AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.28
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.28
TB
Lugano
10 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
contro
le due decisioni del 24 aprile 2002
emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 24 aprile 2002 (docc. _ e _) la Cassa cantonale di
compensazione di Bellinzona ha respinto, con effetto dal 1° maggio 2001 al 31
dicembre 2001 (doc. _) e dal 1° gennaio 2002 (doc. _), la richiesta del 18
luglio 2001 di __________ tesa all'ottenimento di una prestazione
complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi
dell'assicurata che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivo ricorso del 15 maggio 2002 (doc. _) l'assicurata si è aggravata
contro il predetto rifiuto della PC, evidenziando come si tratti di beni di
famiglia tramandati da generazioni che non hanno mai dato rendita e che mai
venderà per speculazione.
La ricorrente si è inoltre aggravata contro
alcuni elementi ritenuti dall'Ufficio stima nelle proprie perizie dell'11
aprile 2002:
"
(…)
__________: mappale no __________
mappale no __________
Si
tratta di terreni agricoli della campagna di __________, il valore proposto di
Fr/mq 8.- è il doppio di quanto conseguito nelle vendite attuali, perciò chiedo
che i valori vengano rivisti come segue a reddito agricolo:
mapp. no __________mq 1620 x Fr/mq 4.- = Fr 10 408.-
mapp. no __________mq 2602 x Fr/mq 4.- = Fr 6
480.-
mappale no __________ casa
Nel
1994, prima che mio nipote riattasse la casa, il fabbricato si trovata in uno
stato carente (costruzione del 1800 con minime manutenzioni negli anni) e con
la loggia al 2. Piano allo stato grezzo di stenditoio – ripostiglio senza
serramenti.
Per
questo ritengo il valore di Fr 190 000.- eccessivo.
Propongo
che il suo giusto valore al 1994 sia di
Fr
160 000.-
Per quanto riguarda i valori di __________:
__________ mappale no __________PPP
La stalla si trova nel nucleo del __________
con solo accesso pedonale.
Essendo in proprietà per piani, e con
difficoltà di accesso in caso di riattazione, ritengo che il valore della mia
parte di 85/100 sia ridotta da Fr 55 000.- a
Fr
38 000.-
Mappale no __________1 / 2
Si tratta di un prato, incolto e bosco, in
pendio e non a solatio di mq 3654 per questo penso che il giusto valore debba
essere portato da Fr 5 000.-
parte 1 / 2 Fr
3 700.-"
1.3. Il 12 giugno
2002 (doc. _) la Cassa di compensazione ha invitato l'Ufficio stima a
determinarsi in merito alle suddette considerazioni.
In data 26 agosto 2002 l'Ufficio stima, per il
tramite dell'ing. __________, ha così redatto le proprie osservazioni
riferendosi alla situazione delle cinque particelle messe in questione
dall'assicurata (cfr. agli atti della Cassa).
1.4. Sulla base
delle nuove risultanze dell'ing. __________, la Cassa ha ricalcolato il diritto
alle prestazioni complementari di __________. Malgrado l'Amministrazione abbia
proceduto a modificare il valore totale della sostanza appartenente alla
ricorrente e ad aggiungere alcuni elementi precedentemente dimenticati, nella
propria risposta del 9 ottobre 2002 (doc. _) essa ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame. In specie la resistente ha applicato d'un lato l'art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI relativo alla stima, al valore venale, della sostanza
detenuta dall'assicurata che non le serve da abitazione; dall'altro, l'art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC con oggetto il computo della sostanza alienata dalla
ricorrente.
Contestualmente la resistente ha prodotto le
perizie complete dei mappali nn. __________RFD di __________ e delle partt. nn.
__________RFD di __________ - detenuti per la maggior parte in proprietà
assoluta dall'interessata, eccetto per il fondo n. __________detenuto in
comproprietà con il fratello __________ in ragione di un mezzo e dei fondi nn.
__________e __________posseduti in comunione ereditaria - esperite in data 11
aprile 2002 dall'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima (doc. _).
1.5. Invitata a
produrre nuovi mezzi di prova in relazione sia alle prime perizie dettagliate
dell'11 aprile 2002 (doc. _) sia alle osservazioni dell'ing. __________ che
hanno fatto seguito (doc. _), la ricorrente è rimasta silente in merito ad
entrambi gli oggetti.
