AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.89
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00089
MA/sc
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2000
di
contro
la decisione del 25 settembre 2000
emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
settembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha
respinto la domanda di __________ intesa ad ottenere la prestazione complementare,
con effetto dal 1° aprile 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
(…)
MOTIVI:
Sono venuto a conoscenza oggi dal segretario Comunale, che ho
diritto ad avere delucidazioni sui dati esposti nella tabella di calcolo PC in
quanto qualche cosa non quadra.
Per questo motivo ho inviato una lettera proprio oggi all'Istituto
‑ delle Assicurazioni Sociali, Cassa Cantonale di compensazione AVS
chiedendo le necessarie delucidazioni sui dati esposti nella citata tabella.
Vi trasmetto copia della lettera per Vostra informazione:
Al punto 53 chiedo
spiegazioni come è stata calcolata la pigione annua di fr. 2240.‑
Al punto 44
proprietà fondiaria (abitazione primaria al valore di stima viene esposta in
fr. 103'320.‑)
(sulla mia tassazione 1999‑2000
tale valore di stima risulta invece di fr. 82'352.‑)
Al punto 44.02 proprietà
fondiaria al valore commerciale viene esposto un importo di fr. 48'900
(viene
chiesto di quale proprietà si tratta)
o eventuale errore?
Al punto 46.02 Comunioni
ereditarie al valore commerciale viene esposto un importo di fr. 31'666.‑
(Questo
importo è troppo alto ed è comunque chiaramente ipotetico.‑)
Infatti
la proprietà non verrà mai venduta e quando sarà ritirata da un familiare sarò
liquidato al massimo con fr. 20'000.‑
Reddito non privilegiato
Al punto 28 viene esposto un reddito lordo della proprietà
(pigione, affitto, valore locativo) importo
fr. 4000.-
Si chiede quali sono i dati sommati
per giungere all'importo di fr. 4000.‑
Percepisco 1397 fr. al mese di AI e non riesco a far fronte alle
mie spese.
Presso l'U.E. di __________ ho due esec. per premi cassa malati
per un totale di fr. 3032.70 che sto pagando con versamenti di fr. 200.‑
mensili." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 7 dicembre 2000 (doc. _) la Cassa ha proposto il parziale
accoglimento del gravame, rilevando:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che il ricorrente è
proprietario di diverse particelle, di cui la No. __________ RFD posseduta in
comproprietà in ragione di 1/6, site tutte in territorio del comune di
__________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare
l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo
per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte a stabilire il
valore corrente delle sostanze immobiliari possedute tralasciando, ovviamente,
le particelle adibite ad abitazione primaria (part. No. __________e
__________).
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizie concluse, ha permesso di stabilire un valore
corrente della sostanza immobiliare personale di fr. 48'900.‑ (pos. 44.02
della tabella di calcolo PC) rispettivamente di fr. 31'666.‑ ( 1/6 di fr.
190'000.‑ pos. 46.02 della tabella di calcolo PC). Questi importi devono
quindi, senza alcun dubbio, essere riconfermati.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermarsi nei valori citati e contestati in quanto
scaturiti da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova infatti
ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
In sede ricorsuale e sulla base delle indicazione fornite dal
ricorrente abbiamo tuttavia rilevato che nel calcolo, oggetto del contendere,
la resistente non ha tenuto conto, per le particelle che costituiscono
l'abitazione primaria, della relativa deduzione del 30% prevista dagli art. 47
e 48 della legge sulle stime. Per questa ragione il valore esposto alla pos. 44
della tabella di calcolo PC deve essere modificato in fr. 72'324.‑ contro
i precedenti fr. 103'320.‑ e conseguentemente il reddito non privilegiato
passa da fr. 26'716 a fr. 24'650.‑ portando così ad un diritto alla
prestazione, ma limitatamente al riconoscimento del solo premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Per quanto riguarda la deduzione della pigione (pos. 53 della
tabella di calcolo PC) il marg. 2023 delle direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e Al (DPC) stabilisce:
" Se
più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la
pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le
singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per
le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando
una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una
ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.)
