AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2002.32
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00032
IR/cd
Lugano
21 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002 di
contro
la decisione del 22 maggio 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione 22 maggio 2002
la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha negato alla signora
__________ la prestazione complementare chiesta dalla beneficiaria AVS siccome
il reddito non privilegiato superiore al fabbisogno. In particolare a fronte di
un fabbisogno vitale cifrato in CHF 33'452.- la Cassa ha
ritenuto un reddito di CHF 76'891.- e ciò per la notevole
incidenza della sostanza immobiliare della ricorrente costituita dalla
particella __________RFD di __________ (prato vigna, bosco e riale).
Contro la decisione è
insorta l'assicurata con gravame del 20 giugno 2002 in cui si evidenzia in
particolare che:
" in
riferimento alla decisione di rifiuto summenzionata espongo quanto
segue:
-
nella mia 1°
domanda di prestazione complementare e susseguente decisione di rifiuto del
24.11.98 il mio terreno veniva valutato al valore di stima e cioè a Fr.
96'043.-- (vedi allegati),
-
nella 2°
domanda e susseguente rifiuto del 22.05.2002 il terreno viene valutato ad un
valore commerciale di Fr. 580'000.--!
Questo
valore commerciale stimato dall'Istituto delle assicurazioni sociali - Ufficio
cantonale di Stima (Ing. __________) non corrisponde alla realtà in quanto è da
svariati anni che tento di vendere questo terreno anche ad un valore alquanto
inferiore a quello da voi indicato. A comprova di quanto affermo allego uno
scritto dell'agenzia immobiliare __________, che si occupa tuttora dell'incarto
in questione. Ultimamente ho cercato personalmente di vendere il terreno in
questione inizialmente ad un valore di Fr. 350.--/m2 per poi scendere a Fr.
310.--/m2 e comunque non sono riuscita a concludere l'affare. Un prezzo di
vendita di Fr. 310.-- il m2 per 1452 m2 corrisponde ad un valore commerciale di
Fr. 450'000.--.
A conclusione di quanto summenzionato desidero sottolineare quanto
segue:
a) con la mia
prima richiesta di sussidio inoltrata nel 1998 il rifiuto era giustificato dal
fatto, che ero in possesso di un capitale troppo elevato.
b) Ora che non
dispongo più del capitale, perché ovviamente utilizzato per il mio
sostentamento, la nuova richiesta di sussidio viene rifiutata proprio perché
ora è stato deciso di applicare un valore commerciale (non reale) al terreno di
mia proprietà e non il valore di stima come menzionato nella prima decisione di
rifiuto di sussidio.
c) Sono oramai
anni che cerco di vendere il terreno in questione, ma non intendo comunque
regalarlo; perciò sono costretta ad aspettare.
d) Nel frattempo
devo far fronte a spese di manutenzione e pulizia del terreno per potermi
garantire la possibilità di vendere il terreno ad un prezzo abbastanza
interessante.
Sulla base di quanto esposto, vi prego di voler riesaminare il
caso. In attesa di un vostro riscontro, porgo i miei più cordiali saluti."
(cfr. doc. _)
1.2. La Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG si è opposta all'accoglimento del gravame con le
argomentazioni seguenti:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è
titolare della particella N. __________RFD sita in territorio del comune di
__________.
Per quanto riguarda la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"
La sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere
computata al valore corrente".
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo
per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica circostanziata della
sostanza immobiliare posseduta dalla ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un importo di fr. 580'000.- quale valore commerciale della particella
posseduta (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC). Per
questa ragione tale importo deve essere, senza alcun dubbio, riconfermato.
Circa i paramenti utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto
scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova
infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede
pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler
respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."
(cfr. doc. _)
Nelle more della causa
l'assicurata si è ulteriormente espressa in merito alla risposta della Cassa ed
il successivo 24 settembre 2002 l'amministrazione ha trasmesso a questo TCA
copia del rogito con cui il fondo di proprietà della ricorrente è stato venduto
a terza persona per un prezzo complessivo di CHF 420'000.-.
In merito
l'amministrazione ha rilevato come:
"
facciamo riferimento alla vostra richiesta del 6
agosto 2002 e
informati della vendita del terreno tramite l'Ufficio cantonale di
stima (vedi copia contratto di compravendita immobiliare allegato) vi
comunichiamo di aver ricalcolato la nuova prestazione alla luce dell'importo
pattuito ed in merito possiamo confermare che la prestazione complementare
risulta sempre rifiutata.
In particolare il nuovo superamento del limite di reddito passa
dai precedenti fr. 43'439.-- agli attuali fr.
31'991.--." (cfr. doc. _)
La signora __________,
invitata a prendere posizione in merito, si è espressa con lettera 27 ottobre
2002.
In diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per
il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività
lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS
o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000
franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.7. Con il suo gravame la signora
__________ contesta la valutazione data alla sua proprietà fondiaria rilevando
di non comprendere i motivi per cui la stessa era stata a valore diverso in
precedenza.
Giusta l'art.
17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non
serve d'abitazione al richiedente o a
una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore
corrente. (cfr. P. Ferrari, "Dessaissement - volontaire et
prestations complémentaires à l'AVS/AI" in SZS 2002 pag. 417 seg. (423)).
Secondo tali termini,
nella misura in cui la sostanza non serve da abitazione alla richiedente, il
legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l'immobile rappresenta
effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti
corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a
vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di
carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei
proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC
1991 pag. 424). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI
1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo
se il richiedente (o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari) non abita personalmente nell'immobile di sua proprietà.
II fatto che la Cassa
abbia fissato in precedenza magari in maniera imprecisa il valore della
sostanza nulla muta alla sostanza del problema. In effetti a fronte della nuova
domanda di concessione di una prestazione complementare l'amministrazione ha
operato le sue verifiche ed ha fatto allestire una perizia da parte di un
tecnico dell'Ufficio Cantonale di stima che ha ritenuto un valore di CHF 580'000.-, valore contestato da __________.
In proposito va rilevato
che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale
l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un
valore superiore a quello corrente (RDAT li 1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza
del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili
l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N.
5). A mente dell'Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare
l'importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all'Ufficio stima.
AI riguardo va ancora
rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino
in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata
dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA del
27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.8. Nel caso concreto non occorre
verificare puntualmente se il valore ritenuto nella perizia fatta allestire
dall'amministrazione è più o meno corretta. Nelle more della causa
l'assicurata, che aveva da tempo conferito ad una agenzia specializzata il
mandato di alienare l'immobile, ha venduto il fondo al prezzo di CHF
420'000.(doc. _). Anche volendo ritenere un valore commerciale di CHF 420'000.- la prestazione complementare richiesta dalla
signora __________ non era dovuta, la sostanza sarebbe ammontata a
Proprietà fondiaria CHF 420'000.--
Deposito a risparmio
CHF 14'399.--
Altri fattori CHF 2'000.--
Per un totale di CHF
436'399.--
Da
questo importo vanno dedotti i debiti ipotecari per CHF 31'200.-
e, dalla sostanza netta, la franchigia di CHF 25'000.- per
una sostanza computabile di CHF 380'199.-. Già il computo
del 10% di questa sostanza (CHF 38'019.-) supera il
fabbisogno complessivo della signora __________ che è di CHF 33'452.-.
Alla sostanza computabile va poi aggiunta la rendita di CHF 22'872.-.
2.9. Alla luce di quanto precede
il gravame va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- II ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
AI ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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