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le spese
riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto,
a far tempo dal 10 maggio 2001 la ricorrente è degente in modo definitivo
presso la Casa di riposo __________ (cfr. dichiarazione del 18 luglio 2001 agli
atti dell'Amministrazione).
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni
possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un
istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il
Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è
di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore
dal 1° gennaio 2001).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute
ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato alla ricorrente
a giusta ragione per l'anno 2001 l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x
365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.-
mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il
contributo fisso per l'assicurazione malattia (Fr. 3'096.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2002,
fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a
Fr. 3'372.- (cfr. Ordinanza sui premi medi
cantonali 2002 dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo
delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI).
2.8. Conformemente
alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.6.) che prevede
che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare di
__________ la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto dunque conto
dell’importo di Fr. 156'000.- per il 2001 rispettivamente di Fr. 146'000.- per
il 2002 a titolo di sostanza alienata nel 1994.
Detti importi derivano dalla perizia dell'11
aprile 2002 (doc. _) allestita dall'Ufficio cantonale di stima su invito della
Cassa di compensazione e sono riferiti al valore venale delle particelle n.
__________ (Fr. 190'000.-) e n. __________ (Fr. 26'000.-) RFD di __________ -
precedentemente di proprietà della ricorrente e donate in data 20 dicembre 1994
al fratello __________ - calcolato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Inoltre, a tali importi sono stati poi dedotti, giusta l'art. 17a cpv. 1
OPC-AVS/AI, l'ammortamento totale pari a Fr. 60'000.- per il periodo dal 1994
al 2001, rispettivamente l'ammortamento di Fr. 70'000.- per il periodo 1994-2002.
2.9. Si osserva
in proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi
in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha
effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag.
238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei
mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che
ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag.
350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è
responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa
ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid.
2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è
una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994
pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).
La giurisprudenza si è limitata a riconoscere
l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta
senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
In ambito di prestazioni complementari e più
precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a
cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia
è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la
richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una
direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque
anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).
L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.
In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli
di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare
dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua
libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta
disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).
2.10. In concreto,
è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione che
con atto di donazione immobiliare eseguito il 20 dicembre 1994 dall'avv.
__________, notaio in __________, l'assicurata ha ceduto al fratello __________
tre (e non due) suoi immobili siti nel Comune di __________ (partt. nn.
__________, __________e __________). Tali donazioni sono state iscritte a RF in
data 23 dicembre 1994.
Contestualmente a ciò, nel medesimo istromento
notarile n. __________le parti hanno concluso a favore della ricorrente un
contratto costitutivo di usufrutto e diritto d'abitazione, gratuito e vita
natural durante, sul fondo n. __________RFD di __________ di proprietà di
__________.
Stante quanto esposto al considerando 2.9.,
discende che è pertanto necessario verificare se la ricorrente ha eventualmente
ricevuto dal fratello una controprestazione adeguata. In tal senso si deve
calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata
l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo
le tavole edite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 7/8-2000
EL Nr. 1 pag. 2; DTF 120 V 186 consid. 4e).
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N.
2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000,
pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Per gli assicurati la cui sostanza ed i cui
redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Nella fattispecie, siccome la donazione in
questione ha avuto luogo il 20 dicembre 1994, bisogna far capo alla notifica di
tassazione 1995/1996. Pendente causa, su invito di questo Tribunale (doc. _)
__________ ha prodotto la dichiarazione del 17 dicembre 2002 dell'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ (doc. _) attestante che la part. n.
__________RFD di __________, in quel biennio, non ha fruttato alcun reddito.
Conseguentemente non è possibile capitalizzare il
valore del diritto d'abitazione concesso alla ricorrente sul predetto fondo da
__________.
Proponendo invece nella propria risposta di causa
del 9 ottobre 2002 (doc. _) di inserire a titolo di sostanza alienata il valore
capitalizzato di Fr. 112'695.-, la Cassa di compensazione si è manifestamente
sbagliata, poiché si è basata su un reddito lordo annuo della sostanza pari a
Fr. 6'000.-.
Da ciò discende che la rinuncia alla propria
sostanza è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata
(cfr. consid. 2.9.).