...".
Nella presente fattispecie il valore locativo della propria
abitazione (fr. 2'800.‑) come pure il reddito lordo della proprietà
fondiaria (fr. 1'200.‑) è stato desunto dalla notifica di tassazione,
cresciuta in giudicato, per il biennio 1999/2000 e pertanto gli stessi vanno riconfermati.
A titolo informativo si fa inoltre osservare al ricorrente che
nella determinazione dell'affitto la resistente ha pure tenuto conto, come
stabilito dall'art. 16a cpv. 1 e 3 OPC, del forfait di fr. 1'680.‑ (fr.
2'800.‑ + 1'680.‑ = fr. 4'480 ½ = fr. 2'240.‑) previsto nei
confronti delle persone che abitano un immobile di loro proprietà.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede
pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler
accogliere parzialmente il ricorso così come proposto dalla resistente
assegnando al ricorrente una prestazione, limitatamente al riconoscimento del
premio cassa malattia, a decorre dal 1° aprile 2000." (Doc. _)
1.4. Il 2 gennaio
2001 il ricorrente, al quale è stata inviata una copia della perizia, ha
trasmesso al TCA le seguenti osservazioni:
" a
mio avviso deve essere considerata abitazione familiare sia il mapp. __________
nel quale abito ma pure il mapp. __________che è lo stesso blocco di casa con
al centro il vano scale, infatti il mapp. __________viene usato come
ripostiglio.
Pure il mapp., __________ stalla distante 2 m. dall'abitazione ed
usato come legnaia dovrebbe essere calcolata unitamente all'abitazione e
beneficiare appunto della deduzione del 30% (se ciò non è già stato fatto)
abitazione ‑‑__________‑ deduz. 30%.
Il mapp. __________Stalla precaria per quanto riguarda il tetto in
piode che va rifatto in quanto vi sono travi marce e perde acqua ed il
pavimento in assi pure da rifare a mio avviso non dovrebbe essere valutato
oltre fr. 10'000.‑ (perizia fr. 20'000.- importo eccessivo.‑).
Pure sulla comproprietà mapp. Comunione ereditaria Fu __________
mapp. __________, __________, mi è stato esposta la mia parte in fr. 31'666.‑.
Questo importo è troppo alto ed è chiaramente ipotetico.-)
Come già espresso precedentemente la proprietà non verrà venduta
ma ritirata da un familiare e sarò liquidato con un importo massimo di fr.
20'000.-." (Doc. _)
1.5. In data 4
gennaio 2001 il TCA ha notificato alla Cassa lo scritto summenzionato (cfr.
consid. 1.4.) assegnandole un termine di 10 giorni per presentare le proprie
osservazioni scritte (doc. _).
L’amministrazione
si è integralmente riconfermata nella risposta di causa (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Con il
ricorso __________ contesta il valore venale della sostanza immobiliare di sua
proprietà ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato.
Parimenti, l’assicurato censura il valore di stima della proprietà fondiaria
computata quale abitazione primaria, poiché superiore rispetto a quello che si
evince dall’ultima notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. doc. _ agli atti
dell’amministrazione).
Pendente
causa la Cassa cantonale di compensazione ha dato parzialmente seguito alle
censure dell’insorgente, fissando il valore di stima complessivo della sostanza
immobiliare a fr. 72'324.-- a fronte dei precedenti fr. 103'320.—.
L’amministrazione ha così proposto l’assegnazione a __________ di una PC
limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie
obbligatoria (doc. _).
Orbene,
per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.3. Nel caso di
specie, l'assicurato è proprietario di diversi fondi siti nel Comune di
__________, dei quali, tuttavia, soltanto le particelle no. __________e __________RFD
gli servono da abitazione primaria. Correttamente, quindi, la Cassa di
compensazione ha computato il valore venale degli altri immobili di sua
proprietà, compresa la particella no. __________RFD di __________, di cui il
__________ è comproprietario in ragione di 1/6 (cfr. doc. _ agli atti
dell’amministrazione) ed il mappale no. __________RFD su cui sorge una stalla
adibita a legnaia.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al riguardo
va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui
il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio
1998 in re S.S).
