AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2001.64
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00064
TB
Lugano
24 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Con redattrice:
Tanja Balmelli
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 30 maggio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. A partire
dal 1° dicembre 1991 __________ ha beneficiato di una prestazione complementare
annua. Con decisione
30 maggio
2001 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha chiesto
all'assicurata di restituire CHF 10'097.- per prestazioni complementari
indebitamente percepite durante il periodo dal 1° giugno 1998 sino al 31
dicembre 2000 (cfr. gli atti dell’Amministrazione).
1.2. A
motivazione di tale provvedimento, l'Amministrazione ha addotto che
l’assicurata avrebbe sottaciuto di aver ereditato nel maggio 1998 della
sostanza immobiliare appartenente al defunto padre, contravvenendo in tal modo
all’obbligo di informare previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI (doc. _). Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 22 maggio
2001 __________ ha presentato un’istanza volta ad ottenere il condono
dell’importo di CHF 10'097.- che la Cassa le ha chiesto in restituzione (doc.
_), rilevando in particolare quanto segue:
"
(…)
Ritengo di aver agito in buona fede, in quanto
non ho minimamente pensato che la ricezione in eredità della sostanza poteva
influire sul mio diritto di ricevere questa prestazione, anche perché la mia
situazione finanziaria non è migliorata e per certi versi posso dire che è
peggiorata in quanto devo fare fronte a ripetute spese di manutenzione della
casa.
Ho sempre risposto tempestivamente a tutte le
vostre richieste d'informazione e questo conferma che non era nelle mie
intenzioni nascondervi questo fatto.
Il mio grado d'invalidità non è migliorato e il
mio stato di salute rimane sempre precario per questo motivo devo spesso
dipendere dall'aiuto di terze persone.
Allo stato attuale non dispongo di alcuna
liquidità e ogni mese faccio fatica a rispettare i miei impegni finanziari,
pertanto la restituzione di questa cifra mi metterebbe in gravi condizioni
economiche." (…)
1.4. In data 30
maggio 2001 (doc. _) la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurata
adducendo che:
" (…)
Le prestazioni complementari riscosse a torto devono essere
restituite. Il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 16 LPC).
Queste condizioni legali devono quindi essere entrambe
soddisfatte.
(…)
Nel suo caso il requisito della "buona fede" non è
soddisfatto in quanto l'indebito versamento della prestazione complementare è
stato causato dal fatto che non ha comunicato alla nostra cassa di aver
ereditato sostanza immobiliare dal defunto padre.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono
non é necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
1.5. Contro
questa decisione, il 27 giugno 2001 l’assicurata ha inoltrato tempestivo ricorso
così motivandolo (doc. _):
" (…)
Inoltro pertanto il mio relativo ricorso a questa decisione in
quanto riconfermo di avere agito in buona fede come già precedentemente
confermato nella mia richiesta del 22 maggio 2001.
Ribadisco che la ricezione di questa eredità non mi ha affatto
cambiato la mia situazione finanziaria anche perché ho dovuto fare fronte a
ripetute spese di manutenzione della casa. Di conseguenza ho ritenuto un mio
diritto continuare a ricevere questa indennità complementare.
Inoltre faccio notare che mio figlio studia attualmente
all'università di __________ e questo fatto comporta per me delle ulteriori
ingenti spese. Pure il mio stato di salute è alquanto precario e devo sempre
dipendere dall'aiuto di terze persone, in modo particolare da mia sorella che
abita a __________ che a sua volta si prende carico delle spese di trasferta.
Oltre che a concedermi questo condono vi sarei grata per una
rianalisi della mia situazione finanziaria e a questo scopo vi allego copia
della mia ultima dichiarazione fiscale." (…)
1.6. Nella sua
risposta del 12 luglio 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere
l’impugnativa, osservando:
" (…)
Infatti, in sede di revisione periodica delle prestazione
complementari (art. 30 OPC) relativa all'anno 2000 la resistente è venuta in
possesso di documenti che attestavano una situazione economica diversa da
quella notificata al momento della richiesta di prestazione complementare.