Sono infatti irrilevanti sia il motivo per cui la
donazione è avvenuta, sia il fatto che, dopo tale atto, le circostanze si sono
modificate in maniera inattesa.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha
giustamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, in virtù
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la sostanza alienata che apparteneva
all'assicurata deve esserle computata retroattivamente ed integralmente,
e non nella misura della differenza fra il valore totale della stessa ed il
valore di capitalizzazione del reddito della sostanza ricevuta in
contropartita. Essa dovrà poi essere diminuita del corrispondente ammortamento
in virtù dell'art. 17a OPC-AVS/AI.
2.11. Per quanto
attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai
sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Si evidenzia in primis come il rinunciare alla
propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione
complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni
alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il
valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato
al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di
Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è
assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique
VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito
annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non
pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati
fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle
prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio
non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI
1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il
richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Infine, a norma dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI,
"
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore."
In concreto, quindi, è il valore venale delle
partt. nn. __________, __________e __________RFD di __________ donate dalla
ricorrente che deve essere ritenuto per il calcolo della sostanza computabile.
2.12. Nel caso di
specie l’assicurata ha ceduto nel 1994 al fratello __________ tre sue proprietà
immobiliari (partt. nn. __________, __________e __________RFD di __________).
Sulla scorta della legislazione federale testé citata, detta sostanza alienata
dalla ricorrente deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 1995, ed in seguito ridotta
annualmente, la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996. Conseguentemente,
per i periodi in esame detto ammortamento assomma a Fr. 60'000.- per l'anno
2001 ed a Fr. 70'000.- per l'anno 2002, come peraltro giustamente determinato
dalla Cassa nelle due contestate tabelle di calcolo PC ([Fr. 190'000.- per la
part. n. __________+ Fr. 26'000.- per il fondo n. __________)] – Fr. 60'000.-
per il 2001 = Fr. 156'000.-, rispettivamente Fr. 70'000.- per il 2002 =
Fr. 146'000.-).
Le Direttive sulle prestazioni complementari
all’AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N. 4010 che:
"
Il soggiorno in un istituto deve essere
considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo
alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”
Nel caso di specie, poiché l’assicurata è degente
presso la Casa di riposo __________ a far tempo dal 10 maggio 2001 (cfr.
consid. 2.7.), tutti i suoi immobili posseduti in proprietà assoluta (partt.
nn. _ RFD di __________ e nn. __________ RFD di __________) ed in comproprietà
nella misura di un terzo (partt. n. __________ (PPP __________) RFD di
__________), di un mezzo (fondo n. __________RFD di __________) e di un quarto
(part. n. __________RFD di __________) non le servono quindi più da abitazione
primaria.
Conformandosi all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la
Cassa di compensazione ha pertanto computato correttamente alla ricorrente i
relativi valori venali.
Tuttavia, per ogni singolo immobile in questione
all'assicurata va computata unicamente la sua quota di proprietà.
Quanto alla donazione delle summenzionate
particelle (nn. __________ RFD di __________), a norma del predetto art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI, come detto, sono pure determinanti i valori venali di
ciascuna.
Per stabilire il valore venale dei suddetti fondi
(art. 17 cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI), a buon diritto l'Amministrazione ha fatto
esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima.
2.13. In proposito
va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al proposito si osserva ancora che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato
dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.14. In specie,
con perizie immobiliari dell'11 aprile 2002 (doc. _) l'Ufficio stima (ing.
__________) ha stabilito come segue il valore venale complessivo dei singoli
fondi di __________ e __________. Su tali basi la Cassa ha determinato
l'importo imputabile all'assicurata:
part. n. valore venale totale valore
imputabile ricorrente
__________ Fr. 13'000.- Fr.
13'000.-
__________ Fr. 21'000.- Fr.
21'000.-
__________ Fr. 6'000.- Fr.
6'000.-
__________ Fr. 750.- Fr.
750.-
__________ Fr. 2'900.- Fr.
2'900.-
__________ Fr. 55'000.- Fr.
55'000.-
__________ (PPP __________) Fr. 8'200.- Fr.
8'200.-
__________ (PPP __________) Fr. 5'200.- x
1/3 Fr. 1'733.-
__________ Fr. 10'000.- x 1/2 Fr.
10'000.-
__________ Fr. 9'000.- Fr.
9'000.-
__________ Fr. 190'000.- Fr.
190'000.-
__________ Fr. 26'000.- Fr.
26'000.-
__________ Fr. 1'600.- x 1/4 Fr.
400.-
TOTALE Fr. 348'650.- Fr.
