AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.25
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00025
TB
Lugano
11 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2002 di
contro
la decisione del 12 aprile 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 aprile 2002 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto,
con effetto dal 1° marzo 2002, la richiesta 18 marzo 2002 postulata da __________
tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita
PC è riconducibile ai redditi dell'assicurato che sarebbero superiori alle
spese riconosciute (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 8 maggio 2002 (doc. _), l'assicurato ha contestato da un
lato il computo di soli Fr. 2'910.- quale pigione annua, ritenuto che la
locazione che egli deve realmente sopportare ammonta a Fr. 6'000.-, spese
accessorie escluse (doc. _: dichiarazione d'imposta 2001/2002); dall'altro
evidenzia la mancata deduzione di Fr. 8'000.- relativa all'aiuto prestato a
__________, invalida al 50%, che da diversi anni vive presso di lui. A comprova
di ciò rileva che a livello fiscale tale deduzione per persone bisognose a
carico gli è stata riconosciuta (doc. _: notifica di tassazione del 14 gennaio
2002 e doc. _).
1.3. Nella
propria risposta 19 giugno 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
confermando integralmente la decisione impugnata. Quanto alla censura sulla
deduzione dell'importo di Fr. 8'000.-, l'Amministrazione ha evidenziato che
oltre alle spese di vitto e di alloggio, altri costi di vario genere definiti
in modo esaustivo dall'art. 3b LPC fanno parte del limite di fabbisogno di cui
all'art. 2 cpv. 1 LPC. Tuttavia, la presa a carico di una persona convivente
non rientra in tale lista.
In merito alla divisione a metà della pigione, la
resistente afferma che l'art. 16c OPC-AVS/AI non fa dipendere la partecipazione
alle spese per l'alloggio dal sostentamento fornito alla convivente bensì dal
numero delle persone che occupano l'appartamento stesso (cfr. il N. 3023 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC)).
1.4. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
1.5. Pendente
causa, questo Tribunale ha provveduto ad accertare la pigione effettivamente
pagata dal ricorrente per l'anno 2002, nonché i suoi redditi (docc. _ e _ con
allegati).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435
franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545
franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. Il
ricorrente contesta la decisione della Cassa, postulando d'un canto il pieno
riconoscimento dell'effettiva pigione pagata pari a Fr. 6'000.- e dell'altro la
deduzione operata fiscalmente per le persone bisognose a carico (Fr. 8'000.-).
Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese
riconosciute pari a Fr. 23'162.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 23'276.-.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se
l'ammontare della pigione annua lorda (Fr. 2'910.-) sia corretto.
A mente della Cassa, siccome l'assicurato convive
nel proprio appartamento di __________ con __________, sulla base dell'art. 16c
OPC-AVS/AI e del N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC), gli è stata computata soltanto la metà della pigione,
giungendo così all'importo di Fr. 2'910.- all'anno ([Fr. 4'620.- di pigione
annua netta + Fr. 1'200.- all'anno per le spese accessorie] : 2).
La Cassa ha individuato tale importo basandosi
sul contratto di locazione stipulato in data 6 novembre 1990 fra l'assicurato e
__________ che prevedeva a partire dal 1° dicembre 1990 la locazione di un
appartamento di due locali in Via __________. La pigione annua convenuta
ammontava a Fr. 4'620.-, a cui andavano aggiunti Fr. 1'200.- a titolo di spese
accessorie, per complessivi Fr. 5'820.- (cfr. gli atti della Cassa).
Tuttavia, nella dichiarazione d'imposta 2001/2002
compilata dal ricorrente (doc. _) figura invece – per gli anni 1999 e 2000 -
una pigione annua di Fr. 6'000.-, spese accessorie escluse.
Pendente causa questo Tribunale ha quindi
provveduto a questionare l'assicurato in merito all'effettivo ammontare della
pigione che egli versa mensilmente alla citata locatrice per l'anno 2002, anno
di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di
una PC (docc. _ e _). Con scritti 3 e 9 settembre 2002 il ricorrente ha
documentato il pagamento mensile di Fr. 500.- a titolo di pigione, comprese le
spese accessorie (docc. _) ed ha precisato che il pagamento delle spese di
riscaldamento, quantificabili in Fr. 500.- annui, viene sostituito
dall'esecuzione da parte dell'assicurato di lavori di giardinaggio, di pulizia,
di sorveglianza della proprietà della sua locatrice (docc. _ e _).
Inoltre, per sua stessa ammissione (doc. _) il
ricorrente ospita da alcuni anni in casa sua __________, beneficiaria di una
rendita d'invalidità AI al 50%, aiutandola nel proprio sostentamento.
2.8. Per quanto
riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più
inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI
entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en
principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 274).
La summenzionata giurisprudenza è stata ripresa
al N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC),
edite dall'UFAS, laddove è previsto quanto segue:
"
Se più persone abitano in comune in un
appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese
accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata
per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in
concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la
maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda
delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione
pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC."
Da quanto sopra discende che poiché nel caso
concreto l'abitazione in questione è occupata da due persone, compreso il
ricorrente, a giusta ragione la Cassa ha computato solo metà del canone di
locazione a carico dell'assicurato, essendo l'altra metà a carico della
convivente __________. Non ricorrono, nel caso concreto, gli estremi di rigore
per non procedere ad una divisione della pigione. Tuttavia, essendo mutata la
pigione effettiva versata dal ricorrente (doc. _ con allegati), la metà della
pigione annua lorda (Fr. 6'000.-) risulta essere pari a Fr. 3'000.- e non a fr.
2'910.-.
2.9. Resta da
analizzare il mancato annovero a titolo di fabbisogno dell'importo di Fr.
8'000.- che è stato invece fiscalmente riconosciuto all'assicurato, e quindi
dedotto nella notifica di tassazione 2001/2002, a motivo che egli provvede al
sostentamento di __________, la quale – come sopra esposto - vive presso di lui
(docc. _).
In proposito va rilevato che la lista dei costi
computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr.
consid. 2.5.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto
federale imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995,
pag. 135; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo
2000, pag. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non
possono quindi essere ammesse in deduzione.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite
i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite
l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti,
vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. CARIGIET,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Ne consegue che nel caso di specie il costo
relativo al sostentamento prestato dal ricorrente alla convivente, bisognosa di
aiuto poiché invalida, non può pertanto essere computato quale costo specifico
a carico della PC.
La richiesta del ricorrente non può così essere
accolta. L'importo di Fr. 8'000.- non deve essere considerato come spesa
riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC.
Su questo punto la decisione della Cassa va
confermata.
2.10. In queste
circostanze, anche modificando nella tabella di calcolo PC impugnata dal
ricorrente la voce relativa alla pigione annua lorda portandola da Fr. 2'910.-
a Fr. 3'000.- (cfr. consid. 2.8.), l'ammontare dei redditi (Fr. 23'276.-)
rimane tuttavia ancora superiore alle spese riconosciute (Fr. 23'252.-), per
cui non si può far luogo ad attribuire all'assicurato una PC (art. 3a cpv. 1
LPC, cfr. consid. 2.4.).
Ne discende che il ricorso presentato
dall'assicurato deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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