2.4. Con perizia
immobiliare del 12 settembre 2000 l’Ufficio stima ha stabilito in complessivi
fr. 80’566.-- il valore venale delle proprietà immobiliari del ricorrente.
Questo importo corrisponde alla somma di fr. 48’900.— a titolo di proprietà
fondiaria al valore commerciale e fr. 31'666.— quale comproprietà in ragione di
1/6 della CE fu __________.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della
giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti
specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.5. Con il
ricorso, l’assicurato asserisce che l’importo (cfr. consid. 2.4.) computato
dalla Cassa quale valore venale della proprietà immobiliare sita nel Comune di
__________ è eccessivo, sia perché il valore del mappale no. __________RFD di
proprietà della CE fu __________ - di cui l’assicurato è membro - sarebbe troppo
elevato, sia perché il medesimo fondo non verrebbe venduto a terzi bensì
ritirato da un familiare e, a suo dire, liquidato con un importo massimo di fr.
20'000.—, sia, infine, perché la stalla di cui alla particella no. __________
RFD gli servirebbe da abitazione e sarebbe in stato precario, necessitando una
serie di importanti lavori quali il rifacimento del tetto e della
pavimentazione (doc. _).
In vero, agli
atti non vi è alcun indizio secondo cui il valore corrente degli immobili
andrebbe ridotto rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio stima in sede
peritale. Dalla perizia (cfr. doc. _ agli atti dell’amministrazione), semmai,
si evince che gli immobili di proprietà dell’assicurato sono stati valutati
tenendo conto della loro ubicazione (compresi la forma, i confini, gli accessi,
l’insolazione, la vista e l’orientamento, le servitù e gli oneri fondiari
gravanti, le immissioni e la situazione nel PR), dello stato di conservazione e
di manutenzione degli insediamenti che vi sorgono. A mente del TCA, quindi, non
vi sono sufficienti elementi atti a mettere in discussione la correttezza della
valutazione peritale a cura dell’Ufficio stima, che, dunque, si rivela
attendibile ed assolutamente affidabile.
Del resto la
perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito
dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi motivi il TCA non ha alcun motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STCA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
Neppure merita
accoglimento la censura dell’assicurato secondo cui la part. __________RFD va
computata al valore di stima, poiché gli servirebbe da abitazione. Questa
Corte, infatti, non vede come una stalla destinata al deposito della legna e,
tra l’altro, in cattivo stato di conservazione possa essere adibita ad
abitazione primaria. A nulla giova, inoltre, il fatto che la stessa disti
soltanto due metri dalla residenza primaria e venga utilizzata per depositarvi
della legna (cfr. doc. _).
2.6. Con il
ricorso l’assicurato contesta pure la deduzione della pigione per un importo di
fr. 2'240.— annui (cfr. doc. _ Pos. 53 e doc. _) ai fini del calcolo del suo
fabbisogno vitale.
Al
proposito si rileva che il canone di locazione e le spese accessorie vengono
considerati secondo quanto previsto dall’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, secondo
cui
" la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Per
l’art. 5 LPC
" I
Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b
capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di
-
12’000
franchi per le persone sole,
-
13’800
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita.”
Per l'art. 16a
OPC AVS AI inoltre nei confronti di persone che abitano un immobile di loro
proprietà per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1) che è
pari a fr. 1'680 annui (cpv. 3).
Nella concreta
evenienza, la Cassa ha computato fr. 2'240.— (doc. _) corrispondente a fr.
2'800.— a titolo di canone locatizio (cfr. consid. 1.3.) e fr. 1'680.— come
spese accessorie, suddiviso per due, ossia per le persone che abitano la casa
di proprietà del ricorrente.
Ora,
poiché l'assicurato è proprietario dell'appartamento in cui vive va computato
il valore locativo dell'immobile.
Secondo
l'art. 12 OPC, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è
valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia
di imposta federale diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 15/1997
del 16 maggio 1997:
"
il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la
stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione
delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle
pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il
valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli
appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se
l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle
pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa
riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore
prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991.