In concreto si è potuto accertare che la ricorrente ha omesso di
informare la resistente di aver ereditato sostanza immobiliare dal defunto
padre decesso nel corso del mese di maggio 1998.
Alla luce di quanto precede e dopo aver riconsiderato nuovamente
l'intera fattispecie la resistente è dell'avviso che il comportamento
dell'assicurata non consente il riconoscimento della buona fede. (…)
1.7. Con scritto
23 luglio 2001 __________, sorella della ricorrente, ha prodotto in nome e per
conto di quest'ultima ulteriori osservazioni (doc. _):
"
(…)
Se mia sorella ha omesso di informare la Cassa al
momento di ricevere in eredità la casa da nostro padre non l'ha fatto
sicuramente in mala fede. Purtroppo non tutti nascono avvocati e dottori, non
avendo ricevuto dei contanti ma semplicemente una casa in cattivo stato che
necessita di ripetuti interventi di manutenzione viste anche le continue
difficoltà finanziarie ha sempre ritenuto un suo diritto di ricevere la
prestazione complementare che in seguito gli è stata tolta. A conferma di ciò
durante la revisione della rendita abbiamo risposto con sollecitudine a tutte
le informazioni richiesteci e durante un sopraluogo presso l'abitazione al
quale ero presente avevo spiegato e mostrato la precarietà della situazione.
Bisogna considerare che a suo tempo gli era stato nominato un curatore e in
seguito per motivi a me sconosciuti gli è stato tolto.
Ultimamente visto l'aggravarsi della situazione
mi sono presa carico di aiutarla nelle faccende domestiche e negli aspetti
amministrativi. Senza questo mio aiuto dovrebbe rivolgersi a terze persone con
degli ulteriori oneri finanziari.
Suo figlio studia all'Università a __________ e
nonostante la borsa di studio ricevuta non riusciamo a coprire tutte le spese.
Sicura di una vostra valutazione oggettiva di
questa causa vi chiedo oltre che al condono della restituzione dell'importo di
voler rivalutare la situazione finanziaria reale per un ripristino
dell'indennità complementare." (…)
1.8. In data 13
agosto 2001 la Cassa ha ribadito la sua presa di posizione espressa con la
risposta di causa (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione dell’importo di CHF 10'097.- (doc.
_) percepito indebitamente dalla ricorrente. La Cassa di compensazione le ha
infatti negato detto condono a motivo della mancanza del presupposto della
buona fede.
A mente dell'art. 47 LAVS, applicabile per
analogia alle prestazioni complementari in virtù dell'art. 27 OPC-AVS/AI,
affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102
pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
Quindi, se una sola delle due condizioni
suelencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
2.3. Il requisito
dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica della
persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue
capacità finanziarie.
Esso dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (DTF 122 V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12
consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore
dal 1° gennaio 1998) si ammette l'esistenza di un caso di rigore ai sensi
dell'art. 47 cpv. 1 LAVS se le spese riconosciute dalla LPC (art. 3b LPC)
superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 3c LPC).
Contrariamente al principio generale secondo cui
il Giudice accerta la fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione
della decisione sul condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è
rilevante l’istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché
l’onere troppo grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di
restituzione (DTF 110 V 27, cfr. anche MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, nota 85 a pié di pagina pag.
488).
Il Giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare
direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica
del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; 107 V 80 consid. 3b; MEYER-BLASER, op.
cit., pagg. 488 e seg.).
2.4. A proposito
della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di assenza
di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto,
mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V 27; DTF
102 V 245; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I.R. pag. 3).
La buona fede non è compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando
analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria
buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un
criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini
particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79
II 59).
La buona fede deve quindi essere esclusa qualora
i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad
una negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando
l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994 pagg. 125
segg.; DTF 118 V 218, DTF 112 V 105, DTF 110 V 180 consid. 3c, DTF 102 V 245
consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo
(MEYER-BLASER, op. cit., pag. 473 e seg.).
