Tribunale ha formulato domande al ricorrente sul suo stato di
salute nel periodo in questione (doc. _) e con scritto del 16 ottobre 2002
__________ ha prodotto il certificato medico del dr. __________, suo medico
curante (docc. _).
In data 22 ottobre 2002 questo TCA ha indetto
un'audizione informale del ricorrente presso il Municipio di __________ onde
ottenere chiarimenti relativi al suo caso (doc. _).
In corso di audizione è emerso come __________
debba sottoporsi a dieta particolare siccome affetto da diabete mellito tipo
II, circostanza questa segnalata alla Cassa (doc. _) con invito a prendere
posizione.
1.6. L'amministrazione
ha ribadito la risposta di causa relativa all'aumento della pigione soltanto a
partire dal mese di agosto 2002; d'altro canto, per quanto concerne il regime
dietetico a cui deve sottostare l'assicurato affetto da diabete mellito di tipo
II (doc. _), ha comunicato di voler accordare al ricorrente –retroattivamente
per al massimo quindici mesi giusta il N. 5014 delle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS - la somma forfettaria
di Fr. 2'100.-.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la concessione all'assicurato dell'aumento della prestazione
complementare dal 1° luglio 2002, anziché dal 1° agosto 2002.
__________ contesta infatti che la Cassa non
abbia tenuto conto dell'aumento della pigione sopportata per l'appartamento di
__________ - abitato insieme alla moglie __________ ed alla figlia __________ -
già a partire dal mese di luglio 2002, quindi dal momento in cui gli è stato
notificato l'aumento e lo stesso è diventato pure effettivo.
A tal proposito il ricorrente ha prodotto lo
scritto 11 luglio 2002 con cui la __________ gli ha notificato l'aumento del
canone di locazione, portandolo, dal 1° luglio 2002, a Fr. 857.-, spese
accessorie comprese (doc. _).
2.3. L'art. 25
cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI recita che la prestazione complementare annua deve
essere aumentata, ridotta o soppressa ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i
nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente
alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a Fr. 120.-
l'anno, si può rinunciare all'adattamento.
Nel caso in esame si è in presenza dell'aumento
delle spese per la pigione annua lorda che sono state portate da Fr. 778.- al
mese (comprese le spese accessorie di Fr. 120.-), per complessivi Fr. 9'336.-
annui, a Fr. 857.- mensili, corrispondenti quindi a Fr. 10'284.- all'anno, come
figura nella contestata tabella di calcolo PC.
Tale spesa è espressamente riconosciuta dall'art.
3b cpv. 1 lett. b della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS
e AI (LPC) che recita:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".
In concreto si presenta dunque la situazione di
un aumento delle spese riconosciute e, come figura sulla lista delle pigioni
valevole dal 1° luglio 2001 (doc. _), l'adeguamento della pigione avvenuto nel
luglio 2002 dovrebbe rimanere tale fino al luglio del 2004. Trattandosi quindi
di un aumento duraturo, il predetto art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI è
pertanto applicabile.
Infine, in specie non si può prescindere dal
rinunciare all'adattamento della prestazione complementare concessa
all'assicurato, poiché il cambiamento che quest'ultimo deve sopportare
raggiunge l'ammontare di Fr. 948.- (Fr. 79.- al mese in più di pigione x 12
mesi) ed è superiore a Fr. 120.- all'anno.
2.4. Resta ora da
determinare a partire da quale momento debba essere fatta valere detta modifica
delle spese riconosciute (fabbisogno).
Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
Questa differenza, chiamata eccedenza delle
spese, tende ad aumentare se a loro volta le spese riconosciute aumentano ed i
redditi determinanti diminuiscono o rimangono tali.
Nel caso concreto, come visto, la pigione annua
lorda è aumentata passando da Fr. 9'336.- a Fr. 10'284.-, per cui muta anche la
differenza fra le spese riconosciute ed i redditi determinanti, rimasti
invariati: da Fr. 9'138.-, stato al 1° gennaio 2002, si passa a Fr. 10'086.-,
stato al 1° agosto 2002 (cfr. le due distinte tabelle di calcolo PC).
In tal caso si applica conseguentemente l'art. 25
cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, secondo cui la prestazione complementare annua deve
essere oggetto di una nuova decisione al più tardi dall'inizio del mese in
cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui
questo è avvenuto.
Il 23 settembre 2002 (doc. _) il ricorrente ha
comunicato di aver ritardato ad inoltrare lo scritto dell'aumento della pigione
alla Cassa a causa di problemi di salute.
Pendente causa, questo Tribunale ha così chiesto
all'assicurato di precisare il suo stato di salute nel periodo compreso fra il
12 luglio 2002 ed il 31 luglio 2002, e meglio di comprovare a mezzo di
certificati medici se v'è stato un aggravamento, e se sì chi si è occupato
delle sue cure e se ciò ha comportato un suo ricovero (doc. _). Scopo di tale
accertamento era di determinare se vi fosse un motivo scusabile alla base del
ritardo nel comunicare il citato aumento di pigione alla Cassa.