Nei
comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del
- gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la
cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha
presentato la domanda di ridurre il valore di stima.
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2. per
i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in
vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo
valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale
1997/98 si applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il
6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione:
se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un
valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri
fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui
stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di
una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le
usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo di
procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Infine, va
ancora rilevato che, di regola, se più persone abitano - in comune - in un
appartamento o in una casa unifamiliare la pigione e le spese accessorie sono
suddivise in parti uguali tra i singoli residenti e così computate ai fini del
calcolo della PC annua (cfr. Direttiva UFAS sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI (DPC), marg. 3026, cfr. pure DTF 105 V 271).
Nel caso di
specie, risiedendo l’assicurato in un immobile di sua proprietà (part. __________
e __________RFD di __________) in compagnia di __________ (cfr. richiesta PC
del 13 aprile 2000 agli atti dell’aministrazione), correttamente la Cassa ha
dedotto l’importo di fr. 2'240.— a titolo di pigione, equivalente alla metà del
valore locativo ricavato dall’ultima notifica di tassazione (fr. 2'800.--, cfr.
atti dell’amministrazione) sommato all’importo forfettario pari a fr. 1'680.— a
titolo di spese accessorie ai sensi dell’art. 16a OPC.
2.7. Con il
ricorso l’assicurato censura pure il calcolo del reddito della proprietà
fondiaria (cfr. doc. _, Pos. 28) ai fini della PC.
A norma
dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, il reddito della sostanza immobiliare
comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il
valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zurigo 2000, pag. 99 e contestualmente al calcolo del valore
locativo cfr. consid. 2.6.). In aggiunta al consid. 2.6., va ancora rilevato
che secondo la LPC per gli assicurati dei quali la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
In simili
condizioni, a parere della scrivente Corte, la Cassa ha correttamente computato
l’importo di fr. 4'000.— quale reddito lordo degli immobili di __________ i,
equivalente al valore locativo della propria abitazione (fr. 2'800.-, cfr.
consid. 2.6) sommato al reddito lordo della proprietà fondiaria (fr. 1'200.--,
cfr. notifica di tassazione 1999/2000 agli atti dell’amministrazione) e meglio
come si evince dai dati fiscali cresciuti in giudicato.
2.8. Infine, per
quanto attiene alla proprietà fondiaria che serve all’assicurato da abitazione
primaria, si rileva che, pendente causa, l’amministrazione ha ridotto da fr.
103'320.-- a fr. 72'324.— il valore di stima dei mappali no. __________e
__________RFD in ossequio agli art. 47 e 48 Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (cfr. doc. _).
Questa
riduzione è senz’altro corretta.
Alla luce
della modifica succitata, poiché il valore complessivo della sostanza
immobiliare di proprietà di __________ al netto dei debiti ipotecari
correttamente computati dall’amministrazione (cfr. doc. _ agli atti della Cassa
di compensazione) è pari a fr. 58'290.--, il totale dei redditi determinanti
assomma a fr. 24'650.--.
Ora,
ritenuto che il fabbisogno dell’assicurato ammonta a fr. 26'074.— (doc. _), si
giustifica l’assegnazione di una prestazione complementare limitatamente al
riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria con effetto
dal 1° aprile 2000, come peraltro correttamente ammesso dall’amministrazione in
sede di risposta (doc. _).
Al
proposito deve essere ancora segnalato che l'art. 26 OPC concernente
l'ammontare minimo della prestazione complementare annua, prevede che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione
malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va,
comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.
In simili
circostanze, il ricorso dell’assicurato va parzialmente accolto e la decisione
della Cassa annullata e riformata nel senso che a __________ deve essere
erogata una PC limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria con effetto a decorrere dal 1° aprile 2000 e meglio come
rettamente ammesso dall’amministrazione cantonale in sede risponsuale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
a) La decisione impugnata è annullata.
b) L’assicurato ha diritto ad una prestazione complementare
limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie
obbligatoria con effetto dal 1° aprile 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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