Infatti, la buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza
egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza
(citata STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I.R., ibidem).
La violazione dell’obbligo di informare non è
tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (artt.
13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un
comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione
con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive
esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126).
Giova inoltre rilevare che il TFA, in una recente
sentenza del 25 maggio 2001 in re A. (P 3/01 Mh), ha precisato che:
"
(…)
La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le
versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la
personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et
de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été
passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies
intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement
dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par
négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations
indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF
112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid.
4a)." (…)
La
dottrina, invece, si è così espressa:
"
(…)
Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er
kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu
verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein
arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe
Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser
acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter
gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen.
Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der
Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig
Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder
Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem
Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt
gewesen sein." (…) (cfr. CARIGIET/KOCH,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63; per una
casistica sulla buona fede nell’ambito di una domanda di condono della
restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite cfr. pure
CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag.67 e seg.).
2.5. Giusta
l’art. 24 OPC-AVS/AI,
"
La persona che ha diritto o il suo rappresentante
legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto." (sottolineatura della redattrice)
Tale obbligo di informare, tra l’altro, è
espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare
alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di
compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più
specificatamente, vi figura quanto segue:
"
(…)
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere
annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS,
Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
(…)
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es.
eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc….)
In caso di inosservanza di tale obbligo,
l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono
inoltre riservate le sanzioni penali."
Nel caso concreto occorre dunque esaminare se
__________ ha percepito in buona fede le prestazioni complementari
indebitamente riscosse.
Per il periodo attinente al condono (giugno
1998-dicembre 2000), questo TCA evidenzia che la ricorrente ha ricevuto tre
volte la suddetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI”,
e meglio in occasione delle singole comunicazioni della concessione di una PC
per gli anni 1998, 1999 e 2000. Pertanto, l'assicurata era stata dovutamente
resa edotta del suo obbligo d'immediata informazione qualora dei parametri per
il calcolo della propria PC fossero mutati.
A mente della
ricorrente, a comprova dell'aver agito in buona fede, nel memoriale ricorsuale
(doc. _) ella rinvia in parte a quanto già esposto alla Cassa in occasione
della propria istanza di condono (doc. _), laddove ha sostenuto di aver
"sempre risposto tempestivamente a tutte le vostre richieste
d'informazione questo conferma che non era nelle mie intenzioni nascondervi
questo fatto.".
Tale tesi non può essere accolta. Difatti, al
fine di procedere con la revisione periodica della situazione personale ed economica
per l'anno 2000, in data 1° febbraio 2000 la Cassa ha invitato l'assicurata –
per il tramite dell'allora tutore ufficiale __________ - a compilare un modulo
ed a produrre la relativa documentazione. Non avendo ottenuto alcuna risposta,
con scritto 8 maggio 2000 la resistente ha nuovamente avvisato __________,
sempre per il tramite del tutore, diffidandola altresì dal produrre quanto
richiestole entro il 25 maggio 2000, pena la sospensione della PC a far tempo
dal 1° giugno 2000. Con scritto 12 maggio 2000 __________ ha trasmesso detto
richiamo alla ricorrente; ciononostante, il 17 ottobre 2000 quest'ultimo,
malgrado la curatela dell'assicurata fosse già stata revocata, ha ricevuto un
secondo sollecito con un ulteriore diffida che egli ha provveduto a rinviare
alla Cassa, affinché il modulo in questione venisse direttamente recapitato
alla ricorrente.
L'Amministrazione è così entrata in possesso del
citato modulo solamente in data 7 novembre 2000. In quelle circostanze
__________ ha dichiarato di possedere al 1° gennaio 2000 una sostanza
immobiliare ammontante a CHF 153'878.-.
Con scritto 5
dicembre 2000 la resistente, venuta quindi a conoscenza che la ricorrente ha
acquistato parte dell'eredità paterna nel maggio 1998, ha invitato quest'ultima
a presentare una copia dell'inventario di detta successione e della donazione,
come pure una dichiarazione attestante il momento in cui ella è effettivamente
entrata in possesso della sostanza immobiliare precedentemente appartenente al
defunto padre.