338'983.-
2.15. Con il suo
gravame la ricorrente censura la valutazione delle partt. nn. __________ RFD di
__________ - tutte di sua proprietà - e dei fondi nn. __________ RFD di
__________ - il secondo fondo è detenuto in comproprietà in ragione di un mezzo
con il fratello __________.
L'assicurata lamenta infatti che i referti
peritali dell'11 aprile 2002 giungano a dei valori venali eccessivi, ritenuto
come detti fondi siano dei beni di famiglia tramandati da generazioni e che non
abbiano mai dato un reddito.
Quanto alle altre particelle menzionate al
considerando 1.4., la maggior parte è di proprietà assoluta dell'assicurata,
eccezion fatta per la PPP di cui al foglio n. __________ al citato fondo base
n. __________RFD di __________ posseduto in comproprietà in ragione di un terzo
e per la particella n. __________RFD di __________ detenuta anch'essa in
comproprietà in ragione di un quarto.
L'interessata contesta in primis il valore venale
di Fr. 8.-/mq ritenuto per i mappali __________e __________, entrambi fondi
agricoli. A suo dire, conformandosi alle compravendite attuali bisognerebbe
tenere conto di un reddito agricolo di Fr. 4.-/mq, per cui si avrebbe un valore
di Fr. 6'480.- (contro l'importo di Fr. 13'000.- stabilito dall'Ufficio stima),
rispettivamente di Fr. 10'408.- (anziché Fr. 21'000.-).
In secondo luogo, l'assicurata contesta l'importo
di Fr. 190'000.- relativo alla casa edificata sul fondo n. __________RFD di
__________, sostenendo che successivamente al momento dell'alienazione al
fratello (1994), il nipote l'avrebbe ristrutturata poiché la stessa era
fatiscente e la loggia al secondo piano era allo stato grezzo di stenditoio,
tanto da poter essere considerata come un ripostiglio senza serramenti. Per
tali motivi, il suo giusto valore al 1994 ammonterebbe a Fr. 160'000.-.
Inoltre, date le difficoltà di accesso in caso di
riattazione dovute al fatto che la stalla si trova nel nucleo in zona
__________ (l'accesso è unicamente pedonale), il valore della proprietà per
piani (PPP) dell'assicurata di 85/100 costituita sul fondo base part. n.
__________RFD di __________ dovrebbe essere ridotta a Fr. 38'000.-, contro i
previsti Fr. 55'000.-.
Infine, in ragione dell'insediamento (prato
incolto e bosco in pendìo) e dell'ubicazione (in zona non soleggiata), la quota
di comproprietà di un mezzo vantata dall'interessata sul mappale __________RFD
di __________ dovrebbe essere fissata a Fr. 3'700.-, a fronte dell'importo di
Fr. 5'000.- determinato dall'Ufficio stima con la propria perizia dell'11
aprile 2002 (doc. _).
Non v'è alcuna contestazione in merito alle
valutazioni dei fondi nn. __________ RFD di __________ e nn. __________ RFD di
__________.
2.16. Pendente
causa, viste dette censure in data 26 agosto 2002 l'Ufficio stima, chiamato
dalla Cassa il 12 giugno 2002 (doc. _) a prendere posizione in merito, ha
esperito in loco il 24 luglio 2002 un incontro con il fratello dell'assicurata
con susseguente sopralluogo, provvedendo poi ad allestire delle osservazioni
per ogni fondo il cui valore venale è stato contestato dalla ricorrente (cfr.
agli atti dell'Amministrazione).
Nel propri referti peritali del 26 agosto 2002
l'ing. __________ ha riconfermato integralmente le precedenti perizie dell'ing.
__________, fatta salva la stima con oggetto la particella n. __________RFD di
__________. Inoltre, l'Ufficio stima ha osservato in particolare quanto segue:
"(…)
Durante l'incontro del 24 luglio 2002, abbiamo
analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre
perizie e le osservazioni presentate dal signor __________. Si è pure discusso
della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali,
che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella
applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le
necessarie informazioni.
