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Numero d'incarto:
33.2001.49
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00049
IR/sc
Lugano
3 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2001 di
contro
la decisione del 12 aprile 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
considerato, - che con atto
dell'11 maggio 2001 __________ si è rivolta al TCA segnalando il suo caso di
persona di 69 anni con problemi di salute, in particolare a gambe e braccia e
con necessità, per uscire di casa, di utilizzare la carrozzella. La ricorrente
ha indicato la sua necessità di ottenere l'accompagnamento;
-
che, alla
luce dell'impugnativa cui è stata ammessa decisione 12 aprile 2001 della CCC
AVS e copie di accertamenti di medici, il giudice delegato del TCA ha intimato
(doc. _ del 21 maggio 2001) la signora __________ a volere completare il suo
gravame;
-
che lo
scorso 27 luglio 2001 il giudice delegato è nuovamente intervenuto con decreto
di completazione dell'impugnativa;
-
che la
signora __________ si è allora rivolta al TCA nei seguenti termini:
"
Mi scuso se non ha mandato quanto mi era stato
richiesto, ma non era per la complementare che avevo fatto ricorso, in quanto
già mi avevano avvisato che non avevo più diritto; era se potevo avere
l'accompagnamento in quanto non posso più uscire da sola non avendo già da
molti anni più l'uso delle gambe ora non ho neanche quelle delle braccia e così
sono costretta se devo uscire che qualcuno mi spinga la carrozzina."
-
che, alla
luce delle affermazioni della ricorrente si appalesa che la stessa non intende
impugnare la decisione 12 aprile 2001 della Cassa accettandone sostanzialmente
le conclusioni;
-
che
allora il ricorso deve essere dichiarato irricevibile siccome non inoltrato
contro una decisione dell'autorità amministrativa;
-
che,
infatti, desiderio di __________ è quello di ottenere un aiuto concreto per i
suoi spostamenti ritenuta l'impossibilità fisica asserita di provvedervi da
sola;
-
che
allora occorre trasmettere sia il ricorso 12 aprile 2001, che lo scritto 6
agosto 2001, oltre che alla Cassa cantonale di compensazione AVS (in uno con la
presente decisione) anche all'UAI al fine di verificare le richieste
dell'assicurata ritenuta la manifestata esigenza della signora __________ di
dovere ricorrere all'ausilio di terzi per i suoi spostamenti;
-
che alla
luce dell'esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si
attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
11 maggio 2001 formulato da __________ é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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