La ricorrente,
per il tramite della sorella __________, in data 18 gennaio 2001 si è limitata
a produrre la notifica di tassazione 1999-2000 ed uno scritto accompagnatorio
elencante la lista delle entrate e delle uscite previste per l'anno 2001.
La Cassa ha pertanto dovuto attendere un anno per
ottenere dall'assicurata, debitamente compilato, lo specifico modulo della
revisione periodica delle PC per l'anno 2000. Tale procedere non configura
certo un agire tempestivo.
2.6. Alla luce
dunque di quanto esposto ai precedenti considerandi ed a prescindere dal fatto
che dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18
gennaio 2000 nella causa N.L., C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,
consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata), questa Corte deve perciò
ritenere che l'assicurata era a conoscenza del suo dovere d'annunciare la
proprietà fondiaria ereditata già a decorrere dal mese di maggio 1998, ossia
dal momento del decesso del padre (cfr. documentazione agli atti
dell’Amministrazione). In quella circostanza e ad ogni revisione annuale delle
PC (per gli anni 1999 e 2000), ella ha dunque sottaciuto di possedere sostanza
immobiliare.
A parere del
TCA, ciò rappresenta almeno una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza
federale succitata (cfr. consid. 2.4.).
Come detto (cfr. consid. 2.5.), infatti,
l’obbligo di informare senza ritardo la Cassa di ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale,
oltre ad essere espressamente sancito dalla legge (art. 24 OPC-AVS/AI), è pure
riportato sul retro delle decisioni che attribuiscono una prestazione
complementare ai richiedenti. Pertanto, un tale obbligo non può sfuggire
all’attenzione del richiedente.
Ciò a maggior
ragione se si considera che, secondo la generale esperienza della vita,
dev’essere considerato notorio al cittadino il fatto che l’erogazione di una
prestazione complementare ad opera dell’autorità preposta, che per sua natura è
finalizzata a garantire all’avente diritto “un reddito minimo” per far fronte
ai “fabbisogni vitali” (RCC 1992 pag. 346), non può che fondarsi sulla
situazione finanziaria effettiva del richiedente, compresa, quindi, la
proprietà fondiaria ereditata.
Del resto, per
quanto infruttuosa sia, la proprietà fondiaria configura senz’altro una
componente essenziale della sostanza di una persona che, di norma e non solo
nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. diritto tributario), va
notificata all’autorità competente.
2.7. Alla luce di
quanto precede, poiché lesivo dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 24
OPC-AVS/AI, l’agire dell’assicurata non consente il riconoscimento del
presupposto della buona fede.
Ne consegue
che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione
sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti
(buona fede ed onere troppo grave, cfr. consid. 2.2.) e che – come in specie –
se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può essere concesso,
questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata a seguito
dell’acutizzarsi della sua invalidità e della carenza di liquidità, non può che
confermare la decisione di rifiuto della resistente senza dover ancora
esaminare l’esistenza dell’onere troppo grave.
Il ricorso
dell’assicurata va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.8. Infine, la
ricorrente avanza la richiesta di riesaminare la propria situazione finanziaria
sulla scorta dell'allegata notifica di tassazione 1999-2000.
In data 12 aprile 2001 la Cassa ha emesso una
decisione di rifiuto di concessione alla ricorrente di una prestazione
complementare per l'anno 2001. Ritenuto come __________ non l'abbia impugnata
presso questo Tribunale nel termine di ricorso di trenta giorni, detta
decisione è validamente cresciuta in giudicato. Alla ricorrente non rimane
dunque che il mezzo della revisione. Non essendo tuttavia questa la sede
appropriata per riesaminare una decisione emessa da un'altra istanza, questo
TCA trasmette quindi d'ufficio tutti gli atti alla competente Amministrazione
affinché essa abbia a procedere alla revisione del predetto atto
amministrativo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa di compensazione di Bellinzona per le sue incombenze ai
sensi del considerando 2.8.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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