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo
residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o
quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,
pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il
genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
d) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale."
Riesaminando le precedenti perizie, l'ing.
__________ ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi che non fossero già
stati considerati dal primo perito. Pertanto, per le summenzionate particelle
nn. __________, i valori venali stabiliti l'11 aprile 2002 devono essere confermati.
Lo stesso dicasi per il fondo n. __________, in
considerazione dello stato attuale della costruzione, della sua ubicazione,
dello sfruttamento ed in confronto con casi simili, ritenuto come tiene pure
conto delle possibili utilizzazioni della stessa.
Tenendo conto di questi stessi fattori, l'ing.
__________ dell'Ufficio stima ha rilevato che il valore cubico unitario
relativo al diritto esclusivo dell'assicurata sulla part. n. __________risulta
troppo elevato per cui è opportuno fissarlo in Fr. 120.-/mc. Ritenuti inoltre
altri elementi, il valore venale del citato diritto esclusivo assomma a Fr.
45'000.- anziché a Fr. 55'000.-, come previsto con la prima perizia dell'ing.
__________.
Sulla base di tale cambiamento, la Cassa ha
rifatto i calcoli per determinare il diritto della ricorrente ad una
prestazione complementare. Malgrado l'aggiunta e la modifica di altri
parametri, la resistente ha proposto di negare ad __________ una PC (doc. _).
2.17. In merito a
quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le
perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK
1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS
1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
2.18. Questo
Tribunale ha eseguito un raffronto delle perizie dell'11 aprile 2002 (doc. _)
dell'Ufficio stima e del 26 agosto 2002 (cfr. gli atti dell'Amministrazione)
con le osservazioni formulate dalla ricorrente (doc. _). Da tale documentazione
emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso la censura
dell’assicurata per quanto riguarda il valore cubico unitario del fondo n.
__________RFD di __________: infatti, in considerazione dello stato attuale
della costruzione ivi edificata, della sua ubicazione e sfruttamento nonché
confrontandola con casi similari, il valore cubico unitario è risultato troppo
elevato.
Dopo aver esperito i necessari sopralluoghi ed
esaminato attentamente tutti i fattori influenti e determinanti per la
valutazione, prese pure in considerazione le caratteristiche dei fondi, la
qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere
architettonico e la funzionalità dello stesso, e tenute anche presenti le
osservazioni sollevate dalla ricorrente, il secondo perito incaricato
dall'Amministrazione (ing. __________) ha modificato come summenzionato alcuni
elementi, mantenendo d'altro canto immutati tutti gli altri valori relativi
alle restanti particelle, precedentemente stabiliti dall'ing. __________
dell'Ufficio stima nelle prime perizie dell'11 aprile 2002.
A mente della scrivente Corte, chiamata ora a
pronunciarsi, i summenzionati referti peritali dell'11 aprile 2002 e del 26
agosto 2002 dell’Ufficio stima hanno tenuto in considerazione tutti i fattori,
le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali
l’importanza della località in cui giace la proprietà, la situazione geografica
e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure
il valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR. Questi
ultimi appaiono completi ed esaurienti sia nell’esame generale del fondo, sia
nella descrizione dei fabbricati come pure nella calcolazione aritmetica dei valori.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l’incarto non si
evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette
perizie dell’Ufficio stima (doc. _) che si basano su accertamenti approfonditi,
esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono fondati su criteri
generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali
parametri.
Questo Tribunale può pertanto considerare
affidabili le perizie dell'11 aprile 2002 (doc. _) redatte dall'ing.
__________ dell'Ufficio stima per quanto concerne le partt. nn. __________
(fogli PPP n. __________e n. __________),_______RFD di __________ e delle
partt. nn. __________RFD di __________. Inoltre, risulta pienamente affidabile
anche il secondo referto peritale allestito dall'ing. __________ per il fondo
n. __________RFD di __________.
2.19 Visto quanto
precede, la situazione con oggetto la sostanza immobiliare della ricorrente
deve essere modificata, nel senso che il valore venale della part. n.