Infatti, in una sentenza del 21 giugno 1988 nella
causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA
1988 pag. 125 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che
la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di
disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in
quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.
La restituzione di un termine inosservato per
motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un principio generale del
diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura
non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA
1996/1997 n. 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128
e DTF 114 V 125).
Non tutti i motivi di un ritardo sono scusabili.
La giurisprudenza federale non ha infatti
riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del
diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova
norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343
consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata;
DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).
Sono invece ritenuti motivi scusabili
l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di
lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio,
come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129
consid. 4b).
Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella
causa Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10, il TFA ha ribadito che è un principio
generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere
restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire
in termine utile, ammettendo altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi
oltre le disposizioni federali.
In concreto, il ricorrente ha precisato di aver
avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute già un mese prima del
citato periodo, nel senso che ha avuto un'infezione alle vie respiratorie che
ha portato poi all'insorgere di un'infezione alle orecchie, dovendo così
rimanere a letto. La moglie __________ è stata parallelamente colpita da
bronchite, ciò che l'ha costretta a letto. Durante questo periodo l'assicurato
è rimasto dunque a casa e, come sempre, la moglie se ne è occupata (doc. _).
Sulla base della succitata giurisprudenza, a
mente della scrivente Corte la malattia duratura del ricorrente ed il sommarsi
di altre patologie possono essere ritenute un motivo scusabile tale da
permettere di restituire il termine per la notifica dell'aumento della pigione.
Tuttavia, anche se affetta da bronchite, la moglie dell'assicurato che ne
gestisce le procedure (v. doc. _) avrebbe ugualmente potuto inviare per tempo
alla Cassa di compensazione la predetta comunicazione dell'11 luglio 2002
relativa all'aumento del canone di locazione. Le sue condizioni non le
impedivano infatti di espletare tale semplice incombenza.
L'aumento della pigione del ricorrente può
essergli riconosciuta soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché è durante quel
mese che la Cassa ha avuto conoscenza di detto cambiamento e non v'è
sufficiente motivo scusabile che possa dar luogo ad una restituzione di
termine.
L'Amministrazione ha ricevuto il citato scritto
dell'11 luglio 2002 in un primo tempo il 6 agosto 2002 ed in un secondo tempo
il 16 agosto 2002 (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Nel primo caso gli è
stato direttamente inviato dall'assicurato medesimo i primi giorni del mese di
agosto 2002, come da sua stessa ammissione (doc. _), mentre il secondo invio
dell'avviso d'aumento della pigione è giunto all'Amministrazione per il tramite
dello scritto del 9 agosto 2002 dell'Agenzia comunale AVS di __________.
Da quanto sopra discende pertanto che la Cassa ha
applicato le norme di legge, per cui questo TCA conferma che il nuovo ammontare
della pigione (Fr. 10'284.-) deve essere ritenuto valido, ai fini del calcolo
della prestazione complementare, dal
1° agosto 2002.
Il ricorso di __________ deve quindi essere
respinto.
2.5. In fase
d'istruttoria è emerso che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo
II, per cui necessita di un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a
pronunciarsi su tale nuovo elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _),
la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato
la somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività
massima di quindici mesi in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS.
Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi
emesso una nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _),
ove essa ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare
del ricorrente l'importo annuo di
Fr. 2'100.-.
L'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese
di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate,
causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a
persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate
spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-.
Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di
malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il
rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione.
Nel caso in esame, nel certificato medico del 15
ottobre 2002 il dr. __________, medico curante dell'assicurato, ha osservato
che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _).
Anche quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di
necessitare, oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime
dietetico di natura particolare.
Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo
nuovo elemento può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti
il mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002),
quindi a partire dal mese di luglio 2001.
Al fine dunque di riesaminare in tal senso il
calcolo delle prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso
forfettario delle spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto,
la decisione va annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale
di compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti.
In
effetti, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di
regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (STFA del 22 febbraio 2001
nella causa J., consid. 1b, I 30/99; DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Nel caso concreto le nuove circostanze
di fatto sono chiare ed ammesse dall'amministrazione. I nuovi elementi di fatto
emersi in sede istruttoria impongono l'annullamento - come detto - della
decisione impugnata - siccome non considera la necessità della dieta - ed il
rinvio degli atti alla Cassa per una nuova decisione nel senso dei
considerandi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto nel senso dei considerandi. La decisione impugnata è annullata
e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale di Bellinzona affinché proceda ad un
riesame della situazione di __________ ed emani una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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