__________è fissato a Fr. 45'000.-, mentre tutti gli altri prezzi rimangono
invariati (cfr. consid. 2.14.).
Di conseguenza, il valore venale complessivo
della sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente è pari a Fr.
328'983.-, di cui Fr. 225'000.- - e non Fr. 216'000.- come stabilito dalla
Cassa in entrambe le tabelle di calcolo che accompagnano le decisioni impugnate
che considerano comunque già gli ammortamenti di Fr. 60'000.- rispettivamente
di Fr. 70'000.- - concernono le particelle alienate nel 1994 (Fr. 9'000.- per
la part. n. __________+
Fr. 190'000.- per la part. n. __________+ Fr.
26'000.- per la part. n. __________).
Pertanto, sulla base di quanto evidenziato in
precedenza (cfr. consid. 2.10. in fine), gli ammontari di Fr. 103'983.- (Fr.
328'983.- - Fr. 225'000.-) e di Fr. 225'000.- devono così essere posti alla
base del presente giudizio a titolo di proprietà fondiaria al valore
commerciale, rispettivamente come sostanza mobile od immobile alienata.
Nella tabella di calcolo PC per il 2001 dovrà
però figurare quale sostanza alienata l'importo, già ammortizzato, di Fr.
165'000.- (Fr. 225'000.- - Fr. 60'000.-), mentre nella tabella del 2002 detta
sostanza sarà pari a Fr. 155'000.- (Fr. 225'000.- - Fr. 70'000.-).
Dedotta poi la parte di sostanza non computabile
di Fr. 25'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), bisogna perciò calcolare alla
ricorrente una sostanza computabile totale pari a Fr. 243'983.- per
l'anno 2001 (Fr. 103'983.- + Fr. 165'000.- - Fr. 25'000.-) ed a Fr.
233'983.- per l'anno 2002. Ciò comporta conseguentemente un importo di Fr.
24'398.- a titolo di sostanza computabile nel reddito non privilegiato per il
2001 e di Fr. 23'398.- per il 2002.
2.20. Il TCA deve
ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nelle impugnate decisioni
siano da confermare.
Nella sua riposta del 9 ottobre 2002 (doc. _)
l'Amministrazione ha proposto di rettificare alcuni valori da essa ritenuti
nelle tabelle di calcolo in discussione. La Cassa considera d'un lato come
nuovo elemento dei redditi della ricorrente il valore di reddito dell'usufrutto
(valore locativo) della part. n. __________ RFD di __________ appartenente al
fratello dell'assicurata che, a suo dire, ammonterebbe a Fr. 6'000.-;
dall'altro ha aggiunto nelle spese riconosciute (fabbisogno) le spese di
manutenzione di fabbricati (Fr. 1'500.-).
Ora, come già esposto al considerando 2.10., il
reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto,
usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria
abitazione (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC). Inoltre, il valore locativo
dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il
reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in
materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1
OPC-AVS/AI).
A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b),
LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale
ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Infine, come già rilevato, per stabilire la
sostanza ed i redditi di un assicurato si può far capo alla sua ultima
tassazione fiscale (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.21. Per
determinare il reddito delle particelle nn. __________RFD di __________ e delle
partt. nn. __________RFD di __________ di proprietà della ricorrente, questo
Tribunale si basa dunque sulle notifiche di tassazione presenti agli atti della
Cassa. Dalla decisione di tassazione 2001/2002 emerge un valore locativo
(reddito lordo della sostanza) nullo, per cui nessuna corrispondente voce sarà
inserita nelle nuove tabelle di calcolo PC, come d'altronde già espletato dalla
resistente nelle due contestate decisioni.
Per quanto attiene al valore massimo delle spese
per la manutenzione di fabbricati, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio
1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario,
evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se
l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo
fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il
periodo fiscale di computo.
In specie entrerebbe in linea di conto il 25% del
valore locativo. Tuttavia, siccome le spese di manutenzione sono in stretta
correlazione con il reddito lordo della proprietà fondiaria e le dieci
summenzionate particelle non danno alcun reddito (valore locativo nullo), ai
fini del calcolo della PC a favore dell'assicurata la scrivente Corte non può
conseguentemente computare a quest'ultima alcuna spesa di manutenzione.
La proposta di Fr. 1'500.- formulata della
resistente non può pertanto essere accolta.
Lo stesso dicasi per i diritti d'usufrutto e
d'abitazione concessi alla ricorrente sulla part. n. __________RFD di
__________ di proprietà del fratello __________ (cfr. consid. 2.10.), giacché,
come detto, in proposito non è stato fiscalmente stabilito alcun reddito lordo
(doc. _). A mente di questa Corte, dunque, ad __________ non può essere
computato alcun importo a titolo di reddito non privilegiato. La modifica
proposta dall'Amministrazione nella propria risposta di causa non può pertanto
essere fatta propria.
Di conseguenza, malgrado l'usufruttuario (art.
765 CC) e l'usuario di un diritto d'abitazione (art. 778 CC) siano tenuti a
sopportare le spese per la manutenzione ordinaria del bene concessogli,
considerato però come esse siano strettamente legate al valore locativo di un
bene immobile, in specie le stesse non possono quindi essere cifrate (25% x Fr.
0.-), per cui questo TCA non può tenerne conto.
Infine, nel computo dei redditi non privilegiati
si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza alienata.
A tal proposito, giusta il N. 2091.1 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS,
"
Fa pure parte del reddito proveniente dalla
sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è
rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse
medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la
prestazione (VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale direttiva, il tasso
d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2000 si situa all'1,4%. Pertanto, nel
2001 il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma a Fr.
2'310.- (Fr. 165'000.- x 1,4%). Per l'anno 2001 detto tasso s'eleva invece
all'1,5% (Pratique VSI 1/2002 pag. 23), per cui nel 2002 l'ipotetico rendimento
della sostanza alienata dall'assicurata è pari a Fr. 2'325.- (Fr. 155'000.- x
1,5%).
2.22. In
conclusione, il calcolo della PC della ricorrente per il periodo maggio
2001-dicembre 2001 avrebbe dovuto quindi essere così formulato:
Fabbisogno
Retta per degenti in istituti Fr. 27'375.-
Spese personali Fr. 3'600.-
Contributo fisso assicurazione malattia Fr. 3'096.-
TOTALE FABBISOGNO Fr. 34'071.-
Sostanza
Proprietà fondiaria al valore commerciale Fr. 103'983.-
Sostanza mobile o immobile alienata Fr. 165'000.-
Sostanza netta Fr. 268'983.-
Parte della sostanza non computabile Fr. 25'000.-
SOSTANZA COMPUTABILE Fr. 243'983.-
Reddito non privilegiato
Sostanza computabile 1/10 Fr. 24'398.-
Rendite AVS e AI, senza AGI Fr. 12'360.-
Ipotetico rendimento della sostanza alienata Fr. 2'310.-
TOTALE REDDITI Fr. 39'068.-
PC annua: Fr. 34'071.- - Fr. 39'068.- = Fr. -.-
La situazione per l'anno 2002 è la seguente:
Fabbisogno
Retta per degenti in istituti Fr. 27'375.-
Spese personali Fr. 3'600.-
Contributo fisso assicurazione malattia Fr. 3'372.-
TOTALE FABBISOGNO Fr. 34'347.-
Sostanza
Proprietà fondiaria al valore commerciale Fr. 103'983.-
Sostanza mobile o immobile alienata Fr. 155'000.-
Sostanza netta Fr. 258'983.-
Parte della sostanza non computabile Fr. 25'000.-
SOSTANZA COMPUTABILE Fr. 233'983.-
Reddito non privilegiato
Sostanza computabile 1/10 Fr. 23'398.-
Rendite AVS e AI, senza AGI Fr. 12'360.-
Ipotetico rendimento della sostanza alienata Fr. 2'325.-
TOTALE REDDITI Fr. 38'083.-
PC annua: Fr. 34'347.- - Fr. 38'083.- = Fr. -.-
Poiché per entrambi i periodi in questione i
redditi superano le spese riconosciute per un ammontare superiore all'importo
del sussidio cantonale dell'assicurazione malattia (nel 2001 la differenza è di
Fr. 4'997.-, mentre nell'anno 2002 essa assomma a Fr. 3'736.-), non v'è spazio
per concedere alla ricorrente una prestazione complementare.
Visto quanto precede, il ricorso di __________
deve essere respinto nonostante i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che
precedono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster